Capitolo imputabilità
Evoluzione storica dell’imputabilità
- Il pensiero della Scuola Classica.
- Il pensiero della Scuola Positiva.
- Il pensiero della Terza Scuola.
Il codice Rocco e le riforme di modifica
L’articolo 85 del Codice penale
- Capacità di intendere.
- Capacità di volere.
Cause di esclusione dell’imputabilità nell’attuale Codice penale
- Minore età.
- Ubriachezza e intossicazione da sostanze stupefacenti.
- Sordomutismo.
- Stati emotivi e passionali.
- Vizio di mente dell’imputabilità.
1.1. Evoluzione storica
Per molti secoli, il diritto è stato plasmato in base alle necessità dei monarchi e degli imperatori che governavano con un potere assoluto e il cui obiettivo era quello di garantirsi il consenso dei membri dell'aristocrazia e del clero, a discapito della classe più bassa, nota come "terzo stato". Ciò ha comportato il mantenimento di una rigidissima gerarchia sociale che si è riflessa anche nell'ambito del diritto penale.
In questo contesto, i cittadini non godevano di alcuna garanzia in merito alla certezza delle norme che sarebbero state applicate, che nella maggior parte dei casi era fortemente iniqua: come è facile intuire i poveri erano spesso puniti in modo eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso, mentre i nobili e i membri del clero erano spesso esentati dalle stesse pene.
La magistratura, infatti, godeva di ampia discrezionalità e spesso, in particolar modo nel Medioevo, il concetto di reato era fortemente condizionato e confuso con quello di peccato: coloro a cui veniva attribuita una condotta penalmente rilevante erano sottoposti a prove, c.d. ordalie o giudizio di Dio, che dovevano superare per dimostrare la loro innocenza. La religione aveva una grandissima influenza in questo scenario: il giudizio divino si manifestava attraverso il superamento delle prove, il quale testava direttamente l’innocenza del soggetto; oppure attraverso l’insuccesso, il quale affermava inappellabilmente la sua reità. Il crimine di stregoneria rappresentava il delitto con il pericolo maggiore per l’equilibrio sociale e per questo il presunto stregone, anche se reo confesso, veniva sottoposto alla prova ordalica in modo da poter eliminare dal tessuto sociale la sua influenza malevola.
1 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Editions Gallimard, Paris, 1975 (Trad. It. di Alcesti TARCHETTI, Sorvegliare e punire, da Giulio Einaudi editore, Torino, 1993) “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica.
2 Francesco CAPRIOLI, La scienza nel processo penale, in ‹‹Cassazione penale››, 2009, 3520 1.
Queste concezioni non tenevano certo in conto la possibilità di riscatto da parte dell’individuo e ancor meno la sua reintegrazione nella società, concetti che necessiteranno di molto tempo prima di avere una qualche rilevanza; tuttavia, l’influenza divina viene abbandonata ben presto grazie soprattutto al contributo della Scuola Classica.
1.1.1. Il pensiero della Scuola Classica
L'avvento delle idee illuministe ha segnato un cambiamento radicale nella società e la voglia di rinnovamento ha sicuramente avuto un ruolo di fondamentale importanza nella riformulazione del diritto penale, dei reati e delle pene, che ha portato alla lotta verso la corruzione, gli abusi e la superstizione.
In particolar modo, il processo di laicizzazione dello Stato ebbe come conseguenza naturale la produzione di grandi mutamenti in tutto il diritto: i delitti vengono distinti dai peccati. La violazione della legge non è più un peccato contro Dio, ma un reato contro la comunità.
I temi principali esplicitati in questo periodo riguardano la ragione, che viene vista come la caratteristica distintiva dell'uomo rispetto agli animali, l'uguaglianza dei cittadini, in particolare davanti alla legge, e il totale rifiuto di ogni forma di privilegio.
Tuttavia, la più grande innovazione riguarda la proporzionalità della pena alla gravità del reato commesso, provvedimento che scongiurava qualsiasi tipo di distinzione sociale e contribuiva a costruire un sistema giudiziario più giusto ed equo basato sulla razionalità e sulla ricerca della verità.
