
Dopo mesi di (quasi) ritorno alla normalità nessuno si aspettava potessero tornare le restrizioni sperimentate un anno fa e, addirittura, le zone rosse, in Italia. Ma l'aumento dei contagi, unito a una risposta non del tutto entusiasta alla campagna vaccinale, ha portato alla decisione del reinserimento in zona rossa di venti comuni italiani. Regole serrate e stringenti, come il ritorno del coprifuoco e l'obbligo delle mascherine anche all'aperto. L'obiettivo è quello di frenare la nuova ondata di contagi Covid e garantire un rientro in zone di rischio minore entro poche settimane, al fine di poter garantire l'avvio della stagione sciistica e il ritorno del turismo nel corso delle festività natalizie. É l'Alto Adige a soffrire di più: il governatore Arno Kompatscher nelle prossime ore firmerà l'ordinanza che vedrà venti comuni della regione rientrare nella fascia di rischio contagio più alta. I cittadini coinvolti dovranno sottostare nuovamente alle stringenti regole, rimanendo il più possibile in casa. Ma cosa si può e non si può fare nei comuni rientrati in zona rossa?
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Cosa non si può fare in zona rossa?
Da mercoledì 24 novembre a martedì 7 dicembrei comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva e Rio di Pusteria rientreranno in zona rossa e dovranno rispettare nuovamente misure restrittive, che si uniscono a quelle già vigenti negli altri comuni italiani in zona bianca.
Ritorna il coprifuoco e l'autocertificazione: non saranno consentiti spostamenti tra le ore 20:00 e le 5:00 del giorno successivo. Nel caso di impellenze o necessità, sarà indispensabile comprovare l'esigenza mostrando un'autodichiarazione alle autorità. Nello stesso orario interessato dal coprifuoco non sarà possibile svolgere attività sportiva o motoria.
Torna l'obbligo delle mascherina anche all'aperto e in più, rispetto alle regole del passato, si introduce l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione tipo Ffp2 all'interno dei negozi.
Sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura: chiudono nuovamente fiere, stadi, teatri, cinema, discoteche, piscine, palestre; vietate le conferenze e altri incontri analoghi, eventi e competizioni sportive.
Vietate le visite a casa di amici e parenti. Gli unici motivi validi per uscire dalla propria abitazione sono salute, necessità e lavoro.
Cosa è consentito fare in zona rossa?
Anche se inseriti in zona rossa, i comuni interessati dalla nuova ordinanza restrittiva potranno mantenere bar e ristoranti aperti fino alle ore 18:00. Sarà consentito il consumo seduti al tavolo, fino ad un massimo di quattro persone.
In zona rossa i negozi rimarranno chiusi. Gli unici che potranno aprire saranno quelli che vendono beni di prima necessità e che rientrano nella lista delle attività essenziali, dove sarà obbligatorio l'uso della mascherina Ffp2.
Sarà consentivo svolgere attività sportiva o motoria individuale all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, tenendo sempre presente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri
Si può andare a scuola in zona rossa?
La scuola può chiudere, con ricorso alla Dad, solo in casi eccezionali se stabilito da sindaci o presidenti di regione in zona rossa. Come spiega il Ministero: "Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali."