Facoltà di giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Tesi di laurea in diritto pubblico delle religioni
Le variabili del principio di laicità alla prova delle società multiculturali
Relatore: Chiar.mo Prof. Francesco Alicino
Laureando: Giovanni Leonardo Grande
Matr: G/3246/15
Anno accademico 2015/2016 12
Indice
- Introduzione
- Capitolo primo. Laicità, modelli e problematiche
- 1. Definizione ed origine
- 1.1 Il principio di laicità di fronte alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale
- 1.2 Articolo 7 Costituzione e l’interpretazione della Corte costituzionale
- 1.3 I simboli della laicità
- 2. Diversi modelli di laicità
- 2.1 La laicità in Francia
- 2.2 La laicità secondo la CEDU
- 3. Società multiculturale e “questione” islamica
- Capitolo secondo. La laicità in Francia
- 1. Religione, giurisprudenza e laicità in Francia
- 2. Simbolismo religioso in Francia
- 2.1 Rapporto Stasi
- 2.2 La legge 228/2004
- 2.3 La legge 1192/2010
- 2.4 La Carta della Laicità 3
- Capitolo terzo. Il difficile rapporto tra Islam e laicità in Francia
- 1. La satira religiosa
- 2. La Francia e le vignette su Maometto
- 2.1 L’attentato a Charlie Hebdo
- 2.2 Gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi
- 3. Cosa fare ora?
- Conclusioni
- Appendice (leggi di riferimento)
- Bibliografia 45
Introduzione
In senso moderno, il termine laicità si impone nel XIX secolo. Qui trasforma il suo significato, passando da “non appartenenza al clero” nell’ambito religioso, a un ruolo disconnesso dalla religione, ovvero colui che si stacca dalla professione religiosa, dalla confessione per essere membro attivo della società civile.
La laicità come noi oggi la conosciamo trova la sua ragion d’essere nelle Carte costituzionali moderne, lì dove si afferma la separazione dello Stato dalle confessioni religiose. In tal modo, esso consente alle istituzioni civili di creare un proprio catalogo di regole e valori, ispirate tra l’altro al bisogno di convivenza pacifica, che implica la cura e il rispetto delle posizioni religiose o filosofiche, comunque orientate.
Il presente lavoro si articola in tre parti; nella prima saranno analizzate le origini del principio di laicità. Successivamente si prenderanno in considerazione la questione dell’ordine simbolico. Il che condurrà l’indagine sulla disciplina giuridica che definisce (giuridicamente) la laicità. Ciò che pone al centro dell’attenzione la Costituzione e la giurisprudenza della Corte costituzionale.
L’obiettivo precipuo di questa dissertazione è quello di rappresentare i diversi modelli di laicità, come quello francese, inglese, il punto di vista della CEDU. Infine, verranno individuate e trattate le problematiche di laicità nelle attuali società multiculturali. L’attenzione si focalizzerà sulla cosiddetta “questione islamica” e le problematiche che l’integrazione (o meglio la mancata integrazione) comporta con la nostra cultura. I test che saranno presi in considerazione si identificano con le problematiche scottanti delle regole di vita, quali la fecondazione assistita, i matrimoni omosessuali, il crocifisso.
La seconda parte, entrerà nel dettaglio di quella che è la questione della laicità in Francia, punto di riferimento di uno spiccato secolarismo definito come laicità militante. Sarà in particolare ripercorso l’excursus storico che ha portato alla situazione odierna, a cominciare dal Rapporto Stasi, ossia la “Commissione di riflessione sull’applicazione del principio della laicità nella Repubblica” presieduta da Bernard Stasi composta da 20 membri che si è riunita il 3 luglio 2003, il cui obiettivo di questo rapporto è la riaffermazione della laicità alla francese. Da cui la legge n. 228 del 15 Marzo 2004 che ha proibito l’utilizzo nelle aule scolastiche pubbliche di “segni o abbigliamento mediante i quali gli alunni manifestano vistosamente un’appartenenza religiosa”. Verrà anche analizzata la legge che vieta il velo integrale in Francia. Il testo, fortemente voluto dal Presidente della Repubblica e osteggiato dalla comunità islamica, è stato approvato da una schiacciante maggioranza dei deputati, con 335 voti a favore e un solo contrario. Infine, verrà analizzata la Carta della Laicità emanata nel 2013 dal ministro dell’Istruzione Vincent Peillon, attraverso la quale, tenta di stabilire le regole relative all’eguaglianza tra maschi e femmine e al rispetto e comprensione dell’altro, mettendo ancor più in evidenza l’idea di laicità come divieto di ogni simbolo religioso.