3 Enrico BESTA Raffaelle CORSO Nicola TURCHI, Ordalia, Treccani, Enciclopedia Italiana, 1935.
4 A cura di A. TASSI, Friedrich HEGEL, L’illuminismo. La lotta contro la superstizione nella Fenomenologia dello spirito, Morcelliana editore, 2023.
5 Serena UCCI, L’anticipazione della tutela penale tra opzioni di politica criminale e ratio di tutela. Limiti ad un uso simbolico del diritto penale, Tesi di Dottorato di ricerca in Diritti umani. Teoria, storia e prassi, Università degli studi di Napoli Federico II, anno accademico 2016/2017 plurale.
6 Salvatore VECA, Pensare l’illuminismo, da Illuminismo. Storia di un’idea a cura di Massimo MORI Salvatore VECA, Carocci editore, 2019.
7 Elena MIAN Giorgia MANTOVAN, Le nuove frontiere dell’imputabilità. Neuroscienze e processo, libreriauniversitaria edizioni, Padova, dicembre 2016 2.
A tal proposito occorre citare il saggio di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene" il quale rappresenta una pietra miliare nella storia del diritto penale; grazie anche al suo contributo si è potuto avere una nuova prospettiva circa l'applicazione di pene disumane e la tortura degli imputati, introducendo il diritto alla difesa, la proporzionalità della pena e l'abolizione della pena di morte.
Entra in gioco il principio di legalità secondo cui è il legislatore a stabilire quali siano i reati e le relative pene da applicare, scongiurando, ancora una volta, qualsiasi forma di religiosità nella procedura; inoltre, l’introduzione di questo principio si pone a garanzia del cittadino rispetto agli abusi del potere esecutivo e di quello giudiziario.
La reclusione viene concepita come sanzione cardine e il carcere rappresentava il luogo in cui l'imputato attendeva l'esecuzione della pena corporale, come la tortura o la pena di morte. In questo modo, isolando dal resto della comunità il soggetto colpevole di un reato, il principio dell’utilità sociale della pena viene ad essere manifesto: secondo questo principio l’obiettivo principale della punizione non è solo quello di soddisfare il desiderio di infliggere sofferenza al colpevole, come accadeva nelle epoche precedenti, ma di conseguire risultati utili per la società nel suo complesso.
Tutti questi principi sono stati adottati dalla Scuola Classica italiana nel XIX secolo, la quale sosteneva che l'uomo era dotato di libero arbitrio e di una ragione perfetta, che lo rende capace di scegliere autonomamente come agire. Questa Scuola sottolineava l'importanza dell'oggettività del fatto commesso, non considerando tuttavia che è importante tenere in considerazione le circostanze specifiche che hanno portato una persona a commettere un determinato reato. La dottrina adotta una concezione metafisica del diritto e pone i seguenti principi di base:
- Ogni delinquente è un individuo uguale a tutti gli altri;
- La condizione e la misura della pena sono determinate dall'esistenza e dal grado di libero arbitrio;
- La pena ha una funzione etico-retributiva rispetto al male commesso e, pertanto, deve essere proporzionata al reato commesso, personale, determinata e inderogabile.
8 A cura di Giovanni FLORA, I 250 anni “dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, Atti del Convegno 16 e 17 maggio 2014, Livorno, Pacini Editore, Pisa, 2015.
9 Ernesto LUPO, Prospettive della legalità penale, in ‹‹Sistema Penale››, 12, 2022.
10 Giuliano MARINI, Lineamenti del sistema penale, libreria universitaria.it, Giappichelli editore, 1993.
11 Laura BASILIO, L’imputabilità e il suo fondamento: le varie teorie, in ‹‹La rivista››, 2002 3.
Secondo la Scuola classica, l'imputabilità deriva dalla capacità dell'individuo di autodeterminarsi attraverso una scelta libera e consapevole della propria volontà, il che presupponeva, tuttavia, l’esatta conoscenza della normativa stessa da parte di tutti i soggetti, tralasciando di considerare che in un periodo storico in cui le classi sociali avevano dei forti divari, era praticamente impossibile che questo accadesse.
