La sicurezza nei cantieri edili
Corso di: Costruzioni 1
La normativa nei cantieri temporanei e mobili
(D.L. 494/96)
1. Il D.L. 14 agosto 1996 n. 494 ha recepito la
- Direttiva 92/57/CEE (Direttiva cantieri)
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. 2
D.L. 494/96
1.1 (D.L. 494/96)
Il decreto lascia in vigore le precedenti norme, D.P.R. 164/56, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.L. 277/91, D.L. 626/94, ma pone l’esigenza di valutare e programmare il sistema preventivo a monte dell’apertura del cantiere, attribuendo particolare rilievo alla pianificazione della sicurezza. 3
D.L. 494/96
Le principali caratteristiche del D.L. 494/96 sono di tipo organizzativo e documentale:
Vengono imposti ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri. 4
D.L. 494/96
Viene richiesta la redazione di tre documenti importanti:
- La notifica preliminare
- Il piano di sicurezza e coordinamento
- Il fascicolo delle caratteristiche dell’opera
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D.L. 494/96
Vengono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in materia di sicurezza:
Il coordinatore per la progettazione:
che redige i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera,
Il coordinatore per l’esecuzione:
che controlla l’applicazione dei piani di sicurezza e coordina le varie imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza.
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D.L. 494/96
Dove si applica il decreto legge 494/96
Il D.L. 494/96 si applica a luoghi cui si effettuano lavori di costruzione edile o d’ingegneria civile così individuati e sintetizzati:
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento d’opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e sterro. 7
D.L. 494/96
Le nuove figure introdotte dal D.L. 494/96
Il decreto individua una serie di soggetti cui affida obblighi e responsabilità in materia di prevenzione, quali:
- Committente
- Responsabile del procedimento
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l’esecuzione
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Committente
- Persona fisica per conto della quale l’intera opera è realizzata, che detiene il potere decisionale e di spesa.
- Nel caso d’aziende pubbliche o private, il committente è il soggetto autorizzato alla firma dei contratti d’appalto per l’esecuzione dei lavori.
- I suoi compiti sono:
- Determinare la tipologia, la durata e l’entità dei lavori;
- Nominare il coordinatore per la progettazione nel momento dell’incarico di progettazione esecutiva, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il responsabile dei lavori;
- Valutare i piani di sicurezza ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
- Comunicare alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi dei coordinatori;
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Responsabile dei lavori
È il soggetto incaricato dal committente per la progettazione, o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera.
È la figura delegata dal committente a svolgere eventualmente i propri compiti.
1. In caso d’inadempienza del responsabile dei lavori, al committente comunque rimane la responsabilità della scelta del soggetto e della sua mancata vigilanza del suo operato. 10
Coordinatore per la progettazione
Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali (laurea o diploma unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico corso in materia di sicurezza).
I suoi compiti sono:
- Redigere o far redigere, prima della presentazione delle offerte da parte delle imprese, i piani di sicurezza e di coordinamento;
- Predisporre il fascicolo tecnico dell’opera (non richiesto per i lavori di manutenzione ordinaria) il piano di sicurezza e di coordinamento.
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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Soggetto in possesso di precisi requisiti professionali (laurea o diploma unito all’esperienza lavorativa nel settore e specifico corso in materia di sicurezza).
Durante la realizzazione dell’opera:
- Assicura l’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- Adegua i piani ed il fascicolo tecnico in relazione alle modifiche intercorse in corso d’opera;
- Organizza il coordinamento delle attività e dell’informazione tra le imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi;
- Propone al committente, in caso di gravi inosservanze alle norme, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione
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Organizzazione della sicurezza
La procedura imposta dal D.L. 494/96 può essere descritta analizzando semplicemente le quattro fasi fondamentali della realizzazione di un’opera edile:
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