Diritto commerciale
Le società
Le società di persone;
Le società di capitale;
Le società
Secondo l’articolo 2247 del c.c. definisce la società «un contratto di due o più persone che conferiscono beni e servizi per l’esercizio comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili o le perdite».
I beni conferiti appartengono alla società e consistono in beni immobili e mobili. I servizi sono l’attività lavorativa e lo scopo è di lucro.
La base del contratto di società è data dall’atto costitutivo e i dati indicati in esso possono variare a seconda del tipo di società che si costituisce, ma in ogni caso sono i dati che servono per individuare i dati della società.
Nell’atto devono essere presenti: la denominazione (il nome del socio); la forma giuridica (il tipo di società); la sede legale ed eventuali sedi secondarie; le generalità dei soci (con i conferimenti e le percentuali); l’ammontare del capitale sociale; gli amministratori; la durata; l’oggetto sociale (il tipo di attività svolta).
L’atto costitutivo è redatto in diverse formalità in base al tipo di società che si costituisce, può essere una scrittura privata a firme autenticate o con un atto pubblico e la legge impone che sia redatto dal notaio.
Le società che si costituiscono senza atto costitutivo, cioè con un accordo verbale tra i soci, vengono dette società di fatto.
Le società si possono suddividere in:
- Società di persone: S.S. - S.n.c. - S.a.s.;
- Società di capitale: S.p.A. – S.a.p.A. - S.r.l.;
Le società di persone sono tali in quanto prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale.
Le società di persone non acquistano mai la personalità giuridica, cosa che invece avviene per le società di capitali, ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio, che varia a seconda del tipo considerato.
La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali è:
- Illimitata, perché i soci rispondono per i debiti sociali non solo con il proprio apporto, ma anche con tutto il patrimonio personale.
- Solidale, in quanto i creditori della società possono rivalersi per l’intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, i quali, fatto salvo il regresso, rispondono l’uno per l’altro.
- Sussidiaria, perché essa scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della società (i soci godono quindi del beneficio della preventiva escussione dei beni sociali).
La caratteristica delle società di persone è che godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta perché i soci sono responsabili in modo illimitato e solidale.
La società semplice
La società semplice è il tipo più elementare di società; essa non può essere utilizzata per l’esercizio di un’attività commerciale e non richiede l’atto costitutivo, non ha personalità giuridica (studi professionali, attività agricole).
Non ha personalità giuridica in quanto con la S.S. non si è obbligati ad avere un patrimonio.
La società in nome collettivo
Con le società in nome collettivo:
- Si possono svolgere attività commerciali tranne che attività bancarie e assicurative.
- Deve essere iscritta al registro delle imprese.
- Deve avere un atto costitutivo in forma pubblica o privata.
- I soci rispondono agli obblighi sociali in modo illimitato e solidale.
La società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice è regolata dalle norme che disciplinano le S.n.c., tranne che per la ripartizione delle responsabilità.
Infatti nelle SAS sono presenti due distinte categorie di soci:
- Soci accomandatari, gli amministratori, rispondono solidalmente e illimitatamente;
- Soci accomandanti, coloro che forniscono il patrimonio della società, rispondono nei limiti della partecipazione.
Nell’atto costitutivo vi deve essere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, mentre il nome dei soci accomandanti non compare nell’atto.
Le società di capitale
Le società di capitale hanno per oggetto il capitale sociale rispetto all’elemento soggettivo dei soci.
La partecipazione dei soci al capitale sociale può avvenire o tramite le azioni o con il conferimento di quote, a seconda del tipo di società.
Le caratteristiche delle società di persone sono:
- Godono di autonomia patrimoniale perfetta perché rispondono alle obbligazioni sociali soltanto con il capitale sociale, ad eccezione delle S.a.p.A., dove i soci accomandatari rispondono in modo illimitato e solidale, mentre i soci accomandanti sono responsabili solo per la parte di quota conferita.
- La responsabilità dei soci è limitata: rispondono solo delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte.
- Il potere amministrativo è svincolato dai soci; essi possono solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni o quote possedute, a scegliere gli amministratori.
- Gestione con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all’entità della partecipazione al capitale sociale.
Le società per azioni
Nelle società per azioni il capitale sociale è rappresentato da azioni, che possono essere di diverso tipo.
Le azioni ordinarie danno al possessore diritti amministrativi, patrimoniali e misti, tra i quali il diritto di partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria, il diritto al riparto degli utili e a una quota di liquidazione nel caso di scioglimento della società.
Il capitale sociale minimo è di 120.000 euro.
Le azioni privilegiate, di risparmio e di godimento attribuiscono diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie.
Il valore complessivo delle azioni di una società è detto capitalizzazione. Il valore di mercato delle azioni è calcolato moltiplicando il numero di azioni per il loro prezzo di mercato, il quale può differire anche di molto dal valore nominale.
L’azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società.
Il possesso di almeno un’azione è la condizione necessaria per essere soci di una società per azioni o di una società in accomandita per azioni.
