Indice
- Introduzione..................................................................................pag.2
- Cap.1. La laicità negli stati...........................................................pag.5
- Cap.1.1. La laicità nella storia giuridico - sociale italiana.............pag.18
- Cap.1.2. La laicità nella Costituzione............................................pag.32
- Cap.1.3. Il valore della laicità........................................................pag.37
- Cap.2. Modelli di laicità negli Stati Europei..................................pag.41
- Cap.2.1. La concezione di laicità in Francia..................................pag.50
- Cap.2.2. La concezione di laicità in Spagna..................................pag.59
- Cap.2.3. Il modello americano: laicità come fondamento e integrazione dello stato.................................................................................................pag.73
- Cap.3. Laicità nella Comunità Europea.......................................pag.80
- Cap.3.1. La Costituzione Europea: il valore integrato della laicità...............................................................................................pag.86
- Cap.3.2. La laicità per lo Stato Vaticano......................................pag.89
- Cap.3.3. Simboli ed effetti giuridici.............................................pag.92
- Conclusioni..................................................................................pag.99
- Bibliografia..................................................................................pag.101
- Sitografia.....................................................................................pag.104
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Introduzione
I caratteri dello stato laico possono essere riconosciuti nell’autonomia e nell’indipendenza dell’autorità civile (stato-potere) rispetto all’autorità religiosa, nella (stato-istituzione) aconfessionalità e neutralità dell’ordinamento in materia religiosa e filosofica, nella temporalità, intesa come competenza della comunità statale (stato-comunità) a proporre ai suoi componenti solo i valori sociali attinenti alla condizione terrena dell’uomo.
Da un punto di vista storico, il modello di laicità (mentre oltreoceano si è già affermato, in un contesto però già di per sé pluriconfessionale, con la rivoluzione americana e il formarsi degli Stati Uniti d’America), in Europa sorge contestualmente alla nascita e alla teorizzazione delle nuove categorie etiche e politiche, nonché delle istituzioni, dell’Europa illuminista.
La sua genesi si pone in antagonismo con il sistema di Ancien Régime, ove “si era consumato e aveva conosciuto il suo apice l’alleanza tra potere religioso e potere politico dello Stato moderno”. Dunque, è la Rivoluzione francese, esplosione somma e travolgente delle idee illuministe, a fare emergere con potenza le idee del “separatismo”, accendendo il contrasto con quella che è sotto tutti i profili la chiesa dominante: la chiesa cattolica.
Dalla Francia parte la progressiva “laicizzazione” degli istituti giuridici (a cominciare dal matrimonio), della scuola pubblica, delle ricorrenze festive, dei processi di assistenza e beneficenza, delle istituzioni militari. “Lo Stato illuminista sanciva l’irrilevanza civile più completa degli ordinamenti confessionali e degli orientamenti dei cittadini in materia religiosa ed ideologica”, riducendo a questione meramente privata la fenomenologia religiosa.
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Alla sua nascita, l’Italia poteva invece dirsi uno stato confessionale, dal momento che lo Statuto Albertino, divenuto nel 1861 da legge dello stato sabaudo Carta fondamentale dell’Italia unita, aveva dichiarato la religione cattolica “religione di Stato” (art. 1), lasciando alle altre un regime di tolleranza.
Si può osservare tuttavia come, nel risorgimento, l’atteggiamento dello stato italiano nei confronti della chiesa cattolica presenta piuttosto i caratteri tipici di uno stato agnostico, regnando nei rapporti tra le due potenze la più totale indifferenza, sfociante anche talvolta in quell’anticlericalismo proprio della matrice illuminista.
D’Avack afferma che “l’art. 1 dello Statuto Albertino era caduto in desuetudine, più volte contraddetto da una successiva legislazione perfettamente antitetica nello spirito e nel contenuto”. Comunque sia, pur nelle travagliate vicende post-unitarie, il cattolicesimo resta religione statale.