Il reato è considerato una scelta cosciente e volontaria, ma solo se l'autore ha la capacità di intendere il valore etico-sociale delle sue azioni e di determinarsi liberamente: questo significa che gli individui affetti da anomalie psichiche o comunque immaturi non possono essere puniti, poiché non sono liberi di discernere tra il bene e il male. In questo contesto vengono inoltre ignorate le caratteristiche specifiche di personalità del reo: ciò che viene infatti preso in considerazione riguarda unicamente il fatto concreto e le prove inerenti ad esso. Questo principio, cercando di conferire un trattamento equo ed imparziale per tutti i soggetti, tralascia aspetti importanti dell’individualità del soggetto.
Inoltre, la Scuola Classica sostiene che, in caso di limitazioni alla libertà di scelta, la pena deve essere diminuita. Tuttavia, non c’è alcun riferimento all'aspetto preventivo del diritto penale, né al trattamento e al recupero sociale del reo. La pena svolge una funzione di prevenzione utilitaristica attraverso la minaccia della sua applicazione.
12 Paola SANCHEZ - MORENO, Il processo penale minorile dal 1948 al 2000, in ‹‹La rivista››, 2002.
1.1.2. Il pensiero della Scuola Positiva
Il pensiero della Scuola Positiva nacque come reazione alla Scuola Classica, soprattutto in seguito alla messa in discussione di studi statistici e demografici che tenevano conto del contesto sociale in cui gli individui erano inseriti e che dimostravano come spesso l'uomo non fosse veramente libero di decidere per sé.
La Scuola Positiva si concentrò sul problema del trattamento dei criminali non imputabili, realizzando le premesse per la nascita delle misure di sicurezza personali, le quali non erano finalizzate alla punizione del reo, ma alla sua cura e rieducazione, soprattutto se considerato incapace di intendere e di volere: in particolare, le misure di sicurezza erano preordinate per un tempo commisurato alla pericolosità sociale del criminale.
In questo modo, la Scuola Positiva intendeva risolvere gli inconvenienti che derivavano dall'egualitarismo della Scuola Classica, la quale, trattando i criminali imputabili e non imputabili allo stesso modo, non teneva conto delle diverse esigenze di cura e riabilitazione che questi ultimi necessitavano.
13 Marta BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, libreria universitaria.it, Giuffrè editore, 1990 4.
La Scuola Positivista si preoccupava di dare una spiegazione di tutti i fenomeni fisici, psichici, individuali e sociali attraverso il principio di causalità, sostenendo che il delitto non era il prodotto di una scelta libera e responsabile del soggetto, ma il risultato di un triplice ordine di cause: antropologiche, fisiche e sociali. Lo studio delle cause del reato consentirebbe infatti di contrastare meglio il crimine attraverso l’applicazione di programmi preventivi.
In questo contesto nasce l’antropologia criminale, il cui padre fondatore è Cesare Lombroso. Egli si occupò di individuare le deformità fisiche che riteneva connesse alle deformità mentali dei delinquenti, utilizzando strumenti come il goniometro e il craniometro a compasso. Attraverso le sue ricerche, Lombroso sosteneva che lo studio della conformazione del corpo umano, in particolare del volto, e l'approfondimento delle anomalie fisiche e psichiche dei delinquenti, possa fornire le risposte a tutte le domande riguardanti la commissione di condotte giuridicamente e moralmente deplorevoli. Introdusse il concetto di delinquente nato, cioè di una persona che mostra una regressione o fissazione a livelli primordiali dell'evoluzione umana. Dal canto suo Enrico Ferri con la sua “Sociologia Criminale” sosteneva che l’uomo non può commettere delitti se non vive in società con altri uomini: il delitto è intrinseco alla vita sociale, anche se deve essere considerato come una manifestazione patologica e anomala.
14 Ferrando MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, libreria universitaria.it, CEDAM, edizione 11, 6 novembre 2020.
15 Giovanni FIADANCA Enzo MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli editore, Bologna, 2007.
16 Simona RUFFINI, Cesare Lombroso e l’uomo delinquente: teoria della devianza, https://www.simonaruffini.it/cesare-lombroso-e-l-uomo-delinquente/, 16 marzo 2022, 30 giugno 2023.
