DIRITTO PUBBLICO – prof. Gorlani
INTRODUZIONE
Un ordinamento giuridico è qualsiasi organizzazione sociale e un’organizzazione per essere tale ha bisogno
di regole che ne disciplinino la vita e l’attività. Le regole costituiscono il diritto di una determinata
organizzazione.
Le regole giuridiche regolano i rapporti tra soggetti di una organizzazione sociale, definiscono i confini dei
rispettivi interessi, individuano e tutelano beni e valori a essi comuni, mentre le regole etiche/religiose sono
volti a perseguire la perfezione individuale o la salvezza dell’anima.
Le regole non giuridiche impongono doveri, quelle giuridiche doveri, tutelano i diritti dei consociato.
Il diritto oggettivo è quando si è in presenza di norme giuridiche che si instaura un rapporto tra due o più
soggetti. Tali vincoli determinano in capo ad alcuni situazioni giuridiche favorevoli o di svantaggio (diritto
soggettivo) mentre in capo ad altri determinano il sorgere di doveri o obblighi.
Noi parleremo di diritto dello stato dunque dell’ordinamento di una comunità caratterizzata dalla politicità
che aspira a stabilire regole per tutte le organizzazioni giuridiche.
L’ordinamento giuridico è l’insieme di più elementi (prescrizioni, consuetudini, fatti normativi) accomunati
dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati tra loro secondo
criteri sistematici. Le norme sono il prodotto di fatti normativi.
Ogni ordinamento è un sistema, ovvero l’ordinamento presume sé stesso come unitario, coerente e
completo.
L’interprete del diritto deve presupporre che il diritto costituisca un sistema, così attribuendo a far sì che lo
divenga effettivamente. Oltre all’interpretazione letterale, si ha interpretazione logico-sistematica che
guarda alla connessione fra loro non soltanto degli enunciati e delle preposizioni normative che da quel testo
si possono trarre, ma anche a come si inseriscono in contesto considerato quale sistema.
In base all’ordinamento giuridico vi è un progetto costituente che si può ritrovare in atti costitutivi, statuti,
tavole di fondazione e altri documenti ed è la costituzione.
Essa può essere scritta o non scritta. Se è scritta, può essere rigida ovvero si può modificare solo con
procedimento di revisione aggravato e flessibile ovvero che può essere modificata con legge ordinaria.
La costituzione può essere breve (come quella americana) o lunghe.
La costituzione deve contenere gli aspetti organizzativi dello stato (Parlamento, Governo, Magistratura) e
aspetti non fondamentali come principi e valori fondamentali che l’ordinamento persegue.
Ci sono ordinamenti statale che non hanno costituzioni scritte, ma hanno una serie di norme che
costituiscono l’ordinamento costituzionale che è il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte,
che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità
dell’ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine costituzionale.
Elementi generali:
- La costituzione è un documento scritto che non esaurisce tutto ciò che attiene agli elementi di fondo
dell’ordinamento;
- La costituzione contiene disposizioni che disciplinano aspetti che, per quanti rilevanti, difficilmente
potrebbero essere considerati tali da caratterizzare l’ordinamento. Perciò vi sono norme
formalmente costituzionali la cui eventuali abrogazione o modifica, non eliminerebbe alcun pilastro
dell’ordine costituzionale
- La costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti.
I normativisti tendono a identificare la costituzione con le norme espresse dal documento costituzionale, gli
istituzionali con la decisione politica che fonda l’ordinamento costituzionale. 1
Secondo i normativismi, la costituzione coincide con il contenuto del documento costituzionale, posto al
vertice del sistema delle fonti del diritto, in base alla quale, si costruisce l’intero ordinamento.
Limitiamoci a distinguere fra costituzione (la prima è entrata in vigore il 1^ gennaio 1948) e l’ordinamento
costituzionale che è il complesso dei principi e delle norme costituzionali legati insieme da un progetto
costituente che li percorre dando loro senso e capacità espansiva.
Il diritto pubblico si occupa di tutto ciò che è pubblico e delle regole che disciplinano ciò che è pubblico
all’interno dell’ordinamento giuridico. Esso regola i comportamenti tra pubblici poteri e i rapporti tra privati
e pubblici poteri, di come sono organizzati i pubblici poteri del nostro ordinamento, qual è la disciplina delle
libertà fondamentali che ciascuno di noi ha nei confronti dei pubblici poteri, dei rapporti internazionali
dell’Italia con gli altri paesi e poi dell’articolazione dei nostri pubblici poteri su più livelli territoriali.
