
Da lunedì 15 marzo è entrato in vigore il nuovo decreto legge che fissa un'ulteriore stretta per contenere il contagio dal Covid-19. L'Italia è divisa tra zona rossa e arancione con l'unica eccezione della Sardegna, che è bianca. In rosso ci sono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e Trentino. Il resto in arancione. Il governo ha pubblicato le faq aggiornate sull'ultimo decreto: vediamo cosa si può fare e cosa no nella zona rossa ricordando che dal 3 al 5 aprile, weekend di Pasqua, tutta l'Italia sarà rossa.
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Zona rossa, cosa si può fare e cosa non si può fare
Ci si può muovere solo per lavoro, salute, necessità con l’autocertificazione. Consentito ritorno alla residenza, domicilio o abitazione. Bar e ristoranti chiusi, sì servizio a domicilio e asporto (fino alle 18 bar, alle 22 per gli altri).
L'asporto è consentito a patto che il consumo non avvenga sul posto o nelle vicinanze. No alle visite a parenti e amici, se non a persone non autosufficienti (un adulto con due minori). Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine, centri sportivi. Sì attività motoria vicino casa e sportiva nel comune, da soli e all’aperto. Sarà possibile entrare in un altro Comune, durante lo spostamento, purché questo resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Gli sport di contatto sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Se non ci sono ordinanze locali che lo vietano si può andare nei parchi a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. Chiusi i negozi – anche parrucchieri, barbieri, centri estetici - tranne servizi essenziali. Aperti, dunque, alimentari, tabaccherie, ferramenta, edicole, farmacie, profumerie, lavanderie, negozi di ottica, negozi di intimo e di biancheria per la casa, negozi per abbigliamento di bambini, negozi di giocattoli. Rimane in vigore lo stop agli spostamento tra le regioni, possibili solo se per motivi di necessità e lavoro.
Per quanto riguarda la scuola, come, è noto, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti). Inoltre, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Resta l’obbligo della mascherina dai sei anni in su.
Zona rossa, cosa succede a Pasqua
Come già scritto a Pasqua la zona rossa sarà nazionale, tranne nelle regioni che saranno bianche. Per il 3-4-5 aprile nelle zone rosse sarà consentito, una volta al giorno, "spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro".
Per chi lavora in una Regione o Provincia autonoma ed è residente in un’altra e il coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma) “il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia". In zona rossa "si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia".
Sarà possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto "è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro".