Estratto del documento

Procedura penale prof. Francesco Zacchè

Esame

Orale o scritto (dipende dai frequentanti del corso)

Fonti

Libri di testo e appunti + codice procedura penale

Qual è la funzione del processo?

A che cosa serve il processo? Il processo serve a fare una ricostruzione del fatto di reato. In che modo? Secondo criteri epistemologici* e nel rispetto dei diritti fondamentali*. Nel processo penale si svolgono delle attività, operano dei soggetti che nella loro individualità cercano di non accertare, ma ricostruire ciò che è accaduto nel passato. Es. Tizio pagava Sempronio perché deponesse il falso, questo fatto di reato va ricostruito attraverso l’attività svolta nel processo.

I criteri epistemologici* sono i criteri di conoscenza, cioè dei criteri che, seguendoli, si arriva alla conoscenza. Che vieta l’uso dei documenti anonimi. Es. regola processuale nel processo: chi accusa se ne deve fare carico (deve metterci la faccia). L’anonimo non è palese.

Per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali*, si fa riferimento ai diritti e le libertà fondamentali che appartiene ad ogni individuo, ad esempio, si pensa ad un diritto morale (autodeterminazione libera dell’individuo). Es. Divieto di intercettare le chiamate! Ogni cittadino ha diritto di comunicare segretamente, senza consenso dell’interessato.

Perché è importante questa definizione e in che senso è molto garantista?

L’idea è che la procedura penale rappresenta un argine contro il potere dello Stato: ovvero un limite ai poteri dello Stato. Il processo è molto invasivo e lo Stato è limitato. Il codice di procedura penale è il codice dei gentiluomini, mentre il codice di diritto sostanziale è il codice dei delinquenti (perché descrivere cosa accade quando chiunque commette un reato).

La procedura penale da strumento cognitivo a mezzo di contrasto all’emergenza criminale

Perché i giornali utilizzano così tanto le notizie relative a fenomeni processuali? Perché in questi anni abbiamo assistito ad un fenomeno particolare. Se io oggi commetto un reato, il tempo che arrivi la conseguente pena è lungo. Cosa succede? Che vi è una pressione sul processo e sugli istituti processuali, perché si vuole utilizzare tale processo come se fosse la pena stessa. Es. Vicino che mi denuncia per aver commesso una violenza su un bambino. La gente tollera che rimango a casa? No, devo andare in carcere, ma ci andrò una volta che sono stato processato e quando la sentenza passerà in giudicato, e tale processo richiede anni. Allora, a contrasto, si forza sul processo e sui suoi istituti, ad esempio rendendo più facile porre la custodia cautelare.

La risposta punitiva di trova nel processo, non attraverso l’esecuzione della pena. Ciò è un problema, perché porta ad una crisi della legalità processuale.

Struttura del procedimento penale sotto il profilo puramente tecnico (non funzionale)

Com’è strutturato il processo? Il procedimento penale è una sequenza ordinata e progressiva di atti, che dalla notizia di reato, conduce alla sentenza irrevocabile con cui si chiude il processo. Sequenza ordinata di atti significa che in primo grado, si hanno 3 segmenti:

  • Indagini preliminari
  • Udienza preliminare
  • Dibattimento

Es. X mi accusa di aver promosso una tangente per promuovere qualcuno alla laurea: è una informazione che contiene una notizia di reato. Ciò va scritto in un apposito registro e si inizia il primo atto d’indagine, se ad esempio ho incassato 100€ per la promozione, poi magari c’è la convocazione, ed infine si ha l’udienza preliminare e dibattimento, fino a che la sentenza diventi irrevocabile. Serie di atti che portano ad un risultato finale.

Ricapitolando: il procedimento penale si articola in 3 sequenze fondamentali, che hanno finalità diverse tra loro e protagonisti diversi!

Le indagini preliminari

Funzione Le indagini preliminari iniziano dall’acquisizione della notizia di reato, attraverso la formulazione dell’imputazione. La notizia di reato è un’affermazione di qualcosa che è accaduto, e deve essere inizialmente verosimile, e all’esito dell’indagine deve essere possibile. Es. È possibile che qualcuno sia caduto uscendo dalla discoteca? Sì. È possibile che qualcuno abbia rubato la luna? No. Il compito delle indagini preliminari è quindi di trasformare il grado di probabilità della veridicità dell’affermazione in qualcosa di più verosimile.

