
In seguito al lockdown necessario a contrastare la diffusione del Coronavirus, scuole e università si sono prontamente mobilitate per erogare la didattica online attraverso le diverse piattaforme presenti in rete. Per garantire un utilizzo consapevole di tali tecnologie, il Garante della Privacy ha pubblicato le indicazioni relative ai principali interrogativi legati alle attività formative online.
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Didattica a distanza, il trattamento dei dati personali
Classi virtuali, videoconferenze, pubblicazioni di materiali didattici, dialoghi social tra studenti e docenti. Ma come viene regolato il trattamento dei dati personali nel nuovo contesto didattico inaugurato dall’emergenza Coronavirus? Secondo le indicazioni del Garante della Privacy “Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei”. Inoltre, nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, "le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata o interferire con la libertà di insegnamento". Viene poi specificato che i gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.
Scuole e università: come scegliere degli strumenti da utilizzare
Sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, le scuole e le università possono scegliere in libertà quali strumenti tecnologici adottare per garantire la didattica a distanza. Per farlo, però, devono necessariamente tener conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, data la moltitudine di piattaforme online e considerati i molteplici ulteriori servizi non rivolti alla didattica, secondo uno dei criteri stabiliti dal Garante è opportuno includere “oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali”. I dati personali dei minori infatti meritano una specifica protezione perché i più giovani potrebbero non essere consapevoli dei rischi e delle conseguente e potrebbero non conoscere i loro diritti in relazione al trattamento dei dati. Questo riguarda soprattutto l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione.
Didattica a distanza, uso di piattaforme “complesse”
Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, "il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico come nel caso del registro elettronico che assume il ruolo di responsabile del trattamento”. Il Garante della Privacy si è espresso anche circa l’uso di piattaforme generaliste che offrono servizi rivolti non esclusivamente alle attività formative online. In questi casi bisogna abilitare solo ciò che è necessario alla formazione online, evitando, ad esempio, l’attivazione dei dati sulla geolocalizzazione. Scuole e università dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano usati esclusivamente per la didattica a distanza. L’Autorità avrà il compito di vigilare sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme in modo da assicurare che i dati di docenti e studenti siano trattati rispettando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati.
Leggi il documento completo del Garante della Privacy qui.