Concetti Chiave
- La costituzione di una S.n.c. avviene attraverso un contratto che funge da atto costitutivo, specificando dettagli come nome, ragione sociale e oggetto sociale.
- La ragione sociale deve includere il nome di uno o più soci, seguita dall'indicazione del rapporto sociale, per identificare la S.n.c. nel mercato.
- L'atto costitutivo deve essere iscritto al registro delle imprese tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio.
- Il divieto di concorrenza vieta ai soci di svolgere attività che competono direttamente con la società senza consenso degli altri soci.
- La distribuzione degli utili è consentita solo quando si tratta di utili realmente conseguiti e dopo aver reintegrato eventuali perdite dal capitale sociale.
L’atto costitutivo: la s.n.c. nasce con la stipulazione di un contratto, che rappresenta l’atto costitutivo della società e deve indicare:
• Il cognome e nome
• La ragione sociale
• L’oggetto sociale
• Le norme
La ragione sociale: nell’atto costitutivo i soci devono indicare la ragione sociale, la s.n.c. agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.
L’iscrizione al registro delle imprese: L’atto costitutivo della s.n.c. deve essere stipulato per iscritto, tramite atto pubblico o scrittura privata autentificata tramite un notaio.
Va sottolineato come la forma scritta sia richiesta solo ai fini dell’iscrizione della s.n.c. e non della validità della società stessa.
Il divieto di concorrenza: Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui, una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad un’altra società.
Il divieto di concorrenza è sicuramente violato quando il socio è un imprenditore individuale concorrente, chiarisce poi che viola l’obbligo di non concorrenza il socio che partecipa a un’altra società concorrente come socio illimitatamente responsabile.
La modificazione dell’atto costitutivo: La modificazione avviene con il consenso di tutti i soci, salvo patto contrario. Tutte le modificazioni dell’atto costitutivo non sono opponibile ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
La distribuzione degli utili: Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti ossia quello che rappresenta un’eccedenza del patrimonio sociale sul capitale sociale. Se, per far fronte a delle perdite, la società ha dovuto attingere al capitale sociale, gli utili conseguiti devono anzitutto essere destinati alla reintegrazione del capitale sociale.