Protagonisti Il pubblico ministero si occupa delle indagini preliminari, e ha sotto di sé la polizia giudiziaria, che è il suo “braccio armato”. Ci sono anche la persona offesa dal reato, e la persona sottoposta alle indagini preliminari (o indagato; attenzione NON è la stessa cosa dell’imputato!). Può comparire anche un giudice per le indagini preliminari (non giudice DELLE indagini), nei casi previsti dalla legge. Alla fine delle indagini, il giudice controlla le scelte del pubblico ministero. Ci possono essere naturalmente anche i difensori, che assistono le persone (es. indagato).

Caratteristiche Sono 2 quelle principali: tendenzialmente le indagini sono segrete, in due sensi, sia per i consociati che per l’indagato, quindi si ha una segretezza esterna ed una interna. Ci sono casi in cui cade la segretezza interna? Sì, ad esempio con la custodia cautelare. Il segreto esterno invece? Sì. La seconda caratteristica è che le indagini sono di regola “unilaterali”, cioè indagini in cui l’indagato non ne prende parte. L’indagine viene condotta sulla base di ipotesi accusatorie, quindi di parte, quindi la dichiarazione si forma in assenza della controparte. (L’altra parte deve dire ancora la sua su questa dichiarazione). La condanna o l’innocenza si decidono su elementi di contraddittorio, compito del dibattimento, non dalla dichiarazione.

Udienza preliminare

Funzione Se il pubblico ministero all’esito delle indagini chiede l’archiviazione, la chiede al giudice e quest’ultimo la dispone se d’accordo. Se invece, il pubblico ministero decide che bisogna fare un processo, immette un atto chiamato richiesta di rinvio a giudizio al decreto. Il segmento successivo che si apre, dopo la richiesta del rinvio, è l’udienza preliminare. Qual è la funzione? Il giudice dell’udienza preliminare, diverso dal giudice per le indagini, raccoglie in camera di consiglio, tutto il materiale formato nelle indagini preliminari (i verbali delle intercettazioni telefoniche, i documenti acquisiti per perquisizioni, sequestri…) e decide se, quella notizia di reato che era verosimile all’inizio ed in seguito possibile, diventa probabile. Se la si ritiene fondata la notizia di reato, si va incontro ad una duplice alternativa, la prima è che si dispone il giudizio e quindi la persona, da indagato diventa imputato, soggetto a processo. L’altra alternativa è la sentenza di non luogo a procedere, quindi si ferma tutto (perché la difesa ha dato argomentazioni tali da non attuare il processo). In termini semplici, il giudice dell’udienza preliminare ha il compito di “togliere dal tavolo” le dichiarazioni azzardate.

Protagonisti Pubblico ministero, giudice dell’udienza preliminare, imputato con il suo difensore (altre parti private dette eventuali: ad esempio parte civile, che non coincide necessariamente con la persona offesa).

Caratteristiche Udienza in camera di consiglio, cartolare, in contraddittorio.

Dibattimento

Funzione Il terzo segmento è il dibattimento. Inizia con il decreto che dispone il giudizio alla sentenza di condanna o di proscioglimento (giudizio sul merito dell’imputazione). Si decide, di regola, sulla fondatezza o no dell’imputazione. NB: è solo sulla base di quello che avviene in aula di dibattimento! Sulla base delle dichiarazioni dei soggetti e NON sulla base delle dichiarazioni delle indagini preliminari.

Protagonisti Il pubblico ministero, un terzo giudice, ovvero giudice del dibattimento, e poi l’imputato (soggetto necessario del processo), con il suo difensore. Eventualmente, ci sono anche alte parti private dette appunto, eventuali.

Caratteristiche Come si svolge il dibattimento? In contraddittorio, attraverso un’udienza pubblica ed orale (opposto alle indagini preliminari). Quindi nel dibattimento si ripete tutta l’indagine difronte ad un giudice del dibattimento, ma si ripete in presenza dell’imputato e del difensore, in un contesto pubblico e non privato!

