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FACOLTA’DIGIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

LAUREANDO RELATORE

Angelo Chiantese Chiar.mo Prof. Alì Abukar Hayo

ANNOACCADEMICO 2020-2021

Indice

Prefazione ….…………………………………………………………..................pag. 1

1. Cenni storici ed evoluzione normativa.

1.1 Il reato di violenza sessuale, dall’ancien règime ai giorni nostri …… ...pag. 4

1.2 L’evoluzione legislativa italiana …………………………………………….pag. 12

1.3 L’introduzione del reato di “Violenza sessuale di gruppo” …….............pag. 21

1.4 La Legge 19 luglio 2019 nr. 69 : “Codice Rosso” ………………………..pag. 25

2. Analisi della previsione normativa di cui all’art. 609 octies c.p.

2.1 Bene giuridico tutelato e collocazione sistematica della norma…………pag. 28

2.2 Dispositivo dell’art. 609 octies del Codice Penale……………………..….pag. 37

2.3 La circostanza attenuante del contributo di minima importanza……..… pag. 45

2.4 Il confine tra il concorso di persone in violenza sessuale e la violenza

sessuale di gruppo…………………………………………………...…………pag. 49

2.5 L’abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica e la sentenza

nr. 45589/2017……………………………………………………...…………..pag. 55

2.6 La violenza sessuale di gruppo e la rilevanza dell’abuso di

autorità…………………………………………………………...………….…..pag. 58

2.7 La nozione di “Atto Sessuale”………………………………………………..pag. 64

2.8 Il consenso della persona offesa…………………………………………. pag. 68

2.9 In tema di minori………………………………………………………….. …. pag. 73

3. Aspetti criminologici ed elementi di vittimologia.

3.1 Profili criminologici…………………………………………………….… ….pag. 77

3.2 Lo studio della Vittimologia…………………………………………….…… pag. 85

3.3 Vittimizzazione secondaria…………………………………………………. . pag. 95

3.4 Il reato di violenza sessuale di gruppo quale fenomeno giovanile….... pag.100

4. Analisi di casi concreti.

4.1 La connivenza non punibile e la sentenza nr. 29096/2020 della

Suprema Corte – Sez. III penale…………………………………….…...... pag.105

4.2 Violenza sessuale di gruppo ed omicidio : concorso ed assorbimento.

Il caso Desirè Piovanelli e la sentenza 28 gennaio 2005, nr. 6775…... pag.111

Conclusioni…………………………………………………………………..…….. pag.130

Bibliografia ………………………………………………..………………………. pag.135

Prefazione

Il presente lavoro, si pone il fine di trattare nei suoi vari aspetti,

giuridici, etici e sociali, la delicata questione della violenza sessuale, nel

suo più torbido e delicato aspetto dell’agire in gruppo, la quale, purtroppo,

si presenta come uno dei reati che maggiormente caratterizzano la società

moderna, e che sovente vede quali autori, persone in giovane età.

La disciplina inerente i reati di violenza sessuale, contemplati nel

vigente codice penale negli art. 609 bis e susseguenti, ha subito una

particolare evoluzione con l’entrata in vigore della Legge 15 febbraio 1996,

nr. 66, essendo, tali fattispecie delittuose, inserite nel titolo inerenti i reati

contro la persona, e non più, quindi, considerate come offensive del buon

costume e della morale pubblica, come accadeva nell’originario codice

Rocco. Si porrà, quindi, l’accento su come, l’evoluzione normativa inerente

i delitti della sfera sessuale, abbia tenuto il passo dell’evolvere del comune

sentire, soprattutto in relazione al ruolo della donna nella società, quale

persona destinataria dei medesimi diritti dell’uomo, non più mero oggetto

della proprietà maschile, ma individuo, soggetto di diritto, capace di

decidere e disporre autonomamente della propria sfera sessuale.

