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3.1 La politica di bilancio

3.2 La manovra sulle spese

3.3 La manovra sulle entrate

3.4 Teorema del bilancio in pareggio

3.5 Le manovre sul finanziamento del disavanzo

4. Lo spazio della politica di bilancio dopo l’euro

4.1 Il Trattato di Maastricht e il Patto di stabilità e di sviluppo

4.2 Le manovre di bilancio dopo l’euro

Inglese – The European Union

1. The European Union and its objectives

2. The History of the EU

3. The institutions of the EU

Diritto L’integrazione Europea

LA NASCITA DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DELL’UNIONE EUROPEA

Nel secondo dopoguerra, l’Europa si trovò a fare i conti con milioni di morti e

un’economia in rovina, correndo il rischio di dover subire l’egemonia delle

superpotenze americana e sovietica, che avevano assunto il ruolo di nuove dominatrici

del mondo. Per evitare tutto questo, e guidati dalla determinazione a completare

rapidamente la ricostruzione dell'Europa ed eliminare l'eventualità di nuovi, futuri

conflitti fra le sue nazioni, alcuni Paesi europei appartenenti al blocco occidentale

spinsero verso una politica di collaborazione reciproca.

Il primo passo dell’integrazione europea fu compiuto nel 1951, con la stipulazione del

Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), entrato in

vigore un anno dopo. I sei Paesi fondatori di questo trattato furono l’Italia, la Francia,

la Repubblica federale di Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.

Con questo trattato si attuava il progetto di “mettere in comune” le risorse carburo-

siderurgiche della Ruhr e della Saar, antica fonte di tensioni tra Francia e Germania,

ma tale operazione si inseriva nel quadro di una visione di più ben ampio respiro,

poiché le strutture della CECA anticipavano quelle delle organizzazioni che sarebbero

state create successivamente.

Dopo pochi anni, con il Trattato di Roma del 1957, gli stessi Paesi diedero vita alla

Comunità europea per l’energia atomica (EURATOM) e alla Comunità economica

europea (CEE), concretizzando il disegno di un unico mercato comune e fondando

quelle Comunità che costituiscono oggi uno dei “pilastri” dell’Unione Europea.

L’integrazione europea ha conosciuto, più di recente, un forte processo di

“approfondimento”, segnato da tre tappe fondamentali: l’Atto Unico Europeo (1987),

che ha unificato gli organi delle tre Comunità; il Trattato di Maastricht (1993), che ha

creato l’Unione Europea; e il Trattato di Amsterdam (1999), che ha ulteriormente

consolidato l’organizzazione e il funzionamento dell’Unione.

Oltre al processo di “approfondimento” è stato fondamentale anche quello di

“allargamento” dell’Unione, poiché ai sei Paesi originari se ne sono aggiunti molti, fino

ad arrivare ai 27 attuali.

LA COMUNITÀ EUROPEA

L'Unione europea si fonda su un sistema istituzionale unico al mondo. Infatti, gli Stati

membri operano una delega di sovranità a favore di istituzioni indipendenti che

rappresentano, al tempo stesso, l'interesse comunitario, gli interessi nazionali e quelli

dei cittadini.

Le istituzioni della Comunità sono 5: il Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione

Europea (o Consiglio dei ministri), la Commissione, la Corte di Giustizia e la Corte dei

Conti.

Il Consiglio è il principale organo decisionale dell'Unione europea; È costituito da un

rappresentante di ciascuno Stato membro, abilitato ad impegnare il governo di detto

Stato.

Esso esercita diversi incarichi fondamentali:

l'organo legislativo dell'Unione, esercita il potere legislativo in codecisione con il

è Parlamento europeo per un ampio spettro di competenze comunitarie;

le politiche economiche generali degli Stati membri;

coordina il potere di bilancio con il Parlamento;

condivide

le decisioni necessarie alla definizione e all'attuazione della politica di

prende

sicurezza comune, sulla base degli orientamenti degenerali definiti dal Consiglio

europeo;

misure nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia

adotta

penale.

