decreto sicurezza under 18
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Una manifestazione che degenera in violenza, vetrine distrutte, negozi saccheggiati e scontri con le forze dell'ordine: dopo i disordini che hanno attraversato Milano e altre città italiane, il Governo Meloni ha deciso di intervenire con una nuova stretta sulla sicurezza.

E questa volta, al centro delle misure, ci sono anche i minorenni.

Martedì 20 ottobre 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto Sicurezza, introducendo pene più severe per chi partecipa a manifestazioni violente, maggiori responsabilità economiche per i genitori e la possibilità di applicare il fermo preventivo anche agli under 18.

Il principio rivendicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è chiaro: "Chi rompe paga". Ma le novità non finiscono qui. Dalla responsabilità penale dei ragazzi a partire dai 14 anni all'arresto anche dopo la conclusione degli scontri, il provvedimento interviene su diversi aspetti della gestione dell'ordine pubblico.

Ecco cosa prevede il nuovo decreto e, soprattutto, che cosa cambia concretamente per i giovani e le loro famiglie.

Indice

  1. "Chi rompe paga": i genitori rispondono dei danni provocati dai figli minorenni
  2. Fermo preventivo anche per i minorenni: cosa significa e quando può scattare
  3. Dai 14 ai 18 anni cambia la presunzione sulla capacità di intendere e di volere
  4. Nuovo reato per chi partecipa violentemente a una manifestazione: fino a 5 anni di carcere
  5. Arresto anche dopo gli scontri: si estende la flagranza differita
  6. Misure cautelari più severe per i minorenni: la scuola non blocca automaticamente il provvedimento
  7. Lesioni alle forze dell'ordine: procedimento anche senza querela
  8. Più militari a Milano: 500 uomini aggiuntivi per la sicurezza
  9. Quando entra in vigore il nuovo decreto Sicurezza?

"Chi rompe paga": i genitori rispondono dei danni provocati dai figli minorenni

È una delle novità più significative del decreto: chi danneggia beni pubblici o privati durante episodi di violenza dovrà risarcire i danni, attraverso procedure che il Governo intende rendere più rapide. E quando il responsabile è minorenne, le conseguenze economiche possono ricadere sui genitori.

La misura distingue due situazioni:

  • Danni ai beni pubblici: se vengono danneggiati semafori, pensiline, mezzi pubblici o altre proprietà dello Stato, il prefetto potrà emettere un'ingiunzione per ottenere il pagamento del danno.

  • Danni ai beni privati: se vengono distrutte vetrine, negozi o automobili, il proprietario potrà rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

  • Responsabilità dei genitori: quando a provocare il danno è un minorenne, la responsabilità economica potrà coinvolgere la famiglia, secondo le disposizioni previste dal provvedimento.

Fermo preventivo anche per i minorenni: cosa significa e quando può scattare

Una delle misure più discusse riguarda l'estensione del fermo preventivo ai minorenni che abbiano compiuto 16 anni.

Il meccanismo consente alle forze dell'ordine, in presenza delle condizioni previste dalla legge, di trattenere temporaneamente una persona per prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, anche prima che si verifichino nuovi episodi di violenza.

In particolare:

  • Il fermo viene esteso ai ragazzi di 16 e 17 anni, nei casi previsti dalla nuova disciplina.

  • Può essere applicato in contesti caratterizzati da un elevato afflusso di persone, quando ricorrono i presupposti di pericolosità stabiliti dalla norma.

  • Non riguarda automaticamente chi partecipa a una manifestazione: la semplice presenza a un corteo non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per essere fermati.

La misura punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione a disposizione della polizia, ma solleva anche interrogativi sulle garanzie da assicurare ai minorenni e sulla tutela della libertà personale.

Dai 14 ai 18 anni cambia la presunzione sulla capacità di intendere e di volere

Il decreto interviene anche su un tema delicato del diritto penale minorile: la capacità di intendere e di volere, ovvero la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di determinarle consapevolmente.

Finora, per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, il giudice doveva accertare caso per caso la presenza di questa capacità al momento del reato. La nuova disciplina introduce invece una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. In concreto:

  • Prima: il giudice doveva verificare positivamente che il minorenne fosse capace di comprendere le proprie azioni.

  • Con la nuova norma: questa capacità viene presunta per chi ha compiuto 14 anni, ma può essere dimostrato il contrario.

  • Resta necessario accertare il reato: la presunzione non equivale a una dichiarazione automatica di colpevolezza.

Non cambia, invece, la soglia generale dei 14 anni per l'imputabilità penale: al di sotto di questa età, un minore non è imputabile.