Dopo un breve accenno alla considerazione che, nell’ ancien

regime, era data al reato di violenza sessuale ed al ruolo della donna,

specie nell’ordinamento giuridico francese, si farà riferimento alle

importanti innovazioni in campo normativo e giurisprudenziale di cui la

delicata materia ha beneficiato, soprattutto dagli inizi del novecento, sino ai

giorni nostri. Tuttavia, la rinnovata sensibilità in tema di uguaglianza fra

uomo e donna dei nostri giorni, non ha portato ad una diminuzione dei reati

della sfera sessuale che, come si vedrà, hanno fatto registrare un notevole

incremento negli ultimi anni, con particolare riferimento alla violenza

sessuale di gruppo, commessa, spesso, da giovani adolescenti, quasi sempre

1

ignari della gravità del gesto che si apprestavano a compiere ed al dolore

ed al nocumento che potevano apportare alla propria vittima.

Proprio l’introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo, di

cui all’art. 609 octies c.p., è tra le innovazioni più importanti introdotte

dalla Legge 66/1996, attraverso la quale il Legislatore ha voluto punire con

una pena maggiormente grave, da otto a dodici anni, coloro che si

rendessero responsabili di tale grave delitto, proprio in virtù della

maggiore offensività dell’agire in gruppo, e delle maggiori conseguenze sia

fisiche che psicologiche subite dalla vittima, a seguito di un’aggressione

operata da più soggetti.

Nel secondo capitolo, si procederà ad una dettagliata analisi dei

principali aspetti della norma, con particolare riferimento al neo introdotto

articolo 609 octies c.p., soffermandosi sulla sottile distinzione tra la

violenza sessuale di gruppo ed il concorso di persone nel reato di cui

all’art. 609 bis. C.p. ( violenza sessuale mono soggettiva), sulla scorta delle

recenti ed unanimi pronunce giurisprudenziali. Non potendo prescindere da

un analisi del reato di violenza sessuale monosoggettiva, e dalla nozione di

atto sessuale, sarà affrontato il discusso problema della violenza con

costrizione attuata mediante abuso di autorità, con riferimento alla

rilevanza della sola concezione di autorità pubblicistica, oppure, come la

recente giurisprudenza ritiene, comprendente anche l’abuso di autorità

privatistica.

Un cenno, poi, sarà fatto alla sentenza nt. 45589 del 2017 inerente

la nozione di abuso di inferiorità fisica della parte offesa, e si discuterà

della rilevanza del contributo di minima importanza fornito dal correo

nell’esecuzione del reato, e della sua incidenza sulla eventuale pena da

infliggere. 2

Particolare attenzione, poi, sarà posta in tema di consenso della

persona offesa e su come la concezione di tale importante aspetto

psicologico e soggettivo, la cui sussistenza è elemento costitutivo del reato,

abbia subito, nel tempo, notevoli evoluzioni percettive, sia in campo

etico/morale, che processuale.

Un ultimo paragrafo del capitolo II, sarò dedicato al coinvolgimento

dei minori degli anni 18 nei reati attinenti alla sfera sessuale, siano essi

autori, o vittime degli stessi, ponendo particolare attenzione sugli strumenti

di prevenzione e di recupero posti in essere dal nostro ordinamento, non

omettendo, ai fini di una maggiore comprensione del fenomeno, di far

riferimento a dati e statistiche ufficiali fornite dalle Autorità Giudiziarie

competenti e dalle strutture sanitarie preposte.

Il terzo capitolo dell’elaborato, sarà, invece, dedicato agli aspetti

psicologici del reato di violenza sessuale di gruppo, soffermandosi sugli

studi criminologici del settore, e, soprattutto, analizzando il problema dal

punto di vista della persona offesa, con un breve cenno alla giovane scienza

della vittimologia ed al sentito problema, troppo spesso trascurato in

passato, del rischio di vittimizzazione secondaria.

Infine, non si potrà prescindere dall’analizzare e commentare alcune

importanti sentenze della Suprema Corte, inerenti recenti casi di cronaca

nera, che non poco scalpore hanno destato nell’opinione pubblica, proprio

perché aventi come protagoniste vittime di giovane età, e riguardanti la

commissione del reato di violenza sessuale di gruppo.

3

CAPITOLO 1

Cenni storici ed evoluzione normativa.