Infine, nel terzo ed ultimo capitolo verrà trattato un tema tanto attuale quanto delicato, relativo alla libertà di satira e religione in Francia. La satira è uno degli strumenti più importanti contro la tirannia e la disonestà. Nella storia della Francia ha sempre avuto un ruolo primario sin dai tempi della rivoluzione francese, infatti si ricordano come primi pezzi satirici, i fogli che attaccavano Maria Antonietta, la quale aveva incoraggiato il popolo a mangiare dolci di certo poco salutari per la sua salute.
Verranno altresì trattati la libertà di stampa, e i collegamenti con la satira, tanto da motivare i recenti fatti avvenuti in Francia, ovvero “Charlie Hebdo”, e l’attentato del 13 novembre a Parigi. Dalla storia della rivista Charlie Hebdo, si evince chiaramente che si tratta di una storia di conflitti e di lotte in nome della libertà di parola e di opinione, infatti Charlie Hebdo attaccava tutto e tutti, ha attaccato i musulmani, ha attaccato il Papa, Israele, i rabbini, neri e bianchi, omosessuali ed eterosessuali. Ha attaccato ogni tipo di essere umano, secondo un unico scopo, prendere in giro la gente, ed in questo senso era visto. 7
Capitolo primo. La laicità
1. Definizione ed origine
Nell’accezione moderna, il termine laicità nasce essenzialmente nel XIX secolo. Tale termine ha nel corso degli anni acquisito una duplice valenza: sotto il profilo religioso, esso rinvia a quella parte di comunità ecclesiale-religiosa diversa dal clero ufficiale; sotto il profilo civile, rimanda alla separazione tra civitas e fides. In quest’ultima connotazione si tiene conto dell’ordine civile e secolare, separato dalla religione e dalla professione religiosa. E siccome lo Stato civile-secolare contiene normalmente più di una religione, il suo ordinamento deve essere necessariamente essere “laico”, onde evitare irragionevoli privilegi e discriminanti esclusioni.
Per capire il ruolo che oggi ha la laicità nello Stato in generale e nello Stato costituzionale in particolare, bisogna analizzare la storia del costituzionalismo occidentale, indagando sulle radici fra Stato e religione. Ciò che in Occidente trova un primo fondamentale riferimento nel rapporto tra lo Stato e la religione cristiana. Il punto originario di riferimento può da questo punto di vista fatto risalire al precetto dell’Evangelo, lì dove si afferma che è importante «rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» 1. Una risposta questa del Fondatore all’insidiosa provocazione dei farisei sulla liceità di pagare il tributo ai romani.
La risposta di Gesù rappresenta il presupposto del “dualismo cristiano”, da cui ha origine il dualismo Stato-Chiesa; si tratta dell’intelligenza duale, che vede due comunità reciprocamente correlate, ma non identiche, di cui nessuna ha il carattere della totalità. Da ciò si evince come già all’epoca vi era la distinzione tra realtà gius-politiche e realtà religiose, fra sacro e profano, dove “il sacro non rappresenta tanto un valore che si aggiunge al bene, al vero e al bello, bensì rappresenta la matrice dalla quale questi valori nascono, per usare un immagine, diciamo che la religione non è un ramo, ma il tronco stesso dell’albero” 2.
1 Lc 20, 20-26. 8
Nel corso della plurisecolare storia del costituzionalismo occidentale, in cui emerge via via la distinzione tra l’uomo antico e l’uomo contemporaneo, presupposto 3 della radicale trasformazione avutasi nell’intera storia dell’umanità. Se infatti nelle epoche passate il tronco della società religiosa e culturale era costituito dal sacro, oggi invece tale figura sembra subire una riduzione di importanza.