La Commissione europea incarna e difende l'interesse generale dell'Unione. Il

presidente e i 20 membri della Commissione sono nominati dagli Stati membri ogni 5

anni, dopo essere stati sottoposti ad una sorta di “voto di fiducia” del Parlamento

europeo.

Con riferimento alle sue funzioni, può essere vista come il “motore” della Comunità. Le

sue funzioni essenziali sono:

normative, attraverso un potere di proposta pressoché vincolante per il

Funzioni

Consiglio;

esecutive, in quanto garantisce l'esecuzione delle leggi europee

Funzioni

(direttive, regolamenti, decisioni), del bilancio e dei programmi adottati dal

Parlamento e dal Consiglio.

di vigilanza sull'applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di

Funzioni

Giustizia.

di rappresentanza, in quanto di rappresenta l'Unione sulla scena

Funzioni

internazionale, negozia gli accordi extraeuropei, essenzialmente in materia di

commercio e cooperazione.

Il Parlamento è l'unico organo comunitario composto da rappresentanti eletti

direttamente dai cittadini dei paesi membri. Oltre ad avere poteri in materia di bilancio

e di controllo dell’esecutivo, il Parlamento ha anche competenze legislative e

condivide con il Consiglio dei ministri il potere di decisione riguardo diverse materie.

Il Parlamento svolge tre funzioni essenziali:

al Consiglio, svolge una funzione legislativa consistente nell'adozione

insieme

delle leggi europee (direttive, regolamenti, decisioni). La sua partecipazione

contribuisce a garantire la legittimità democratica dei testi adottati.

con il Consiglio il potere di bilancio e può modificare le spese

condivide

comunitarie. Adotta definitivamente il bilancio nella completezza.

un controllo democratico sulla Commissione. Approva le designazioni dei

esercita

suoi membri e ha il potere di censura. Inoltre, svolge un controllo politico su

tutte le istituzioni.

Le fonti normative della Comunità sono i regolamenti, le direttive e le decisioni.

Il regolamento viene applicato direttamente negli Stati membri e si rivolge a tutti i

soggetti. È considerato una fonte primaria, quindi il giudice deve applicarlo in ogni

caso, anche se riscontra norme interne in contrasto con esso.

La direttiva, invece, vincola gli Stati membri in base soltanto agli obiettivi da

raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali circa i mezzi per

darvi esecuzione e la forma.

La decisione, infine, è un atto particolare; È obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma

solo per i destinatari in essa indicati.

La Corte di Giustizia europea assicura il rispetto e l'interpretazione uniforme del diritto

comunitario, e ha anche il compito di definire, sviluppare e consolidare l’ordinamento

comunitario; inoltre esercita un controllo di legittimità sugli atti comunitari, che

riguarda i soli atti vincolanti del Consiglio e della Commissione.

La Corte dei conti europea esercita un controllo che non si limita alla legittimità delle

entrate e delle spese dell'Unione, ma, estendendosi al merito, assicura la sana

gestione finanziaria dell’attività amministrativa e del bilancio europeo.

L’INTEGRAZIONE EUROPEA E I LIMITI ALLA SOVRANITÀ DEGLI STATI

Nel 1991 la Corte di giustizia ha affermato che l’ordinamento comunitario “costituisce

un ordinamento giuridico di nuovo genere, che riconosce come soggetti non soltanto

gli Stati membri, ma anche i loro cittadini”, concetto poi sancito un anno più tardi dal

Trattato di Maastricht. Di tale ordinamento, concludeva la Corte, “caratteristiche

fondamentali sono, in particolare, la preminenza sui diritti degli Stati membri e

l’efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini degli Stati

membri”.

