Estratto del documento

Università degli studi di Milano-Bicocca

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

La retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenziale

Relatore: Prof. Simone Varva

Tesi di Laurea di: Letizia Lecchi

Matricola 830707

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione ......................................................................................................................................... 1

Art. 36 Cost. e giusta retribuzione 3....................................................................................................

Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost .....................................................1. 3

.........................................................2. Due importanti principi: proporzionalità e sufficienza 5

...........................................................................................3. Il ruolo del legislatore ordinario 7

4. Chi garantisce al lavoratore il diritto ad una giusta retribuzione per poter condurre una vita.........................................................................................................................libera e dignitosa 8

.......................................................................5. Evoluzione storica della giusta retribuzione 10

Il ruolo della contrattazione collettiva 12........................................................................................................................................

1. Il salario minimo tra dimensione nazionale ed internazionale 12

................................................................................................2. La questione salariale oggi 14

...........................................................................3. Il contratto collettivo e la sua evoluzione 18

4. Rapporto tra CCNL e legge, tra CCNL dello stesso livello e tra CCNL e contratto aziendale………………………………………………………………………………. 21

5. Attuale fotografia dei contratti collettivi: copertura della contrattazione collettiva, numero di.............................................contratti scaduti, quanti contratti non presentano minimi dignitosi 23

Come la giurisprudenza sta operando per una miglior applicazione dell’art. 36 28......................

L’intervento del giudice .....................................................................................................1. 28

......................................................2. Sentenza Corte di Cassazione 2 ottobre 2023 n. 27711 30

...........................................................3. Sentenza Tribunale di Bari 13 ottobre 2023 n. 2720 35

4. La valutazione del salario minimo: il contributo del CNEL, il contesto politico e la posizione..........................................................................delle OO.SS ed organizzazioni imprenditoriali 40

Conclusioni ........................................................................................................................................ 43

Bibliografia e sitografia ..................................................................................................................... 45

Introduzione

Ricordo ancora gennaio 2019 come il mese in cui, per la prima volta, sono entrata nel mondo del lavoro. Come ogni “prima volta” che rimane impressa nei ricordi di ognuno, io ricordo che ero stata selezionata da un’agenzia del lavoro per una posizione a tempo determinato, part-time e per la quale non servivano specifiche competenze o titoli di studio. Venivo assunta come personale addetto al facchinaggio, e mi veniva applicato il CCNL Multiservizi – Pulizia Industria. Percepivo una retribuzione oraria lorda pari ad euro 6,51. Chiaramente vivendo ancora con i genitori, non mi importava della paga oraria, quello che per me era importante era iniziare a guadagnare qualcosina da sola per non pesare più interamente sui genitori ed iniziare ad ambientarmi nel mondo “dei grandi”.

Penso che, quando si tratta di svolgere quelli che tutti inizialmente chiamano “lavoretti”, sicuramente non si pensa al grosso problema retributivo che purtroppo, ad oggi, è ancora molto diffuso nel nostro paese, soprattutto in determinati settori. Attualmente, lavoro in azienda come impiegata nell’ufficio direzione risorse umane e gestisco direttamente, insieme ai colleghi, tutte le questioni retributive e non relative al personale dipendente. Il tema retribuzione e salario minimo è quindi un tema che mi coinvolge ed incuriosisce molto. Soprattutto in questi ultimi tempi se ne sente parlare tanto: in tv, alla radio, sui giornali. Nella scorsa e nell’attuale legislatura sono state avanzate diverse proposte di legge per l’introduzione di un salario minimo legale. L’ultima di queste è stata presentata il 4 luglio 2023 e propone un trattamento economico minimo d’orario dell’importo di euro 9. Questo perché, la retribuzione, caposaldo del lavoratore, viene tutelata dalla normativa giuslavoristica, costituzionale e dalla contrattazione collettiva. Nonostante ciò, però, non è mai stato fissato dalla legge un minimo salariale, rimandando la spinosa questione ai contratti collettivi nazionali di lavoro. I CCNL regolano il “minimo sindacale” in base al tipo di attività svolta, all’inquadramento e all’anzianità di servizio. Sotto tale soglia il datore di lavoro non può mai scendere, ma nulla esclude la possibilità di accordare uno stipendio superiore.

L’elaborato è volto ad analizzare la recente giurisprudenza in materia di retribuzione, compatibilmente con il dettato costituzionale e con il ruolo della contrattazione collettiva per mostrare come recenti sentenze hanno aiutato il lavoratore dipendente nella tutela del proprio diritto. È prevista una parte iniziale prettamente teorica, incentrata sul primo comma dell’art. 36 della Costituzione, sul ruolo della contrattazione collettiva, sul ruolo del legislatore ordinario e sul funzionamento del sistema nazionale in relazione al salario minimo per concludersi con alcune proposte di casi concreti della giurisprudenza in tema di retribuzione e adeguamento di trattamento retributivo percepito.