Dopo la prima guerra mondiale e con l’avvento del regime totalitario fascista si denota invece una tendenziale “riconfessionalizzazione”, consacrata nel 1929 dai Patti Lateranensi, e in particolare dal Concordato, ritenuto appunto da Cardia strumento “antitetico rispetto ad un regime separatista”.
La Corte Costituzionale, nella storica sentenza del 1989, supplendo al già citato silenzio della Costituzione sul tema, ha parlato della laicità come di un principio supremo del nostro ordinamento, ricavabile dagli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e si è guadagnata l’approvazione felice, non senza qualche obiezione, della dottrina più sensibile al principio.
La chiarezza del giudice delle leggi, custode della Carta costituzionale e dei suoi intenti, ha segnato un passaggio fondamentale nel percorso difficile di affermazione della laicità, ma tuttavia non ha scacciato il problema sostanziale, che proprio negli ultimi vent’anni si è manifestato con una urgenza gradualmente crescente: i privilegi morali e giuridici concessi alla chiesa cattolica (certo la principale, ma sempre una delle tante), l’ingerenza costante della chiesa negli affari politici, la centralità del cattolicesimo nel sistema educativo nazionale, e in generale il ruolo della chiesa cattolica nello Stato apparato-comunità italiano, fanno di questo paese uno stato veramente laico? Ai posteri l’ardua sentenza.
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Cap.1. La laicità negli stati
Non si può fare il punto, oggi, sulla laicità, o meglio sulla carenza di laicità, dello Stato in Italia senza una visione, seppure molto sintetica sulla storia patria per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa.
In Austria ventidue culti sono riconosciuti dalla legge, accedendo così a vantaggi di tipo fiscale: essi riscuotono delle imposte direttamente dai loro fedeli. I rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati da un Concordato del 1933, più volte aggiornato. Le tasse ecclesiastiche gravano soltanto sugli appartenenti alle confessioni religiose più importanti, nella misura di circa l'1-2% del reddito: chi recede dalle comunità di fede "sbattezzandosi" non è soggetto ad alcuna imposta.
1. Le coppie di fatto sono riconosciute dalla legge, così come l'accesso all'adozione per le coppie gay. La fecondazione eterologa è invece vietata. Una sentenza della Corte costituzionale del 2012 ha sancito la legalità dei crocifissi nelle aule. Nel 2017 il parlamento ha votato la messa al bando del velo integrale.
In Belgio sei culti sono riconosciuti per legge: fruiscono dell’esenzione dall’imposta sugli immobili, e i loro ministri sono stipendiati dallo Stato. Le associazioni umanistiche, ai sensi dell’articolo 181 della Costituzione sono equiparate alle religioni, per cui ricevono fondi per assicurare il servizio di assistenza morale negli ospedali e nelle strutture obbliganti e l'insegnamento dell'etica laica nelle scuole. L’ora di religione e l’ora di etica sono alternative ed entrambe non obbligatorie: dal 2016, nella parte francofona, è stata introdotta un'ora di "educazione di filosofia e cittadinanza".
Cereti Giovanni, Cittadella, Roma, 2018, pag. 98-102.
1 Pagare le tasse. Solidarietà e condivisione,
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L’unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di qualunque efficacia legale ed obbligatoriamente successivo a quello civile. Per tutta la popolazione il giorno di riposo settimanale è la domenica, senza alcuna eccezione.
2. Il 16 maggio 2002 è stata approvata una nuova legge che legalizza l’eutanasia. Il 31 gennaio 2003 è stata approvata una legge che autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il 24 aprile 2006 è stata approvata una legge che permette alle coppie omosessuali di adottare bambini. Dal 2011 è in vigore una legge che proibisce di indossare in pubblico il burqa.
