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Seminario sull’imputabilità

Imputabilità: capacità/idoneità di un soggetto ad essere sottoposto ad una pena.

Perché nasce il problema dell’imputabilità nel codice, perché si è sentito il bisogno di introdurlo?

Nell’ambito dei reati, in generale nell’illecito penale è stata sempre molto sentita l’idea che si punisca con la pena colui che tiene un atteggiamento riprovevole della volontà, che ha posto in essere un comportamento antidoveroso dal punto di vista morale e poi anche dal punto di vista ordinamentale.

Nel medioevo si determina questa sovrapposizione tra il reato ed il peccato, capiamo bene che se facciamo coincidere il reato con il peccato, ciò che è importante capire è innanzitutto come il soggetto è arrivato a commettere il reato, soprattutto con quale atteggiamento interiore l’ha fatto.

La chiesa cattolica si è sempre preoccupata soprattutto, non tanto delle offese ad un bene giuridico ad un interesse, si è preoccupata soprattutto di capire perché quell’uomo ha avuto un atteggiamento interiore così peccaminoso, tutto questo ha determinato una eredità. Nell’ambito penale noi dobbiamo chiederci sempre come la volontà si è sempre posta verso quel fatto.

Successivamente durante l’illuminismo si è detto basta a questa coincidenza peccato-illuminismo, nel momento in cui si è detto basta, bisognava capire come ricollocare il problema dell’atteggiamento interiore.

Con quali limiti la volontà del soggetto assume rilievo per sottoporre quella persona alla pena?

È giusto che sottoponiamo a pena una persona che ha semplicemente cagionato una offesa?

A tal riguardo si è detto: al di là del dolo, della colpa, e del nesso psichico del fatto, la persona che viene punita la quale non si rende conto di quello che fa, sarà giusto punirla?

Perché tutto questo? Perché storicamente le sanzioni penali sono state irrogate anche a persone che erano incapaci di intendere e di volere nel senso che erano minorate, perché si credeva che la malattia fosse strettamente collegata anche a rapporti demoniaci, quindi c’è stata anche questa visione mistica della malattia che l’illuminismo ha voluto superare.

A questo punto arriva Kant che dice: ciò che distingue l’uomo dagli animali è la sola libertà morale, la sua capacità di autodeterminazione in base a degli imperativi morali, la ragion pratica dell’uomo.

Noi dobbiamo capire quando questa libertà di autodeterminarsi cessa!

Quando è davvero inutile punire!

L’idea che occorre una libertà morale di autodeterminarsi degli uomini è alla base anche della concezione retributiva della pena, perché l’irrogazione della pena ha senso quando la persona ha scelto liberamente di trasgredire al precetto legale perché prima di tutto ha trasgredito imperativi morali che gli erano propri come uomo. Quindi la ricerca che si è posta nel diritto penale è stata questa: ma quando questa capacità viene meno? Ecco qui insinuarsi il discorso dell’imputabilità, perché tale discorso è valido solo se consideriamo l’uomo libero di autodeterminarsi, l’imputabilità serve essenzialmente a due scopi fondamentali:

  1. È ingiusto punire una persona che in realtà non era in grado di rendersi conto di ciò che faceva, perché in funzione garantista, non si processano capri espiatori, la sanzione penale deve essere sempre connotata da umanità, irrogata per una ragione razionale non per una politica criminale spicciola.
  2. Importante dal punto di vista dogmatico perché giustifica l’applicazione della pena dal punto di vista retributivo e quindi si collega strettamente al profilo della colpevolezza.

Imputabilità e colpevolezza

Qui arriviamo forse ad uno dei punti più importanti del problema dell’imputabilità, la relazione dell’imputabilità con la colpevolezza. Perché oggi il problema dell’imputabilità nasce in quanto vi è stata una evoluzione del modo di concepirla.

Due passaggi importanti:

  1. La concezione tradizionale dell’imputabilità.
  2. La concezione attuale dell’imputabilità, che è strettamente legata a quella di colpevolezza, cioè il modo in cui questa viene concepita negli ordinamenti.

L’imputabilità originariamente era concepita come mera capacità alla pena, perché si doveva dare l’idea che gli uomini sono in grado di determinarsi in base a dei comandi morali (come diceva Kant, sono liberi nella genesi delle loro decisioni, dei loro comportamenti, quindi sono in grado di scegliere se orientare la volontà rispetto al comando penale o no. È chiaro che l’imputabilità viene concepita come istituto eccezionale.

