Corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee
Minori stranieri non accompagnati con riguardo al caso Khan c. Francia relativo alla giungla di Calais.
Tesi di laurea di: Chiara Anna Elsa Grossi matr. n. 941451
Relatore: Chiar.mo Prof. Filippo Scuto
Anno accademico 2021-2022
Indice
- Introduzione 2
- Capitolo 1 Produzione normativa internazionale ed europea in materia di minori stranieri non accompagnati e rilevamento dati sul fenomeno 4
- 1.1 Definizioni 4
- 1.2 Quadro normativo internazionale 6
- 1.3 Quadro normativo dell’Unione europea 10
- 1.4 Rilevamento dati sul fenomeno 14
- Capitolo 2 Il modello italiano e francese a confronto 18
- 2.1 Il fenomeno in Italia 18
- 2.1.1 Legge Zampa 19
- 2.1.2 Iter di accoglienza 20
- 2.2 Il fenomeno in Francia 24
- 2.3 Difficoltà e problemi nei due sistemi 28
- Capitolo 3 La realtà nel nord della Francia 31
- 3.1 Origine della bidonville di Calais 31
- 3.2 Le condizioni di vita nella baraccopoli nel 2015 33
- 3.3 Il caso Khan 36
- 3.4 Calais oggi 39
- Conclusioni 43
- Bibliografia 45
Introduzione
1
I minori stranieri non accompagnati, cioè i soggetti di minore età separati dai genitori e senza alcun adulto legalmente responsabile per loro, sono una categoria di persone particolarmente vulnerabili che necessitano di un’attenta cura e protezione da parte degli Stati. In effetti il carattere di non accompagnato e il viaggio intrapreso per scappare dal paese di provenienza e giungere nel continente europeo sono elementi che destabilizzano il minore allontanandolo dai riferimenti affettivi.
Lo scopo della mia ricerca è presentare due modelli di accoglienza dei MSNA in Europa, in particolare i sistemi italiano e francese. I due Paesi hanno adottato un approccio differente introducendo delle norme o disposizioni ad hoc volte a conformarsi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea. Ciò nonostante permangono delle lacune che verranno messe in evidenza nel corso dell’elaborato.
Il primo capitolo della relazione sarà incentrato anzitutto sulle definizioni di minore straniero non accompagnato per capire la categoria oggetto di analisi. In un secondo momento si metterà in luce la normativa internazionale guardando brevemente anche alle garanzie previste nel sistema americano e africano. Inoltre proporrò un approfondimento sul processo legislativo dell’Unione europea che però, non prevedendo disposizioni specifiche, rende difficile la gestione del fenomeno migratorio agli Stati membri. Infine l’ultimo paragrafo è volto a mostrare il numero di MSNA presenti nel mondo e i dati relativi alle presenze e agli sbarchi in Europa e in Italia al fine di comprendere la portata della questione.
Nella seconda parte provvederò a confrontare il sistema di accoglienza dei MSNA in Italia e in Francia mostrando non solo i punti di forza raggiunti con le modifiche apportate nell’ultimo decennio, ma anche le criticità e le problematiche che richiedono ulteriori interventi da parte dei legislatori nazionali.
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Per calare l’analisi compiuta alla realtà il terzo e ultimo capitolo metterà in luce la situazione dei migranti nel nord della Francia, una zona soggetta a numerose migrazioni, in quanto confine con il Regno Unito, che però ha attuato politiche migratorie volte a limitare il fenomeno. Nello specifico descriverò in un primo tempo la storia della baraccopoli di Calais e le condizioni alle quali i rifugiati e i MSNA sono costretti a vivere per poi valutare un caso giurisprudenziale concluso dalla Corte europea dei diritti umani.
