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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ROMA TRE”

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

in

Diritto penitenziario

Forme e tutele dell’affettività reclusa:

una questione ancora aperta

Relatrice: Chiar.ma Laureando:

Prof.ssa Fiorelli Giulia Clementi Emanuele

Anno Accademico 2023 – 2024

FORME E TUTELE DELL’AFFETTIVITÀ RECLUSA:

UNA QUESTIONE ANCORA APERTA

I NDICE

C I

APITOLO

L’ EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO ALL’ AFFETTIVITÀ

DELLE PERSONE DETENUTE

1. La dignità del condannato e la risorsa dei legami affettivi secondo la Carta

costituzionale.

2. L’affettività nella normativa sovranazionale e l’approccio della Corte europea dei diritti

dell'uomo.

3. La tutela delle relazioni familiari nella disciplina penitenziaria.

4. Il ruolo dei rapporti sociali e familiari nel processo di individuazione del trattamento

rieducativo.

5. Gli Stati generali dell’esecuzione penale e il principio di territorializzazione della pena.

6. Il quadro normativo di riferimento e le occasioni mancate alla luce della "micro-

riforma" dell'ordinamento penitenziario.

C II

APITOLO

L’ESECUZIONE PENALE E LA SESSUALITÀ NEGATA

1. L’astinenza sessuale coatta negli Istituti penitenziari.

2. I permessi di necessità e gli eventi familiari di particolare gravità.

3. I benefici premiali come deroga alla proibizione della dimensione sessuale.

4. Il principio della sorveglianza continua sul detenuto.

1

5. Le stanze dell’affettività e il diritto di autodeterminazione sessuale.

6. Il dibattito sulla sessualità intramuraria tra necessità ed esigenze di sicurezza. Il

traguardo costituito dalla sentenza n. 10 del 2024.

C III

APITOLO

RAPPORTO GENITORIALE ALLA PROVA DEL CARCERE

IL

1. La tutela della genitorialità nel preminente interesse del minore.

2. Essere madre in carcere: gli Istituti a custodia attenuata.

3. L’innegabile diritto alla comunicazione con i familiari.

4. La funzione assistenziale delle misure alternative alla detenzione.

5. L’assistenza all’esterno dei figli minori e la garanzia di continuità della funzione

genitoriale.

6. La ratio umanitaria e il presunto carattere emergenziale delle visite ex art. 21-ter o.p.

7. Il diritto a diventare genitori attraverso la procreazione medicalmente assistita.

C IV

APITOLO

L’AFFETTIVITÀ NELLA DIMENSIONE COMPARATISTICA

INTERNAZIONALE E I RIFLESSI SULLA NORMATIVA INTERNA

1. Le family visits e i programmi di garanzia negli Stati Uniti e in America meridionale.

2. Carcere e affettività nell’esperienza spagnola.

3. Unitès de vie familiale: le stanze per le visite intime in Francia.

4. Il carcere di Halden tra utopia e disillusione.

2

5. L’irragionevole approccio negazionista del legislatore italiano e la proposta riformista

del Consiglio regionale del Lazio del 2022.

B IBLIOGRAFIA 3

C I

APITOLO

L’EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ

DELLE PERSONE DETENUTE

S : 1. La dignità del condannato e la risorsa dei legami affettivi secondo la Carta costituzionale.

OMMARIO

– 2. L’affettività nella normativa sovranazionale e l’approccio della Corte europea dei diritti dell’uomo. –

3. La tutela delle relazioni familiari nella disciplina penitenziaria. – 4. Il ruolo dei rapporti sociali e familiari

nel processo di individuazione del trattamento rieducativo. – 5. Gli Stati generali dell’esecuzione penale e

il principio di territorializzazione della pena. – 6. Il quadro normativo di riferimento e le occasioni mancate

alla luce della “micro-riforma” dell’ordinamento penitenziario.