Le S.p.A. si distinguono in:
Società che fanno ricorso a capitale di rischio immettendo azioni e distribuendole tra il pubblico in maniera considerevole, in base al numero di soci e all’ammontare del capitale netto.
Tali società si suddividono a loro volta in società quotate nei mercati regolamentari e società non quotate.
Inoltre, per legge hanno carattere d’impresa esercitata da società per azioni le imprese di intermediazione mobiliare S.I.M. (banche, assicurazioni ecc.).
Le società in accomandita per azioni
Le società in accomandita per azioni sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali e hanno la qualifica di amministratori della società, e i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori.
Sia le S.a.p.A. che le S.p.A. devono possedere le seguenti caratteristiche:
- Il capitale sociale minimo è di 120.000 euro;
- Il capitale sociale è composto da azioni;
- Le azioni devono essere di uguale valore, ma possono attribuire diversi diritti (azioni ordinarie, privilegiate, con voto limitato);
- Possono far ricorso alla raccolta del risparmio pubblico attraverso l’emissione delle obbligazioni.
Le società a responsabilità limitata
Le società a responsabilità limitata costituiscono un modello societario a ristretta unione sociale; in esse le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico.
Le caratteristiche delle S.r.l. sono:
- Il capitale sociale minimo è di 10.000 euro;
- Il capitale sociale è diviso in quote;
- Le quote possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento del pubblico risparmio;
- I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale.
Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l’atto costitutivo può derogare a tale norma.
Le S.r.l. possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale, purché l’atto costitutivo rispetti i requisiti indicati dalla legge.
Amministrazione delle società
Amministrare una società vuol dire realizzare tutti gli atti necessari a svolgere l’attività economica per raggiungere gli scopi per cui si è costituita la società.
L’amministrazione può essere:
- Disgiunta: ai soci vuol dire che ciascun socio può prendere decisioni separatamente dagli altri, e questi ultimi possono fare opposizione all’atto che il socio vuol compiere solo ottenendo la maggioranza.
- Congiunta: dei soci significa che gli atti di gestione devono essere compiuti con il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi (sono tutti soci amministratori).
- Mista: significa che i soci stessi possono decidere che una certa categoria di atti sia compiuta disgiuntamente dai soci e per altri atti sia necessario il consenso di tutti i membri della società.
Inoltre il potere di amministrare la società può essere affidato all’amministratore unico.
Gli amministratori hanno il potere di realizzare gli atti che ritengono necessari e opportuni per gli interessi della società, come la conclusione dei contratti e l’assunzione di debiti e crediti, assumendosi la rappresentazione della società.
La ripartizione degli utili e delle perdite
Ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione del bilancio.
I criteri di ripartizione sono fissati al momento dell’atto costitutivo, ma se nell’atto non è stato specificato niente si applicano i criteri di ripartizione fissati dalla legge.
- Ogni socio ha diritto di percepire una parte degli utili in modo proporzionato al suo conferimento.
- Se nell’atto non è specificato, si presuppone che siano stati fatti uguali conferimenti.
- Se il conferimento ha avuto per oggetto un’attività lavorativa o dei servizi, la parte di utile è determinata dal giudice secondo equità.
Scioglimento del rapporto sociale
La società può essere sciolta per:
- Decorso del termine indicato nell’atto costitutivo.
- Conseguimento dell’oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo.
- Per volontà di tutti i soci.
- Quando viene a mancare la pluralità di tutti i soci e non viene ristabilita entro sei mesi.
Quando si scioglie la società vi è l’esigenza di liquidare il patrimonio della società; se nell’atto costitutivo non prevede nulla, la liquidazione viene effettuata da uno o più liquidatori nominati dai soci stessi.
I liquidatori devono:
- Prendere in consegna dagli amministratori i beni e la documentazione contabile della società.
- Redigere l’inventario delle attività e passività.
- Procedere alla liquidazione del patrimonio vendendo i beni sociali.
- Pagare i creditori sociali.
- Ripartire l’utile rimanente tra i soci.
La società cessa di esistere con la chiusura della liquidazione.
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
La società continua nella sua attività anche quando e se vi è lo scioglimento sociale limitatamente a un socio, che può avvenire nei seguenti casi:
- Per recesso, quando un socio dichiara di non voler più far parte della società. Si possono distinguere tre diverse ipotesi:
Per la società contratta a tempo determinato, il socio può recedere solo se sussiste giusta causa.
Per la società contratta a tempo indeterminato, il socio deve dare avviso almeno tre mesi prima.
Per recesso convenzionale, cioè al verificarsi di una delle cause previste dal contratto sociale.
- Per esclusione, quando un socio si è dimostrato indegno o non ha adempiuto ai suoi doveri. È deliberata a maggioranza dei soci.
- Morte del socio. I soci possono scegliere se:
- Liquidare la quota agli eredi del defunto.
- Sciogliere la società.
- Far subentrare nella società gli eredi stessi.
