zona rossa coprifuoco cosa si può fare

Dopo mesi di (quasi) ritorno alla normalità nessuno si aspettava potessero tornare le restrizioni sperimentate un anno fa e, addirittura, le zone rosse, in Italia. Ma l'aumento dei contagi, unito a una risposta non del tutto entusiasta alla campagna vaccinale, ha portato alla decisione del reinserimento in zona rossa di venti comuni italiani. Regole serrate e stringenti, come il ritorno del coprifuoco e l'obbligo delle mascherine anche all'aperto. L'obiettivo è quello di frenare la nuova ondata di contagi Covid e garantire un rientro in zone di rischio minore entro poche settimane, al fine di poter garantire l'avvio della stagione sciistica e il ritorno del turismo nel corso delle festività natalizie. É l'Alto Adige a soffrire di più: il governatore Arno Kompatscher nelle prossime ore firmerà l'ordinanza che vedrà venti comuni della regione rientrare nella fascia di rischio contagio più alta. I cittadini coinvolti dovranno sottostare nuovamente alle stringenti regole, rimanendo il più possibile in casa. Ma cosa si può e non si può fare nei comuni rientrati in zona rossa?

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Cosa non si può fare in zona rossa?

Da mercoledì 24 novembre a martedì 7 dicembre

i comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva e Rio di Pusteria rientreranno in zona rossa e dovranno rispettare nuovamente misure restrittive, che si uniscono a quelle già vigenti negli altri comuni italiani in zona bianca.

Ritorna il coprifuoco e l'autocertificazione: non saranno consentiti spostamenti tra le ore 20:00 e le 5:00 del giorno successivo. Nel caso di impellenze o necessità, sarà indispensabile comprovare l'esigenza mostrando un'autodichiarazione alle autorità. Nello stesso orario interessato dal coprifuoco non sarà possibile svolgere attività sportiva o motoria.

Torna l'obbligo delle mascherina anche all'aperto e in più, rispetto alle regole del passato, si introduce l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione tipo Ffp2 all'interno dei negozi.

Sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura: chiudono nuovamente fiere, stadi, teatri, cinema, discoteche, piscine, palestre; vietate le conferenze e altri incontri analoghi, eventi e competizioni sportive.

Vietate le visite a casa di amici e parenti. Gli unici motivi validi per uscire dalla propria abitazione sono salute, necessità e lavoro.

Cosa è consentito fare in zona rossa?

Anche se inseriti in zona rossa, i comuni interessati dalla nuova ordinanza restrittiva potranno mantenere bar e ristoranti aperti fino alle ore 18:00. Sarà consentito il consumo seduti al tavolo, fino ad un massimo di quattro persone.

In zona rossa i negozi rimarranno chiusi. Gli unici che potranno aprire saranno quelli che vendono beni di prima necessità e che rientrano nella lista delle attività essenziali, dove sarà obbligatorio l'uso della mascherina Ffp2.

Sarà consentivo svolgere attività sportiva o motoria individuale all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, tenendo sempre presente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri

Si può andare a scuola in zona rossa?

La scuola può chiudere, con ricorso alla Dad, solo in casi eccezionali se stabilito da sindaci o presidenti di regione in zona rossa. Come spiega il Ministero: "Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
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