Nel primo capitolo verrà proposta una breve analisi sull’art. 36, che garantisce ai lavoratori il diritto a una retribuzione equa e adeguata. Questa analisi ha esaminato anche il rapporto con l’articolo 39, mettendo in luce lo stretto legame tra i due. È stata poi evidenziata l’importanza dei due principi della proporzionalità e sufficienza, del ruolo del legislatore e di come la retribuzione si è evoluta nel corso del tempo, fino ai nostri giorni. Il secondo capitolo verterà sul ruolo della contrattazione collettiva in tema di salario minimo, differenziando la situazione italiana dal panorama internazionale. Verrà messa in luce l’evoluzione del contratto collettivo e il rapporto con la legge, con il contratto aziendale e con i CCNL dello stesso livello. Il capitolo prosegue poi con l’attuale fotografia dei contratti collettivi. Il terzo ed ultimo capitolo sarà il capitolo dei casi pratici, volto all’analisi di due recenti sentenze in tema di salario giusto e di come la giurisprudenza intende procedere ad una più favorevole applicazione di questo diritto. Di particolare rilevanza è la sentenza del 2 ottobre 2023 n. 127711 dove la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del diritto ad avere una retribuzione equa e sufficiente. Lo ha fatto omaggiando l’art. 36 della Costituzione e sottolineando l’importanza della contrattazione collettiva. La seconda sentenza invece è una sentenza del Tribunale di Bari, del 13 ottobre 2023 n. 2720, che accoglie il ricorso presentato da un lavoratore, richiamando anche il recente orientamento della Corte di cassazione di cui sopra.

L’obiettivo finale di questa tesi è esporre come funziona il sistema retributivo italiano, come intervengono i vari poteri (Costituzione, legislatore e giudice), offrire una fotografia della situazione italiana attuale, portando anche un breve confronto con i paesi internazionali e come le recenti sentenze dei giudici sono volte a garantire e tutelare il diritto di ognuno di noi a percepire una giusta retribuzione.

2

Capitolo I

Art. 36 Cost. e giusta retribuzione

Sommario: 1. Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost. – 2. Due importanti principi: proporzionalità e sufficienza. – 3. Il ruolo del legislatore ordinario. – 4. Chi garantisce al lavoratore il diritto ad una giusta retribuzione per poter condurre una vita libera e dignitosa. – 5. Evoluzione temporale della giusta retribuzione.

1. Art. 36, c.1, Cost. e mancata attuazione dell’art. 39 Cost

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana. Composta da 139 articoli è stata divisa in quattro sezioni: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica e disposizioni transitorie e finali. L’articolo 36 della Costituzione inserito nei diritti e doveri dei cittadini affronta, così come fanno anche altri articoli, il tema del lavoro. In particolare, il primo comma di questo articolo, sottolinea il principio fondamentale secondo cui il lavoratore deve essere remunerato in modo equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Inoltre, stabilisce che la retribuzione deve essere sufficiente per garantire al lavoratore ed alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. Questo principio riflette l’importanza attribuita alla retribuzione come elemento essenziale per la dignità umana ed il benessere sociale. Si viene a stabilire, pertanto, una connessione diretta tra il lavoro prestato ed il diritto a condizioni di vita dignitose, evidenziando l’aspetto sociale e solidale della Costituzione italiana. L’art. 36 va oltre il semplice sinallagma contrattuale “prestazione lavorativa - compenso” tra il lavoratore ed il datore di lavoro, per introdurre una più completa nozione sulla retribuzione, la quale non deve essere solo «mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad assicurare a costoro un’esistenza libera e dignitosa».

1 L’articolo 36 della Costituzione definisce il principio per cui: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.

2 Corte Cost. 18 dicembre 1987 n. 559.

La giurisprudenza costituzionale, sull’art. 36, ha inizialmente adottato una nozione unitaria di giusta retribuzione capace di tenere insieme proporzionalità e sufficienza.

3 Corte Cost. n. 559/1987: «L’assumere che il principio di corrispettività nel rapporto di lavoro si risolve meccanicamente, salvo deroghe eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e retribuzione urta contro il concetto di retribuzione assunto dall’art. 36 Cost., che non è – come questa Corte ha più volte precisato – mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad assicurare a costoro un’esistenza libera e dignitosa. Per realizzare tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere non solo mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo determinate prestazioni all’imprenditore: ciò per la ragione che nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie energie lavorative ma – necessariamente ed in modo durevole – la sua stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi interessi e rapporti personali e sociali».

