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Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea Psicologia criminologica e forense

Gli stati emotivi e passionali nel diritto penale

Relatore Pelissero Marco Candidata Maddalena Marina Matricola 942641 Anno Accademico 2021/2022 1

Indice tesi stati emotivi e passionali

Introduzione

Capitolo I

Il concetto di imputabilità e il vizio di mente

  • 1. L’imputabilità secondo il Codice penale
  • 1.1 La capacità di intendere
  • 1.2 La capacità di volere
  • 2. Il vizio di mente
  • 2.1 Il vizio totale di mente
  • 2.2 Il vizio parziale di mente

Capitolo 2

L’evoluzione del concetto di infermità mentale e la sentenza Raso

  • 1. Il concetto di infermità mentale
  • 2. La sentenza Raso
  • 2.1 Il concetto di gravi disturbi della personalità
  • 2.2 La correlazione tra disturbo e reato
  • 2.3 I problemi che la sentenza Raso non ha risolto
  • 3. I progetti di riforma: Pagliaro
  • 3.1 Progetto di riforma Ritz
  • 3.2 Progetto di riforma Grosso
  • 3.3 Progetto di riforma Pisapia 2
  • 3.4 Progetto di riforma Pelissero

Capitolo III

90: l’articolo gli stati emotivi e passionali nel diritto penale

  • 1. Il concetto di stato emotivo e le componenti impulsive
  • 2. Passato e presente dell’articolo 90
  • 2.1 Gli stati emotivi e passionali e le circostanze di reato
  • 3. Gli stati emotivi e passionali e le teorie riguardo al giudizio di colpevolezza
  • 3.1 Gli stati emotivi e passionali in situazioni particolari: la legittima difesa

Conclusioni

Ringraziamenti

Bibliografia e sitografia 3

Introduzione

Questo lavoro riguarda gli stati emotivi e passionali nel diritto penale. Ci si è concentrati sia sulla loro disciplina normativa, con particolare rilievo nel capitolo terzo di questo lavoro, ma anche del collegamento di questa tematica con i concetti di capacità di intendere e volere e, quindi, con quello di imputabilità. Sono concetti portanti del nostro Codice penale, in quanto vanno ad influire sulla punibilità del soggetto (che è esclusa se al momento del fatto egli era totalmente incapace di intendere e di volere, quindi non imputabile), sulla commisurazione della pena (nel caso di semi-imputabilità), nonché sull’applicazione delle misure di sicurezza. Si è visto poi come gli stati emotivi e passionali possano rilevare, al di fuori della disciplina generale di cui all’art. 90 c.p., in situazioni particolari, quali la legittima difesa, tema su cui la dottrina ha opinioni contrastanti. Si cercheranno infine di evidenziare i vantaggi e i limiti dell’articolo 90 c.p. nell’attuale sistema penale. 4

Capitolo I

Il concetto di imputabilità e il vizio di mente

Sommario: 1. L’imputabilità secondo il Codice penale – 1.1 La capacità di intendere – 1.2 La capacità di volere – 2. Il vizio di mente – 2.1 Il vizio di mente totale – 2.2 Il vizio di mente parziale

1. L’imputabilità secondo il Codice penale

A norma dell’art. 85 c.p., “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, nel momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere.”

Il codice Rocco definisce quindi l’imputabilità come la capacità di intendere e volere. È imputabile colui che, nel momento della commissione del fatto era capace di intendere e di volere 1.

Volendo fare un excursus storico della disciplina che regola l’imputabilità nella nostra tradizione giuridica, si può partire dal progetto di Codice penale presentato dal Ministro Zanardelli nel 1887 2. Il tema dell’imputabilità era condizionato dal dibattito tra la Scuola classica e la Scuola positiva: la prima era quella guidata da Cesare Beccaria, sotto l’influenza dell’idealismo di Kant ed Hegel, secondo cui l’individuo era visto come libero di autodeterminarsi in base al concetto di libero arbitrio in capo al soggetto.

