UNIVERSITÀ TELEMATICA “e-Campus”
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Servizi Giuridici L-14
L’udienza preliminare: funzioni e modalità
Relatore: Avv. Prof.ssa Daria Proietti Tesi di Laurea di: PAPA RAFFAELE MARCO
Matricola numero: 2791199
Anno Accademico 2025/2026
“A Iolanda, che ha camminato al mio fianco con amore, condividendo ogni passo di
questo percorso. A te, che hai creduto in me anche quando io stesso faticavo a farlo,
dedico questo traguardo con tutto il mio amore.”
INDICE 4
Introduzione 7
Capitolo I - Inquadramento sistematico dell’udienza preliminare
1.1. La collocazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale 7
1.2. Il rapporto tra indagini preliminari, esercizio dell’azione penale e dibattimento 9
1.3. La natura giuridica dell’udienza preliminare 11
1.4. Il ruolo del giudice dell’udienza preliminare 12
1.5. I principi costituzionali coinvolti: diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza, obbligatorietà dell’azione 14
penale e ragionevole durata del processo 16
Capitolo II - Le funzioni dell’udienza preliminare
2.1. La funzione di controllo sull’esercizio dell’azione penale 16
2.2. La funzione di filtro dell’accusa 17
2.3. La tutela dell’imputato dal processo inutile 18
2.4. Il contraddittorio e il diritto di difesa nell’udienza preliminare 20
2.5. La funzione deflattiva del carico dibattimentale 22
2.6. La regola di giudizio e la ragionevole previsione di condanna dopo la riforma Cartabia 23
26
Capitolo III - Le modalità di svolgimento dell’udienza preliminare
3.1. La richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero 26
3.2. La fissazione dell’udienza e gli avvisi alle parti 27
3.3. La costituzione delle parti 29
3.4. Lo svolgimento dell’udienza e la discussione 30
3.5. I poteri del giudice dell’udienza preliminare 31
3.6. L’integrazione delle indagini e l’assunzione di prove 33
3.7. La modificazione dell’imputazione 35
3.8. Gli esiti dell’udienza: sentenza di non luogo a procedere e decreto che dispone il giudizio 37
3.9. La formazione del fascicolo per il dibattimento 39
41
Capitolo IV - Profili critici e risvolti pratici dell’udienza preliminare
4.1. L’udienza preliminare tra garanzia individuale ed efficienza processuale 41
4.2. Il problema della reale efficacia della funzione di filtro 43
4.3. La riforma Cartabia e il rafforzamento del ruolo del giudice dell’udienza preliminare 45
4.4. Il rapporto tra qualità delle indagini, chiarezza dell’imputazione e decisione del giudice 47
4.5. Il ruolo degli operatori della giustizia penale nella costruzione del materiale processuale 49
4.6. Collegamento con l’esperienza della Polizia Penitenziaria: legalità dell’azione, documentazione degli atti e tutela 51
della persona sottoposta a procedimento
4.7. Considerazioni critiche sull’evoluzione dell’istituto 54
57
Conclusioni 60
Bibliografia 61
Ringraziamenti Introduzione
L’udienza preliminare occupa una posizione precisa nel procedimento penale. Si colloca
dopo la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’eventuale apertura del
dibattimento. In questo passaggio il pubblico ministero ha già formulato l’accusa, ma il
procedimento non è ancora arrivato davanti al giudice chiamato a decidere sulla
responsabilità dell’imputato. La richiesta di rinvio a giudizio viene quindi sottoposta al
controllo del giudice dell’udienza preliminare, che deve stabilire se vi siano le
condizioni per proseguire verso il giudizio oppure se il procedimento debba fermarsi
prima.
Questa fase non rappresenta un semplice adempimento formale. Il passaggio al
dibattimento comporta l’apertura di una fase più ampia, nella quale la prova viene
formata nel contraddittorio tra le parti e viene assunta la decisione finale sul fatto
contestato. Per questo motivo è necessario che l’accusa venga esaminata prima di
arrivare al giudizio. Il controllo del GUP serve a verificare la chiarezza
dell’imputazione, la correttezza del procedimento e la consistenza degli elementi
raccolti.
Il tema ha assunto un rilievo ancora maggiore dopo la riforma Cartabia. Il nuovo testo
dell’art. 425, comma 3, c.p.p. richiede al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a
procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di
condanna. La modifica ha reso più concreto il controllo svolto nell’udienza preliminare.
