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UNIVERSITÀ TELEMATICA “e-Campus”

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea in Servizi Giuridici L-14

L’udienza preliminare: funzioni e modalità

Relatore: Avv. Prof.ssa Daria Proietti Tesi di Laurea di: PAPA RAFFAELE MARCO

Matricola numero: 2791199

Anno Accademico 2025/2026

“A Iolanda, che ha camminato al mio fianco con amore, condividendo ogni passo di

questo percorso. A te, che hai creduto in me anche quando io stesso faticavo a farlo,

dedico questo traguardo con tutto il mio amore.”

INDICE 4

Introduzione 7

Capitolo I - Inquadramento sistematico dell’udienza preliminare

1.1. La collocazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale 7

1.2. Il rapporto tra indagini preliminari, esercizio dell’azione penale e dibattimento 9

1.3. La natura giuridica dell’udienza preliminare 11

1.4. Il ruolo del giudice dell’udienza preliminare 12

1.5. I principi costituzionali coinvolti: diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza, obbligatorietà dell’azione 14

penale e ragionevole durata del processo 16

Capitolo II - Le funzioni dell’udienza preliminare

2.1. La funzione di controllo sull’esercizio dell’azione penale 16

2.2. La funzione di filtro dell’accusa 17

2.3. La tutela dell’imputato dal processo inutile 18

2.4. Il contraddittorio e il diritto di difesa nell’udienza preliminare 20

2.5. La funzione deflattiva del carico dibattimentale 22

2.6. La regola di giudizio e la ragionevole previsione di condanna dopo la riforma Cartabia 23

26

Capitolo III - Le modalità di svolgimento dell’udienza preliminare

3.1. La richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero 26

3.2. La fissazione dell’udienza e gli avvisi alle parti 27

3.3. La costituzione delle parti 29

3.4. Lo svolgimento dell’udienza e la discussione 30

3.5. I poteri del giudice dell’udienza preliminare 31

3.6. L’integrazione delle indagini e l’assunzione di prove 33

3.7. La modificazione dell’imputazione 35

3.8. Gli esiti dell’udienza: sentenza di non luogo a procedere e decreto che dispone il giudizio 37

3.9. La formazione del fascicolo per il dibattimento 39

41

Capitolo IV - Profili critici e risvolti pratici dell’udienza preliminare

4.1. L’udienza preliminare tra garanzia individuale ed efficienza processuale 41

4.2. Il problema della reale efficacia della funzione di filtro 43

4.3. La riforma Cartabia e il rafforzamento del ruolo del giudice dell’udienza preliminare 45

4.4. Il rapporto tra qualità delle indagini, chiarezza dell’imputazione e decisione del giudice 47

4.5. Il ruolo degli operatori della giustizia penale nella costruzione del materiale processuale 49

4.6. Collegamento con l’esperienza della Polizia Penitenziaria: legalità dell’azione, documentazione degli atti e tutela 51

della persona sottoposta a procedimento

4.7. Considerazioni critiche sull’evoluzione dell’istituto 54

57

Conclusioni 60

Bibliografia 61

Ringraziamenti Introduzione

L’udienza preliminare occupa una posizione precisa nel procedimento penale. Si colloca

dopo la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’eventuale apertura del

dibattimento. In questo passaggio il pubblico ministero ha già formulato l’accusa, ma il

procedimento non è ancora arrivato davanti al giudice chiamato a decidere sulla

responsabilità dell’imputato. La richiesta di rinvio a giudizio viene quindi sottoposta al

controllo del giudice dell’udienza preliminare, che deve stabilire se vi siano le

condizioni per proseguire verso il giudizio oppure se il procedimento debba fermarsi

prima.

Questa fase non rappresenta un semplice adempimento formale. Il passaggio al

dibattimento comporta l’apertura di una fase più ampia, nella quale la prova viene

formata nel contraddittorio tra le parti e viene assunta la decisione finale sul fatto

contestato. Per questo motivo è necessario che l’accusa venga esaminata prima di

arrivare al giudizio. Il controllo del GUP serve a verificare la chiarezza

dell’imputazione, la correttezza del procedimento e la consistenza degli elementi

raccolti.

Il tema ha assunto un rilievo ancora maggiore dopo la riforma Cartabia. Il nuovo testo

dell’art. 425, comma 3, c.p.p. richiede al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a

procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di

condanna. La modifica ha reso più concreto il controllo svolto nell’udienza preliminare.

