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La sicurezza nei cantieri edili

Corso di: Costruzioni 1

La normativa nei cantieri temporanei e mobili

(D.L. 494/96)

1. Il D.L. 14 agosto 1996 n. 494 ha recepito la

  • Direttiva 92/57/CEE (Direttiva cantieri)

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. 2

D.L. 494/96

1.1 (D.L. 494/96)

Il decreto lascia in vigore le precedenti norme, D.P.R. 164/56, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.L. 277/91, D.L. 626/94, ma pone l’esigenza di valutare e programmare il sistema preventivo a monte dell’apertura del cantiere, attribuendo particolare rilievo alla pianificazione della sicurezza. 3

D.L. 494/96

Le principali caratteristiche del D.L. 494/96 sono di tipo organizzativo e documentale:

Vengono imposti ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri. 4

D.L. 494/96

Viene richiesta la redazione di tre documenti importanti:

  • La notifica preliminare
  • Il piano di sicurezza e coordinamento
  • Il fascicolo delle caratteristiche dell’opera

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D.L. 494/96

Vengono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in materia di sicurezza:

Il coordinatore per la progettazione:

che redige i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera,

Il coordinatore per l’esecuzione:

che controlla l’applicazione dei piani di sicurezza e coordina le varie imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza.

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D.L. 494/96

Dove si applica il decreto legge 494/96

Il D.L. 494/96 si applica a luoghi cui si effettuano lavori di costruzione edile o d’ingegneria civile così individuati e sintetizzati:

Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento d’opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e sterro. 7

D.L. 494/96

Le nuove figure introdotte dal D.L. 494/96

Il decreto individua una serie di soggetti cui affida obblighi e responsabilità in materia di prevenzione, quali:

  • Committente
  • Responsabile del procedimento
  • Coordinatore per la progettazione
  • Coordinatore per l’esecuzione

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Committente

  • Persona fisica per conto della quale l’intera opera è realizzata, che detiene il potere decisionale e di spesa.
  • Nel caso d’aziende pubbliche o private, il committente è il soggetto autorizzato alla firma dei contratti d’appalto per l’esecuzione dei lavori.
  • I suoi compiti sono:
  1. Determinare la tipologia, la durata e l’entità dei lavori;
  2. Nominare il coordinatore per la progettazione nel momento dell’incarico di progettazione esecutiva, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il responsabile dei lavori;
  3. Valutare i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
  4. Comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi dei coordinatori;

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Responsabile dei lavori

È il soggetto incaricato dal committente per la progettazione, o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera.

È la figura delegata dal committente a svolgere eventualmente i propri compiti.

1. In caso d’inadempienza del responsabile dei lavori, al committente comunque rimane la responsabilità della scelta del soggetto e della sua mancata vigilanza del suo operato. 10

Coordinatore per la progettazione

Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali (laurea o diploma unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico corso in materia di sicurezza).

I suoi compiti sono:

  1. Redigere o far redigere, prima della presentazione delle offerte da parte delle imprese, i piani di sicurezza e di coordinamento;
  2. Predisporre il fascicolo tecnico dell’opera (non richiesto per i lavori di manutenzione ordinaria) il piano di sicurezza e di coordinamento.

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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali (laurea o diploma unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico corso in materia di sicurezza).

Durante la realizzazione dell’opera:

  1. Assicura l’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  2. Adegua i piani ed il fascicolo tecnico in relazione alle modifiche intercorse in corso d’opera;
  3. Organizza il coordinamento delle attività e dell’informazione tra le imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi;
  4. Propone al committente, in caso di gravi inosservanze alle norme, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione

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Organizzazione della sicurezza

La procedura imposta dal D.L. 494/96 può essere descritta analizzando semplicemente le quattro fasi fondamentali della realizzazione di un’opera edile:

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