In epoca pre-cristiana, l’educazione al culto del divino coincideva con l’educazione alla vita pubblica, la quale era completamente calata nella sacralità. L’insegnamento era un fatto che risale alla nascita del cristianesimo, ed è sempre il settore dell’istruzione che, ad esempio, nel nascente Regno d’Italia, segna la prima tappa del processo di secolarizzazione. Con l’affermarsi del cristianesimo, per la prima volta la religione si stacca dalla società e le si contrappone, diventando dunque un ambito particolare, un sacro che affianca, anziché penetrare e in qualche modo risolvere e assorbire, il profano. È difficile spiegare le ragioni di questo fenomeno. Tuttavia, queste rappresentano le motivazioni alla base del rifiuto della storia e del mondo per i 4 primi cristiani, che apparvero ai pagani come peggiori nemici del genere umano.
Così già nel III secolo, la Chiesa organizza il catecumenato, e organizza una qualche forma di catechesi per le famiglie cristiane già battezzate. La società del medioevo manifesterà invece forti tensioni, anche a seguito dell’aumento di valori profani. Infatti, la lotta tra sacro e profano è latente nel lungo conflitto tra Chiesa e Stato. Ne consegue che la 5 laicizzazione o secolarizzazione, come variamente definita, procede inesorabilmente.
La Chiesa tenta di imporre la sua dottrina in un contesto socio-culturale volto sempre più al profano, introducendo il catechismo, quale strumento tipico 2 J. W ACH Types of religious experience, Christian and non-Christian, University of Chicago Press, Chicago, 1951. 3 P. Siniscalco, Laici e laicità. Un profilo storico, Ave, Roma 1986. 4 P. Prodi, “Chiesa Cattolica e modernità: un problema ben anteriore all’Illuminismo”, in Chiesa, pag. 135-147 (136 e 147). Cattolica e modernità 5 C. Vasale, “Laicità e politica”, in Lessico della laicità, pag. 81-99 (85). 9 dell’insegnamento religioso, strumento che viene favorito dall’interesse delle classi dominanti che consideravano la religione come instrumentum regni.
Insomma, fin dal IV secolo si delineano due tentazioni reciproche: da parte dell’autorità statale è importante servirsi della Chiesa come instrumentum regni; da parte di uomini di Chiesa diventa importante servirsi dello Stato come instrumentum salvationis (e quindi potentiae). Ma la dialettica tra i due poteri sembra ormai essere iscritta nella 6 logica delle cose.
L’Italia, rispetto alle altre nazioni europee, è stata caratterizzata da una grande precocità economica e culturale, ma a fronte di questa precocità ed eccellenza delle sue origini nazionali, l’Italia fu l’ultima grande nazione europea, a diventare uno Stato unitario compiuto. Causa e arbitro di questa situazione fu lo Stato della Chiesa, unico caso di potere temporale in Occidente, che, proprio dopo il Mille, con Gregorio VII, inaugurò, per rafforzare il suo potere, una strategia mirante a suddividere l’Italia e a impedirne ogni forma di unificazione.
La Chiesa aveva infatti assunto un potere e un ruolo politico sempre più crescenti già nell’alto Medioevo, quando i due principi della sovranità, religioso e laico, erano ancora confusi e unitariamente operanti nell’Impero Romano d’Oriente. E proprio per difendersi dall’invadenza di Bisanzio, Gelasio I, fin dal V secolo, aveva nettamente distinto la sacra autorità dei pontefici dalla potestà regale.
Facendo un balzo di circa cinque secoli, non si può non fare riferimento alla “libera Chiesa in libero Stato” di Cavour e il rifiuto di Pio IX a riconoscere, dopo la breccia di Porta Pia, Roma capitale d’Italia. Inoltre, nel XIX secolo non possiamo non ricordare l’inaugurazione del monumento, voluto dalla massoneria, a Giordano Bruno in Campo dei Fiori (1889), nello stesso luogo in cui il filosofo era stato arso vivo il 17 febbraio del 1600; inaugurazione accompagnata da una grande manifestazione che riscosse il benevolo assenso di Francesco Crispi. Tuttavia, appare evidente come non sia affatto semplice seguire tutte le complesse e alterne vicende dei rapporti tra Stato 6 P.A Nigro., Scuola e famiglia nella costituzione italiana, in www.istitutodegasperi emilia-romagna.it., 2008 10 italiano e Chiesa cattolica nel contesto dei mutamenti economici, sociali e politici in ambito nazionale e internazionale.