Per diritto si intende l’insieme di norme decodificate e chiare che la società (comunità di persone) mette per
poter vivere in modo pacifico. Ordinamento per far rispettare le sue regole si dota di strumenti per obbligare
le persone a rispettarle (sanzioni amministrative, penale...).
Per pubblico si intende che l’ordinamento riguarda l’interesse pubblico tutelato.
CHE COSA E’ LA COSTITUZIONE ITALIANA?
La costituzione è la carta fondamentale di un ordinamento che contiene i principi fondamentali che una
comunità ha posta a base della sua convivenza e organizzazione del territorio.
Essa è l’atto fondamentali per capire come è organizzato lo Stato e il rapporto tra cittadini e pubblici poteri.
E’ fonte suprema dell’ordinamento alla luce delle quale reputiamo legittimo o meno tutte le altre norme e
fonti del diritto e anche tutti gli atti e comportamento degli organi politici.
La costituzione italiana entra in vigore il 1/01/1948 e nasce come reazione all’esperienza nazi-fascista.
Il 2/06/1946 l’Italia diventa una repubblica in seguito a un referendum.
L’assemblea costituente ha avuto il compito di produrla. La nostra costituzione è rigida perché può essere
modificata solo con un procedimento aggravato.
Essa è apolitica in quanto tutti ci si devono riconoscere indipendentemente dalla politica.
La costituzione italiana ha 139 articoli ed è vista come costituzione lunga perché ha una serie di disposizioni
dettagliate su molti aspetti:
- Preambolo che comprende articoli da 1 a 12 e sono inderogabili;
- Prima parte che contiene “diritti e doveri dei cittadini” e contiene la parte valoriale e si suddivide
ulteriormente: 13-28 rapporti civili, 29-34 rapporti etico sociali (famiglia, salute, istruzione), 35-47
rapporti economici, 48-54 rapporti politici;
- Seconda parte dedicata all’ordinamento della Repubblica suddivisa in 6 titoli: 55-82 Parlamento, 83-
91 il presidente della Repubblica, 92-100 il Governo, 101-113 la Magistratura, 114-133 regioni,
province e comuni, 134-139 garanzie costituzionali
La costituzione si basa sul principio della separazione dei poteri: legislativo (Parlamento), esecutivo (governo)
e che richiama il principio della separazione dei poteri che Montesquieu aveva ipotizzato nel teorizzale quale
avrebbe dovuto essere l’organizzazione dello stato moderno.
CAPITOLO 2: LO STATO
Lo Stato nasce affermando la propria autonomia nei confronti del papato e dell’Impero affermando la propria
supremazia nei confronti degli ordinamenti particolari che esistevano al loro interno.
Lo stato moderno è caratterizzato da politicità e sovranità. 2
La politicità indica che l’ordinamento statale si cura di tutti gli interessi generali che riguardano una
determinata collettività stanziata su un determinato territorio.
La sovranità è la supremazia rispetto a ogni altro potere costituito al suo interno e la sua indipendenza
rispetto a poteri esterni. Lo Stato può definirsi sovrano se riesce a conseguire il monopolio della forza: se è
in grado di agire tendenzialmente senza resistere al proprio interno e senza interferenze dall’estero.
Si può parlare di stato quando una popolazione, sottomettendosi a un potere politico, dà vita a un
ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali. In questo modo una popolazione diventa popolo,
ovvero un insieme di persone legate dal fatto di condividere tutte un’uguale cittadinanza, vale a dire una
tendenziale eguaglianza di diritti e doveri di fronte al governo sovrano cui si assoggettano.
I tre elementi dello stato sono:
• Un popolo che è fonte di legittimazione di ogni potere statale ed è il titolare dei poteri sovrani
• Un territorio
• Un governo/sovranità
L’esercizio del potere sovrano incontra dei limiti:
- Limiti di fatto derivanti dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dei processi di globalizzazione
che rendono difficile il controllo degli stati sia sulla circolazione delle informazioni sia sulla
circolazione dei capitali e delle risorse prodotte nel proprio territorio;
- Limiti giuridici derivanti dall’evoluzione dell’ordinamento internazionale che mira ad assicurare la
coesistenza tra stati ma considera fra i propri soggetti, oltre agli stati e alle organizzazioni
internazionali, anche i popoli e i singoli individui, da proteggere in nome dei diritti umani.