Il problema del processo è cosa si può utilizzare per poter condannare o assolvere l’imputato. Quindi, come si ricostruisce un fatto del passato? Nel tempo e nella storia sono cambiate le regole, oggi, in Italia, ci sono le indagini, l’udienza e il dibattimento. Ogni ricostruzione fattuale dipende da chi agisce, dallo scopo e dalle modalità con cui agisce.

I modelli processuali

Esistono dei modelli processuali vigenti in altri ordinamenti; ogni paese ne ha uno differente. Il nostro modello processuale entrò in vigore nel 1988, ed in precedenza vigeva il modello del 1930 del codice Rocco. Quindi, dal 1930 all’88 vigeva un modello processuale differente da quello attuale. In questa modellistica abbiamo 2 modelli processuali che si collocano agli estremi opposti:

  • Il sistema accusatorio
  • Il sistema inquisitorio

Ogni modello processuale ha delle caratteristiche che lo contraddistinguono.

Il modello accusatorio

Le caratteristiche per dire che un modello processuale sia accusatorio, riguardano i punti:

  • Libertà di accusa: chi accusa? Chi ha subito l’offesa porta di fronte al giudice colui che accusa (l’accusato). Quindi è iniziativa del privato. Nel tempo era lo Stato che prendeva su di sé il compito di portare l’accusato di fronte ad un giudice, evitando la vendetta privata.
  • Ricerca delle prove in mano alla parte privata: chi cerca le prove a sostegno dell’accusa? All’inizio, si tratta sempre dello stesso soggetto privato, poi tale soggetto diventa il pubblico ministero. Quindi colui che accusa è una parte del processo.
  • Pubblicità e oralità del processo: come funziona l’udienza? Avviene in un contesto pubblico, in una udienza pubblica, dove la comunicazione avviene, non per iscritto, ma su base orale. Si ascoltano i testimoni, i consulenti tecnici. Chi decide? Non è il giudice togato, ma nei processi accusatori puri, decide la giuria, quindi il popolo, che viene estratto a sorte per fare parte dei giudici popolari. La giuria emette il verdetto, non una sentenza! Il verdetto è dire il vero, quindi la giuria decide se l’imputato è colpevole o no, senza giustificare la decisione. (Guilty or not Guilty).
  • Parità delle parti: l’accusato e il pubblico ministero stanno sul piano di parità! Hanno la stessa posizione e stessi poteri.
  • Libertà personale dell’imputato durante la pendenza del processo: l’ultima caratteristica del modello accusatorio è la libertà dell’imputato durante il procedimento penale. Nel modello accusatorio l’imputato è libero, non è privato della propria libertà, non è in carcere.

Il modello inquisitorio

Le caratteristiche per dire che un modello processuale sia inquisitorio, riguardano i punti:

  • Intervento ex officio del giudice: chi apre il processo? Il giudice, non la parte privata. Non è il soggetto che stimola un altro soggetto, ma è il giudice stesso che inizia il processo.
  • Libertà del giudice di raccogliere le prove: chi cerca le prove? Lo stesso giudice accusatore. Non è il pubblico ministero, ma il giudice, che d’ufficio, indaga e ricerca, ottenendo ciò che gli è utile per la sua ipotesi accusatoria.
  • Segretezza nel processo: il processo è segreto, scritto, non orale pubblico.
  • Disparità fra giudice-accusatore e imputato: il rapporto processuale è costruito a 2, dal giudice che accusa e dall’accusato, non c’è più una triade come nel modello accusatorio (giudice, chi accusa e accusato).
  • Carcerazione preventiva dell’imputato: lo strumento utilizzato è la tortura, perché l’accusato è una “bestia” da confessione, cioè un soggetto che meglio di chiunque altro, sa come sono andati i fatti. Principio di colpevolezza. Il posto migliore per ottenere la confessione è il carcere.

Sistemi misti

Esiste oggi un modello processuale solo accusatorio o solo inquisitorio? No, in realtà, ogni sistema processuale prevede processi che abbiano caratteri sia inquisitori che accusatori. Si hanno i cosiddetti “sistemi misti”.