1.1 Il reato di violenza sessuale, dall’ancien règime ai giorni nostri.

1

Nel vecchio codice Rocco , i reati in materia sessuale erano collocati

nel libro II (dei delitti in particolare), titolo IX, recante : “reati contro la

moralità pubblica ed il buon costume”.Nel primo capo, erano contemplati i

“delitti contro la libertà sessuale” ed, in particolare, i reati di violenza

carnale ed atti di libidine violenta, compresi tra gli articoli 519 e 521; i reati

di ratto (art. 522-525) ed il delitto di seduzione con promessa di

matrimonio, disciplinato dall’art. 526.

Il secondo capo, invece, trattava delle “offese al pudore ed all’onore

sessuale” (art. 527-538), mentre, nel terzo capo, erano riportate varie

disposizioni comuni alle predette tipologie di previsioni delittuose.

Tale collocazione sistematica è stata radicalmente rivista dalla Legge

15 febbraio 1996, nr. 66, la quale, non solo ha disciplinato le fattispecie

inerenti i reati di violenza sessuale, inserendole nel Codice Penale dall’

articolo 609 bis al 609 decies e collocandole nel titolo XII del libro II,

inerente i “delitti contro la persona”, ma ha unificato i reati di “violenza

carnale” ed “atti di libidine violenta”, sotto la fattispecie unica di reato di

“violenza sessuale”.

Volendo concentrarci su un’indagine storica inerente i reati di

violenza sessuale, ed analizzando le statistiche riguardanti la commissione

di tali delitti, è possibile dedurre che, i cambiamenti in campo penale e la

diversa risposta dei cittadini a questo tipo di reato, da considerarsi sotto il

punto di vista del numero di denunce presentate alle autorità, abbiano subito

1 L’attuale e vigente codice penale italiano, trae le sue origini dal cd. Codice

Rocco, entrato in vigore nel 1930 in sostituzione del codice penale Zanardelli, e prende

il nome dell’allora ministro di grazia e giustizia del governo Mussolini, Alfredo Rocco,

suo principale estensore. 4

un mutamento ed una evoluzione, contestualmente ai cambiamenti culturali

ed al comune sentire, nelle diverse fasi storiche e nei diversi paesi.

Nel corso degli anni, si è assistito ad un costante aumento del

numero di denunce, specie da parte delle vittime di sesso femminile, il cui

dato, più che essere indicativo di un aumento del numero dei reati perpetrati,

è da inquadrarsi in una maggiore sensibilità sviluppata dal sentire sociale

nei confronti del fenomeno, ed in un maggior senso di fiducia da parte delle

vittime nelle istituzioni e nelle forze di polizia. Inoltre, di fondamentale

importanza, è da ritenersi il mutato ruolo della donna nella società moderna,

rispetto alle società del passato, ed un maggiori riconoscimento di essa

quale destinataria di pari diritti rispetto all’uomo.

Nel corso dell’evoluzione storica, quindi, il fenomeno della violenza

sessuale, avente principalmente quale oggetto le donne ed inquadrandosi

sempre più come “violenza di genere”, è passato dall’avere una

connotazione quasi esclusivamente di tipo patriarcale, con il diritto del

2

pater familias o per il marito di praticarla , senza alcun tipo di conseguenza

sanzionatoria, ad una tutela di tipo pubblicistico, trovando i comportamenti

delittuosi ad essa collegata, sempre maggior tutela, specie negli ordinamenti

occidentali, siano essi di common law o di civil law.

Senza guardare alla storia più antica, è possibile far riferimento

all’orientamento dei giudici, rispetto al fenomeno analizzato, negli

ordinamenti dell’ancien règime. Con tale termine (antico regime), si suole

riferirsi al sistema di governo vigente in Francia, nel periodo antecedente la

rivoluzione del 1789, basato su una monarchia di tipo assolutistico. Essi, in

questa fase, sembrano mostrare un atteggiamento di tolleranza e

giustificazione dei comportamenti delittuosi di natura sessuale, perpetrati

contro le donne, ed è nota la ferocia e l’arbitrarietà che caratterizzavano la

giustizia settecentesca.