Il GUP non deve decidere in anticipo se l’imputato sia colpevole, ma deve valutare se il

dibattimento abbia una reale ragione di essere aperto sulla base degli atti disponibili.

La scelta di approfondire l’udienza preliminare nasce dall’interesse per il rapporto tra le

regole del processo e la loro applicazione concreta. L’esperienza professionale maturata

4

nella Polizia Penitenziaria ha consentito di osservare come i provvedimenti dell’autorità

giudiziaria e la corretta documentazione degli atti incidano direttamente sulla posizione

della persona. In particolare, il lavoro svolto presso l’ufficio matricola ha mostrato

l’importanza della chiarezza dei dati, della corrispondenza tra i documenti e del rispetto

del titolo giuridico che limita la libertà personale. Questa esperienza non sostituisce

l’analisi delle norme, ma permette di comprenderne meglio gli effetti pratici.

L’obiettivo del presente lavoro è esaminare le funzioni e le modalità di svolgimento

dell’udienza preliminare, con particolare attenzione al ruolo del GUP, alla tutela

dell’imputato e ai cambiamenti introdotti dalla riforma Cartabia. L’analisi è stata

condotta attraverso l’esame delle disposizioni della Costituzione e del codice di

procedura penale, delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

150, della giurisprudenza costituzionale richiamata nel testo e dei contributi dottrinali

utilizzati nei singoli capitoli.

Il primo capitolo fornisce l’inquadramento sistematico dell’istituto. Viene esaminata la

collocazione dell’udienza preliminare tra indagini e dibattimento, il rapporto con

l’esercizio dell’azione penale, la sua natura giuridica, il ruolo del GUP e i principali

riferimenti costituzionali. Questa parte serve a chiarire perché l’udienza preliminare

costituisca una fase autonoma e quale posizione occupi all’interno del procedimento

penale.

Il secondo capitolo analizza le funzioni dell’udienza preliminare. Il controllo

sull’esercizio dell’azione penale viene collegato alla funzione di filtro, alla tutela

dell’imputato dal processo inutile, al contraddittorio e al diritto di difesa. Viene inoltre

esaminata la funzione deflattiva del carico dibattimentale e la regola della ragionevole

previsione di condanna introdotta dalla riforma Cartabia.

5

Il terzo capitolo riguarda le modalità concrete di svolgimento dell’udienza. L’esame

parte dalla richiesta di rinvio a giudizio e prosegue con la fissazione dell’udienza, gli

avvisi, la costituzione delle parti e la discussione. Sono poi analizzati i poteri del GUP,

l’integrazione delle indagini, l’assunzione di prove, la modificazione dell’imputazione, i

possibili esiti e la formazione del fascicolo per il dibattimento.

Il quarto capitolo affronta i profili critici e i risvolti pratici dell’istituto. L’attenzione si

concentra sul rapporto tra garanzia individuale ed efficienza processuale, sulla reale

efficacia della funzione di filtro e sul rafforzamento del ruolo del giudice. Vengono

inoltre considerati la qualità delle indagini, la chiarezza dell’imputazione e il contributo

degli operatori alla costruzione del materiale processuale. Il collegamento con

l’esperienza nella Polizia Penitenziaria permette infine di richiamare il valore della

legalità dell’azione, della documentazione degli atti e della tutela della persona

sottoposta a procedimento.

L’analisi complessiva mostra che l’efficacia dell’udienza preliminare non dipende

soltanto dai poteri attribuiti al giudice. È necessario che il pubblico ministero presenti

un’accusa chiara, che gli atti siano formati e organizzati correttamente e che la difesa

possa intervenire in modo effettivo. Solo su questa base il GUP può svolgere il controllo

previsto dalla legge e decidere se il procedimento debba proseguire verso il dibattimento

oppure concludersi prima. 6

Capitolo I

Inquadramento sistematico dell’udienza preliminare

1.1. La collocazione dell’udienza preliminare nel procedimento penale

L’udienza preliminare si colloca tra la conclusione delle indagini preliminari e l’eventuale

apertura del dibattimento. Per comprenderne la posizione è utile partire da ciò che accade

quando il pubblico ministero termina l’attività investigativa.

