- Lavoro a chiamata
- Lavoro a progetto
- Lavoro occasionale
- Lavoro accessorio
- Lavoro ripartito
- Somministrazione di lavoro
Lavoro a chiamata
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale o indeterminato. Si basa sul fatto che il lavoratore si impegna nei confronti del datore di lavoro a svolgere delle prestazioni lavorative in modo discontinuo o intermittente.
Lavoro a progetto
La Collaborazione continuativa a progetto ha sostituito la precedente Collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co). È tra le tipologie di contratto di lavoro più diffuse e viene stabilito tra un datore di lavoro e un lavoratore che si impegna a svolgere un determinato progetto di lavoro in forma autonoma, ma in modo continuativo e coordinato con il datore di lavoro.
Il contratto di lavoro a progetto deve contenere i seguenti elementi:
- durata
- descrizione del progetto
- corrispettivo erogato al lavoratore per la realizzazione del lavoro, dei tempi e delle modalità di pagamento
- modalità di coordinamento tra lavoratore e datore di lavoro
- misure sulla sicurezza e la tutela della salute
Lavoro occasionale
La prestazione di lavoro occasionale consiste nello svolgimento di una attività autonoma, in modo saltuario, da parte di qualsiasi tipologia di lavoratore. La collaborazione occasionale deve rispettare due condizioni: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso datore di lavoro e non deve comportare un compenso superiore a 5.000 euro nello stesso anno.
Lavoro accessorio
Il lavoro occasionale accessorio è rivolto alle fasce deboli dei lavoratori: studenti, disoccupati da più di un anno, casalinghe, pensionati, disabili, extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e soggetti in comunità di recupero. Questo contratto, infatti, può essere concluso solo per l’esercizio delle seguenti attività:
- assistenza domiciliare a bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- lavori domestici, di pulizia e di giardinaggio;
- insegnamento privato supplementare;
- collaborazioni in manifestazioni sociali, sportive culturali;
- collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori di emergenza o di solidarietà.
La durata delle prestazioni di lavoro non può superare i 30 giorni in un anno, anche se per datori di lavoro differenti, e i compensi non devono superare i 5.000 euro (le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio fino a 10.000 euro). Il pagamento da parte del datore di lavoro deve avvenire tramite buoni che poi il lavoratore potrà convertire in denaro presso appositi enti e società.
Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito, o job sharing, consiste nella condivisione, da parte di due lavoratori, di uno stesso posto di lavoro: i due lavoratori si assumo l’impegno di realizzare la prestazione lavorativa sostituendosi a vicenda in caso di impedimento dell'altro.
Somministrazione di lavoro
Nel contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) il lavoratore è assunto dal somministratore del lavoro, ma svolge la sua attività presso l’utilizzatore, cioè un’azienda o ente che si è rivolta al somministratore per trovare personale adatto alla mansione da svolgere. Si distinguono, dunque, due contratti: uno tra somministratore e utilizzatore e l’altro tra somministratore e lavoratore.