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3.1 La politica di bilancio
3.2 La manovra sulle spese
3.3 La manovra sulle entrate
3.4 Teorema del bilancio in pareggio
3.5 Le manovre sul finanziamento del disavanzo
4. Lo spazio della politica di bilancio dopo l’euro
4.1 Il Trattato di Maastricht e il Patto di stabilità e di sviluppo
4.2 Le manovre di bilancio dopo l’euro
Inglese – The European Union
1. The European Union and its objectives
2. The History of the EU
3. The institutions of the EU
Diritto L’integrazione Europea
LA NASCITA DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DELL’UNIONE EUROPEA
Nel secondo dopoguerra, l’Europa si trovò a fare i conti con milioni di morti e
un’economia in rovina, correndo il rischio di dover subire l’egemonia delle
superpotenze americana e sovietica, che avevano assunto il ruolo di nuove dominatrici
del mondo. Per evitare tutto questo, e guidati dalla determinazione a completare
rapidamente la ricostruzione dell'Europa ed eliminare l'eventualità di nuovi, futuri
conflitti fra le sue nazioni, alcuni Paesi europei appartenenti al blocco occidentale
spinsero verso una politica di collaborazione reciproca.
Il primo passo dell’integrazione europea fu compiuto nel 1951, con la stipulazione del
Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), entrato in
vigore un anno dopo. I sei Paesi fondatori di questo trattato furono l’Italia, la Francia,
la Repubblica federale di Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.
Con questo trattato si attuava il progetto di “mettere in comune” le risorse carburo-
siderurgiche della Ruhr e della Saar, antica fonte di tensioni tra Francia e Germania,
ma tale operazione si inseriva nel quadro di una visione di più ben ampio respiro,
poiché le strutture della CECA anticipavano quelle delle organizzazioni che sarebbero
state create successivamente.
Dopo pochi anni, con il Trattato di Roma del 1957, gli stessi Paesi diedero vita alla
Comunità europea per l’energia atomica (EURATOM) e alla Comunità economica
europea (CEE), concretizzando il disegno di un unico mercato comune e fondando
quelle Comunità che costituiscono oggi uno dei “pilastri” dell’Unione Europea.
L’integrazione europea ha conosciuto, più di recente, un forte processo di
“approfondimento”, segnato da tre tappe fondamentali: l’Atto Unico Europeo (1987),
che ha unificato gli organi delle tre Comunità; il Trattato di Maastricht (1993), che ha
creato l’Unione Europea; e il Trattato di Amsterdam (1999), che ha ulteriormente
consolidato l’organizzazione e il funzionamento dell’Unione.
Oltre al processo di “approfondimento” è stato fondamentale anche quello di
“allargamento” dell’Unione, poiché ai sei Paesi originari se ne sono aggiunti molti, fino
ad arrivare ai 27 attuali.
LA COMUNITÀ EUROPEA
L'Unione europea si fonda su un sistema istituzionale unico al mondo. Infatti, gli Stati
membri operano una delega di sovranità a favore di istituzioni indipendenti che
rappresentano, al tempo stesso, l'interesse comunitario, gli interessi nazionali e quelli
dei cittadini.
Le istituzioni della Comunità sono 5: il Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione
Europea (o Consiglio dei ministri), la Commissione, la Corte di Giustizia e la Corte dei
Conti.
Il Consiglio è il principale organo decisionale dell'Unione europea; È costituito da un
rappresentante di ciascuno Stato membro, abilitato ad impegnare il governo di detto
Stato.
Esso esercita diversi incarichi fondamentali:
l'organo legislativo dell'Unione, esercita il potere legislativo in codecisione con il
è Parlamento europeo per un ampio spettro di competenze comunitarie;
le politiche economiche generali degli Stati membri;
coordina il potere di bilancio con il Parlamento;
condivide
le decisioni necessarie alla definizione e all'attuazione della politica di
prende
sicurezza comune, sulla base degli orientamenti degenerali definiti dal Consiglio
europeo;
misure nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia
adotta
penale.
