FACOLTA’DIGIURISPRUDENZA
TESI DI LAUREA
LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO
LAUREANDO RELATORE
Angelo Chiantese Chiar.mo Prof. Alì Abukar Hayo
ANNOACCADEMICO 2020-2021
Indice
Prefazione ….…………………………………………………………..................pag. 1
1. Cenni storici ed evoluzione normativa.
1.1 Il reato di violenza sessuale, dall’ancien règime ai giorni nostri …… ...pag. 4
1.2 L’evoluzione legislativa italiana …………………………………………….pag. 12
1.3 L’introduzione del reato di “Violenza sessuale di gruppo” …….............pag. 21
1.4 La Legge 19 luglio 2019 nr. 69 : “Codice Rosso” ………………………..pag. 25
2. Analisi della previsione normativa di cui all’art. 609 octies c.p.
2.1 Bene giuridico tutelato e collocazione sistematica della norma…………pag. 28
2.2 Dispositivo dell’art. 609 octies del Codice Penale……………………..….pag. 37
2.3 La circostanza attenuante del contributo di minima importanza……..… pag. 45
2.4 Il confine tra il concorso di persone in violenza sessuale e la violenza
sessuale di gruppo…………………………………………………...…………pag. 49
2.5 L’abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica e la sentenza
nr. 45589/2017……………………………………………………...…………..pag. 55
2.6 La violenza sessuale di gruppo e la rilevanza dell’abuso di
autorità…………………………………………………………...………….…..pag. 58
2.7 La nozione di “Atto Sessuale”………………………………………………..pag. 64
2.8 Il consenso della persona offesa…………………………………………. pag. 68
2.9 In tema di minori………………………………………………………….. …. pag. 73
3. Aspetti criminologici ed elementi di vittimologia.
3.1 Profili criminologici…………………………………………………….… ….pag. 77
3.2 Lo studio della Vittimologia…………………………………………….…… pag. 85
3.3 Vittimizzazione secondaria…………………………………………………. . pag. 95
3.4 Il reato di violenza sessuale di gruppo quale fenomeno giovanile….... pag.100
4. Analisi di casi concreti.
4.1 La connivenza non punibile e la sentenza nr. 29096/2020 della
Suprema Corte – Sez. III penale…………………………………….…...... pag.105
4.2 Violenza sessuale di gruppo ed omicidio : concorso ed assorbimento.
Il caso Desirè Piovanelli e la sentenza 28 gennaio 2005, nr. 6775…... pag.111
Conclusioni…………………………………………………………………..…….. pag.130
Bibliografia ………………………………………………..………………………. pag.135
Prefazione
Il presente lavoro, si pone il fine di trattare nei suoi vari aspetti,
giuridici, etici e sociali, la delicata questione della violenza sessuale, nel
suo più torbido e delicato aspetto dell’agire in gruppo, la quale, purtroppo,
si presenta come uno dei reati che maggiormente caratterizzano la società
moderna, e che sovente vede quali autori, persone in giovane età.
La disciplina inerente i reati di violenza sessuale, contemplati nel
vigente codice penale negli art. 609 bis e susseguenti, ha subito una
particolare evoluzione con l’entrata in vigore della Legge 15 febbraio 1996,
nr. 66, essendo, tali fattispecie delittuose, inserite nel titolo inerenti i reati
contro la persona, e non più, quindi, considerate come offensive del buon
costume e della morale pubblica, come accadeva nell’originario codice
Rocco. Si porrà, quindi, l’accento su come, l’evoluzione normativa inerente
i delitti della sfera sessuale, abbia tenuto il passo dell’evolvere del comune
sentire, soprattutto in relazione al ruolo della donna nella società, quale
persona destinataria dei medesimi diritti dell’uomo, non più mero oggetto
della proprietà maschile, ma individuo, soggetto di diritto, capace di
decidere e disporre autonomamente della propria sfera sessuale.
