
Al Senato è stata presentata una proposta di legge che potrebbe ridefinire il modo in cui l’antisemitismo viene contrastato in Italia, e il mondo dell'istruzione è al centro di questo cambiamento.
Il disegno di legge, ancora in esame presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stato presentato da Maurizio Gasparri con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti normativi contro l’antisemitismo.
La proposta si basa su una definizione operativa che arriva direttamente dall’IHRA, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Si tratta di una definizione che è già stata adottata in molti Paesi europei, ma fino a oggi era impiegata per finalità principalmente culturali o educative.
Il DDL Gasparri è composto da 4 articoli, e punta a farne anche un riferimento penale, con implicazioni che sono piuttosto ampie e toccano diversi settori dello Stato.
Indice
I quattro articoli che estendono le responsabilità
Ecco i quattro articoli che ne definiscono l'estensione formale e sostanziale delle nuove norme:
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Articolo 1: la definizione IHRA per tutti. Questo articolo impegna tutte le istituzioni pubbliche a utilizzare la definizione IHRA come il criterio ufficiale per individuare i comportamenti antisemiti. Lo scopo è di rendere l'azione coerente, sia essa amministrativa, educativa o giudiziaria. È previsto anche un coordinamento interistituzionale biennale per tenere sotto controllo l'andamento del fenomeno.
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Articolo 2: obblighi formativi per la comunità educante. Questo è il punto che vi riguarda più da vicino. Introduce obblighi formativi non solo per le forze dell'ordine e la giustizia, ma anche per scuole e università. Si parla di una guida operativa per il contrasto e la segnalazione, e le scuole dovranno organizzare corsi annuali per gli studenti.
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Articolo 3: il focus sul sistema educativo e le sanzioni. Questo articolo concentra l'attenzione su scuole e università. Queste diventano responsabili di percorsi informativi e di un monitoraggio interno. Attenzione: sono previste sanzioni disciplinari per i docenti che non rispettino i doveri o che manifestino atteggiamenti considerati incompatibili con la definizione IHRA. Le sanzioni possono arrivare fino alla sospensione.
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Articolo 4: le modifiche al codice penale. Si interviene sull’articolo 604-bis, quello che punisce l’istigazione e la propaganda all’odio. L'antisemitismo viene aggiunto tra le circostanze esplicitamente previste. Inoltre, viene incluso il riferimento alla “negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele” e alla “distruzione dello Stato di Israele”, formulazioni che ampliano molto l’orizzonte interpretativo.
Scuole e università, tra formazione e luogo di controllo
Il DDL assegna, dunque, alle istituzioni educative un duplice ruolo: da un lato quello formativo, dall’altro quello di responsabilità nuova e attiva nel monitoraggio. La scuola, e con essa l'università, è chiamata a farsi luogo di controllo.
I dirigenti scolastici, in particolare, avrebbero il compito di identificare, segnalare e sanzionare. Per i docenti, le cose si fanno più serie: rischierebbero provvedimenti anche gravi se i loro comportamenti fossero ritenuti in contrasto con i criteri introdotti dalla nuova normativa.
Nel dettaglio, è l'articolo 3 del disegno di legge a normare questi aspetti di vigilanza all'interno del sistema educativo:
Titolo: “Prevenzione e segnalazione degli atti antisemiti”
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Le istituzioni scolastiche, universitarie e formative sono chiamate ad adottare “iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto” dell’antisemitismo, in collaborazione con enti pubblici e privati.
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Il personale scolastico è tenuto a rispettare doveri di condotta coerenti con la definizione operativa di antisemitismo adottata dal ddl (cioè quella dell’IHRA).
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È previsto che il mancato rispetto di tali doveri possa comportare provvedimenti disciplinari, ovvero in ordine crescente a seconda della gravità:
- censura;
- sospensione dall’attività lavorativa fino a sei mesi;
- ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.