TESI DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
LA TUTELA PENALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Dall’abbandono del delitto d’onore al nuovo delitto di femminicidio
Candidato/a: __________________________
Relatore/Relatrice: ______________________
Anno accademico: _______________________
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INDICE
CAPITOLO I – EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DELLA TUTELA CONTRO LA VIOLENZA DI
GENERE......................................................................................................................................................................6
1.1. Il concetto di femminicidio: profili criminologici e giuridici............................................................................6
1.2. Il delitto d’onore e il matrimonio riparatore ......................................................................................................7
1.3. La legge n. 442/1981 e il superamento della causa d’onore..............................................................................8
1.4. La legge n. 66/1996: la violenza sessuale come delitto contro la persona ........................................................9
1.5. Dalle misure contro la violenza familiare allo stalking ...................................................................................10
1.6. La dimensione sovranazionale e le riforme più recenti ...................................................................................11
1.7. La Costituzione e i fondamenti della tutela contro la violenza di genere........................................................13
1.8. Dalla tutela formale alla tutela effettiva ..........................................................................................................13
1.9. Il femminicidio come categoria criminologica e come fattispecie giuridica...................................................14
1.10. Considerazioni intermedie sull’evoluzione normativa ..................................................................................15
CAPITOLO II – LA RISPOSTA PENALE: REATI, AGGRAVANTI E NUOVA FATTISPECIE DI
FEMMINICIDIO......................................................................................................................................................16
2.1. Omicidio volontario e circostanze aggravanti .................................................................................................16
2.2. Maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale ........................................................................................17
2.3. La legge n. 69/2019: il cosiddetto Codice Rosso ............................................................................................18
2.4. La legge n. 168/2023 e il rafforzamento delle misure di contrasto .................................................................19
2.5. La legge n. 181/2025 e l’art. 577-bis c.p. ........................................................................................................20
2.6. Legalità, determinatezza, prova del contesto e proporzionalità della pena .....................................................22
2.7. Il rapporto tra fattispecie di femminicidio e omicidio aggravato ....................................................................25
2.8. La prova del contesto e la ricostruzione della condotta...................................................................................25
2.9. La proporzionalità della pena e le garanzie costituzionali...............................................................................26
2.10. Il ruolo della giurisprudenza nell’applicazione della nuova fattispecie ........................................................27
2.11. Valutazione complessiva della risposta penale..............................................................................................27
CAPITOLO III – LA PREVENZIONE, LA TUTELA PROCESSUALE E L’EFFICACIA DEL CONTRASTO
AL FEMMINICIDIO ...............................................................................................................................................29
3.1. La tutela della persona offesa nel sistema penale italiano...............................................................................29
3.1.1. Le misure cautelari personali e la funzione preventiva......................................................................................30
3.1.2. L’allontanamento dell’autore della violenza e la protezione della vittima ........................................................31
3.2. La valutazione del rischio e la tempestività degli interventi ...........................................................................32
3.2.1. Il coordinamento tra autorità giudiziaria, forze dell’ordine e servizi sociali .....................................................34
3.3. Gli obblighi internazionali ed europei e la giurisprudenza della Corte EDU..................................................35
3.4. Il confronto con il modello spagnolo di contrasto alla violenza di genere......................................................36
3.5. I limiti di una risposta esclusivamente punitiva ..............................................................................................38
3.6. Prevenzione, formazione e servizi territoriali..................................................................................................39
3.7. Proposte per migliorare l’efficacia del contrasto al femminicidio ..................................................................40
3.7.1. La presa in carico della vittima e la continuità degli interventi .........................................................................42
3.7.2. La valutazione dei risultati e la responsabilità istituzionale...............................................................................43
3.7.3. La protezione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità ..............................................................43
3.7.4. Il ruolo dei programmi rivolti agli autori della violenza ....................................................................................44
3.7.5. Il coordinamento tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria ....................................................................45
3.7.6. Le procedure territoriali condivise .....................................................................................................................45
3.7.7. L’accessibilità delle informazioni e dei canali di aiuto......................................................................................46
3.7.8. Una cultura istituzionale centrata sulla persona .................................................................................................46
3.7.9. Il ruolo della ricerca e dei dati affidabili ............................................................................................................47
3.7.10. La sostenibilità delle politiche di prevenzione .................................................................................................47
3.8. Considerazioni conclusive ...............................................................................................................................48
CONCLUSIONI........................................................................................................................................................50
FONTI NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICHE.........................................................52
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INTRODUZIONE
Il presente lavoro si propone di esaminare l’evoluzione della tutela penale contro la violenza di
genere nell’ordinamento italiano, con particolare attenzione al progressivo riconoscimento della
specificità del femminicidio e alla necessità di affiancare alla repressione una protezione
effettiva delle persone esposte alla violenza. Il tema è di particolare rilevanza giuridica e sociale
perché mette in relazione la tutela della vita, della libertà e della dignità personale con il
funzionamento concreto delle istituzioni chiamate a prevenire e contrastare condotte spesso
caratterizzate da una progressione nel tempo.