Dopo un breve accenno alla considerazione che, nell’ ancien
regime, era data al reato di violenza sessuale ed al ruolo della donna,
specie nell’ordinamento giuridico francese, si farà riferimento alle
importanti innovazioni in campo normativo e giurisprudenziale di cui la
delicata materia ha beneficiato, soprattutto dagli inizi del novecento, sino ai
giorni nostri. Tuttavia, la rinnovata sensibilità in tema di uguaglianza fra
uomo e donna dei nostri giorni, non ha portato ad una diminuzione dei reati
della sfera sessuale che, come si vedrà, hanno fatto registrare un notevole
incremento negli ultimi anni, con particolare riferimento alla violenza
sessuale di gruppo, commessa, spesso, da giovani adolescenti, quasi sempre
1
ignari della gravità del gesto che si apprestavano a compiere ed al dolore
ed al nocumento che potevano apportare alla propria vittima.
Proprio l’introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo, di
cui all’art. 609 octies c.p., è tra le innovazioni più importanti introdotte
dalla Legge 66/1996, attraverso la quale il Legislatore ha voluto punire con
una pena maggiormente grave, da otto a dodici anni, coloro che si
rendessero responsabili di tale grave delitto, proprio in virtù della
maggiore offensività dell’agire in gruppo, e delle maggiori conseguenze sia
fisiche che psicologiche subite dalla vittima, a seguito di un’aggressione
operata da più soggetti.
Nel secondo capitolo, si procederà ad una dettagliata analisi dei
principali aspetti della norma, con particolare riferimento al neo introdotto
articolo 609 octies c.p., soffermandosi sulla sottile distinzione tra la
violenza sessuale di gruppo ed il concorso di persone nel reato di cui
all’art. 609 bis. C.p. ( violenza sessuale mono soggettiva), sulla scorta delle
recenti ed unanimi pronunce giurisprudenziali. Non potendo prescindere da
un analisi del reato di violenza sessuale monosoggettiva, e dalla nozione di
atto sessuale, sarà affrontato il discusso problema della violenza con
costrizione attuata mediante abuso di autorità, con riferimento alla
rilevanza della sola concezione di autorità pubblicistica, oppure, come la
recente giurisprudenza ritiene, comprendente anche l’abuso di autorità
privatistica.
Un cenno, poi, sarà fatto alla sentenza nt. 45589 del 2017 inerente
la nozione di abuso di inferiorità fisica della parte offesa, e si discuterà
della rilevanza del contributo di minima importanza fornito dal correo
nell’esecuzione del reato, e della sua incidenza sulla eventuale pena da
infliggere. 2
Particolare attenzione, poi, sarà posta in tema di consenso della
persona offesa e su come la concezione di tale importante aspetto
psicologico e soggettivo, la cui sussistenza è elemento costitutivo del reato,
abbia subito, nel tempo, notevoli evoluzioni percettive, sia in campo
etico/morale, che processuale.
Un ultimo paragrafo del capitolo II, sarò dedicato al coinvolgimento
dei minori degli anni 18 nei reati attinenti alla sfera sessuale, siano essi
autori, o vittime degli stessi, ponendo particolare attenzione sugli strumenti
di prevenzione e di recupero posti in essere dal nostro ordinamento, non
omettendo, ai fini di una maggiore comprensione del fenomeno, di far
riferimento a dati e statistiche ufficiali fornite dalle Autorità Giudiziarie
competenti e dalle strutture sanitarie preposte.
Il terzo capitolo dell’elaborato, sarà, invece, dedicato agli aspetti
psicologici del reato di violenza sessuale di gruppo, soffermandosi sugli
studi criminologici del settore, e, soprattutto, analizzando il problema dal
punto di vista della persona offesa, con un breve cenno alla giovane scienza
della vittimologia ed al sentito problema, troppo spesso trascurato in
passato, del rischio di vittimizzazione secondaria.
Infine, non si potrà prescindere dall’analizzare e commentare alcune
importanti sentenze della Suprema Corte, inerenti recenti casi di cronaca
nera, che non poco scalpore hanno destato nell’opinione pubblica, proprio
perché aventi come protagoniste vittime di giovane età, e riguardanti la
commissione del reato di violenza sessuale di gruppo.