Nuovo reato per chi partecipa violentemente a una manifestazione: fino a 5 anni di carcere

Il provvedimento introduce una specifica fattispecie penale per contrastare la partecipazione attiva a episodi di violenza durante cortei e manifestazioni. La norma riguarda chi prende parte a condotte violente collettive che mettono concretamente in pericolo la sicurezza pubblica.

Le conseguenze previste comprendono:

  • Reclusione da 2 a 5 anni per le condotte contemplate dal nuovo reato.

  • Multa fino a 20.000 euro.

  • Pene aggravate in presenza delle circostanze previste dalla legge, come alcune condotte commesse a volto coperto o il danneggiamento di infrastrutture e servizi pubblici.

La distinzione fondamentale riguarda il comportamento dei manifestanti. Partecipare pacificamente a una protesta resta un diritto costituzionalmente garantito. La nuova fattispecie punta a sanzionare chi prende parte attivamente ad azioni violente, come il lancio di pietre e altri oggetti pericolosi.

Arresto anche dopo gli scontri: si estende la flagranza differita

Le forze dell'ordine potranno ricorrere più ampiamente alla cosiddetta flagranza differita, un meccanismo che consente di procedere all'arresto anche in un momento successivo alla commissione del reato, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

In determinate circostanze, quindi, non sarà indispensabile cogliere il responsabile mentre sta materialmente commettendo il fatto.

  • Filmati, fotografie e videosorveglianza potranno contribuire a ricostruire i comportamenti violenti.

  • L'arresto potrà avvenire successivamente agli scontri, nei casi espressamente previsti.

  • L'applicazione viene estesa anche a fattispecie che coinvolgono minorenni, con le garanzie previste dall'ordinamento.

Tra i reati interessati dall'ampliamento figurano anche condotte di devastazione, saccheggio e danneggiamento commesso in gruppo.

Misure cautelari più severe per i minorenni: la scuola non blocca automaticamente il provvedimento

Le novità investono anche le misure cautelari, cioè quei provvedimenti che un giudice può applicare prima della conclusione del processo quando ricorrono specifiche esigenze, come il rischio di fuga, di alterazione delle prove o di commissione di ulteriori reati.

Il decreto amplia la possibilità di intervenire anche nei confronti dei minorenni.

In particolare, per i ragazzi che hanno compiuto 16 anni, il giudice potrà applicare le misure previste anche quando queste comportano l'interruzione della frequenza scolastica o di un percorso educativo.

Questo significa che la partecipazione alle attività formative non rappresenterà un impedimento automatico all'adozione della misura, fermo restando il necessario esame del singolo caso.

Lesioni alle forze dell'ordine: procedimento anche senza querela

Un'altra modifica riguarda le lesioni provocate agli appartenenti alle forze di polizia e agli altri soggetti individuati dalla disciplina durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Il decreto amplia la procedibilità d'ufficio: in pratica, nei casi contemplati dalla norma, l'autorità giudiziaria potrà procedere senza attendere la querela della persona ferita.

La novità riguarda anche ipotesi di lesioni di minore gravità, precedentemente subordinate, in determinate circostanze, alla presentazione di una querela.

Più militari a Milano: 500 uomini aggiuntivi per la sicurezza

Accanto alle modifiche penali, il Governo ha annunciato anche un rafforzamento dei controlli sul territorio.

A Milano arriveranno 500 militari aggiuntivi, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, con il compito di supportare le attività di presidio e vigilanza già svolte dalle forze dell'ordine (dunque non avranno funzioni di polizia).

L'incremento è previsto fino al 31 dicembre 2026. I militari non riceveranno tuttavia gli ulteriori poteri speciali di polizia giudiziaria inizialmente ipotizzati. La decisione arriva dopo gli episodi di violenza registrati nel capoluogo lombardo, che hanno provocato ingenti danni e numerosi feriti tra gli agenti.

Quando entra in vigore il nuovo decreto Sicurezza?

Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento il 20 ottobre 2026. Trattandosi di un decreto-legge, il testo acquista efficacia secondo quanto stabilito dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dalla relativa clausola di entrata in vigore.

Il Parlamento dovrà convertirlo in legge entro 60 giorni, eventualmente introducendo modifiche. In assenza di conversione, il decreto perderà efficacia fin dall'inizio, salvo la disciplina degli effetti già prodotti.

Il provvedimento segna dunque un ulteriore irrigidimento delle misure di sicurezza, soprattutto nei confronti degli episodi di violenza collettiva e della criminalità minorile. 

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