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La retribuzione

La retribuzione costituisce la causa del contratto. Essa ha due caratteristiche fondamentali: la corrispettività e il fatto che deve essere proporzionata e sufficiente.

Caratteristiche della retribuzione

Per quanto riguarda la corrispettività, l’art 2094 cc stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a prestare il proprio lavoro. Per le altre due invece, c’è l’art 36 Cost.: la proporzionalità è intesa come l’entità della retribuzione correlata alla quantità e qualità del lavoro svolto. La sufficienza invece è atta a garantire un’esistenza dignitosa al lavoratore e ai suoi familiari.

Naturalmente i minimi retributivi sono stabiliti dai contratti collettivi, in relazione alla mansione e al livello in cui è inquadrato il lavoratore.

N.B. La corrispettività non sempre è data nel rapporto: per tutelare il lavoratore infatti il diritto del lavoro riconosce retribuzione anche senza necessariamente corrispettività e quindi svolgimento di mansioni (es. malattia, gravidanza…).

N.B. Essendo l’art 36 Cost. immediatamente precettivo, nel caso in cui un’impresa non applichi un contratto collettivo, non rispettando i minimi retributivi, il lavoratore può agire in giudizio e vedere riconosciuto il minimo proprio in virtù della natura precettiva dell’articolo (spetterà poi al giudice stabilire il minimo adeguato).

Tipologie di retribuzione

  • A tempo = Pagata in base alla durata della prestazione (alle ore, alle settimane, ai mesi…). Prescinde dal rendimento del lavoratore.
  • A cottimo = In base al rendimento. Può essere di diversi tipi:
    • C. a misura o a pezzo = In base al numero di pezzi prodotti.
    • C. a tempo = In base alla quantità di tempo impiegata per una unità di prodotto.
    • C. individuale/collettivo = In base al rendimento del singolo o del gruppo.
    • C. pieno/misto = Pieno quando il lavoratore viene retribuito interamente a cottimo; misto quando è pagato in base al cottimo e anche con un minimo fisso.
    • In certi casi è obbligatorio (es. in catene di montaggio, nel lavoro a domicilio). In altri casi è vietato (nel rapporto di apprendistato).
  • Provvigione = Si trova nelle attività commerciali. Il lavoratore è pagato in base alla quantità di prodotti venduti o di affari conclusi.
  • Partecipazione agli utili = Il lavoratore in quanto dipendente (≠ socio come nel caso dell’assegnazione di azioni in una società) prende parte alla distribuzione degli utili dell’azienda.
  • Partecipazione ai prodotti = Il lavoratore prende parte anziché agli utili, ai prodotti (es. nei settori di produzione).
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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