La Bulgaria ha una Costituzione che individua la Chiesa ortodossa nazionale quale religione “tradizionale” del paese, tanto che è l’unica confessione religiosa a non avere l’obbligo di doversi registrare in tribunale: la legge del 2003 è stata criticata dal Consiglio d’Europa in quanto limitativa del pluralismo religioso. Le confessioni registrate ricevono fondi dallo Stato. Nelle scuole è possibile seguire un insegnamento facoltativo di cristianesimo e islam. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali. Dal 2016 è vietato indossare il velo integrale in pubblico.
Diversamente Cipro ha una Costituzione che accorda alla Chiesa greco-ortodossa nazionale il privilegio di autogovernarsi.
3. Tale Chiesa è anche l’unica esentata dal pagamento di imposte sulle attività non esclusivamente commerciali. Analoghi privilegi sono concessi all’islam nella parte turca dell’isola, che tuttavia non è sotto il diretto controllo del governo. Nella Costituzione sono inoltre riconosciute tre ulteriori minoranze: cattolici maroniti, ortodossi armeni e cattolici romani. Anch’esse godono di esenzioni dalle imposte. Gli altri gruppi religiosi sono considerati come associazioni.
Musselli Luciano, Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica.
2 Giappichelli, Torino, 2016, pag. 32–35.
Islamica, Europa: la laicità paese per paese | UAAR in https://www.uaar.it › laicità › in-europa.
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Non-profit. Una direttiva del governo autorizza esplicitamente l’abbigliamento religiosamente connotato nelle scuole da parte degli studenti. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali.
La Croazia vede la Chiesa cattolica disporre di contributi statali e di altri privilegi, garantiti dal Concordato del 1996.
4. Vi sono inoltre altri analoghi accordi stipulati con quindici confessioni di minoranza. Queste sedici comunità hanno il diritto di celebrare matrimoni con valore civili, di insegnare nelle scuole e di avere cappellani militari. La Chiesa cattolica dispone inoltre di importanti benefici, tra i quali un accesso privilegiato ai mezzi di informazione pubblici e la presenza del crocifisso negli edifici pubblici. Le coppie di fatto, anche omosessuali, dal 2003 hanno un riconoscimento legale di “coabitazione non registrata”. Nel 2012 è stata approvata una legge sulla fecondazione artificiale di stampo liberale.
La Danimarca vede il Sovrano essere costituzionalmente parte della Chiesa Nazionale danese luterana.
5. Il clero luterano è stipendiato per il 40% dallo stato, che si sobbarca anche i costi di formazione. Vi è un’imposta ecclesiastica a carico dei soli fedeli luterani a beneficio della stessa Chiesa, che gode anche dell’esenzione dall’imposta sugli immobili. L’ora di religione nelle scuole è anch’essa impartita dai ministri della Chiesa Nazionale: si può esserne dispensati qualora i genitori garantiscano un loro personale impegno pedagogico alternativo. L’insegnamento è neutro dal punto di vista confessionale. L’emittente pubblica radiofonica trasmette giornalmente la funzione che si svolge nella principale cattedrale del paese. Il matrimonio omosessuale è riconosciuto, e può essere celebrato anche nelle chiese luterane. Le coppie gay e lesbiche possono adottare, single e lesbiche possono altresì ricorrere all'inseminazione artificiale. Le direttive anticipate di fine vita hanno valore legale. Nel 2017 è stata abolita la legislazione che criminalizzava la blasfemia. Nel 2018 è stato introdotto il divieto di indossare pubblicamente il velo integrale.
Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa ... in www.vatican.va › rc_seg-
4 st_19961219_s-sede-croazia-giuridico_it.
Bottoni Rossella, Giappichelli, Torino, 2019, pag.