2 FADDA,Differenzadigenereecriminalità.Alcunicenniinordineadunapproccio storico,

sociologico, criminologico, 20 settembre 2012, 1ss.

5

L’arte del supplizio, ben descritta da Foucault, costituisce una

3

costante nell’amministrazione quotidiana della giustizia .

In un clima in cui la violenza era la prima risposta delle istituzione

alla commissione di gravi delitti, e l’arte del castigo era preferita a

qualsivoglia strumento di rieducazione e recupero del condannato, i reati

sessuali erano relegati a questioni di minor rilevanza, ai quali erano

anteposti, in una scala di priorità, i reati ritenuti di maggior allarme sociale,

specie di tipo predatorio, quali i furti e le rapine.

Le denunce e le testimonianze delle donne vittime si stupro erano

tenute in scarsa considerazione, specie se non supportate da elementi

tangibili, quali la presenza di ferite o lacerazione degli organi genitali e,

particolare valore, era dato al comportamento della vittima femminile

durante la consumazione della violenza, la quale, solo se avesse gridato ed

implorato aiuto, avrebbe potuto in qualche modo provare la sua intenzione

di opporsi alla consumazione del rapporto sessuale : “La querela è poco

4

ascoltata, i fatti poco approfonditi, l’accusato poco interrogato” .

Le donne vittime di violenza, dunque, ben comprensibilmente,

temevano di parlare e denunciare, in quanto potenzialmente sospettate di

essere consenzienti o di avere parte di responsabilità nella violenza subita.

In nessun modo era tenuta in considerazione la condizione di

soggezione psicologica della vittima, nel momento in cui era fatta oggetto di

violenza, con la presunzione che, questa, dovesse necessariamente ribellarsi,

urlare, resistere, per dimostrare la propria innocenza. In mancanza di tali

manifestazioni esterne, si imponeva, dunque,l’idea che la donna, è questa la

visione degli stessi Illuministi, restii a riconoscere la donna quale soggetto

5

di diritto, avesse ceduto volontariamente .

3 FOUCAULT, La volontà del sapere, Milano 1978.

4 VIGARELLO,Storiadellaviolenzasessuale,Venezia,2001. cit., 24.

5 (ID.,cit., 31ss., 35,37, 40,53) 6

Solo nel XVIII secolo, si assiste ad un mutamento in chiave

garantista, sia del quadro giuridico generale che in tema di attenzione per la

tutela della vittima. Si pensi che, nella legislazione classica dell’ancien

règime, lo stupro non era annoverato tra i crimini violenti, bensì, era

considerato un reato contro la moralità. 6

Inoltre, esso veniva associato al ratto e, quindi, considerato un reato

contro la proprietà; ciò in piena coerenza con quella che era la visione della

donna, quale oggetto, nella disponibilità e di proprietà dell’uomo, capo

famiglia. Con il primo codice penale francese del 1791, rimasto in vigore

solo quattro anni, fino all’emanazione del Code des dèlits et des peines del

1795, si ha la sostituzione della parola “ratto”, con al parola “stupro”, e si

comincia a porre l’attenzione sull’integrità morale della vittima,

considerando tale reato non più come violazione del diritto di proprietà

dell’uomo, ma come lesivo della sfera intima e personale della donna,

ponendo l’accento sul suo ruolo di vittima, sulla sua incapacità di difesa e

sull’annientamento del suo libero arbitrio.

Con il Codice Napoleonico del 1810, terzo codice penale della

Francia in ordine cronologico, dopo i codici rivoluzionari del 1791 e del

1795, rimasto in vigore dal 1811 al 1994 e sostituito dal vigente Codice

penale Francese, nonché con l’evolversi, più in generale, del quadro

giurisprudenziale nel XIX secolo, si comincia a porre ancor più al centro

dell’attenzione le vittime del reato di stupro, con maggior riferimento all’età

ed alla vulnerabilità delle donne destinatarie dei comportamenti incrim

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angelo_Chiantese di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Hayo Alì Abukar.
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