Nel primo capitolo verrà ricostruito il percorso storico e giuridico che ha condotto dal
superamento della causa d’onore al riconoscimento della violenza di genere come questione di
diritti fondamentali. Saranno esaminate le disposizioni del codice penale del 1930 relative al
delitto d’onore e al matrimonio riparatore, la loro abrogazione con la legge n. 442 del 1981 e le
successive riforme che hanno collocato al centro della tutela la persona e la sua
autodeterminazione. L’analisi prenderà in considerazione anche la riforma della violenza
sessuale del 1996, gli strumenti contro la violenza nelle relazioni familiari, l’introduzione del
reato di atti persecutori e i principi costituzionali e sovranazionali che orientano la materia.
Il secondo capitolo sarà dedicato alla risposta penale. Verranno analizzate le principali
fattispecie che possono ricorrere nei contesti di violenza di genere, tra cui l’omicidio volontario,
i maltrattamenti, gli atti persecutori e la violenza sessuale, insieme alle circostanze aggravanti e
agli interventi introdotti dal cosiddetto Codice Rosso e dalla legge n. 168 del 2023. Particolare
attenzione sarà riservata alla legge n. 181 del 2025 e all’introduzione dell’art. 577-bis del codice
penale. La nuova fattispecie sarà esaminata alla luce dei principi di legalità, determinatezza,
colpevolezza e proporzionalità, soffermandosi sulla prova degli elementi che qualificano il fatto
come femminicidio e sul rapporto con l’omicidio aggravato.
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Il terzo capitolo completerà il percorso concentrandosi sulla prevenzione e sulla tutela
processuale. Saranno approfondite le misure cautelari, l’allontanamento dell’autore della
violenza, il divieto di avvicinamento e gli strumenti di controllo, nonché la valutazione del
rischio e la tempestività degli interventi. Verranno poi esaminati gli obblighi internazionali ed
europei, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e il confronto con il modello
spagnolo. La parte finale sarà dedicata ai limiti di una risposta esclusivamente punitiva e alle
possibili strategie di miglioramento, con riferimento alla formazione degli operatori, ai servizi
territoriali, al coordinamento istituzionale e alla valutazione dei risultati.
Il lavoro seguirà quindi un’impostazione giuridica e sistematica: dalle radici storiche della
disciplina si passerà all’esame degli strumenti penali oggi disponibili, per giungere infine alla
verifica della loro capacità di proteggere concretamente le persone. L’obiettivo sarà valutare
non soltanto la portata delle innovazioni legislative, ma anche le condizioni necessarie affinché
esse producano risultati effettivi, nel rispetto delle garanzie costituzionali e dei diritti di tutte le
persone coinvolte. 5
CAPITOLO I
EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DELLA TUTELA CONTRO LA VIOLENZA
DI GENERE
1.1. Il concetto di femminicidio: profili criminologici e giuridici
La violenza contro le donne non è riconducibile a un insieme omogeneo di episodi isolati.
Essa può manifestarsi attraverso condotte fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche e
inserirsi in relazioni caratterizzate da controllo, subordinazione e limitazione dell’autonomia. In
questo quadro, il termine «femminicidio» è stato impiegato dagli studi criminologici e dai
movimenti per i diritti delle donne per rendere visibile la dimensione di genere dell’uccisione
di una donna, soprattutto quando l’omicidio è connesso a dinamiche di possesso, dominio o
1
rifiuto dell’autodeterminazione femminile.
La nozione criminologica non coincide necessariamente con una singola fattispecie penale.
Per lungo tempo, infatti, l’ordinamento italiano ha ricondotto l’uccisione di una donna alla
disciplina generale dell’omicidio volontario, eventualmente aggravato in presenza delle
circostanze previste dal codice penale. La qualificazione del fenomeno come violenza di genere
ha tuttavia influenzato progressivamente la legislazione, le politiche pubbliche e gli obblighi
internazionali dello Stato.
La Convenzione di Istanbul definisce la violenza contro le donne come una violazione dei
diritti umani e una forma di discriminazione, riconoscendo che le condotte lesive possono avere
1 D. E. H. Russell, J. Radford (a cura di), Femicide: The Politics of Woman Killing, Twayne
Publishers, New York, 1992. Il termine è stato elaborato e diffuso negli studi criminologici e
femministi per evidenziare la dimensione di genere dell’uccisione delle donne.
6 2 Questa impostazione invita a considerare non
natura fisica, sessuale, psicologica o economica.
soltanto il singolo fatto di reato, ma anche il contesto in cui si sviluppa, i segnali premonitori, la
vulnerabilità della vittima e l’effettività della risposta istituzionale.