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Capitolo 1 produzione normativa internazionale ed europea in materia di minori stranieri non accompagnati e rilevamento dati sul fenomeno
1.1 Definizioni
Nel diritto internazionale il minore straniero non accompagnato (d’ora in poi MSNA) è sempre stata una figura di difficile definizione poiché particolarmente vulnerabile in un duplice senso: da un lato per il solo fatto di essere minore e dall’altro il carattere di non accompagnato fa sì che egli non abbia una persona che possa esercitare la potestà genitoriale, in concreto qualcuno che possa decidere per lui. In ragione di questa particolare condizione i minori non accompagnati rischiano di diventare invisibili agli occhi non solo delle autorità ma anche dell’opinione pubblica. Analizzando il termine MSNA si può capire la specifica vulnerabilità di questi individui. Anzitutto con l’espressione minore si fa riferimento al bambino, ragazzo e adolescente inteso come “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia 1 raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”. Il carattere di non accompagnato può derivare da diverse situazioni che obbligano il minore ad abbandonare il paese di origine e la sua famiglia per aspirare a una vita migliore quali le persecuzioni subite, le guerre sia interne che internazionali, il traffico di esseri umani, il limitato accesso all’istruzione e ai bisogni primari, e la ricerca di migliori opportunità economiche. Proprio questi due aspetti, la minore età e l’assenza di una figura responsabile per il minore, rendono i MSNA individui che necessitano di maggiori cure e attenzioni in quanto possono essere maggiormente esposti a rischi quali il lavoro minorile, lo 1 Art. 1 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989
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sfruttamento sessuale e il reclutamento militare, soprattutto nei paesi di transito. Difatti, la combinazione della presenza di reti di contrabbando, di connessioni familiari all’estero e di un minimo di risorse per finanziare il viaggio sono i principali fattori determinanti della migrazione dei minori. In particolare, una volta partiti, il viaggio può durare mesi o addirittura anni nei quali i minori sono costretti ad affidarsi a diversi soggetti come trafficanti, organizzazioni non governative e altri viaggiatori come loro. In questa situazione caratterizzata anche dal rafforzamento dei confini tra Stati, i trafficanti sono riusciti a rendere l’attività del trasporto di migranti, soprattutto minori, molto lucrativa tanto che spesso le famiglie, per coprire i costi del viaggio di un singolo componente, si indebitano per un lungo periodo di tempo. In questa situazione la risposta degli Stati destinatari varia: da un lato alcuni governi adottano misure inclusive per facilitare l’integrazione del minore, dall’altro i governi di altri paesi reagiscono con misure di esecuzione e 2 detenzione.
In generale, senza far riferimento ad alcuna norma internazionale, è possibile classificare i MSNA come i minori che giungono in un paese in assenza di un adulto responsabile per loro. Solo nel 1994 si arriva a una definizione per la quale il MSNA è “il bambino al di sotto dei 18 anni d’età, a meno che, ai sensi della Legge applicabile al minore, la maggiore età sia raggiunta prima, che è separato da entrambi i genitori e che non è sottoposto alla tutela di un adulto che, in base alla Legge o alla consuetudine, sia 3 responsabile a farlo”. Però questa spiegazione è di difficile attuazione quando i minori viaggiano senza genitori ma accompagnati da altri adulti, compresi 2 C. Menjívar e K. M. Perreira, Undocumented and unaccompanied: children of migration in the Europea Union and the United States, Journal of Ethics and Migration Studies, 2017, pp. 199-206 3 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR), Refugee Children: guidelines on protection and care, UNHCR, 1994
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trafficanti o altri della medesima età, che incontrano durante il lungo viaggio. Per questo motivo in alcuni casi è più accurato usare il termine separato piuttosto che non accompagnato. In seguito una definizione più esemplificativa evidenzia che il MSNA è “il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che 4 venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri”.