Dopo le indagini, il pubblico ministero deve scegliere se chiedere l’archiviazione oppure

esercitare l’azione penale. Nei procedimenti nei quali è prevista l’udienza preliminare,

1

l’azione penale viene esercitata attraverso la richiesta di rinvio a giudizio.

Con la richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero porta davanti al giudice l’accusa

che ritiene sostenibile, indicando il fatto contestato, la persona a cui viene attribuito e gli

elementi raccolti nel corso delle indagini. La richiesta, però, non determina

2

automaticamente l’apertura del dibattimento.

Prima che il procedimento arrivi davanti al giudice chiamato a decidere sulla responsabilità

dell’imputato, viene fissata l’udienza preliminare. In questo momento interviene il GUP,

cioè il giudice dell’udienza preliminare. Il suo compito non è quello di decidere se

l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare se il procedimento debba proseguire

3

verso il giudizio oppure se possa essere definito prima.

L’udienza preliminare viene quindi dopo le indagini, perché il pubblico ministero ha già

formulato l’imputazione, ma prima del dibattimento, perché il giudice deve ancora valutare

1 Cfr. art. 407-bis, comma 1, c.p.p.

2 Cfr. artt. 416 e 417 c.p.p.

3 Cfr. artt. 418 e 425 c.p.p. 7

se sia corretto aprire il processo. La sua collocazione serve proprio a distinguere la scelta

dell’accusa dalla decisione di portare il caso davanti al giudice del dibattimento.

In questo senso, l’udienza preliminare rappresenta il passaggio nel quale l’accusa formulata

dal pubblico ministero viene sottoposta a una prima verifica davanti a un giudice. Non è

ancora il momento della decisione finale sul fatto, ma è il momento in cui si stabilisce se vi

4

siano ragioni sufficienti per proseguire verso il giudizio.

4 Cfr. G. DELLA MONICA, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, in Archivio Penale, n. 2,

2023, p. 1. 8

1.2. Il rapporto tra indagini preliminari, esercizio dell’azione penale e dibattimento

Per comprendere il ruolo dell’udienza preliminare è necessario distinguere le principali fasi

del procedimento penale. Le indagini preliminari, l’esercizio dell’azione penale e il

dibattimento sono momenti collegati tra loro, ma hanno finalità diverse.

Le indagini preliminari rappresentano la fase iniziale. In questo momento il pubblico

ministero e la polizia giudiziaria svolgono le attività necessarie per chiarire i fatti,

raccogliere elementi utili e consentire al pubblico ministero di decidere come procedere.

Non viene ancora accertata in modo definitivo la responsabilità di una persona. L’obiettivo

è capire se vi siano elementi per chiedere l’archiviazione oppure per esercitare l’azione

5

penale.

Quando il pubblico ministero ritiene di dover proseguire, formula l’imputazione. Da quel

momento la persona che era sottoposta alle indagini assume la qualità di imputato. Nei

procedimenti per i quali è prevista l’udienza preliminare, l’azione penale viene esercitata

6

con la richiesta di rinvio a giudizio.

Con questa richiesta il pubblico ministero porta davanti al giudice l’accusa che ritiene

sostenibile, indicando il fatto contestato, la persona a cui viene attribuito e gli elementi

raccolti durante le indagini. L’imputazione deve essere chiara, perché chi riceve l’accusa

7

deve poter comprendere da quale fatto deve difendersi.

A questo punto il procedimento non arriva subito al dibattimento. Prima si svolge l’udienza

preliminare, nella quale il GUP valuta se vi siano ragioni sufficienti per proseguire verso il

5 Cfr. art. 326 c.p.p.; art. 407-bis c.p.p.

6 Cfr. art. 60 c.p.p.; art. 407-bis, comma 1, c.p.p.

7 Cfr. art. 417, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. 9

giudizio. Questo passaggio separa il momento in cui il pubblico ministero formula l’accusa

8

dal momento in cui si decide se aprire il dibattimento.

Il dibattimento ha una funzione diversa rispetto alle indagini. È la fase nella quale le prove

vengono formate nel confronto tra accusa e difesa e nella quale il giudice decide sulla

responsabilità dell’imputato. Per questo gli atti raccolti durante le indagini non coincidono

9

automaticamente con le prove che saranno utilizzate per la decisione finale.

L’udienza preliminare si trova quindi tra due momenti diversi: da una parte le indagini, che

servono al pubblico ministero per compiere le proprie scelte; dall’altra il dibattimento, nel

quale viene accertata la responsabilità dell’imputato. Il suo compito è verificare se, sulla

base degli elementi già raccolti, il procedimento debba proseguire oppure possa essere

10

definito prima.

