
Fermo preventivo fino a 12 ore anche durante la movida, controlli estesi ai minorenni, più poteri alla Polizia locale, divieti di aggregazione e pene più dure per i danneggiamenti commessi in gruppo.
Sono alcune delle novità contenute nel nuovo DDL Sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2026 per intervenire contro violenza giovanile, baby gang e disordini nei luoghi più affollati.
La misura che sta facendo discutere di più riguarda la possibilità di accompagnare un ragazzo negli uffici di polizia e trattenerlo per diverse ore anche se non ha ancora commesso un reato.
Il nuovo disegno di legge vuole allargare questo strumento alle operazioni di polizia svolte in luoghi molto affollati, come piazze, stazioni e zone della vita notturna.
La misura non è ancora legge: il testo dovrà passare dalla Camera e dal Senato, che potranno approvarlo, modificarlo oppure fermarlo. Soltanto al termine dell’iter parlamentare e dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le nuove regole potranno entrare in vigore.
Nel frattempo, vediamo insieme quali sono le novità e perché fanno discutere.
Indice
- Il pacchetto sicurezza 2026
- Che cos’è il fermo preventivo
- I minorenni possono già essere trattenuti?
- Cosa potrebbe succedere durante la movida
- I vigili urbani potranno fermare i minorenni?
- Chi controlla che il fermo sia legittimo?
- Che cos’è il divieto di aggregazione
- Cosa c’entrano scuole e famiglie
Il pacchetto sicurezza 2026
Nel corso del 2026 il Governo è intervenuto sulla materia con due provvedimenti distinti.
Il 5 febbraio il Consiglio dei ministri aveva approvato contemporaneamente un decreto-legge e un disegno di legge. Il primo è entrato subito in vigore, è stato discusso dal Parlamento ed è stato convertito nella legge numero 54 del 24 aprile 2026.
Il secondo, invece, era rimasto in attesa mentre proseguivano confronti e verifiche sulle coperture finanziarie. Il 14 luglio il Governo ha ripreso proprio quel disegno di legge, integrandolo con nuove misure sulla movida, sui danneggiamenti commessi in gruppo e sull’attività delle forze di polizia.
In pratica, abbiamo:
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La legge già in vigore, nata dal decreto di febbraio, che contiene norme su coltelli, violenza giovanile, manifestazioni e fermo preventivo.
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Il nuovo DDL, ancora da approvare, che vuole estendere alcuni strumenti già esistenti e introdurne altri.
Che cos’è il fermo preventivo
“Fermo preventivo” è un’espressione usata nel dibattito politico e sui giornali. La legge parla più precisamente di accompagnamento negli uffici di polizia e trattenimento per il tempo necessario agli accertamenti.
Non è un arresto per un reato appena commesso. È uno strumento di prevenzione che può essere utilizzato prima che avvengano violenze o disordini, quando gli agenti ritengono che esista un pericolo concreto e attuale.
La disciplina entrata in vigore nel 2026 consente agli ufficiali e agli agenti di polizia, durante specifiche operazioni organizzate in occasione di manifestazioni pubbliche, di accompagnare una persona nei propri uffici e trattenerla per un massimo di 12 ore.
Non dovrebbe bastare una sensazione generica o il semplice fatto che una persona si trovi vicino a un corteo.
La legge richiede circostanze concrete legate al luogo e al momento del controllo. Tra gli elementi che possono essere valutati ci sono il possesso di armi o oggetti utilizzabili per offendere e la presenza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per violenze commesse durante manifestazioni negli ultimi cinque anni.
La persona può essere trattenuta soltanto per il tempo necessario agli accertamenti e comunque non oltre le 12 ore.
I minorenni possono già essere trattenuti?
La legge attualmente in vigore contiene già una procedura specifica nel caso in cui la persona accompagnata abbia meno di 18 anni. Se il provvedimento riguarda un minorenne, deve essere informato immediatamente il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono essere avvisati senza ritardo e invitati a presentarsi nell’ufficio di polizia per riprendere il ragazzo al momento del rilascio.
La vera novità annunciata dal Governo riguarda quindi il contesto nel quale il fermo può essere applicato.
Oggi il trattenimento fino a 12 ore è collegato alle manifestazioni pubbliche. Il nuovo DDL vuole estenderlo alle operazioni dirette a prevenire reati nei luoghi caratterizzati da una forte presenza di persone, comprese le zone della movida.
In questi contesti la misura potrebbe essere utilizzata anche nei confronti dei minorenni.
Cosa potrebbe succedere durante la movida
Immaginiamo una specifica operazione di polizia organizzata in una piazza molto frequentata durante il fine settimana.