3
CAPITOLO 1
Cenni storici ed evoluzione normativa.
1.1 Il reato di violenza sessuale, dall’ancien règime ai giorni nostri.
1
Nel vecchio codice Rocco , i reati in materia sessuale erano collocati
nel libro II (dei delitti in particolare), titolo IX, recante : “reati contro la
moralità pubblica ed il buon costume”.Nel primo capo, erano contemplati i
“delitti contro la libertà sessuale” ed, in particolare, i reati di violenza
carnale ed atti di libidine violenta, compresi tra gli articoli 519 e 521; i reati
di ratto (art. 522-525) ed il delitto di seduzione con promessa di
matrimonio, disciplinato dall’art. 526.
Il secondo capo, invece, trattava delle “offese al pudore ed all’onore
sessuale” (art. 527-538), mentre, nel terzo capo, erano riportate varie
disposizioni comuni alle predette tipologie di previsioni delittuose.
Tale collocazione sistematica è stata radicalmente rivista dalla Legge
15 febbraio 1996, nr. 66, la quale, non solo ha disciplinato le fattispecie
inerenti i reati di violenza sessuale, inserendole nel Codice Penale dall’
articolo 609 bis al 609 decies e collocandole nel titolo XII del libro II,
inerente i “delitti contro la persona”, ma ha unificato i reati di “violenza
carnale” ed “atti di libidine violenta”, sotto la fattispecie unica di reato di
“violenza sessuale”.
Volendo concentrarci su un’indagine storica inerente i reati di
violenza sessuale, ed analizzando le statistiche riguardanti la commissione
di tali delitti, è possibile dedurre che, i cambiamenti in campo penale e la
diversa risposta dei cittadini a questo tipo di reato, da considerarsi sotto il
punto di vista del numero di denunce presentate alle autorità, abbiano subito
1 L’attuale e vigente codice penale italiano, trae le sue origini dal cd. Codice
Rocco, entrato in vigore nel 1930 in sostituzione del codice penale Zanardelli, e prende
il nome dell’allora ministro di grazia e giustizia del governo Mussolini, Alfredo Rocco,
suo principale estensore. 4
un mutamento ed una evoluzione, contestualmente ai cambiamenti culturali
ed al comune sentire, nelle diverse fasi storiche e nei diversi paesi.
Nel corso degli anni, si è assistito ad un costante aumento del
numero di denunce, specie da parte delle vittime di sesso femminile, il cui
dato, più che essere indicativo di un aumento del numero dei reati perpetrati,
è da inquadrarsi in una maggiore sensibilità sviluppata dal sentire sociale
nei confronti del fenomeno, ed in un maggior senso di fiducia da parte delle
vittime nelle istituzioni e nelle forze di polizia. Inoltre, di fondamentale
importanza, è da ritenersi il mutato ruolo della donna nella società moderna,
rispetto alle società del passato, ed un maggiori riconoscimento di essa
quale destinataria di pari diritti rispetto all’uomo.
Nel corso dell’evoluzione storica, quindi, il fenomeno della violenza
sessuale, avente principalmente quale oggetto le donne ed inquadrandosi
sempre più come “violenza di genere”, è passato dall’avere una
connotazione quasi esclusivamente di tipo patriarcale, con il diritto del
2
pater familias o per il marito di praticarla , senza alcun tipo di conseguenza
sanzionatoria, ad una tutela di tipo pubblicistico, trovando i comportamenti
delittuosi ad essa collegata, sempre maggior tutela, specie negli ordinamenti
occidentali, siano essi di common law o di civil law.
Senza guardare alla storia più antica, è possibile far riferimento
all’orientamento dei giudici, rispetto al fenomeno analizzato, negli
ordinamenti dell’ancien règime. Con tale termine (antico regime), si suole
riferirsi al sistema di governo vigente in Francia, nel periodo antecedente la
rivoluzione del 1789, basato su una monarchia di tipo assolutistico. Essi, in
questa fase, sembrano mostrare un atteggiamento di tolleranza e
giustificazione dei comportamenti delittuosi di natura sessuale, perpetrati
contro le donne, ed è nota la ferocia e l’arbitrarietà che caratterizzavano la
giustizia settecentesca.