5 Diritto e fattore religioso nello spazio europeo, 112-115.
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In Estonia non esiste una religione di Stato, ma la Chiesa evangelica gode di un trattamento preferenziale: con la Santa Sede esiste una convenzione bilaterale. Ogni confessione religiosa deve essere registrata in tribunale. Nelle scuole è un impartito un generico insegnamento religioso di taglio ecumenico, se richiesto da almeno quindici studenti. Non vi è alcun riconoscimento delle coppie di fatto, sia etero che omosessuali. Le Chiese godono di esenzioni dalle tasse: i matrimoni celebrati dai loro ministri autorizzati a farlo hanno valore civile.
In Finlandia la carica di presidente della Repubblica non prevede la necessità di appartenenza a una religione.
6. Alla Chiesa finlandese luterana si affianca, quasi con gli stessi diritti, la chiesa ortodossa: le altre confessioni sono considerate semplici associazioni private. Nelle scuole è previsto un insegnamento di etica alternativo a quello della religione. Ogni fedele è tassato in base all'appartenenza religiosa: "sbattezzandosi", è possibile farlo anche online, si finisce quindi per non pagare alcuna imposta. I ministri di culto sono pagati dalle comunità religiose, i vescovi, sia gli stipendi che le pensioni, dallo Stato. Alla fecondazione eterologa possono accedere anche donne single e lesbiche. Le unioni civili, anche omosessuali, sono riconosciute dalla legge.
La nazione dove, storicamente, la netta separazione tra Stato e Chiesa che ha rappresentato un esempio anche per altre nazioni è la Francia. La Costituzione prevede espressamente la forma laica dello Stato: negli edifici pubblici è possibile indossare simboli religiosi quali crocifissi o hijab, soltanto se non assumono un carattere rivendicativo, mentre è vietata espressamente, all’articolo 28, l’esposizione di simboli o emblemi religiosi su monumenti e in spazi pubblici, ad eccezione di luoghi di culto, cimiteri, musei, ecc.
Dalla Torre Giuseppe, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 74-76.
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7. Non esiste alcun finanziamento per nessuna chiesa, né insegnamento religioso scolastico. Gli edifici di culto cattolici sono di proprietà dello Stato, che provvede alla loro manutenzione: il Code général des impôts prevede l’esonero della tassa fondiaria per i luoghi di culto, a beneficio delle associazioni.
8 cultuali. L’unico matrimonio ammesso è quello civile, mentre quello religioso è privo di qualunque efficacia legale ed obbligatoriamente successivo a quello civile: il sacerdote che celebra il rito precedentemente è punibile. Per tutta la popolazione il giorno di riposo settimanale è la domenica, senza alcuna eccezione. Le scuole private possono stipulare accordi con la pubblica amministrazione, ricevendone finanziamenti ma accettando di sottoporsi a specifiche forme di controllo.
Il 13 ottobre 1999 il Parlamento francese ha approvato il PACS (patto civile di solidarietà) che riconosce e regola le coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, a cui si è aggiunto il 23 aprile 2013 il matrimonio tra le coppie dello stesso sesso.
9. Dall'aprile 2011 è inoltre in vigore il divieto di indossare in pubblico il burqa.
10. Nella regione dell'Alsazia-Mosella è tuttavia ancora in vigore un concordato del 1801, in quanto al momento dell'introduzione della legge sulla laicità del 1905 quelle terre appartenevano alla Germania. Essa vede i diritti dei gruppi atei riconosciuti direttamente dalla Costituzione, all’articolo 137: «alle associazioni religiose vengono equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare in comune un’id
Consorti Pierluigi, Diritto e religione, Laterza, Milano, 2017, pag. 56–60.
7 Code général des impôts, CGI. | Legifrance in https://www.legifrance.gouv.fr › affichCode.
8 Unioni civili anche per i gay In Francia ... - la Repubblica/societa in https://www.repubblica.it › online › societa › pacs › pacs › pacs.
9 La Corte di Strasburgo e il divieto di burqa: osservazioni ... in www.sidiblog.org › 2014/07/24 › la-
10 corte-di-strasburgo-e-il-divieto-di-bur..;
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