Gli organi societari
Perché la società operi regolarmente occorre che al suo interno vengano svolte correttamente determinate funzioni comuni a tutte le società: l’organizzazione, la gestione e il controllo.
Nelle società di capitali ciascuna di queste compete a un organo corrispondente:
- Assemblea dei soci o organo volitivo, prende decisioni aziendali.
- Consiglio di amministrazione o organo di controllo, esegue le direttive dell’assemblea.
- Collegio sindacale o organo di controllo degli amministratori e dell’assemblea.
Storia
Nascita del fascismo
La prima origine di questo movimento risaliva al marzo del 1919, quando Benito Mussolini, direttore dell’Avanti e un ex leader del partito socialista espulso per le sue posizioni interventiste, fondava i fasci a Milano, un movimento che riuniva ex combattenti, ex sindacalisti rivoluzionari ed ex repubblicani.
In base al programma di San Sepolcro, i fasci si presentarono alle elezioni del novembre del 1919 ottenendo 5.000 voti e senza conseguire alcun seggio.
Il programma di San Sepolcro prevedeva il suffragio universale, la sostituzione della repubblica alla monarchia, riforme fiscali, la riduzione della giornata lavorativa e alcuni elementi fortemente anticlericali.
Ma proprio in questo programma si comprendeva l’ispirazione violentemente antisocialista e antioperaia che poi si attuò nell’azione politica.
Dopo l’insuccesso elettorale del 1919 nacque un forte fascismo “agrario” e lo squadrismo.
Gli agrari appoggiavano e finanziavano le “squadre d’azione” fasciste, che giravano per colpire e ridurre al silenzio i sindacati, le associazioni dei braccianti e le organizzazioni socialiste.
Nel 1921, con le elezioni politiche di maggio, i liberali scelsero di allearsi con il movimento di Mussolini per riuscire a fronteggiare i due grandi partiti di massa: socialisti e cattolici.
A capo del partito liberale c’era Giolitti, che in realtà sperava di poter poi riassorbire il fascismo riducendone i poteri.
In questo modo però viene, in sostanza, legittimato il Partito fascista.
Infatti entrarono nel Parlamento ben 35 deputati fascisti, tra cui lo stesso Mussolini.
I fascisti si presentavano come soluzione contro il “pericolo rosso” per giustificare la loro azione e per accrescere l’area dei consensi.
Il governo liberale entra, così, in crisi.
Nel giugno del 1921, Giolitti si dimette dalla presidenza del Consiglio, ormai immerso in una situazione di crescenti scontri di piazza, illegalità e violenza.
Il movimento fascista, ormai forte, si trasformò nel novembre in Partito Nazionale Fascista.
Il re, dopo una breve crisi, incaricò Luigi Facta di formare un nuovo governo.
Facta, a capo di una coalizione di liberali e popolari, mantenne il governo fra molte difficoltà fino all’ottobre del 1922.
Poiché né i socialisti italiani furono in grado di rimanere uniti, né i cattolici e i liberali riuscirono a trovare un punto d’accordo, nel 1922, quando era in atto il congresso di Napoli del Partito Nazionale Fascista, fu organizzata una “marcia su Roma” che costringesse il re e il Parlamento ad accogliere le richieste fasciste.
Il presidente del Consiglio Facta chiese al re di far intervenire l’esercito, ma il re, per paura che l’esercito non obbedisse o che scoppiasse una guerra civile, rifiutò e Facta, del tutto impotente a fronteggiare la situazione, si dimise.
Il 30 ottobre, infine, il re incaricò Mussolini di formare un nuovo governo.
Nasceva, così, una coalizione formata da liberali, cattolico-popolari e fascisti.
Il Partito fascista
Dall’ottobre del 1922, Mussolini iniziò un’opera di rafforzamento del potere fascista.
Nel dicembre venne istituito il Gran Consiglio del fascismo, un organo di dirigenti del Partito fascista, con il compito di elaborare le linee generali della politica fascista.
Nel gennaio venne fondata la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, nel tentativo di legalizzare lo squadrismo che però rappresentava sempre una forza armata di parte.
Mussolini mirava ad ottenere l’appoggio della classe dirigente, economica e politica.
Molte furono le riforme apportate dal nuovo governo, ad iniziare da una nuova politica economica che aboliva il monopolio statale delle polizze vita, da una riduzione del carico fiscale sulle imprese ed infine Mussolini decise di salvare l’Ansaldo e il Banco di Roma attraverso il denaro pubblico.
Fece attuare una nuova riforma scolastica del ministro Giovanni Gentile, che diede all’istruzione una configurazione nuova e coerente con gli ideali del fascismo e che contribuì, prevedendo l’insegnamento della religione nelle scuole elementari, a migliorare i rapporti con la Chiesa cattolica.
Nel 1923 i ministri popolari avevano lasciato il governo.
Nel 1923 viene introdotta una nuova legge elettorale, la legge Acerbo, che prevedeva un forte premio alla lista che avesse ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
Nel 1924, sulle basi del nuovo sistema elettorale, si tennero le nuove elezioni.
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