4 Art. 2(1) della Direttiva 2011/95 UE
1.2 Quadro normativo internazionale
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Nel diritto internazionale il documento di riferimento per la tutela dei MSNA è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottata dall’Assemblea generale a New York il 20 novembre 1989, primo documento nel quale vengono garantiti e tutelati i diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici anche a bambini, ragazzi e adolescenti. All’articolo 2 detta Convenzione prevede il principio di non discriminazione, in virtù del quale ogni minore è titolare di diritti, garantiti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, a prescindere da ogni considerazione per l’opinione politica del minore o dei suoi genitori. Per tutelare questo diritto gli Stati parte adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare ogni qualsiasi forma di discriminazione ma al tempo stesso differenziano i trattamenti in base alle esigenze a seconda dell’età o del genere. Un secondo aspetto fondamentale viene sancito nel superiore interesse del minore per cui ogni decisione relativa al minore deve anzitutto considerare il suo interesse e quindi valutare i bisogni del singolo in virtù della sua vita e delle sue esperienze. Per determinare l’interesse superiore del minore è doveroso non solo valutare la sua identità ma anche garantirgli il diritto all’ascolto e ad essere informato in tutti i processi decisionali che lo riguardano affinché egli sia in grado “di esprimere 5 liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa” e i suoi desideri, se necessario con l’ausilio di interpreti che possano garantire la comprensione e la comunicazione. Infine la Convenzione menziona anche il diritto alla salute, evidenziando che gli Stati parte devono garantire l’accesso ai servizi medici, e all’istruzione sulla base dell’uguaglianza delle possibilità e il diritto ad accedere alla protezione internazionale e all’assistenza umanitaria per il minore che intende ottenere lo status di rifugiato.
Nella seconda parte la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza prevede un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati parte, i quali sono tenuti a presentare ogni cinque anni al Comitato dei diritti del fanciullo dei rapporti periodici sull’adempimento degli obblighi derivanti dal trattato. Il Comitato, una volta esaminato il rapporto, adotta delle osservazioni conclusive, rivolte specificatamente allo Stato oggetto di revisione, nelle quali formula suggerimenti e raccomandazioni. Inoltre il Comitato, ogni due anni, sottopone tramite il Consiglio economico e sociale un rapporto sulle attività svolte.
Analizzando il fenomeno dei MSNA è possibile individuare una sottocategoria, quella dei rifugiati ossia coloro che non si trovano nello Stato di cittadinanza e non possono o vogliono tornarci per timore di essere perseguitati per la razza, la religione, la cittadinanza, l’appartenenza a un gruppo sociale o le opinioni politiche e che quindi nel paese di destinazione possono richiedere l’asilo in virtù di tale status. Ciò viene sancito nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati conclusa il 28 luglio 1951 e ad oggi firmata da 144 Stati 5 Art. 12(1) Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989
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la quale, oltre a definire per la prima volta il termine “rifugiato”, definisce i diritti dei migranti che ottengono l’asilo e gli obblighi in capo agli Stati. Se in un primo tempo la Convenzione era riservata alla protezione dei rifugiati europei dopo la Seconda Guerra Mondiale e per gli eventi avvenuti prima del 1° gennaio 1951, nel 1967 a New York viene ratificato il Protocollo sullo statuto dei rifugiati che assicura le medesime garanzie a tutti i rifugiati del mondo. Al suo interno il principio più rilevante riguarda il divieto di espulsione, applicabile anche nei confronti dei MSNA, per il quale “nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o 6 delle sue opinioni politiche” salvi i casi in cui il rifugiato costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.
