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studentessa pausa studio

È tempo di iscrizioni e come ogni anno c'è grande confusione intorno al grande tema delle tasse scolastiche. Per gli studenti e le loro famiglie, dunque,  potrebbe essere utile fare il punto della situazione.

Non tutti forse sanno che molti studenti sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche per motivazioni anagrafiche: fino al compimento dei 16 anni, infatti, non è dovuto alcun contributo per la frequenza scolastica.

Diversamente da quanto avviene per gli studenti di quarto e quinto superiore, le cui famiglie dovranno versare alcuni contributi dovuti.
Tra questi, anche la famosa tassa d'iscrizione: scopriamo insieme come pagarla.

Indice

  1. Qual è la differenza tra tasse scolastiche e contributo volontario
  2. Quali sono e come funzionano le tasse scolastiche
    1. Tempistiche di pagamento
  3. Come si paga la tassa d'iscrizione alla scuola superiore
  4. Tasse scolastiche, come pagare con F24
  5. Chi è esonerato dal pagamento delle tasse scolastiche?

Qual è la differenza tra tasse scolastiche e contributo volontario

Come detto, fino al compimento dei 16 anni agli studenti e alle loro famiglie non è richiesto alcun contributo di tipo economico.
Dopo il superamento di questa soglia anagrafica, alle famiglie spetta il pagamento di alcune tasse scolastiche per l'iscrizione alle classi quarte e quinte superiori. Nello specifico, parliamo di: tassa d'iscrizione, tassa di frequenza, tassa di esame e tassa di diploma.

Oltre alle tasse scolastiche, le famiglie possono poi decidere di versare un cosiddetto contributo volontario alle scuole.
Si tratta di un versamento volontario, e assolutamente non obbligatorio, che va a finanziare le diverse attività e iniziative previste nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Quali sono e come funzionano le tasse scolastiche

Al contrario, le tasse scolastiche sono obbligatorie e vanno versate per la frequenza delle classi quarte e quinte superiori. Come anticipato, l'obbligo scatta per tutti quegli studenti che hanno compiuto 16 anni e che, quindi, dovranno iscriversi alle classi successive.
Nel dettaglio, queste tasse sono:

  • tassa di iscrizione: € 6,04;
  • tassa di frequenza: € 15,13;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092;
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.

Tempistiche di pagamento

  • Tassa d'iscrizione: si paga all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario.
  • Tassa di frequenza: si paga ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente.
    e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile.
    La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che lo studente si ritiri dalla scuola sia nel caso di interruzione della frequenza per motivi vari.
    In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.
     
  • Tassa di esame: si paga solo nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
  • Tassa di diploma: si paga in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. 

studenti in aula

Come si paga la tassa d'iscrizione alla scuola superiore

La tassa di iscrizione è dovuta dagli alunni delle classi terze per l’iscrizione alla quarta. Vale per tutta la durata del ciclo, non è rateizzabile e viene versata per intero allo Stato italiano.
Il suo importo è pari a 6,04 euro, da versare tramite bollettino postale sul conto corrente postale n° 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali.
Nella compilazione, andranno inseriti i seguenti dati:

  • numero di conto corrente del destinatario;
  • importo della somma versata sia in cifre sia in lettere;
  • intestazione del beneficiario (nome completo dell’istituto di riferimento);
  • causale (ad esempio: tasse scolastiche per la frequentazione della futura classe);
  • bollo dell’ufficio postale;
  • dati personali (nome e cognome dell’alunno).

Tasse scolastiche, come pagare con F24

In alternativa, dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse scolastiche tramite il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.
106/E del 17 dicembre 2019. Nel modello F24 ci sono due sezioni da compilare, vediamole nel dettaglio:

Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”. 

Nella sezione "ERARIO" sono indicati:

  • nel campo “codice tributo” quello di interesse tra:

-“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 

- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;

- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;

- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma;

  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).
  • nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo 

Clicca qui per vedere un esempio di modello F24 già compilato.

Chi è esonerato dal pagamento delle tasse scolastiche?

Alcune categorie di studenti sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Parliamo degli alunni e i candidati delle seguenti categorie:

  • orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro
  • figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  • ciechi civili. 

Inoltre, il MIM specifica che "a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro". 

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