L’analisi giuridica deve comunque mantenere distinta la descrizione sociale del fenomeno
dall’accertamento penale. La gravità del contesto non può sostituire la prova degli elementi
costitutivi della fattispecie; allo stesso tempo, una lettura attenta delle relazioni di controllo e
delle precedenti condotte violente può essere decisiva per comprendere il significato dei fatti e
valutare il rischio.
1.2. Il delitto d’onore e il matrimonio riparatore
La ricostruzione storica della tutela penale richiede di partire dalle disposizioni del codice
penale del 1930 che attribuivano rilievo alla cosiddetta causa d’onore. L’impianto normativo
rifletteva una concezione della famiglia e della sessualità nella quale la reputazione maschile e
familiare poteva assumere un peso giuridico sproporzionato rispetto alla libertà e all’integrità
della donna. In tale contesto, la violenza non era sempre considerata esclusivamente come offesa
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alla persona, ma poteva essere letta attraverso categorie culturali legate all’onore.
L’art. 587 c.p., nella formulazione originaria, prevedeva un trattamento sanzionatorio
privilegiato per l’uccisione commessa in una situazione qualificata dalla legge come causa
2 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, in particolare artt. 3 e
12; ratifica italiana con legge 27 giugno 2013, n. 77.
3 Codice penale del Regno d’Italia, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, testo storico:
artt. 544 (matrimonio riparatore), 587 (omicidio e lesione personale a causa di onore) e 592
(abbandono del neonato per causa d’onore), disposizioni successivamente abrogate.
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d’onore. La norma costruiva una differenza di trattamento fondata su una valutazione
moralistica della condotta sessuale e della reputazione familiare. L’attenuazione della risposta
punitiva rendeva evidente la persistenza di una gerarchia tra l’onore del gruppo familiare e il
diritto alla vita della persona uccisa.
Un altro istituto emblematico era quello del cosiddetto matrimonio riparatore, disciplinato
dall’art. 544 c.p. La celebrazione del matrimonio tra autore e vittima di determinati reati sessuali
poteva estinguere il reato. La logica sottostante non era centrata sulla libertà della persona
offesa, ma sulla ricomposizione dell’ordine sociale e familiare. Il matrimonio, dunque, poteva
essere trattato come strumento di riparazione dell’onore, anche a costo di subordinare la volontà
e la sicurezza della donna.
Queste disposizioni vanno lette nel loro contesto storico, senza appiattire la complessità
sociale dell’epoca; tuttavia, esse mostrano con chiarezza come il diritto penale possa incorporare
stereotipi e disuguaglianze. La successiva riforma non ha riguardato soltanto l’eliminazione di
singole norme, ma anche il cambiamento del bene giuridico posto al centro della tutela: dalla
reputazione familiare alla vita, alla libertà e alla dignità della persona.
1.3. La legge n. 442/1981 e il superamento della causa d’onore
Un passaggio decisivo è rappresentato dalla legge 5 agosto 1981, n. 442, che abrogò le
disposizioni penali fondate sulla causa d’onore, compreso l’art. 587 c.p. e l’art. 544 c.p. sul
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matrimonio riparatore. La riforma si colloca in un processo più ampio di revisione dei rapporti
familiari e dei modelli di tutela, maturato nel contesto delle trasformazioni sociali e delle
rivendicazioni per l’uguaglianza.
4 Legge 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore, G.U.
n. 218 del 10 agosto 1981. 8
L’abrogazione ha rimosso un privilegio normativo che consentiva di valutare l’omicidio
attraverso la reputazione sessuale della vittima o dell’autore. Non ha però eliminato
automaticamente gli stereotipi culturali, né ha creato da sola un sistema organico di protezione
delle donne dalla violenza domestica. Il suo significato è soprattutto quello di riaffermare
l’irrilevanza dell’onore come ragione idonea a giustificare una riduzione speciale della tutela
penale della vita.
La riforma costituisce quindi una soglia storica: il comportamento della donna non può
essere assunto come criterio per legittimare o attenuare la violenza. Da questo momento, la
costruzione di una tutela effettiva richiede strumenti capaci di riconoscere e contrastare anche
le forme di coercizione esercitate all’interno delle relazioni private.
1.4. La legge n. 66/1996: la violenza sessuale come delitto contro la persona
La legge 15 febbraio 1996, n. 66, ha riformato profondamente la disciplina della violenza
sessuale, trasferendo i delitti sessuali dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la
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moralità pubblica e il buon costume a quello relativo ai delitti contro la persona. Il cambiamento
della collocazione sistematica esprime una trasformazione culturale e giuridica: la violenza
sessuale viene riconosciuta in primo luogo come aggressione alla libertà individuale e
all’autodeterminazione.
La riforma ha contribuito a superare una lettura pubblicistica e moralistica della sessualità,
ponendo al centro la persona offesa. Resta tuttavia necessario considera
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