1 ROMANO, commentario sistematico del Codice penale Art. 85-149, Milano, 2015

2 ZANARDELLI, Relazione ministeriale sul libro primo del progetto del Codice penale, 22 novembre 1887

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Per la scuola classica lo scopo principale della pena doveva essere quello deterrente, ciò presupponeva che l’essere umano fosse un soggetto libero e razionale che doveva essere capace di controllare il suo comportamento. In quest’ottica la pena era fondata sui principi di volontà, imputabilità e retribuzione 3. Nel suddetto contesto si ritiene che l’an, il quantum della pena e l’imputabilità dipendano dall’esistenza e dal grado di libero arbitrio, inteso come la facoltà di autodeterminarsi 4. La concezione del libero arbitrio era chiamata “teoria del libero arbitrio o indeterminismo”, dove alla base dell’imputabilità c’è la libertà di volere; pertanto, è necessario che l’uomo sia stato causa cosciente e libera del fatto commesso 5.

La scuola classica distingueva due tipi di deterrenza: la prima era definita a carattere specifico che sottostava al principio di proporzionalità, ovvero il controbilanciamento tra reato e punizione; la seconda era a carattere generale e serviva per scoraggiare gli individui dimostrando che un soggetto reo non traeva nessun beneficio dalla commissione del reato.

Sulla base dell’influenza della Scuola classica il Ministro Zanardelli delineava la disciplina in tema di imputabilità nel progetto definitivo di Codice penale 6; bisogna chiarire che, all’epoca, non c’erano delle chiare indicazioni in merito agli elementi che dovevano costituire il giudizio di imputabilità. Tuttavia, era opinione condivisa che “la sola esecuzione materiale del fatto non possa ritenersi sufficiente per dichiarare l’autore medesimo colpevole di un reato ed assoggettarlo alla sanzione penale corrispondente” 7.

L’articolo 47 del progetto di Codice prevedeva che: “Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti.” 8 In relazione a questo articolo va precisato che lo stato di deficienza implicava il mancato o non completo sviluppo delle facoltà mentali anche se transitorie che potessero escludere l’imputabilità, mentre l’alterazione morbosa era qualunque patologia mentale, permanente o meno, generale o parziale 9.

A seguito di modifiche apportate nel corso dell’iter di approvazione del Codice penale del 1889, il testo definitivo dell’art. 47 recitava: “Non è punibile colui

3 PONTI, Compendio di criminologia, V edizione, pg 40. ss

L’imputabilità nel pensiero di Francesco Carrara, cit.

4 MANNA, P. 464

5 ANTOLISEI, Diritto penale. Parte generale, XIII ed., aggiornata da L., Conti, Milano, 1994.

6 ZANARDELLI, Relazione ministeriale sul libro primo del progetto del Codice penale, 22 novembre 1887

7 VILLA, Relazione della commissione della Camera dei deputati sul progetto del Codice penale, Torino 1888, LXIV

8 ZANARDELLI, Relazione ministeriale sul libro primo del progetto del Codice penale, 22 novembre 1887

9 BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano, 1990, cit 368.

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che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti”. 10

La modifica principale rispetto al progetto iniziale riguardava l’introduzione del concetto di infermità mentale, il quale apre alla possibilità che vi sia una condizione patologica sia biologica, ma anche psicologica. Inoltre, la possibilità di operare altrimenti venne sostituita con la libertà dei propri atti perché venne ritenuta un’espressione più efficace.

Nel testo definitivo del Codice penale del 1889, più precisamente, l’art 46 prevedeva che: “L’uomo è irresponsabile quando qualunque infermità, cioè causa morbosa, che attacchi la psiche, produca o la mancanza di coscienza – che comprende i casi di follia intellettiva - o la mancanza di libertà degli atti - che comprende i casi di follia impulsiva o volitiva” 11.

Successivamente alla definizione del presupposto psico-biologico venne stabilito l’istituto della semi-imputabilità, che venne così definito dall’art. 47: “Quando lo stato di mente indicato nell’articolo precedente era tale da scemare grandemente l’imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita” 12.