A livello regionale il fenomeno dei MSNA è stato oggetto della Carta africana dei diritti e del benessere del fanciullo adottata dall’Unione africana in sessione ad Addis Abeba nel 1990 ed entrata in vigore nel 1999, ad oggi ratificata da 49 Stati africani. Anche tale Convenzione inserisce al suo interno il principio di non discriminazione ai sensi del quale ogni minore non può essere discriminato sulla base di “razza, etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinioni 7 politiche o altre, nazionalità e origini sociali, fortuna, nascita o altri status” suoi o dei suoi genitori. A ciò si aggiunge il superiore interesse del minore che deve essere considerato primario per ogni decisione concernente l’individuo di minore età e che deve essere accompagnato dal diritto di essere ascoltato in ogni processo che lo riguarda. Negli articoli successivi vengono assicurati i diritti al nome e alla nazionalità (art. 6), all’istruzione (art. 11) e alla salute (art. 14) così 6 Art. 33 Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, 1951 7 Art. 3 Carta africana dei diritti e del benessere del fanciullo, 1990
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come le libertà di espressione (art. 7), di associazione (art. 8) e di pensiero, coscienza e religione (art. 9). Con particolare riguardo ai minori la Carta prevede che ai MSNA deve essere assicurata una sistemazione presso un’assistenza familiare alternativa tenendo in debito conto “l’opportunità di una continuità nella crescita del bambino e nel suo background etnico, religioso 8 o linguistico”. Inoltre gli Stati contraenti la Carta devono adoperarsi con qualsiasi misura necessaria per rintracciare e riunire il minore non accompagnato o separato con la sua famiglia. Infine il documento promosso dall’Unione africana analizza anche i MSNA rifugiati evidenziando che a essi deve essere garantita la medesima assistenza o protezione prevista nella Convenzione o in altri strumenti internazionali sui diritti umani ratificati dagli 9 Stati. Nelle Americhe l’Organizzazione degli Stati Americani, organizzazione regionale nata nel 1948 con la firma della Carta dell’OSA a Bogotà ed entrata in vigore nel 1951, che oggi conta 35 Stati contraenti e 69 osservatori permanenti tra i quali l’Unione europea, non ha stilato alcun trattato concernente specificatamente i minori non accompagnati. L’unico riferimento a questa categoria di individui si ritrova nella Convenzione americana sui diritti umani, adottata a San José nel 1969 e in vigore dal 1978, nella quale si evidenzia che “ogni minore d’età ha il diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di minore, da parte della sua famiglia, della società e dello 10 11 Stato”, norma che può includere anche i MSNA.
8 ivi, Art. 25(3)
9 M. Stelzig, Minori non accompagnati: legislazioni comparate e modelli di accoglienza in quattro Paesi dell’Unione Europea (Francia, Grecia, Italia e Spagna), Tesi di laurea magistrale in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali, Dipartimento di scienze politiche e sociali Università degli Studi di Pavia, 2013-2014, Prof. G. Cordini e Prof.ssa C. Ricci, p. 31
10 Art. 19 Convenzione americana sui diritti umani, 1969
11 M. Stelzig, op. cit., p. 30
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In Europa, oltre alla normativa promossa dall’Unione europea che sarà oggetto del prossimo paragrafo, il Consiglio d’Europa nel 1996 a Strasburgo ha adottato la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, documento ratificato da 20 tra gli Stati membri della principale organizzazione di difesa dei diritti umani nel continente europeo. Nella Convenzione viene garantito al minore il diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, con anche l’intervento di un rappresentante, il quale deve non solo ascoltare le opinioni del minore ma anche informarlo sulle possibili conseguenze di qualunque sua opinione o azione del rappresentante.
1.3 Quadro normativo dell’Unione europea
Il fenomeno dei MSNA è complicato, come testimoniano i differenti interventi normativi promossi in Unione europea, organizzazione sovranazionale nata come Comunità economica europea con il Trattato di Roma del 1957. Solo nel 1992 il Parlamento europeo adotta una risoluzione per la stipula di una possibile Carta europea dei diritti del fanciullo che riprenda i diritti garantiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Al suo interno viene sancito che “i fanciulli originari di paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro della Comunità, e i fanciulli rifugiati o apolidi riconosciuti come tali che risiedano in tale Stato membro, devono potersi avvalere dei diritti elencati in questa Carta” (art. 8.4) e “devono godere su tale territorio della stessa parità di trattamento riservata ai loro connazionali” (art. 8.6). Inoltre la Carta prevede il principio di nondiscriminazione in virtù del quale il minore non p
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