FORMA DI STATO
La “forma di stato” riguarda il modo in cui si atteggia il rapporto tra cittadini e potere politico, vale a dire il
rapporto tra governanti e governati (potere pubblico e libertà).
Esse cambiano da stato a stato, ma anche da epoca a epoca storica.
Per forma di stato si indica il grado di libertà che un ordinamento riconosce ai suoi cittadini e il grado di
partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche (processo decisionali pubblici).
Dopo la dissoluzione dell’ordinamento feudale, alla fine del Medioevo si instaura lo stato assoluto o
monarchia assoluta caratterizzata dal fatto che il potere pubblico è concentrato in un sovrano/monarca
assoluto a cui viene riconosciuto il potere di decidere in modo autonomo le leggi e le sorti della popolazione
che amministra. Con Assoluto (ab solutum) si indica che il monarca è sciolto dal vincolo della legge, la crea
ma ne è al di sopra.
I cittadini sono sudditi e la loro libertà è pari a nulla, non c’è garanzia della libertà e la partecipazione alle
decisioni è nulla in quanto queste vengono scelte dal monarca.
I sudditi sono divisi in classi sociali e all’aristocrazia è riconosciuta una condizione particolare.
L’evoluzione di tale monarchia accadde nel secondo dell’Illuminismo (1700) e si instaura l’assolutismo
illuminato/stato di polizia.
Il potere sovrano rimane assoluto, ma i suoi scopi non sono autoreferenziali, ovvero obbiettivi del sovrano
sono benessere e pace sociale della collettività che amministra.
Rimane potere assoluto, ma deve garantire dei diritti alla popolazione.
In termini di libertà e partecipazione è ancora nulla, ma il potere è in funzione delle parti amministrate.
Alla fine del 1700 si instaura la monarchia costituzionale che indica che il potere è nelle mani del monarca
ma vi è anche una costituzione.
La costituzione è un accordo/contratto sociale tra sovrano e il suo popolo in termini di garanzia di
determinate libertà fondamentali (che vengono garantite da regole codificate). 3
In questo caso il sovrano non può calpestare le libertà fondamentali del popolo.
E’ una garanzia reciproca: il potere del sovrano è fondato sulla costituzione e non sulla presa della forza e i
cittadini vedono riconosciute le libertà fondamentali.
Questa forma porta alla nascita dei primi Parlamenti, ovvero organi che si contrappongono al sovrano per
condividere le decisioni pubbliche e che rappresenta la popolazione (dove per popolazione si intende la
borghesia e aristocrazia).
Il Parlamento, nominato dalla popolazione, rivendica e ottiene nella costituzione il potere di fare leggi (potere
legislativo) che sono superiori al sovrano.
Il sovrano è titolare del potere esecutivo e perde il potere di fare le leggi.
La monarchia costituzionale ci fa parlare di stato liberale (800) dove si mette l’accento sulla tutela della
garanzia delle libertà all’interno della determinata forma di stato. La base sociale è ristretta poiché il diritto
di voto è riservato a coloro i quali possiedono un determinato censo o capacità (stato monoclasse), ma ad
esso sono garantiti determinati diritti (stato di diritto).
1900 – seconda rivoluzione industriale → domanda da tutta la popolazione (aristocrazia, borghesia, classe
operaia). Democratizzazione.
Dallo stato liberale nel 1900 si delinea lo stato liberaldemocratico e si afferma con l’estensione del suffragio
ai ceti esclusi che porta al riconoscimento dei diritti politici a tutti i cittadini maggiorenni, ma favorisce
l’organizzazione dei cittadini in partiti politici e in sindacati al fine di meglio rappresentare e tutelare i ceti
deboli. Diventa uno stato pluriclasse con la nascita di partiti di massa che diventano protagoniste della
politica. Vi è l’estensione al suffragio universale (maschile) poco prima della prima guerra mondiale e
suffragio totalitario in Italia nel 1946.
Sul piano dei processi decisionali, il re viene allontanato contando sempre meno e nascono diritti sociali.
La borghesia chiede il minor numero di interventi da parte dello Stato ampliando così le libertà della classe
borghese.