Dopo l’emanazione di tale disciplina si pose il problema, che creò un acceso dibattito, del trattamento per i soggetti riconosciuti non imputabili. Inizialmente si propose di introdurre la facoltà del giudice di decidere che la pena detentiva fosse scontata in case di custodia, prevedendo l’istituzione di manicomi criminali sulla base delle idee della Scuola Positiva. Ma il progetto non venne accettato per la paura di espandere troppo il potere discrezionale del giudice. Così la norma venne modificata prevedendo che i soggetti prosciolti in quanto non imputabili, che fossero tuttavia ritenuti pericolosi, venissero affidati alle autorità competenti.

In sostanza il Codice Zanardelli aderiva ai concetti della scuola classica basata sulla responsabilità morale e sul concetto di pena etico-retributiva.

Successivamente il totalitarismo e le due guerre mondiali misero in crisi la visione liberale del Codice penale Zanardelli, mentre, nel frattempo, si insidiavano già le basi e le ideologie della Scuola Positiva, che avrebbero in parte influenzato la codificazione penale del 1930. La Scuola Positiva iniziò a svilupparsi nel diciannovesimo secolo, cui i principali autori

10 VILLA, Relazione della commissione della Camera dei deputati sul progetto del Codice penale, Torino 1888, LXIV

11 BERTOLINO, L’imputabilità, cit., 371.

12 ZANARDELLI, Relazione ministeriale, cit. 224

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furono: Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Il concetto principale di questi autori era definito come determinismo biologico 13 secondo cui il comportamento umano è predeterminato da tratti biologici. In sostanza si riteneva che l’individuo delinquente nasce con la propensione al crimine, senza possibilità di essere altrimenti. In quest’ottica il comportamento criminale non è il risultato di una libera scelta, ma è la manifestazione di cause predeterminate. Questa concezione ribaltò l’idea di pena come deterrente sociale e la fece vertere su quella di protezione sociale: il soggetto considerato deviante doveva essere curato per la sua anormalità psichica; allo stesso tempo, bisognava proteggere la società dalle persone pericolose.

Nel tentativo di trovare un compromesso tra le posizioni della Scuola classica e quelle della Scuola positiva il Codice Rocco, emanato nel 1930 durante il Fascismo, introdusse il sistema del doppio binario, il quale accostava alla pena, basata sulla retribuzione della colpevolezza, le misure di sicurezza per i soggetti pericolosi, finalizzate al contenimento della pericolosità dell’autore pericoloso a protezione della società stessa. Inizialmente il Codice Rocco prevedeva alcune presunzioni di pericolosità e, inoltre, l’applicazione di misure di sicurezza a tempo indeterminato tramite ricovero in un manicomio, mentre per i soggetti semi-imputabili vi era l’assegnazione in una casa di cura e custodia.

Quanto alla disciplina dell’imputabilità, il codice del 1930 introduce l’art 85 c.p. come norma generale che sorregge il concetto di imputabilità e la distingue dalle altre componenti del reato. Il Codice disciplina poi una serie di cause che escludono la capacità di intendere e di volere: tra questi, in particolare, figurano il vizio di mente totale e parziale, regolati rispettivamente dagli artt. 88 e 89. Viene, inoltre, introdotto l’art. 90 c.p. in merito alla non incidenza degli stati emotivi e passionali sulle capacità di intendere e volere e, dunque, sull’imputabilità (v. infra, cap. II).

Il vizio di mente può dipendere da stati patologici sia psichici che fisici.

Un ulteriore chiarimento va fatto sulla differenza tra l’art. 85 c.p e l’art. 42. Il primo norma l’imputabilità che, secondo la prevalente concezione c.d. normativa, costituisce il presupposto della colpevolezza del soggetto (un soggetto può essere colpevole solo se capace di intendere e di volere); secondo la più risalente concezione normativa, l’imputabilità costituisce invece un requisito della capacità giuridica penale, cioè della

13 PONTI, MERZAGORA Compendio di criminologia, V edizione, pg 50 ss.

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capacità di essere sottoposto a pena 14. L’art. 42 riguarda invece la coscienza e volontà della condotta (c.d. suitas) e l’elemento psicologico del reato (dolo o colpa). La differenza tra i due articoli è basata sull’idea che alcune persone sono imputabili ma in determinati casi concreti non possono rispondere penalmente delle loro azioni, perché non agiscono con dolo o colpa. Normalmente si può affermare che imputabilità e normalità psichica coincidono, ma in concreto non è sempre così. La consueta interpretazione riconduce l’imputabilità alla libertà di volere, ovvero come capacità dell’agente di “esercitare poteri di inibizione e controllo idonei a consentirgli scelte consapevoli tra motivi antagonistici” 15.