Tabella 1 - Differenza tra indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento

Fase Soggetto centrale Finalità principale Esito possibile

Raccogliere elementi Archiviazione o

Pubblico ministero e utili per decidere se

Indagini preliminari esercizio dell’azione

polizia giudiziaria esercitare l’azione penale

penale

Controllare l’accusa Sentenza di non luogo a

Udienza preliminare GUP prima dell’eventuale procedere o decreto che

giudizio dispone il giudizio

Formare la prova nel

contraddittorio e Sentenza di assoluzione

Dibattimento Giudice del dibattimento decidere sulla o di condanna

responsabilità

Fonte: elaborazione personale sulla base degli artt. 326, 407-bis, 416, 418, 425 e 429 c.p.p.

8 Cfr. art. 418 c.p.p.

9 Cfr. art. 111, comma 4, Cost.

10 Cfr. G. DELLA MONICA, Il filtro della ragionevole previsione di condanna, cit., p. 1.

10

1.3. La natura giuridica dell’udienza preliminare

Per capire la natura dell’udienza preliminare bisogna considerare il momento nel quale essa

si svolge. Quando il procedimento arriva davanti al GUP, il pubblico ministero ha già

concluso le indagini ed ha già esercitato l’azione penale. Non si tratta quindi di una fase

11

investigativa, perché l’accusa è già stata formulata.

Allo stesso tempo, l’udienza preliminare non coincide con il dibattimento. In questa fase

non vengono ancora esaminate le prove nel modo previsto davanti al giudice del

12

dibattimento e non viene presa una decisione definitiva sulla responsabilità dell’imputato.

L’udienza preliminare ha quindi una propria autonomia. Vi partecipano il pubblico

ministero, l’imputato e il difensore; le parti possono discutere la richiesta di rinvio a

giudizio, formulare osservazioni e presentare le proprie richieste. Il giudice ascolta le

13

diverse posizioni e valuta se il procedimento debba proseguire.

La presenza del GUP è uno degli elementi che caratterizzano questa fase. Il pubblico

ministero sostiene l’accusa, mentre il giudice deve esaminare se quella accusa abbia una

base sufficiente per arrivare al dibattimento. Non deve decidere se l’imputato abbia

commesso il reato, ma deve valutare se sia corretto aprire il giudizio oppure se il

14

procedimento possa essere definito prima.

Per questo motivo, l’udienza preliminare può essere considerata una fase di controllo. Il

controllo riguarda l’accusa già formulata e serve a evitare che il dibattimento venga aperto

11 Cfr. artt. 407-bis e 416 c.p.p.

12 Cfr. art. 111, comma 4, Cost.

13 Cfr. artt. 419, 420 e 421 c.p.p.

14 Cfr. art. 425 c.p.p. 11

senza una valutazione del giudice. Non è però un giudizio anticipato, perché la decisione

finale sulla responsabilità dell’imputato resta affidata al giudice del dibattimento.

La natura dell’udienza preliminare è quindi autonoma: viene dopo le indagini, ma prima del

giudizio; coinvolge le parti, ma non sostituisce il dibattimento; permette al giudice di

intervenire, ma senza anticipare la sentenza finale. Il suo ruolo consiste nel verificare se il

15

passaggio al dibattimento sia giustificato dagli elementi raccolti fino a quel momento.

1.4. Il ruolo del giudice dell’udienza preliminare

Il giudice dell’udienza preliminare, indicato normalmente con la sigla GUP, è chiamato a

valutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero. Il suo ruolo è

importante perché interviene dopo la formulazione dell’accusa, ma prima dell’eventuale

dibattimento.

Il GUP non deve decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Questa decisione spetta

al giudice del dibattimento, dopo che le prove sono state esaminate nel contraddittorio tra le

parti. Il giudice dell’udienza preliminare deve invece capire se gli elementi raccolti fino a

quel momento siano sufficienti per giustificare il passaggio alla fase successiva del

16

processo.

Il suo controllo non può essere solo formale. Non basta verificare che il pubblico ministero

abbia presentato una richiesta di rinvio a giudizio corretta nella forma. Il GUP deve

valutare anche se l’accusa sia chiara e se i

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marco_Papa2026. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Proietti Daria.

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