La libertà di studio diventa diritto allo studio dove lo Stato agevola lo studio e permette che tutti possano
farlo. Nasce il diritto alla salute.
Dopo il crollo di Wall Street del 1929, c’è un intervento maggiore dello stato nell’economia e un più
accentuato riconoscimento giuridico, accanto ai tradizionali diritti civili e ai diritti politici e sociali.
Da qui l’espressione di stato sociale ovvero quello stato che oltre a garantire le libertà, si fa promotore di
una serie di possibilità o istituzioni per rendere effettive quelle libertà per tutti.
Lo stato sociale affianca lo stato liberale.
La disomogeneità della base sociale di questi ordinamento e la ricerca di forme di coesione e integrazione
sociale meglio garantire inducono a fissare in costituzione rigide i diritti civili, politici e sociali e si parla di
stato costituzionale.
Dal punto di vista di partecipazione alle decisioni si ha uno stato democratico intendendo per democratico
uno stato che garantisce una partecipazione piena dei suoi cittadini ai processi decisionali pubblici.
L’introduzione allo stato democratico arricchisce lo stato sociale e liberale creando lo stato liberal-
democratico sociale (alle libertà fondamentali si aggiungono i diritti sociali ottocenteschi).
Molti stati rinunciano al re e alla monarchia. L’Italia diventa Repubblica il 2/06/1946.
La forma di stato fascista che si ispira alla concezione autoritaria dello stato, è uno stato dittatoriale dove
esiste la costituzione che individua i meccanismi del potere. Tutto il potere in mano al dittatore che sovrasta
tutte le decisioni e le volontà del popolo.
In Russia, Cina, Corea del Nord, Vietnam si è formato lo stato comunista o socialista basato sulle idee
marxiste-leniniste caratterizzato dalla collettivizzazione dei mezzi di produzione e la minimizzazione della
proprietà privata. Il processo decisionale (che si svolge secondo meccanismi e regole ripartite) è molto legato
allo stato. 4
La forma di stato teocratico o stato confessionale dove la sfera religiosa e civile sono unite. Il potere statale
si basa su quello religioso. Ad esempio, lo stato del vaticano o quello islamica che trova applicazione la sharia
(norme del corano).
Per “forma di stato” si può anche intendere la dislocazione territoriale del potere pubblico.
Ciascuno stato può decidere (nella sua costituzione) di accentrare nelle istituzioni dello stato centrale tutte
le manifestazioni della sovranità oppure di decentrare/articolazione/suddivisione del potere su base
geografica.
- Accentrato tutti i poteri nei mani dei poteri generali dello stato;
- Stato federale (USA, Svizzera, Germania): dove la sovranità è distribuita a due livelli di governo: quello
dello stato federali e quello degli stati federali con propria costituzione. Dove si propone come stato
autonomo ma sceglie di condividere una serie di poteri.
- Confederazione di stati non dà vita a una entità statale, ma a un’unione fra stati indipendenti e
sovrani, attraverso strutture comuni di cooperazione, disciplinata dal diritto internazionale e priva di
una costituzione.
FORMA DI GOVERNO
La “forma di governo” attiene al modo come fra gli organi di una comunità politica organizzata si distribuisce
il potere di indirizzarla verso determinati fini generali.
Indica il rapporto in un dato ordinamento si instaura tra poteri costituzionali, tra organi di governo in
particolare tra potere legislativo e potere esecutivo.
Il potere giudiziario è una variabile indipendente dalle forme di governo ed è separata rispetto agli altri poteri.
Difficilmente da una forma di governo all’altra, il potere giudiziario non cambia.
Il concetto di forma di governo diventa importante da quando, con la monarchia costituzionale, prende piede
il nuovo concetto di separazione dei poteri.
Il principio di separazione dei poteri di Montesquieu prevede che il potere pubblico sia diviso in tre poteri, i
quali vengono esercitati da tre soggetti diversi:
• Potere legislativo: potere di scrivere le leggi, esercitato dal Parlamento
• Potere esecutivo: potere di dare attuazione alle regole, esercitare le attività di amministrazione e
applicazione delle leggi. Applicare sanzioni a chi non rispetta le leggi.
• Potere giudiziario: potere che è chiamato a verificare se le regole nel caso concreto sono state
correttamente rispettate (“arbitro/giudice” di come le regole vengono applicate al caso concreto)
Le forme di governo si basano su tale separazione dei poteri e possono essere pure o miste.