La Commissione europea incarna e difende l'interesse generale dell'Unione. Il
presidente e i 20 membri della Commissione sono nominati dagli Stati membri ogni 5
anni, dopo essere stati sottoposti ad una sorta di “voto di fiducia” del Parlamento
europeo.
Con riferimento alle sue funzioni, può essere vista come il “motore” della Comunità. Le
sue funzioni essenziali sono:
normative, attraverso un potere di proposta pressoché vincolante per il
Funzioni
Consiglio;
esecutive, in quanto garantisce l'esecuzione delle leggi europee
Funzioni
(direttive, regolamenti, decisioni), del bilancio e dei programmi adottati dal
Parlamento e dal Consiglio.
di vigilanza sull'applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di
Funzioni
Giustizia.
di rappresentanza, in quanto di rappresenta l'Unione sulla scena
Funzioni
internazionale, negozia gli accordi extraeuropei, essenzialmente in materia di
commercio e cooperazione.
Il Parlamento è l'unico organo comunitario composto da rappresentanti eletti
direttamente dai cittadini dei paesi membri. Oltre ad avere poteri in materia di bilancio
e di controllo dell’esecutivo, il Parlamento ha anche competenze legislative e
condivide con il Consiglio dei ministri il potere di decisione riguardo diverse materie.
Il Parlamento svolge tre funzioni essenziali:
al Consiglio, svolge una funzione legislativa consistente nell'adozione
insieme
delle leggi europee (direttive, regolamenti, decisioni). La sua partecipazione
contribuisce a garantire la legittimità democratica dei testi adottati.
con il Consiglio il potere di bilancio e può modificare le spese
condivide
comunitarie. Adotta definitivamente il bilancio nella completezza.
un controllo democratico sulla Commissione. Approva le designazioni dei
esercita
suoi membri e ha il potere di censura. Inoltre, svolge un controllo politico su
tutte le istituzioni.
Le fonti normative della Comunità sono i regolamenti, le direttive e le decisioni.
Il regolamento viene applicato direttamente negli Stati membri e si rivolge a tutti i
soggetti. È considerato una fonte primaria, quindi il giudice deve applicarlo in ogni
caso, anche se riscontra norme interne in contrasto con esso.
La direttiva, invece, vincola gli Stati membri in base soltanto agli obiettivi da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali circa i mezzi per
darvi esecuzione e la forma.
La decisione, infine, è un atto particolare; È obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma
solo per i destinatari in essa indicati.
La Corte di Giustizia europea assicura il rispetto e l'interpretazione uniforme del diritto
comunitario, e ha anche il compito di definire, sviluppare e consolidare l’ordinamento
comunitario; inoltre esercita un controllo di legittimità sugli atti comunitari, che
riguarda i soli atti vincolanti del Consiglio e della Commissione.
La Corte dei conti europea esercita un controllo che non si limita alla legittimità delle
entrate e delle spese dell'Unione, ma, estendendosi al merito, assicura la sana
gestione finanziaria dell’attività amministrativa e del bilancio europeo.
L’INTEGRAZIONE EUROPEA E I LIMITI ALLA SOVRANITÀ DEGLI STATI
Nel 1991 la Corte di giustizia ha affermato che l’ordinamento comunitario “costituisce
un ordinamento giuridico di nuovo genere, che riconosce come soggetti non soltanto
gli Stati membri, ma anche i loro cittadini”, concetto poi sancito un anno più tardi dal
Trattato di Maastricht. Di tale ordinamento, concludeva la Corte, “caratteristiche
fondamentali sono, in particolare, la preminenza sui diritti degli Stati membri e
l’efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini degli Stati
membri”.