2 FADDA,Differenzadigenereecriminalità.Alcunicenniinordineadunapproccio storico,
sociologico, criminologico, 20 settembre 2012, 1ss.
5
L’arte del supplizio, ben descritta da Foucault, costituisce una
3
costante nell’amministrazione quotidiana della giustizia .
In un clima in cui la violenza era la prima risposta delle istituzione
alla commissione di gravi delitti, e l’arte del castigo era preferita a
qualsivoglia strumento di rieducazione e recupero del condannato, i reati
sessuali erano relegati a questioni di minor rilevanza, ai quali erano
anteposti, in una scala di priorità, i reati ritenuti di maggior allarme sociale,
specie di tipo predatorio, quali i furti e le rapine.
Le denunce e le testimonianze delle donne vittime si stupro erano
tenute in scarsa considerazione, specie se non supportate da elementi
tangibili, quali la presenza di ferite o lacerazione degli organi genitali e,
particolare valore, era dato al comportamento della vittima femminile
durante la consumazione della violenza, la quale, solo se avesse gridato ed
implorato aiuto, avrebbe potuto in qualche modo provare la sua intenzione
di opporsi alla consumazione del rapporto sessuale : “La querela è poco
4
ascoltata, i fatti poco approfonditi, l’accusato poco interrogato” .
Le donne vittime di violenza, dunque, ben comprensibilmente,
temevano di parlare e denunciare, in quanto potenzialmente sospettate di
essere consenzienti o di avere parte di responsabilità nella violenza subita.
In nessun modo era tenuta in considerazione la condizione di
soggezione psicologica della vittima, nel momento in cui era fatta oggetto di
violenza, con la presunzione che, questa, dovesse necessariamente ribellarsi,
urlare, resistere, per dimostrare la propria innocenza. In mancanza di tali
manifestazioni esterne, si imponeva, dunque,l’idea che la donna, è questa la
visione degli stessi Illuministi, restii a riconoscere la donna quale soggetto
5
di diritto, avesse ceduto volontariamente .
3 FOUCAULT, La volontà del sapere, Milano 1978.
4 VIGARELLO,Storiadellaviolenzasessuale,Venezia,2001. cit., 24.
5 (ID.,cit., 31ss., 35,37, 40,53) 6
Solo nel XVIII secolo, si assiste ad un mutamento in chiave
garantista, sia del quadro giuridico generale che in tema di attenzione per la
tutela della vittima. Si pensi che, nella legislazione classica dell’ancien
règime, lo stupro non era annoverato tra i crimini violenti, bensì, era
considerato un reato contro la moralità. 6
Inoltre, esso veniva associato al ratto e, quindi, considerato un reato
contro la proprietà; ciò in piena coerenza con quella che era la visione della
donna, quale oggetto, nella disponibilità e di proprietà dell’uomo, capo
famiglia. Con il primo codice penale francese del 1791, rimasto in vigore
solo quattro anni, fino all’emanazione del Code des dèlits et des peines del
1795, si ha la sostituzione della parola “ratto”, con al parola “stupro”, e si
comincia a porre l’attenzione sull’integrità morale della vittima,
considerando tale reato non più come violazione del diritto di proprietà
dell’uomo, ma come lesivo della sfera intima e personale della donna,
ponendo l’accento sul suo ruolo di vittima, sulla sua incapacità di difesa e
sull’annientamento del suo libero arbitrio.
Con il Codice Napoleonico del 1810, terzo codice penale della
Francia in ordine cronologico, dopo i codici rivoluzionari del 1791 e del
1795, rimasto in vigore dal 1811 al 1994 e sostituito dal vigente Codice
penale Francese, nonché con l’evolversi, più in generale, del quadro
giurisprudenziale nel XIX secolo, si comincia a porre ancor più al centro
dell’attenzione le vittime del reato di stupro, con maggior riferimento all’età
ed alla vulnerabilità delle donne destinatarie dei comportamenti incrim
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