
Come previsto dalla norma, il professore della materia propone un voto per uno studente, ma l’ultima parola spetta sempre al Consiglio di classe, che appunto può modificare la proposta attraverso la maggioranza.
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Quando finiscono le lezioni
Il calendario non è lo stesso per tutti gli studenti italiani. L’ultimo giorno di scuola varia infatti per regione. La prima a chiudere sarà l’Emilia-Romagna, seguita dal Lazio e dalla Lombardia il giorno dopo, e dalla provincia autonoma di Trento il 9 giugno.Per la maggior parte delle scuole, però, si chiuderanno i battenti il 10 giugno. Sarà così in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.
Le ultime a chiudere saranno infine la Valle d’Aosta, il 15 giugno, e la provincia di Bolzano, il 16 giugno.
Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, queste resteranno aperte fino al 30 giugno.
Qui tutte le date.
Gli scrutini, nella maggior parte dei casi, si svolgeranno nella settimana che va dal 12 al 17 giugno 2023. Vediamo come funzionano.
Scrutini finali superiori: come si decide il voto
La norma, il DPR. N.122/2009, stabilisce che la valutazione periodica e finale degli studenti sia effettuata dal Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. In particolare, la decisione sarà di maggioranza. In altre parole: il professore titolare della disciplina proporrà, per un determinato alunno, un voto, che naturalmente dovrà essere giustificato da un congruo numero di valutazioni effettuate durante l’anno scolastico. Ma il voto è suscettibile di modifica. Il Consiglio valuterà infatti la specifica situazione dell’alunno, decidendo se confermare la proposta o se modificarla tramite una votazione di maggioranza. In caso di parità, sarà il dirigente scolastico a far pendere l’ago della bilancia.
Docenti di sostegno e di Religione Cattolica
Una precisazione. I docenti di sostegno, di potenziamento e di Religione cattolica partecipano agli scrutini?Nel comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è specificato che i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Oggetto del loro giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora uno studente con disabilità sia seguito da più docenti di sostegno, questi parteciperanno alla valutazione con il peso di un singolo voto.
Diverso il caso dei docenti di potenziamento, che invece non prenderanno parte alla delibera.
Altro discorso ancora per gli insegnanti di Religione cattolica. Nel d.lgs. 62/2017, si ribadisce quanto già espresso con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.
Scrutini finali scuole elementari e medie
Nella scuola primaria, gli scrutini finali prevedono l’attribuzione di giudizi descrittivi per ogni materia, compreso l’insegnamento dell’Educazione civica. Tali giudizi corrispondono ai diversi livelli di apprendimento definiti dall’Ordinanza Ministeriale n. 172/2020 e dalle relative linee guida.Nella scuola secondaria di primo grado (medie), la valutazione per gli scrutini finali delle classi prime e seconde avviene mediante un voto in decimi in conformità all’articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017. Per quanto riguarda invece il voto di ammissione all’Esame di Stato della terza media, il Consiglio di classe assegna un voto espresso in decimi in base al percorso scolastico triennale portato a compimento da ciascun alunno. Nel caso in cui si registri una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento per quanto riguarda una o più materie, il Consiglio può riservarsi la possibilità di attribuire un voto di ammissione inferiore al sei.