Tale diretta applicabilità comporta che gli atti normativi della comunità operino
all’interno degli Stati membri come fonti concorrenziali con le stesse leggi interne. Si
tratta di una “concorrenzialità a senso unico”, in quanto il legislatore interno non
potrebbe dettare norme in contrasto con quelle comunitarie senza vietare gli obblighi
derivanti dal Trattato. Tali obblighi vengono quindi a costituire un limite alla funzione
legislativa dello Stato, e questo limite nel nostro ordinamento è stato fondato
sull’articolo 11 della Costituzione. Inizialmente, la Corte Costituzionale aveva desunto
che le leggi nazionali in contrasto con quelle comunitarie andavano dichiarate
illegittime: ma questa soluzione è parsa insoddisfacente, in quanto le norme
comunitarie, nel tempo necessario per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità,
rimanevano paralizzate. La Corte ha quindi sviluppato una diversa soluzione per
assicurare l’immediata applicabilità delle norme comunitarie: il giudice nazionale, una
volta considerato che il caso da decidere è regolato da una norma comunitaria, deve
ignorare le norme interne sul medesimo oggetto, siano esse anteriori o successive.
Questo regime di immediata applicabilità riferito inizialmente ai Regolamenti è stato
esteso anche alle Direttive, e da ciò deriva un notevole numero di materie in cui le
diverse fonti comunitarie possono sostanzialmente sostituirsi alle fonti legislative
nazionali.
IL PROGRESSIVO APPROFONDIMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
L'Atto unico europeo (AUE), in vigore dal 1° luglio 1987, procede ad una revisione dei
trattati di Roma al fine di rilanciare l'integrazione europea e portare a termine la
realizzazione del mercato interno. L'Atto si mosse nella duplice direzione di modificare
le soluzioni strutturali previste nei precedenti trattati, e di istituzionalizzare la
cooperazione politica tra i Paesi membri, con particolare riferimento alla politica
estera.
Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato
in vigore il 1º novembre 1993.
Con il trattato di Maastricht, risulta chiaramente sorpassato l'obiettivo economico
originale della Comunità, la realizzazione di un mercato comune, e si afferma la
vocazione politica.
In tale ambito, il trattato Maastricht consegue cinque obiettivi essenziali:
la legittimità democratica delle istituzioni;
rafforzare
più efficaci le istituzioni;
rendere un'unione economica e monetaria, accelerando la realizzazione di una
instaurare
moneta unica;
la dimensione sociale della Comunità;
sviluppare
una politica estera e di sicurezza comune.
istituire
Il Trattato sull’Unione opera nella duplice direzione di una modifica dei Trattati istitutivi
della Ce e del parallelo sviluppo di una cooperazione intergovernativa tra gli Stati
membri, avviata con l’Atto unico europeo. Il TUE infatti la consolida e la integra con
l’istituzione della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della cooperazione in
materia di affari interni e giudiziari (GAI).
Il trattato di Maastricht crea quindi l'Unione Europea, concepita come un’unica
struttura istituzionale complessa, costituita da tre pilastri: le Comunità europee, la
politica estera e di sicurezza comune, nonché la cooperazione di polizia e la
cooperazione giudiziaria in materia penale.
Alla guida di questa struttura che costituisce l’Unione Europea, il Trattato di Maastricht
ha posto il Consiglio Europeo, composto dai Capi di Stato e di Governo degli Stati
membri e dal presidente della Commissione della CE, coadiuvati dai ministri degli
Esteri e da un membro della Commissione.
Il TUE ha poi stabilito le linee per la realizzazione dell’unione monetaria, prevedendo
l’istituzione del Sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea.
Sul piano del funzionamento interno, il TUE ha rafforzato i poteri del Parlamento e ha
istituito la figura del Mediatore Europeo, nominato dal Parlamento, che su denuncia di
propria iniziativa esamina casi di cattiva amministrazione nell’azione di istituzioni e
organi comunitari.
La maggiore novità è però data dall’introduzione del principio di sussidiarietà, il quale
precisa che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità
interviene soltanto se gli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello
comunitario che a livello nazionale.