Il GUP non deve decidere in anticipo se l’imputato sia colpevole, ma deve valutare se il
dibattimento abbia una reale ragione di essere aperto sulla base degli atti disponibili.
La scelta di approfondire l’udienza preliminare nasce dall’interesse per il rapporto tra le
regole del processo e la loro applicazione concreta. L’esperienza professionale maturata
4
nella Polizia Penitenziaria ha consentito di osservare come i provvedimenti dell’autorità
giudiziaria e la corretta documentazione degli atti incidano direttamente sulla posizione
della persona. In particolare, il lavoro svolto presso l’ufficio matricola ha mostrato
l’importanza della chiarezza dei dati, della corrispondenza tra i documenti e del rispetto
del titolo giuridico che limita la libertà personale. Questa esperienza non sostituisce
l’analisi delle norme, ma permette di comprenderne meglio gli effetti pratici.
L’obiettivo del presente lavoro è esaminare le funzioni e le modalità di svolgimento
dell’udienza preliminare, con particolare attenzione al ruolo del GUP, alla tutela
dell’imputato e ai cambiamenti introdotti dalla riforma Cartabia. L’analisi è stata
condotta attraverso l’esame delle disposizioni della Costituzione e del codice di
procedura penale, delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, della giurisprudenza costituzionale richiamata nel testo e dei contributi dottrinali
utilizzati nei singoli capitoli.
Il primo capitolo fornisce l’inquadramento sistematico dell’istituto. Viene esaminata la
collocazione dell’udienza preliminare tra indagini e dibattimento, il rapporto con
l’esercizio dell’azione penale, la sua natura giuridica, il ruolo del GUP e i principali
riferimenti costituzionali. Questa parte serve a chiarire perché l’udienza preliminare
costituisca una fase autonoma e quale posizione occupi all’interno del procedimento
penale.
Il secondo capitolo analizza le funzioni dell’udienza preliminare. Il controllo
sull’esercizio dell’azione penale viene collegato alla funzione di filtro, alla tutela
dell’imputato dal processo inutile, al contraddittorio e al diritto di difesa. Viene inoltre
esaminata la funzione deflattiva del carico dibattimentale e la regola della ragionevole
previsione di condanna introdotta dalla riforma Cartabia.
5
Il terzo capitolo riguarda le modalità concrete di svolgimento dell’udienza. L’esame
parte dalla richiesta di rinvio a giudizio e prosegue con la fissazione dell’udienza, gli
avvisi, la costituzione delle parti e la discussione. Sono poi analizzati i poteri del GUP,
l’integrazione delle indagini, l’assunzione di prove, la modificazione dell’imputazione, i
possibili esiti e la formazione del fascicolo per il dibattimento.
Il quarto capitolo affronta i profili critici e i risvolti pratici dell’istituto. L’attenzione si
concentra sul rapporto tra garanzia individuale ed efficienza processuale, sulla reale
efficacia della funzione di filtro e sul rafforzamento del ruolo del giudice. Vengono
inoltre considerati la qualità delle indagini, la chiarezza dell’imputazione e il contributo
degli operatori alla costruzione del materiale processuale. Il collegamento con
l’esperienza nella Polizia Penitenziaria permette infine di richiamare il valore della
legalità dell’azione, della documentazione degli atti e della tutela della persona
sottoposta a procedimento.
L’analisi complessiva mostra che l’efficacia dell’udienza preliminare non dipende
soltanto dai poteri attribuiti al giudice. È necessario che il pubblico ministero presenti
un’accusa chiara, che gli atti siano formati e organizzati correttamente e che la difesa
possa intervenire in modo effettivo. Solo su questa base il GUP può svolgere il controllo
previsto dalla legge e decidere se il procedimento debba proseguire verso il dibattimento
oppure concludersi prima. 6
Capitolo I
Inquadramento sistematico dell’udienza preliminare
1.1. La collocazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale
L’udienza preliminare si colloca tra la conclusione delle indagini preliminari e l’eventuale
apertura del dibattimento. Per comprenderne la posizione è utile partire da ciò che accade
quando il pubblico ministero termina l’attività investigativa.