1. La dignità del condannato e la risorsa dei legami affettivi secondo la Carta

costituzionale

Il termine “affettività” nella lingua italiana indica «un’attitudine a provare e a

1

promuovere affetti» . Una simile propensione lascia presumere che la componente

affettiva sia un elemento connaturato all’uomo, in linea con chi sostiene che l’essere

umano abbia specifiche esigenze di natura sociale, le quali, secondo la teoria elaborata

dallo psicologo Maslow, possono essere ordinate gerarchicamente in relazione alla

2

necessità di soddisfarle per evitare l’insorgenza di psicopatologie . L’Autore sostiene che

nel momento in cui i bisogni fisiologici e di sicurezza sono soddisfatti, nell’individuo

3

sorgerà il desiderio di amore e affezione . Egli sarà, cioè, “affamato” di rapporti con il

1 G. F – F. P , Dizionario della lingua italiana, Loescher Editore, Torino, 1992.

OLENA ALAZZI

2 A. M , Motivazione e personalità, Armando, Roma, 1973, p. 13.

ASLOW

3 A. M , ivi, p. 83 ss. Lo psicologo statunitense rigetta l’idea di poter redigere un elenco dei bisogni

ASLOW

umani, in quanto un’elencazione suggerirebbe la natura isolata dei suddetti desideri, mentre questi

dovrebbero disporsi in una gerarchia di specificità. Alla base della piramide ci sono le necessità basiche,

quelle fisiologiche destinate alla mera sopravvivenza umana (respirare, mangiare, dormire, evitare il dolore

fisico). Al secondo livello ci sono le necessità di sicurezza e protezione, le quali sorgono nel momento in

cui i bisogni fisiologici si intendono soddisfatti. Al terzo livello ci sono le esigenze collegate alla natura

sociale dell’uomo: l’accettazione e la funzione di relazione. Infine, c’è l’autorealizzazione, che segue alla

necessità di stima. L’apice della piramide è raggiunto solo quando le precedenti esigenze sono soddisfatte

interamente, a patto che l’individuo sia «come la natura vuole che sia» sulla base della percezione che ha

di sé e sulla sua capacità di autocompiacimento. 4

prossimo, sicché l’impossibilità di appagare questo desiderio potrebbe costituire la causa

4

del disadattamento sociale.

L’importanza del tema de quo si evince proprio dall’idoneità dei rapporti emotivi ed

affettivi a ripercuotersi sulla condizione psicofisica di chi li coltiva nell’esercizio della

libertà di autodeterminazione che si ritiene insita in qualsiasi processo cognitivo. Tuttavia,

laddove si reputi connaturata al potere decisionale individuale la possibilità di coltivare,

rafforzare e mantenere rapporti affettivi, si rischia di trascurare contesti peculiari come

quello carcerario. Attraverso l’applicazione di una misura detentiva, l’ordinamento

giuridico limita la libertà personale individuale, costruendo l’ambiente di contenimento

5

non solo dei corpi dei condannati, ma anche delle loro possibilità materiali e sociali . La

coazione del corpo implica inesorabilmente la rimodulazione di fondamentali legami

affettivi. Come si vedrà, infatti, l’ordinamento penitenziario accorda forme di tutela per

il mantenimento dei rapporti con il mondo esterno a chi è sottoposto ad esecuzione di una

sentenza penale di condanna, ma stabilisce altresì i tempi e le modalità per godere di

quanto è concesso. La persona detenuta, dunque, perde una parte significativa della sua

capacità di autodeterminazione e, con essa, la possibilità di godere pienamente dei suoi

6

diritti soggettivi ; questi ultimi, però, non possono essere completamente disconosciuti.

Difatti, sul piano costituzionale, risulta sempre giustificata, in forza dell’esecuzione di

una sentenza di condanna alla pena detentiva, la limitazione della libera locomozione,

7

ma, al contempo, tale limitazione non deve incidere sulla libertà della persona . A ben

vedere, libertà personale, da un lato, e libertà della persona, dall’altro lato, sono concetti

radicalmente diversificati. La prima, declinata come diritto inviolabile a non subire alcun

tipo di coercizione o restrizione fisica in grado di impedire o limitare le azioni e i

movimenti di un individuo, è tutelata attraverso l’art. 13 Cost., che ne giustifica

l’eventuale sacrificio «per atto dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) nei soli

8

casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge)» . La libertà della persona, invece, si

lega al concetto di dignità e di pieno sviluppo della personalità e si esprime attraverso i

4 A. M , Teoria della motivazione umana, Pirelli, Milano, 1973, p. 13.

ASLOW

S. T , L’affettività ristretta, in M. R – S. T (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema

5 ALINI UOTOLO ALINI

costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 201.

