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Introduzione
La tesina è basata sullo scopo di prevenire infortuni e evitare rischi di incidenti e malattie su luogo di lavoro nel settore edile.
Analizzeremo le precauzioni di comportamento e le misure di protezione più idonee alla prevenzione 2.
D.L. 494/96
Decreto legislativo sulla sicurezza nei cantieri edili.
1.1 D.L. 494/96
Il decreto lascia in vigore le precedenti norme, D.P.R. 164/56, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.L. 277/91, D.L. 626/94, ma pone l’esigenza di valutare e programmare il sistema preventivo a monte dell’apertura del cantiere, attribuendo particolare rilievo alla pianificazione della sicurezza. 3
Dove si applica il decreto legge 494/96
Il D.L. 494/96 si applica a luoghi cui si effettuano lavori di costruzione edile o d’ingegneria civile così individuati e sintetizzati:
- Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento d’opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e sterro. 4
Valutazione del rischio in cantiere
Il piano di sicurezza e coordinamento, specifico per ogni cantiere, deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti misure atte a garantire la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori:
In edilizia si ha un insieme di molti rischi per ogni fase lavorativa; sarà compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- Pianificare le operazioni e garantire operativamente che le diverse fasi si succedano nel rispetto di tutte le precauzioni individuate;
- Obbligare i lavoratori ad utilizzare le procedure ed i dispositivi individuali di sicurezza 5.
DPI: dispositivi di protezione individuali
- Elmetto di protezione;
- Scarpe antinfortunistiche (con puntale in acciaio, suola antiforo, suola antistatica ed antiscivolo);
- Guanti con manichetta copripolso;
- Cinture di sicurezza;
- Maschere antipolvere, antigas, antivapore, etc.;
- Abbigliamento protettivo per il corpo;
- Cuffia o tappi auricolari;
- Paraschegge;
- Schermi di protezione per il viso; 6
Servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro deve esercitare i gravosi incarichi attribuitigli dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si avvale di un team, una squadra di specialisti che coadiuvano il suo operato fornendogli specifiche informazioni e consulenze. Tale team è rappresentato dal servizio di prevenzione e protezione (SPP).
Caratteristiche del SPP:
- Capacità e requisiti professionali adeguati;
- Almeno diploma di istruzione secondaria superiore ovvero dimostrino di aver svolto analoghi incarichi per oltre 6 mesi alla data del 13/08/2003;
- Attestato di frequenza ai corsi sui rischi dell’attività lavorativa 7.
Doveri generali del datore di lavoro
- Nominare il medico competente;
- Dare ad ogni lavoratore le giuste protezioni di sicurezza;
- Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti;
- Adottare le misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- Informare al più presto i lavoratori esposti al rischio;
- Assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza;
- Astenersi dal richiedere al lavoratore di riprendere la sua attività se esposto a pericolo grave o immediato;
- Consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una copia del documento relativa alla quantificazione dei rischi;
- Salvaguardare la salute della popolazione;
- Adottare le misure necessarie per prevenire incendi e per l’evacuazione del luogo di lavoro;
- Nelle unità con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica prevista dalla normativa;
- Aggiornare le misure di prevenzione;
- Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza;
- Il datore di lavoro fornisce inoltre al servizio di prevenzione e di protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla descrizione degli impianti produttivi, alle malattie professionali e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza 8.
Doveri generali dei lavoratori
Ciascun lavoratore deve:
- Prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dal personale preposto;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro;
- Utilizzare in maniera appropriata i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al diretto superiore eventuali condizioni di pericolo o di funzionamento inadeguato di mezzi e dispositivi;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- Non compiere manovre e operazioni “insicure” che non rientrano nelle proprie competenze;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. 9
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo punto, sarà il medico competente a definire, in base alle reali condizioni di lavoro, la necessità di effettuare accertamenti sanitari. 10
Rischi principali fisici
- Caduta dall’alto da altezza superiore a 2 m., aggravata;
- Caduta dall’alto dei materiali;
- Scivolamento ed inciampo;
- Dolori alla schiena e dorso lombari;
- Seppellimento o sprofondamento a profondità sup. a 150 m.;
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