Tale diretta applicabilità comporta che gli atti normativi della comunità operino

all’interno degli Stati membri come fonti concorrenziali con le stesse leggi interne. Si

tratta di una “concorrenzialità a senso unico”, in quanto il legislatore interno non

potrebbe dettare norme in contrasto con quelle comunitarie senza vietare gli obblighi

derivanti dal Trattato. Tali obblighi vengono quindi a costituire un limite alla funzione

legislativa dello Stato, e questo limite nel nostro ordinamento è stato fondato

sull’articolo 11 della Costituzione. Inizialmente, la Corte Costituzionale aveva desunto

che le leggi nazionali in contrasto con quelle comunitarie andavano dichiarate

illegittime: ma questa soluzione è parsa insoddisfacente, in quanto le norme

comunitarie, nel tempo necessario per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità,

rimanevano paralizzate. La Corte ha quindi sviluppato una diversa soluzione per

assicurare l’immediata applicabilità delle norme comunitarie: il giudice nazionale, una

volta considerato che il caso da decidere è regolato da una norma comunitaria, deve

ignorare le norme interne sul medesimo oggetto, siano esse anteriori o successive.

Questo regime di immediata applicabilità riferito inizialmente ai Regolamenti è stato

esteso anche alle Direttive, e da ciò deriva un notevole numero di materie in cui le

diverse fonti comunitarie possono sostanzialmente sostituirsi alle fonti legislative

nazionali.

IL PROGRESSIVO APPROFONDIMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

L'Atto unico europeo (AUE), in vigore dal 1° luglio 1987, procede ad una revisione dei

trattati di Roma al fine di rilanciare l'integrazione europea e portare a termine la

realizzazione del mercato interno. L'Atto si mosse nella duplice direzione di modificare

le soluzioni strutturali previste nei precedenti trattati, e di istituzionalizzare la

cooperazione politica tra i Paesi membri, con particolare riferimento alla politica

estera.

Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato

in vigore il 1º novembre 1993.

Con il trattato di Maastricht, risulta chiaramente sorpassato l'obiettivo economico

originale della Comunità, la realizzazione di un mercato comune, e si afferma la

vocazione politica.

In tale ambito, il trattato Maastricht consegue cinque obiettivi essenziali:

la legittimità democratica delle istituzioni;

rafforzare

più efficaci le istituzioni;

rendere un'unione economica e monetaria, accelerando la realizzazione di una

instaurare

moneta unica;

la dimensione sociale della Comunità;

sviluppare

una politica estera e di sicurezza comune.

istituire

Il Trattato sull’Unione opera nella duplice direzione di una modifica dei Trattati istitutivi

della Ce e del parallelo sviluppo di una cooperazione intergovernativa tra gli Stati

membri, avviata con l’Atto unico europeo. Il TUE infatti la consolida e la integra con

l’istituzione della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della cooperazione in

materia di affari interni e giudiziari (GAI).

Il trattato di Maastricht crea quindi l'Unione Europea, concepita come un’unica

struttura istituzionale complessa, costituita da tre pilastri: le Comunità europee, la

politica estera e di sicurezza comune, nonché la cooperazione di polizia e la

cooperazione giudiziaria in materia penale.

Alla guida di questa struttura che costituisce l’Unione Europea, il Trattato di Maastricht

ha posto il Consiglio Europeo, composto dai Capi di Stato e di Governo degli Stati

membri e dal presidente della Commissione della CE, coadiuvati dai ministri degli

Esteri e da un membro della Commissione.

Il TUE ha poi stabilito le linee per la realizzazione dell’unione monetaria, prevedendo

l’istituzione del Sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea.

Sul piano del funzionamento interno, il TUE ha rafforzato i poteri del Parlamento e ha

istituito la figura del Mediatore Europeo, nominato dal Parlamento, che su denuncia di

propria iniziativa esamina casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni e

organi comunitari.

La maggiore novità è però data dall’introduzione del principio di sussidiarietà, il quale

precisa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità

interviene soltanto se gli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello

comunitario che a livello nazionale.

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