Concetti Chiave
- I titoli di credito sono documenti che conferiscono al possessore il diritto a una prestazione specifica, trasferibile tramite il documento stesso.
- Il principio dell'incorporazione stabilisce che il possesso del documento è necessario per l'acquisizione del diritto indicato.
- Il principio dell'autonomia impedisce al debitore di opporre eccezioni personali ai nuovi possessori, salvo dolo comprovato.
- Le eccezioni del debitore possono essere personali, legate al rapporto originario, o reali, opponibili a qualsiasi possessore.
- I titoli di credito facilitano il trasferimento di diritti attraverso regole che garantiscono la sicurezza delle transazioni.
Definizione
I titoli di credito si definiscono come documenti che attribuiscono al possessore (colui che detiene materialmente il documento) il diritto a ricevere una determinata prestazione che è quella indicata nel documento stesso; i titoli di credito vengono emessi allo scopo di consentire la cessione di tale diritto tramite il trasferimento del documento che lo rappresenta.
I principi fondamentali dei titoli di credito sono:
- principio dell'incorporazione;
- principio dell'autonomia.
Principio dell'incorporazione
Secondo il principio dell'incorporazione, l'acquisto del documento è necessario per l'acquisto della titolarità del diritto che in esso viene indicato.
Sempre secondo questo principio, chi acquista in buona fede il possesso del titolo in conformità alle norme che ne regolano la circolazione ne diventa proprietario, quasi sempre anche se riceve il titolo da chi non ne era proprietario.
Principio dell'autonomia
Secondo tale principio, il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni personali relative ai precedenti possessori, salvo dimostrazione che nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno dello stesso debitore.
Le eccezioni del debitore al possessore del titolo sono tassative cioè stabilite dalla legge. Possono essere eccezioni personali oppure reali (art. 1993).
Le eccezioni personali: il debitore può opporre al primo possessore tutte le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante l'emissione del titolo.
Le eccezioni reali: il debitore può opporre queste eccezioni a qualunque portatore del titolo.