Gli agenti incontrano un gruppo di ragazzi. Uno di loro ha il volto coperto, porta con sé un coltello o altri oggetti pericolosi e risulta già segnalato per reati violenti, legati alle armi, agli stupefacenti o contro il patrimonio.
Secondo il meccanismo annunciato dal Governo, gli agenti potrebbero valutare questi elementi insieme alle circostanze del momento e accompagnare il ragazzo in ufficio, anche se minorenne, per identificarlo e svolgere ulteriori accertamenti.
Non dovrebbe quindi bastare il modo di vestire, il fatto di trovarsi in compagnia o un atteggiamento giudicato genericamente sospetto. Il decreto parla di un “fondato motivo” basato su circostanze concrete, come oggetti pericolosi e precedenti per alcune categorie di reati.
Sarà però il testo definitivo a stabilire con precisione quali condizioni dovranno essere presenti.
I vigili urbani potranno fermare i minorenni?
Potenzialmente sì, ma non significa che qualsiasi agente della Polizia locale potrà decidere autonomamente di trattenere un ragazzo durante un normale controllo.
Il Ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che il fermo può essere applicato dagli agenti di pubblica sicurezza. Si tratta di una qualifica funzionale che può comprendere anche gli appartenenti alla Polizia locale.
Secondo il ministro, un agente locale potrebbe utilizzare lo strumento quando viene specificamente impiegato in quel tipo di servizio di ordine e sicurezza pubblica.
Non si tratterebbe, quindi, del vigile che svolge un normale controllo del traffico o verifica un divieto di sosta. Dovrebbe essere inserito in una specifica operazione coordinata di pubblica sicurezza.
Anche su questo punto, però, sarà necessario leggere il testo depositato e le eventuali modifiche approvate dal Parlamento.
Chi controlla che il fermo sia legittimo?
L’accompagnamento deve essere comunicato immediatamente al pubblico ministero, insieme all’orario e alle condizioni che hanno portato al provvedimento.
Se il magistrato ritiene che i requisiti non siano presenti, deve ordinare il rilascio della persona. Anche il momento dell’effettiva liberazione deve essere comunicato. Per i minori la notizia viene trasmessa alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.
Il controllo del pubblico ministero arriva quindi dopo l’accompagnamento, mentre la prima valutazione viene effettuata dagli agenti sul posto.
È uno dei motivi per cui la misura ha aperto un dibattito giuridico. Il trattenimento incide sulla libertà personale prima che sia stato commesso un reato e utilizza anche elementi come le segnalazioni di polizia per valutare la possibile pericolosità di una persona.
Secondo alcuni studiosi, criteri troppo ampi potrebbero lasciare agli agenti un margine di valutazione difficile da controllare. Per evitare decisioni basate su semplici sospetti, la norma dovrebbe essere interpretata e applicata attraverso fatti verificabili, collegati a un rischio concreto e attuale.
Che cos’è il divieto di aggregazione
Il DDL prevede anche una nuova forma di avviso orale del questore, alla quale potrebbe essere collegato un divieto di aggregazione. Non dovrebbe trattarsi di un divieto rivolto indistintamente a tutti i giovani, né di una norma che impedisce di stare insieme in piazza.
La misura riguarderebbe specifici soggetti che, in contesti molto affollati, tengono comportamenti considerati una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il questore potrebbe vietare loro di riunirsi con altre persone coinvolte in condotte violente, moleste o intimidatorie.
Resta da capire quanto durerà il divieto, quali luoghi comprenderà, quali precedenti saranno considerati e attraverso quali strumenti la persona potrà contestarlo. Sono dettagli che dovranno emergere dal testo parlamentare.
Cosa c’entrano scuole e famiglie
Il provvedimento non contiene soltanto misure di polizia.
Nel disegno di legge approvato una prima volta a febbraio era prevista anche una rete territoriale per l’alleanza educativa delle famiglie, pensata per collegare scuole, genitori, servizi sociali, istituzioni locali, associazioni e realtà sportive.
L’obiettivo dichiarato era creare percorsi di formazione e supporto sociale nelle aree più fragili, aiutando le famiglie a intercettare prima situazioni di isolamento, abbandono scolastico, violenza e marginalità.
Il Governo ha spiegato che il testo approvato a luglio riprende e integra quello esaminato nei mesi precedenti. Bisognerà verificare se questa parte rimarrà invariata e, soprattutto, quali risorse concrete saranno disponibili.
Un fermo può impedire un episodio pericoloso in una determinata serata. Non può, da solo, risolvere le cause che hanno portato un ragazzo a vivere stabilmente in un contesto violento.