Il fondamento dell’imputabilità come capacità di intendere e volere è riscontrabile anche ai fini della pena, in quanto è necessario che il soggetto destinatario della sanzione sia capace di comprendere il disvalore della sua azione, in primo luogo, e, successivamente, deve essere rieducabile e capire il significato del trattamento per accettarlo. In assenza di questi requisiti la pena perderebbe le sue funzioni: quella preventiva e quella rieducativa. In tal senso, “la limitazione del trattamento punitivo in senso stretto ai soli soggetti psicologicamente maturi, d’altra parte, continua a riflettere la concezione socialmente dominante della responsabilità umana: la coscienza sociale avvertirebbe, ancora oggi, come ingiusta la sottoposizione a pena di chi non è compos sui” 16.

Com’è naturale non si può parlare di imputabilità come un concetto a sé stante, in quanto essa si pone in rapporto con gli ulteriori elementi del reato. Le principali teorie si basano sui concetti di imputabilità e reato, in cui il primo termine, l’imputabilità, è da considerarsi la base per la destinazione della sanzione penale; mentre il reato è un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole. Quest’ultimo concetto trova il suo fondamento già nella Costituzione, all’art 27, comma 1, secondo cui “La responsabilità penale è personale”. In questo modo si capisce da subito come nessuno può essere colpevole di un fatto commesso da altri, ma, in particolare, per l’esecuzione della pena è necessario che si attribuisca il singolo fatto alla responsabilità colpevole del soggetto. Il terzo comma sancisce il fine rieducativo della pena che non deve essere contraria ai principi di umanità. Pertanto, chi agisce senza dolo o colpa non mostra quel comportamento psicologico che consente al trattamento penale di esplicare la sua funzione rieducativa. Ma, anzi, potrebbe sortire l’effetto contrario visto che il soggetto non comprende il motivo per cui viene punito.

14 GROSSO, PELISSERO, PISA, Manuale di diritto penale, Parte generale, Torino, 2020, p. 457 ss.

15 FIANDACA, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2010, 325.

16 FIANDACA, Diritto penale, cit., p. 326.

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Anche la Corte costituzionale si è espressa in materia sottolineando come “l’imputazione soggettiva può considerarsi conforme al principio di personalità solo a condizione che il fatto stesso sia attribuibile all’autore, se non altro, almeno, a titolo di colpa.” 17 Logicamente non avrebbe senso rieducare una persona che non ha commesso un reato con colpa. In tal senso l’imputabilità viene identificata come capacità di colpevolezza che rientra nel reato come presupposto dell’elemento soggettivo.

Come la Corte costituzionale anche la Corte di Cassazione si è espressa sul tema come segue: “l’imputabilità è ben più che una semplice condizione soggettiva di riferibilità della conseguenza del reato data dalla pena, divenendo piuttosto la condizione dell’autore che rende possibile la rimproverabilità del fatto” 18.

La colpevolezza è un concetto basilare degli ordinamenti penali perché garantisce che vi sia una punibilità per i fatti riconducibili psicologicamente ad un autore.

Secondo Padovani: “La colpevolezza svolge il ruolo di fondamento e limite della potestà punitiva e di canone di graduazione della pena consentendo, da un lato, di delimitare la responsabilità penale ricollegandola alle sole condotte rientranti nella sfera delle possibilità soggettive di controllo e, dall’altro, di determinare la pena in relazione alle forme psicologiche rilevanti e al disvalore dell’azione, dell’evento e delle altre circostanze in cui si è formata la determinazione delittuosa.” 19.

Alla base dell’imputabilità, pertanto, si pone il principio del nulla poena sine culpa secondo cui nessuno può essere

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarinaMaddalena97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pelissero Marco.
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