Io legislatore devo stabilire quando una persona può essere sottoposta a sanzione penale e lo devo fare con delle norme chiare, precise e tassative, per ragioni di certezza.

Quale è il rischio di un’apertura verso la tipicità delle cause dell’esclusione dell’imputabilità? Che qualunque persona in giudizio invochi sempre l’imputabilità, in questo modo cessa l’efficacia deterrente della sanzione penale, perché si genera una aspettativa di facile imputabilità, allora ecco che si collega l’imputabilità con la capacità penale perché diventa un problema di applicazione della legge penale.

Capacità penale = idoneità alla sanzione penale, significa essere destinatari della norma penale, sottoponibilità ad una sanzione penale.

L’imputabilità (insieme alla pericolosità sociale) è semplicemente una idoneità alla pena, nel momento in cui però regola l’applicabilità della legge sulle persone, allora io legislatore devo essere in grado di dare istruzioni chiare che l’interprete non deve in alcun modo mettere in dubbio.

Quindi di regola gli uomini come sono liberi sono responsabili e troveremo nell’art. 85 che la regola e la presunzione di imputabilità infatti. Questa è l’idea di base: libertà, consapevolezza di azione che diviene piena nel momento della maggiore età.

Quando non è più responsabile? Sordomutismo, ubriachezza, intossicazione da stupefacenti lo decide il legislatore perché lui decide la legge penale verso chi si applica. “Agli effetti

La conferma di questo orientamento la troviamo per esempio nell’art. 203 del c.p.:

“Della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133”.

Questo secondo comma è importante, l’articolo 133 richiama il criterio dell’intensità del dolo e del grado della colpa, quindi ammette almeno teoricamente che una persona non imputabile possa agire con dolo o con colpa, notiamo come l’imputabilità rispetto al dolo alla colpa alla colpevolezza stanno su due binari distinti, non comunicano, si riferiscono a profili applicativi distinti.

Questa idea è radicata anche nell’art. 648, qui si parla di ricettazione, del fatto imputabile che viene attenuato. Come è possibile questo? È possibile perché ancora si consente, si ammette, logicamente che il dolo e la colpa siano scissi dall’imputabilità.

Prestiamo attenzione a dove è collocata la disciplina dell’imputabilità, nel titolo 4° “del reo e della persona offesa dal reato”, quindi l’imputabilità è un profilo proprio che si riferisce al reo, è uno status della persona che consente di sottoporla a sanzione penale.

Successivamente tale idea che era radicata negli ordinamenti è stata messa in crisi.

S. Freud iniziò a sostenere che gli uomini in fin dei conti non sono così tanto liberi moralmente da determinarsi. L’uomo è fatto di due componenti essenziali, spinte ad agire in un determinato modo, controspinte psichiche a non agire in quell’altro modo. L’uomo in questo turbinio di spinte psicologiche è solo parzialmente in grado di scegliere cosa fare perché potrebbe avere delle nevrosi irrisolte, potrebbe avere delle paranoie ossessive di cui non si rende neanche conto.

Siamo sicuri allora che è così scontato presumere come fa l’articolo 85 la libertà morale degli uomini, come faceva Kant?

Queste asserzioni mettono in crisi tutta la struttura penale dal punto di vista soggettivo, e mette in crisi anche l’idea della colpevolezza!

La colpevolezza originariamente era concepita originariamente come nesso psichico con un fatto, cioè era il sostrato naturalistico che accumunava il dolo e la colpa, quindi il dolo era volontà del fatto, la colpa prevedibilità del fatto, in questo discorso si smarrisce l’idea del rimprovero del “tu potevi comportarti altrimenti ma non l’hai fatto”. Che cosa comporta tutto questo? Che quando invece entra in gioco la psicoanalisi e si capisce che in una persona non solo bisogna capire se sia responsabile, bisogna capire innanzi tutto se poteva essere rimproverata.

Si accede a questo punto ad una nuova concezione di colpevolezza, “colpevolezza in senso normativo”.

Si è detto che è inutile punire una persona che non poteva essere rimproverata per quello che ha fatto (passaggio fondamentale).

E quindi come abbiamo già detto anche la nozione di imputabilità viene travolta da questa novità scientifica, perché se la colpevolezza davvero va intesa in senso normativo e questa diventa limite di garanzia (perché a quel punto non si può punire neanche per ragioni general-preventive una persona se non era rimproverabile nel momento in cui ha commesso il fatto).