3

L’articolo 36 della Costituzione ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di un orientamento giurisprudenziale che, basandosi sull’immediata precettività della disposizione costituzionale letta in combinato disposto con l’articolo 2099, comma 2, del codice civile, ha attribuito ai giudici ordinari il potere di utilizzare i minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di categoria come parametro di riferimento per determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente. Il punto centrale di questa costruzione giurisprudenziale risiede nella possibilità di applicare tali parametri anche quando le parti non sono iscritte ai sindacati che hanno negoziato il contratto collettivo di riferimento. Questo aspetto è particolarmente significativo, poiché i contratti collettivi di diritto comune hanno un’efficacia soggettiva limitata e, senza questa costruzione, i minimi retributivi in essi previsti non sarebbero applicabili nel caso specifico.

La Carta costituzionale aveva inoltre previsto un’integrazione all’art. 36, con il successivo art. 39, che avrebbe dovuto nelle intenzioni dei Padri Costituenti consentire alle associazioni sindacali, tramite la stipulazione di contratti collettivi aventi efficacia erga omnes, di stabilire parametri retributivi equi validi per le categorie di appartenenza dei lavoratori. Tuttavia, la mancata emanazione della legge ordinaria di attuazione della disposizione dell’art. 39, inerente all’obbligo da parte dei sindacati di effettuare la registrazione presso uffici locali o centrali per acquisire personalità giuridica, ha comportato che la contrattazione sindacale si sia basata su contratti collettivi di cosiddetto “diritto comune”, ovvero privi di efficacia generale per tutti i membri delle categorie cui i contratti si riferiscono. Ciò perché tali contratti sono stipulati da soggetti di diritto privato, rendendoli validi solo per coloro che aderiscono alle organizzazioni sindacali. La mancata applicazione erga omnes dei contratti collettivi ed il mancato intervento legislativo per l’introduzione di un salario minimo hanno legittimato l’uso dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale come parametro orientativo esterno per la valutazione di una equa retribuzione, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato. Durante il periodo fascista, l’organizzazione sindacale era caratterizzata dalla presenza dei “sindacati unici” dei lavoratori, enti pubblici che stipulavano i contratti collettivi con le associazioni imprenditoriali, anch’esse enti pubblici. Ogni forma di pluralismo sindacale era proibita ed i sindacati operavano sotto il rigoroso controllo del regime. Questo sistema prevedeva meccanismi di selezione estremamente precisi, solo parzialmente basati su criteri oggettivi e comunque finalizzati al controllo del governo sui soggetti coinvolti nel sistema delle relazioni sindacali. Si trattava di una forma di monopolio statale sulle relazioni sindacali. Tuttavia, subito dopo la fine dell’esperienza fascista, emerse uno scontro tra le diverse forze politiche del periodo. L’articolo 39 della Costituzione rappresenta un compromesso tra le forze liberali, che cercavano di promuovere l’azione e lo sviluppo del sindacato, e quelle corporative, orientate a ripristinare l’idea di un sindacato privo di iniziativa autonoma, soggetto al controllo e all’ingerenza dello stato, tipica di un regime autoritario. Il risultato è che nell’articolo 39 troviamo elementi innovativi come il riconoscimento della libertà sindacale in tutte le sue forme, ma anche elementi di continuità con il passato recente, come l’obbligo di registrazione per i sindacati e l’attribuzione dell’efficacia erga omnes solo ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali, costituite in proporzione agli iscritti. Il legislatore costituente, se da un lato decide di concedere piena libertà ai sindacati, dando così voce alle istanze dei lavoratori che erano state represse durante il regime fascista, dall’altro non abbandona l’idea di esercitare un controllo sull’attività sindacale. Questo controllo è attuato attraverso l’obbligo di registrazione e la limitazione dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi.

4 C. Gagliano, L’Art. 39 della Costituzione, in https://lamagistratura.it/, 2022.

4

Come è stato evidenziato: «a norma del comma 1 la categoria sindacale non preesiste al contratto collettivo, ma è il contratto collettivo che la determina liberamente, di volta in volta; invece per attuare il comma 4 è necessario precostituire (o “perimetrare” come si direbbe adesso) una categoria a livello nazionale in riferimento alla quale una rappresentanza sindacale unitaria composta in proporzione al numero degli iscritti di ciascun sindacato registrato sia abilitata a stipulare il contratto collettivo nazionale con efficacia erga omnes».

Il tentativo del legislatore di realizzare un complesso compromesso tra le istanze liberali e corporativiste, la libertà sindacale e il controllo dello Stato è stato ampiamente fallito. La seconda parte dell’articolo 39, infatti, è rimasta inattuata a causa della resistenza delle stesse organizzazioni sindacali. Queste ultime temevano, nel contesto politico ed economico del secondo dopoguerra, che il processo di registrazione avrebbe permesso allo Stato un’eccessiva interferenza nelle loro attività. L’obbligo di registrazione avrebbe implicato la creazione di

Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 48
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 1 Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 48.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Retribuzione tra contrattazione collettiva e interpretazione giurisprudenzia Pag. 46
1 su 48
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher letizialecchi03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Varva Simone.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community