- Tempo indeterminato
- Tempo determinato
- Tempo parziale
- Apprendistato
- Inserimento lavorativo
Tempo indeterminato
Quello a tempo indeterminato è il tipico contratto di lavoro subordinato. Con questa forma contrattuale il lavoratore svolge, dietro pagamento di una retribuzione e senza limiti di durata, una prestazione di lavoro che viene diretta, organizzata e disciplinata dal datore di lavoro.
Tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata già stabilita che non può essere superiore ai 36 mesi. Se, però, per la durata iniziale è stato fissato un periodo inferiore a 3 anni, il contratto può essere prorogato per una sola volta a patto che la durata complessiva (durata iniziale + proroga) non sia superiore a 3 anni.
Tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale è un contratto a termine o anche a tempo indeterminato che prevede un orario inferiore rispetto a quello previsto dalla legge.
Il part-time può essere di tre tipologie:
- orizzontale, se la riduzione riguarda l’orario giornaliero;
- verticale, se si lavora a tempo pieno per giorni limitati della settimana;
- misto, se vengono combinate le modalità del part-time orizzontale con quelle del verticale.
Apprendistato
Il contratto di apprendistato, come scritto dal Ministero del Lavoro in una nota del 28 Luglio 2011, dopo l’approvazione del CdM, "è un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali”. E' un contratto di lavoro subordinato che unisce ad una retribuzione per la prestazione lavorativa offerta, anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualifica tecnico professionale o di un titolo di studio. L’apprendista, infatti, durante il periodo di lavoro dovrà seguire sia percorsi di formazione interna finalizzati all’apprendimento pratico delle capacità lavorative richieste per la qualifica da conseguire, sia percorsi di formazione esterna all’azienda necessari per acquisire conoscenze teoriche.
Esistono tre tipi di contratto di apprendistato:
• contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
È rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni e ha come finalità il conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio che in questo modo adempiono all’obbligo scolastico. Il contratto non può avere una durata superiore ai 3 anni.
• contratto di apprendistato professionalizzante;
È rivolto a giovani di età compresa tra i 18 (o 17 se già in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e attraverso esso l’apprendista può acquisire competenze tecniche diventando un lavoratore qualificato, ma al termine dell’apprendistato non viene conseguito alcun titolo di studio. La durata del contratto deve essere compresa tra i 2 e i 6 anni, deve essere redatto in forma scritta e la formazione deve svolgersi per almeno 120 ore l’anno.
• contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
È rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di un titolo universitario, di un titolo di alta formazione o di una specializzazione tecnica superiore. Non è previsto un limite di durata del contratto, ma per la regolamentazione completa si rimanda alle singole Regioni o alle intese tra le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori con università ed enti formativi.
Inserimento lavorativo
Il contratto di inserimento lavorativo ha sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro e ha come obiettivo l’inserimento, o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli. Il contratto di inserimento è rivolto a:
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni di età privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere l’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in zone disagiate il cui tasso di occupazione (determinato con decreto), sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile;
- persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento prevede un progetto individuale di inserimento finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo e il consenso del lavoratore.
La durata del contratto di inserimento deve essere compresa tra i 9 e i 18 mesi (fino a 36 mesi se si tratta di portatori di handicap).