Arriviamo ad un dilemma:

  • Ha ragione Freud dicendo che gli uomini non sono animali liberi e quindi metteremo da parte l’imputabilità (scuola positiva, “da questi uomini dobbiamo solo difenderci”). “Eliminare” questi uomini mettendoli in luoghi ove non possono nuocere (deriva nel codice penale nazista).

Vedete che l’imputabilità è divenuta il baluardo del diritto penale classico, non si è potuta abbandonare l’imputabilità perché altrimenti il rischio era quello di perdere le garanzie del diritto penale classico. Si è rifiutata questa idea.

Nasce la terza scuola: movimento mediano, che accetta queste pulsioni irrazionali che animano l’uomo: amore, solidarietà etc.

A questo punto il vero problema è stabilire cosa dobbiamo fare con l’imputabilità, il codice pur sapendo che qualcosa stava cambiando decide di rimanere ancorato al pensiero classico: imputabilità = regola, le cause che escludono l’imputabilità sono eccezioni.

Alla luce di ciò ad una persona che si avvicina al codice questa sembra essere il quadro e invece no! A questo punto è intervenuta la dottrina e la giurisprudenza a manifestare l’inadeguatezza della concezione classica dell’imputabilità.

2° Fase

L’imputabilità viene concepita diversamente, questa diventa un elemento della colpevolezza.

La colpevolezza quindi è composta da più elementi: dolo, colpa, conoscibilità della legge penale, imputabilità. Ma se così è, unitamente all’esclusione delle scusanti (es. errore), bisogna interpretarla all’interno del codice non in senso restrittivo ma in senso funzionale, teleologico e quindi deve esprimere una idoneità del soggetto ad essere rimproverato allora ecco che nascono due corollari fondamentali:

  1. Dolo e colpa può essere anche dell’incapace, ma non può essere dolo o colpa come nell’art. 46, come qualifica normativa, non è una volontà colpevole quella dell’imputabile, ci può essere il dolo e la colpa nell’imputabile ma non corrisponde a quella del soggetto imputabile. Questo perché è impossibile pensare che una persona non imputabile (non rimproverabile) possa essere rimproverata per non aver osservato la regola cautelare, quindi la colpa del soggetto non imputabile è mera violazione della regola cautelare, in modo obiettivo, rileva solo la misura obiettiva della colpa (soggettiva). Non c’è il profilo del rimprovero, ma c’è il profilo del dolo!

    Es: persona che uccide il proprio partner perché credeva che lo stesse tradendo e quindi era affetto da una paranoia ossessiva di gelosia. Tale soggetto che ha commesso ad ogni modo un errore sull’accadimento storico e quindi un errore sul fatto a causa di questa patologia è giusto dire che il dolo è escluso perché c’è un errore sul fatto, assolutamente no, perché se un errore è condizionato va distinto da un errore normale. Questa è la dicotomia che bisogna fare: errore normale, errore patologico, l’errore che deriva dalla patologia e quindi dalla minore età, dal vizio di mente, non può escludere il dolo perché è una proiezione della mancanza dell’imputabilità, se l’errore invece prescinde da questa patologia allora va bene, possiamo escludere effettivamente il dolo.

    Tale discorso serve per la “pericolosità sociale”, è un tema attualissimo, perché la pericolosità sociale sta entrando in crisi proprio per tale ragione, si è collegato il profilo dell’imputabilità e della colpevolezza, allora si è detto se questo errore è patologico questa persona è pericolosa.

    Ha una proiezione della causa di non imputabilità che lo rende pericoloso, lo sottoponiamo a misura di sicurezza, se quella persona invece ha agito senza dolo non si può dire la stessa cosa, ha agito come un’altra persona non si può dire che è pericolosa.

    Quello che occorre memorizzare è che il dolo e la colpa del non imputabile non è accettato con le stesse regole del soggetto imputabile.

  2. Ma se l’imputabilità non attiene più alla capacità alla pena, se l’imputabilità è un problema di colpevolezza e stiamo parlando quindi di garanzia che sottoporre una persona colpevole a sanzione penale è oggi prima che ritenuto giuridicamente inammissibile, per l’art. 27 comma 3° della costituzione, moralmente riprovevole, perché il diritto penale non serve per soddisfare la “voglia di sangue” che ha l’uomo, allora ecco vedete che la causa tutte le

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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