Dopo le indagini, il pubblico ministero deve scegliere se chiedere l’archiviazione oppure
esercitare l’azione penale. Nei procedimenti nei quali è prevista l’udienza preliminare,
1
l’azione penale viene esercitata attraverso la richiesta di rinvio a giudizio.
Con la richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero porta davanti al giudice l’accusa
che ritiene sostenibile, indicando il fatto contestato, la persona a cui viene attribuito e gli
elementi raccolti nel corso delle indagini. La richiesta, però, non determina
2
automaticamente l’apertura del dibattimento.
Prima che il procedimento arrivi davanti al giudice chiamato a decidere sulla responsabilità
dell’imputato, viene fissata l’udienza preliminare. In questo momento interviene il GUP,
cioè il giudice dell’udienza preliminare. Il suo compito non è quello di decidere se
l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare se il procedimento debba proseguire
3
verso il giudizio oppure se possa essere definito prima.
L’udienza preliminare viene quindi dopo le indagini, perché il pubblico ministero ha già
formulato l’imputazione, ma prima del dibattimento, perché il giudice deve ancora valutare
1 Cfr. art. 407-bis, comma 1, c.p.p.
2 Cfr. artt. 416 e 417 c.p.p.
3 Cfr. artt. 418 e 425 c.p.p. 7
se sia corretto aprire il processo. La sua collocazione serve proprio a distinguere la scelta
dell’accusa dalla decisione di portare il caso davanti al giudice del dibattimento.
In questo senso, l’udienza preliminare rappresenta il passaggio nel quale l’accusa formulata
dal pubblico ministero viene sottoposta a una prima verifica davanti a un giudice. Non è
ancora il momento della decisione finale sul fatto, ma è il momento in cui si stabilisce se vi
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siano ragioni sufficienti per proseguire verso il giudizio.
4 Cfr. G. DELLA MONICA, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, in Archivio Penale, n. 2,
2023, p. 1. 8
1.2. Il rapporto tra indagini preliminari, esercizio dell’azione penale e dibattimento
Per comprendere il ruolo dell’udienza preliminare è necessario distinguere le principali fasi
del procedimento penale. Le indagini preliminari, l’esercizio dell’azione penale e il
dibattimento sono momenti collegati tra loro, ma hanno finalità diverse.
Le indagini preliminari rappresentano la fase iniziale. In questo momento il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria svolgono le attività necessarie per chiarire i fatti,
raccogliere elementi utili e consentire al pubblico ministero di decidere come procedere.
Non viene ancora accertata in modo definitivo la responsabilità di una persona. L’obiettivo
è capire se vi siano elementi per chiedere l’archiviazione oppure per esercitare l’azione
5
penale.
Quando il pubblico ministero ritiene di dover proseguire, formula l’imputazione. Da quel
momento la persona che era sottoposta alle indagini assume la qualità di imputato. Nei
procedimenti per i quali è prevista l’udienza preliminare, l’azione penale viene esercitata
6
con la richiesta di rinvio a giudizio.
Con questa richiesta il pubblico ministero porta davanti al giudice l’accusa che ritiene
sostenibile, indicando il fatto contestato, la persona a cui viene attribuito e gli elementi
raccolti durante le indagini. L’imputazione deve essere chiara, perché chi riceve l’accusa
7
deve poter comprendere da quale fatto deve difendersi.
A questo punto il procedimento non arriva subito al dibattimento. Prima si svolge l’udienza
preliminare, nella quale il GUP valuta se vi siano ragioni sufficienti per proseguire verso il
5 Cfr. art. 326 c.p.p.; art. 407-bis c.p.p.
6 Cfr. art. 60 c.p.p.; art. 407-bis, comma 1, c.p.p.
7 Cfr. art. 417, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. 9
giudizio. Questo passaggio separa il momento in cui il pubblico ministero formula l’accusa
8
dal momento in cui si decide se aprire il dibattimento.
Il dibattimento ha una funzione diversa rispetto alle indagini. È la fase nella quale le prove
vengono formate nel confronto tra accusa e difesa e nella quale il giudice decide sulla
responsabilità dell’imputato. Per questo gli atti raccolti durante le indagini non coincidono
9
automaticamente con le prove che saranno utilizzate per la decisione finale.