17 Gabriella BRACCILI, Teorie bio-antropologiche nel XIX secolo: la scuola positiva di Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, in ‹‹Scienze Criminologiche››, 21 marzo 2021 5.
Durante il primo Congresso della Società Italiana di Freniatria, nel 1874, le malattie mentali erano state individuate come affezioni del cervello e per essere diagnosticate era necessario che il soggetto avesse manifestazioni di delirio e perdita della ragione. Questa visione della malattia mentale portava alla deresponsabilizzazione del delinquente, il quale non decideva volontariamente di compiere la condotta criminosa, ma era vittima di una inevitabile conseguenza della propria condizione.
In questo contesto, le misure repressive devono essere volte alla difesa sociale, mediante l'allontanamento del reo dalla società e, ove possibile, il suo reinserimento.
Tali misure non devono essere necessariamente proporzionate alla gravità del fatto, ma piuttosto devono tenere conto della pericolosità del reo. Inoltre, le misure dovrebbero essere modulate in base alle diverse tipologie psicologiche del criminale ed essere indefinite nella durata e soggette a deroga una volta cessata la pericolosità. Invece di concentrarsi esclusivamente sulla colpevolezza individuale quindi gli studiosi appartenenti a questa corrente considerano il soggetto come homo socialis in una prospettiva che mira al riavvicinamento del delinquente alla comunità che ha offeso. La Scuola positivista sosteneva anche che il libero arbitrio fosse un'illusione psicologica, poiché anche i fatti psichici sono sottoposti al principio di causalità, determinismo psichico. La Scuola positivista si concentrava dunque sulla personalità del delinquente e sulla sua pericolosità sociale, sostituendo il principio di responsabilità individuale con quello di responsabilità sociale e negando la categoria dell'imputabilità.
Se infatti, come si è detto, la sanzione penale serve solo come strumento per impedire la commissione di crimini, non vi è motivo per escludere dalla sua applicazione gli autori di reato infermi di mente.
18 Francesco CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale, Lucca. 1871.
19 A cura di Paolo PITTARO, Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?, EUT edizioni Università di Trieste, Trieste, 2012.
20 Adelmo MANNA, L’imputabilità nel pensiero di Francesco Carrara, in ‹‹L’indice penale››, 8 (2005), 461 - 518.
1.1.3. Il pensiero della Terza Scuola
Come tentativo di mediazione tra la Scuola Classica e il Positivismo si colloca la Terza Scuola, che cercava di mantenere alcuni dei vecchi principi e al tempo stesso accoglieva alcune posizioni dei positivisti. Questa corrente criminologica ha proposto il sistema del doppio binario, che prevedeva la responsabilità individuale e la pena retributiva da un lato, e la responsabilità sociale e la misura di sicurezza dall'altro. Ad uno stesso soggetto è quindi possibile applicare sia la pena che la misura di sicurezza.
In più la Terza Scuola si discostava dal Positivismo sulla base del principio di responsabilità sociale e si avvicinava alla Scuola Classica concentrandosi sulla responsabilità del fatto commesso con volontà colpevole e sull'imputabilità: questa responsabilità individuale non si fondava sul libero arbitrio, ma sui concetti di sanità mentale e normalità, seguendo il principio del determinismo psicologico.
Secondo questo principio, l'azione umana è determinata dal motivo conscio più forte, il che implica che se due individui si trovano di fronte alla stessa offesa e uno commette un omicidio mentre l'altro no, ciò avviene perché nel primo caso la motivazione omicida costituisce il motivo predominante, mentre nel secondo caso no. Di conseguenza, l'imputabilità di un individuo si basa sulla valutazione della sua sanità mentale e normalità, piuttosto che sul concetto di libero arbitrio.
21 A. FALLONE, Responsabilità penale e libero arbitrio, in ‹‹Giur. merito››, 6 (2008), 1781.
22 Marco PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008 6.
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Imputabilità e capacità criminale
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Scienze psichiatriche - Imputabilità
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Imputabilità, prof. Gallo
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Diritto penale - principio di colpevolezza e imputabilità