Le due forme di governo fondamentali sono la forma di governo parlamentare e quella presidenziale (ci sono
sempre i tre poteri), si differenziano per il rapporto che si instaura tra potere legislativo ed esecutivo.
Fino a quando il potere è concentrato in un unico sovrano non si parla di forma di governo in quanto forma
di stato e di governo sono uniche.
Da un punto di vista storico, la prima forma di governo data è la monarchia costituzionale (1700) dove il
potere esecutivo era del sovrano, ma si trova il parlamento con il potere di farsi portatore di vari interessi.
Un re gli americani non lo avevano e non intendevano darselo: così pensarono di eleggere un presidente. Essi
delinearono in termini di separazione anche i rapporti fra quel presidente (nel quale l’esecutivo si
identificava) e il Congresso (cioè il loro parlamento bicamerale). Così vollero che in nessun caso il presidente
potesse mandare a casa il Congresso e che questo non potessi liberarsi del presidente, salvo l’ipotesi di messa
in stato di accusa (impeachment). Tutto ciò, per la prima volta, scrissero in un documento solenne, la
5
Costituzione degli Stati Uniti, modificabile solo secondo un procedimento assai complesso (rigida). La
separazione dei poteri è del governo presidenziale.
In Inghilterra la monarchia costituzionale si era trasformata in governo parlamentare monista, mentre quello
nella versione dualista era quella dove l’indirizzo politico era determinato anche dal capo di stato.
In Francia si affermò nel 1830 la monarchia orleanista caratterizzata da un marcato dualismo: il governo
rispondeva sia al re che al parlamento che poi divenne governo semipresidenziale.
Le forme di governo possono essere pure o ibride, al momento se ne conoscono 2 pure che verranno
approfondite.
FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE
(Italia, Inghilterra, Germania, Spagna)
Tale forma di governo è caratterizzata dal rapporto fiduciario tra parlamento e governo.
Il Parlamento, nominato dal popolo e direttamente rappresentativo del popolo, è l’organo detentore del
potere legislativo mentre il Governo, nominato dal Parlamento, ha il potere esecutivo.
Con rapporto fiduciario si intende il fatto che il Governo può entrare in carica e governare solo nel momento
in cui gode della fiducia del Parlamento, se questa viene a mancare si ha una crisi di governo: il governo si
dimette e cessa la sua funzione.
Per avere la fiducia del parlamento, il Governo deve avere l’appoggio e quindi i voti favorevoli della
maggioranza dei membri del parlamento.
Il popolo elegge direttamente il Parlamento (in Italia ogni 5 anni, meno in caso di elezioni anticipate).
I cittadini votano per la composizione delle camere e tali rappresentanti votano la fiducia al governo.
Nell’arco della stessa legislatura possono esserci molteplici governi, dove per legislatura si intende la durata
di vita delle camere tra una elezione e l’altra.
Il Presidente della Repubblica (capo dello stato: Mattarella) è una figura apolitica che è un punto di equilibrio
tra Parlamento e Governo. Non è eletto dai cittadini ma dal Parlamento stesso.
Nel caso di crisi di Governo (caduta del Governo), il PdR deve attivarsi per consentire l’insediamento di un
nuovo Governo. Nel caso non ci siano le condizioni per ricomporre un nuovo Governo, il PdR può sciogliere
anticipatamente le camere e si procede ad elezioni anticipate.
La forma di governo Parlamentare nasce in Inghilterra nel 1700 come evoluzione della monarchia
costituzionale
Nella forma di governo parlamentare il capo dello stato (Presidente della repubblica) ha funzioni
prevalentemente cerimoniali, simboliche o comunque limitate. L’esecutivo delle forme di governo
parlamentari è collegiale (consiglio dei ministri), ma in gran parte degli ordinamenti al suo interno emerge
con compiti di direzione politica la figura del primo ministro. Si presenta in tal caso come forma di governo a
direzione tendenzialmente monocratica. Dove invece la figura del primo ministro non si è affermata né per i
poteri che la costituzione gli assegna né in via di prassi, la direzione tende a essere collegiale e il primo
ministro è solo un primus inter pares all’interno del consiglio dei ministri.
Spagna e Inghilterra hanno una monarchia parlamentare, Italia e Germania Repubblica parlamentare.
LA FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE
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