contagi a scuola covid-19

Entra in vigore il nuovo DPCM firmato lo scorso 3 novembre dal Premier Giuseppe Conte. Le misure valgono sull'intero territorio nazionale con ulteriori regole e divieti qualora si tratti di una regione compresa nella zona rossa (come Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta) o arancione (Puglia e Sicilia). La didattica digitale integrata, così come si chiama adesso, ritorna al 100% per le superiori dopo aver accompagnato gli studenti da marzo a giugno. Ci sono però dei casi in cui la didattica in presenza sarà comunque garantita, vediamo quali.

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Attività didattica in presenza garantita

In generale si può svolgere l'attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Questo viene specificato dal Dpcm. Il Ministero dell'Istruzione è intervenuto successivamente con una nota specificando altre situazioni.

  • Sì alla didattica in presenza per i convitti. I "convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui", specifica la circolare ministeriale. Mentre i semi-convittori e le semi-convittrici possono convertirsi alla didattica digitale integrata.
  • Sì alle lezioni in classe anche per la scuola in ospedale o per i casi di istruzione domiciliare. Anche per gli alunni senza Pc o tablet, la scuola deve rimanere aperta.
  • I figli di medici e operatori sanitari (infermieri, operatori socio-sanitari o socio-assistenziali) direttamente impegnati nel contenimento della pandemia, possono continuare a seguire in classe.

Obbligo della mascherina

Ricordiamo che con il nuovo Dpcm anche se si è seduti al banco è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche. Sono fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro); le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

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