L’udienza preliminare si trova quindi tra due momenti diversi: da una parte le indagini, che
servono al pubblico ministero per compiere le proprie scelte; dall’altra il dibattimento, nel
quale viene accertata la responsabilità dell’imputato. Il suo compito è verificare se, sulla
base degli elementi già raccolti, il procedimento debba proseguire oppure possa essere
10
definito prima.
Tabella 1 - Differenza tra indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento
Fase Soggetto centrale Finalità principale Esito possibile
Raccogliere elementi Archiviazione o
Pubblico ministero e utili per decidere se
Indagini preliminari esercizio dell’azione
polizia giudiziaria esercitare l’azione penale
penale
Controllare l’accusa Sentenza di non luogo a
Udienza preliminare GUP prima dell’eventuale procedere o decreto che
giudizio dispone il giudizio
Formare la prova nel
contraddittorio e Sentenza di assoluzione
Dibattimento Giudice del dibattimento decidere sulla o di condanna
responsabilità
Fonte: elaborazione personale sulla base degli artt. 326, 407-bis, 416, 418, 425 e 429 c.p.p.
8 Cfr. art. 418 c.p.p.
9 Cfr. art. 111, comma 4, Cost.
10 Cfr. G. DELLA MONICA, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, cit., p. 1.
10
1.3. La natura giuridica dell’udienza preliminare
Per capire la natura dell’udienza preliminare bisogna considerare il momento nel quale essa
si svolge. Quando il procedimento arriva davanti al GUP, il pubblico ministero ha già
concluso le indagini ed ha già esercitato l’azione penale. Non si tratta quindi di una fase
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investigativa, perché l’accusa è già stata formulata.
Allo stesso tempo, l’udienza preliminare non coincide con il dibattimento. In questa fase
non vengono ancora esaminate le prove nel modo previsto davanti al giudice del
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dibattimento e non viene presa una decisione definitiva sulla responsabilità dell’imputato.
L’udienza preliminare ha quindi una propria autonomia. Vi partecipano il pubblico
ministero, l’imputato e il difensore; le parti possono discutere la richiesta di rinvio a
giudizio, formulare osservazioni e presentare le proprie richieste. Il giudice ascolta le
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diverse posizioni e valuta se il procedimento debba proseguire.
La presenza del GUP è uno degli elementi che caratterizzano questa fase. Il pubblico
ministero sostiene l’accusa, mentre il giudice deve esaminare se quella accusa abbia una
base sufficiente per arrivare al dibattimento. Non deve decidere se l’imputato abbia
commesso il reato, ma deve valutare se sia corretto aprire il giudizio oppure se il
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procedimento possa essere definito prima.
Per questo motivo, l’udienza preliminare può essere considerata una fase di controllo. Il
controllo riguarda l’accusa già formulata e serve a evitare che il dibattimento venga aperto
11 Cfr. artt. 407-bis e 416 c.p.p.
12 Cfr. art. 111, comma 4, Cost.
13 Cfr. artt. 419, 420 e 421 c.p.p.
14 Cfr. art. 425 c.p.p. 11
senza una valutazione del giudice. Non è però un giudizio anticipato, perché la decisione
finale sulla responsabilità dell’imputato resta affidata al giudice del dibattimento.
La natura dell’udienza preliminare è quindi autonoma: viene dopo le indagini, ma prima del
giudizio; coinvolge le parti, ma non sostituisce il dibattimento; permette al giudice di
intervenire, ma senza anticipare la sentenza finale. Il suo ruolo consiste nel verificare se il
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passaggio al dibattimento sia giustificato dagli elementi raccolti fino a quel momento.
1.4. Il ruolo del giudice dell’udienza preliminare
Il giudice dell’udienza preliminare, indicato normalmente con la sigla GUP, è chiamato a
valutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero. Il suo ruolo è
importante perché interviene dopo la formulazione dell’accusa, ma prima dell’eventuale
dibattimento.
Il GUP non deve decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Questa decisione spetta
al giudice del dibattimento, dopo che le prove sono state esaminate nel contraddittorio tra le
parti. Il giudice dell’udienza preliminare deve invece capire se gli elementi raccolti fino a
quel momento siano sufficienti per giustificare il passaggio alla fase successiva del
16
processo.
Il suo controllo non può essere solo formale. Non basta verificare che il pubblico ministero
abbia presentato una richiesta di rinvio a giudizio corretta nella forma. Il GUP deve
valutare anche se l’accusa sia chiara e se i
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