Per arrivare al concetto di laicità nella sua accezione contemporanea, bisogna tuttavia far riferimento all’autonomia della coscienza, anche sul piano spirituale. Questa nozione viene in qualche modo evidenziata nell'articolo 10 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: “Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, posto che la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico 7 stabilito dalla legge”.
Si è portati a pensare, dunque, che col passare dei secoli, il concetto di laicità abbia assunto un significato ben distinto. Esso viene definito come la “condizione di laico e con questo significato è attestata nella lingua italiana a partire dal 1869 e affonda le sue radici nella differenza, tipica del giudaismo e della Chiesa cristiana, fra chierici e laici. Si tratta di una distinzione sancita dal IV secolo in poi, che ha riservato il termine laico e la condizione di laicità al battezzato che non è chierico, perché non ha ricevuto gli ordini, e non è nemmeno religioso (perché non ha professato voti) come confermato 8 anche dalla enciclica Lumen gentium”. Solo successivamente, ovvero nel XX secolo, l’espressione laicità è assunto per indicare non solo il non battezzato ma anche l’anticlericale, in quanto ateo, marxista o liberale, e in questo senso compare negli scritti di Pio XII e nei suoi riferimenti alla legittima sana laicità dello Stato.
Col passare dei secoli, il concetto di laicità risulta fortemente cambiato. Negli anni ’50 del secolo scorso, ad esempio, la laicità era considerata un elemento di uguaglianza. In particolare, in Italia alla luce dei principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana del 1948, iniziò a prendere forma un orientamento giurisprudenziale riguardante proprio la libertà di professione religiosa. D’altro canto, la Chiesa ha una concezione non “secolarizzata” della laicità, la quale è spesso citata dall’autorità ecclesiastica ma solo per smentire accuse di arretratezza.
Allo stesso tempo lo Stato decide di non rimanere indifferente rispetto al fenomeno religioso. Basti dire del nostro ordinamento, nel quale con una interpretazione 7 Vitale A., Corso di diritto ecclesiastico, ordinamento giuridico e interessi religiosi, VIII ed., Giuffré, Milano 1996 8 Vedi enciclica 1964, n. 31 11 costituzionalmente orientata si riconosce la peculiare rilevanza della dimensione religiosa, considerata alla stregua di fattore idoneo a concorrere alla realizzazione del “pieno sviluppo della persona umana” e del “progresso spirituale della società”.
Alla luce di queste generiche osservazioni sul problema della laicità e dello Stato laico, pare pertanto opportuno delineare il primo ambito d’indagine, che è volto essenzialmente all’individuazione delle regole che disciplinano il rapporto tra Stato e Confessioni religiose; ovvero alla delimitazione e alla regolazione delle modalità d’intervento dell’ordinamento giuridico statale nei confronti delle varie fedi e le peculiarità del loro reciproco rapporto. In secondo luogo, si tratterà poi di esaminare le specifiche caratteristiche del rapporto tra Stato e individuo: oltre all’enunciazione dei diritti che dovranno essere garantiti a ogni singola persona, sarà necessario approfondire la valenza e l’esigenza delle deroghe “all’efficacia del diritto comune in virtù di imperativi 9 della coscienza o di precetti religiosi”. L’analisi si sposterà, d’altro canto, sull’individuazione dei possibili limiti al diritto dell’individuo di attuare nella pratica quotidiana le manifestazioni identitarie e i comportamenti prescritti dalla propria fede
1.1 Il principio di laicità di fronte alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale
Di fronte alla nuova domanda di diversità spirituale e religiosa, la pratica della laicità e dello Stato laico ha cominciato ad adeguarsi. L’obiettivo prioritario d’eguaglianza fra i vari orientamenti religiosi e non religiosi rappresenta un processo di lunga durata, non ancora compiuto. La Costituzione italiana, come molte Carte costituzionali europee-occidentali, non definisce espressamente come “laica” l’ordinamento statale. Tuttavia, la nostra Carta sembra informata ai valori del pluralismo, che assume un ruolo assai rilevante; appare evidente come la definizione laica dello Stato non può neppure considerarsi una mera successiva elaborazione dottrinale o giurisprudenziale, ma trova fondamento all’interno della Carta e permette 9 B. Randazzo, Diversi ed uguali, le confessioni rel
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