
Il TAR della Calabria ha messo un punto fermo sulla validità dell'anno scolastico, confermando l'esclusione dagli Esami di Stato per uno studente che ha accumulato ben 449 ore di assenza.
Con quasi la metà dell'orario annuale saltato, il giovane ha superato abbondantemente il limite del 25% previsto dalla legge.
Nonostante il tentativo di giustificare le mancanze attraverso certificati medici e la partecipazione a viaggi d'istruzione, i giudici hanno stabilito che il rispetto dei regolamenti d'istituto e la sostanza del rendimento scolastico sono requisiti imprescindibili.
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Il limite del 25% e il valore dei certificati medici
Secondo l'art. 14 del d.P.R. n. 122 del 2009, per validare l'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato.
Lo studente in questione ha raggiunto il 44,99% di assenze, rendendo di fatto impossibile lo scrutinio. Il ricorrente ha cercato di far valere delle deroghe per motivi di salute, ma il regolamento dell’Istituto parlava chiaro: le assenze possono essere scorporate solo se supportate da certificazioni ospedaliere o specialistiche.
I documenti presentati, invece, non possedevano tali requisiti e sono stati giudicati incongruenti con i giorni di assenza effettivi. Il dirigente scolastico ha dunque agito non procedendo allo scorporo delle ore.
Non solo assenze: pesa il rendimento scolastico insufficiente
Oltre al dato numerico delle ore passate lontano dai banchi, il TAR ha sottolineato che la decisione del Consiglio di classe non è stata "iniqua".
Dagli atti è emerso che lo studente presentava gravi insufficienze in quasi tutte le materie, avendo raggiunto il sei solo in scienze motorie e in condotta. I giudici hanno quindi chiarito che, anche se le assenze fossero state giustificate, il quadro valutativo non avrebbe comunque permesso l'ammissione alla maturità.
La capacità di apprendimento e il profitto sono elementi sostanziali che non possono essere ignorati, smentendo la tesi difensiva secondo cui la bocciatura sarebbe stata meramente punitiva.
La condanna e le conseguenze della sentenza
Il ricorso è stato integralmente respinto dalla Seconda Sezione del TAR Calabria con la sentenza del 20 aprile 2026.
Oltre a dover ripetere l'ultimo anno delle superiori, lo studente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro a favore del Ministero e della scuola.