Per esempio, negli USA, si può andare in custodia cautelare? Sì. Gli USA hanno un sistema processuale che funziona in modo “adversary”, prerogative del sistema inquisitorio. Il sistema misto può essere definito in 3 argomenti diversi:

  1. Mix di istituti (istruzione formale e dibattimentale); ogni sistema processuale vigente in un determinato Stato può avere caratteristiche o del sistema accusatorio o del sistema inquisitorio.
  2. Esiste poi, un secondo modo, di concepire o di spiegare l’espressione “sistema misto” in una connotazione di tipo storico: è un processo di derivazione napoleonica. Perché tale processo napoleonico è un sistema misto? Perché il processo misto, è vigente in Italia dal 1930 al 1988, dall’arrivo di Napoleone in Italia. Quindi il processo attuale ha la struttura formata da 3 segmenti, prima invece, era quello misto di derivazione napoleonica! Qual è la peculiarità del sistema misto? Alla fine del 1700, avviene la rivoluzione francese, con il riconoscimento dei diritti universali dell’uomo, e fino ad allora, il processo è un processo di tipo inquisitorio col giudice accusatore. La rivoluzione francese introduce quindi, il modello con giuria anglosassone, che emette un verdetto. In sostanza, Napoleone combina quindi i processi, creandone uno in cui, il primo segmento è orientato dai principi del sistema inquisitorio, ed il secondo, che è invece orientato al rispetto dei principi del sistema accusatorio (sistema misto). Perché è stato abbandonato nell’88? Che problemi ha posto? Perché il legislatore italiano che aveva questa tipologia di processo nel 1988 decide di eliminare la figura del giudice istruttore?
  3. Nel processo di derivazione napoleonica esisteva il giudice istruttore che è ancora presente in Francia, in Spagna, in Belgio ecc., in Italia invece non abbiamo più il giudice istruttore perché l'Italia, quando ha riformato il Codice di Procedura Penale si è ispirata ai modelli processuali di stampo anglosassone, nel quale sono previste le indagini preliminari svolte dal PM, a cui segue un'udienza preliminare per poi passare eventualmente alla fase dibattimentale. Il legislatore quindi abolì la figura del giudice istruttore in Italia, perché tutti i suoi verbali confluivano nel dibattimento, quindi si duplicava un’attività già svolta. Il legislatore vuole che le decisioni vengano prese sulla base delle dichiarazioni prese nell’aula. Il giudice del dibattimento di regola, non tiene conto delle dichiarazioni ottenute dal pm in segreto nell’indagine preliminare! Es. Se il giudice istruttore ha sentito Cinzia, nel dibattimento il giudice del dibattimento deve sentire Cinzia. Il problema era perché rifare la stessa cosa? C’è una duplicazione di fasi.
  4. La terza definizione è il sistema misto come una pluralità di modelli processuali all’interno del medesimo sistema processuale; dall’88 il legislatore ha previsto dei procedimenti speciali, ovvero modelli alternativi di definizione del giudizio, che sacrificano alcuni dei segmenti del processo ordinario (ad esempio saltano a seconda dei casi, l’udienza preliminare per andare subito al dibattimento, oppure saltano il dibattimento, oppure saltano sia l’udienza preliminare che il dibattimento, bastano le indagini). Sono quindi, dei processi che si adattano, secondo il principio di adeguatezza delle forme processuali, alla complessità dello stesso, e alcuni di questi modelli processuali hanno caratteri strettamente del sistema accusatorio, mentre altri invece, hanno caratteristiche inquisitorie. Ci sono quindi, dei casi in cui i segmenti del processo si possono adattare alle varie “res iudicande” (cose oggetto del processo). Es. nella fase indagini preliminari, Tizio viene accusato di aver ucciso Sempronio in piazza del duomo. La pulizia giudiziaria e il pm sentiranno dei testimoni e alla domanda hai visto Tizio sparare a Sempronio? Risponderanno di si. Quindi abbiamo il testimone x, y e z che dichiarano si. All’esito delle indagini preliminari.

Il pm dice che la notizia di reato verosimile ora è possibile, quindi chiede di andare all’udienza preliminare. Mettendoci nei panni dell’imputato, è impossibile andare contro alle testimonianze di x, y e z, quindi l’imputato, non avendo interesse a ribattere, può chiedere una procedura semplificata che comporta che il processo venga concluso nell’udienza preliminare (l’udienza diventa un’udienza sul merito dell’imputazione quando l’imputato non ha interesse a fare il dibattimento).

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramoussa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Zacché Francesco.
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