6 S. T , ivi, p. 201-202.

ALINI

7 M. R , La libertà della persona in stato di detenzione, in Osservatorio costituzionale, 2021, p.

UOTOLO

254.

8 A. G , Introduzione allo studio del diritto processuale penale alla luce dei principi costituzionali,

AITO

in A .V ., Procedura Penale, VII ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 10-11.

A V 5

diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.; sicché, il relativo riconoscimento rappresenta la

condizione necessaria affinché un soggetto, seppur ristretto in carcere, rimanga titolare di

situazioni giuridiche soggettive analoghe a quelle lui riconosciute prima dell’inizio

9

dell’esecuzione penale , le quali, pur subendo una compressione a causa della tutela delle

esigenze di ordine e sicurezza, non possono essere disconosciute.

Al centro del nostro ordinamento si pone la persona umana in quanto tale, cui si

attribuisce un ruolo primario nel condizionare l’operato dei soggetti pubblici, chiamati a

10

promuovere e a tutelare la realizzazione personale dell’uomo . L’art. 2 Cost., infatti,

stabilisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», consentendo,

11

dunque, di considerare la tutela della persona come fine supremo dello Stato . Pertanto,

lo Stato è legittimato ad esercitare la potestà punitiva nei confronti del reo, ma è tenuto a

conformarsi al dettato costituzionale e, perciò, la pena inflitta non deve pregiudicare i

12

diritti inviolabili né implicare il ricorso a modalità disumane . Se è vero che la detenzione

comporta, da un lato, la restrizione della libertà personale, è altrettanto vero, dall’altro

lato, che essa non può pregiudicare l’esercizio dei diritti della persona ove questi non

13

contrastino con le “esigenze della vita carceraria” . La Corte costituzionale, a tal

proposito, ha affermato che «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed

assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione,

ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior

parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto

14

costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale» .

Il novero dei diritti inviolabili della persona si è esteso nel tempo grazie all’emersione,

nella giurisprudenza costituzionale, dei nuovi diritti (ovverosia “emergenti”

dall’evoluzione sociale e “nuovi” rispetto al catalogo dei diritti enumerati in

15

Costituzione) , che possono essere prospettati come “sviluppi” di diritti già

9 M. R , La libertà della persona in stato di detenzione, cit., p. 254.

UOTOLO

10 G. M , Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza:

ASTROPASQUA

i legami affettivi alla prova del carcere, Cacucci, Bari, 2007, p. 27-28.

11 M. R , Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2002, p. 47.

UOTOLO

12 G. M , Esecuzione della pena detenuta e tutela dei rapporti familiari e di convivenza,

ASTROPASQUA

cit., p. 28.

13 M. R , Diritti dei detenuti e Costituzione, cit., p. 51-52.

UOTOLO

14 Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 349, in www.cortecostituzionale.it.

15 A titolo esemplificativo, si segnala, accanto ad un copioso filone giurisprudenziale relativo alle misure

e provvidenze economiche per i soggetti inabili al lavoro, la decisione con cui la Consulta abbraccia una

lettura aperta dell’art. 2 Cost., affermando l’esistenza di un “nuovo” diritto alla socializzazione e

6 16

esplicitamente riconosciuti nella Carta costituzionale . Tra i nuovi diritti, attraverso cui

trova esplicazione la libertà della persona, è possibile ricondurre il diritto all’affettività,

17

la cui inviolabilità, più volte ribadita in dottrina , ad oggi sembra essere parimenti

18

confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale . Tale diritto è, difatti, certamente

19

riconducibile agli artt. 29, 30 e 31 Cost. , i quali manifestano l’evidente interesse

dell’ordinamento non solo ad agevolare la formazione della famiglia, intesa come società

20

naturale fondata sul matrimonio, ma anche a proteggerne i membri . Preme evidenziare

che, in proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 310/1989, sulla premessa che

21

la situazione del convivente more uxorio è profondamente diversa da quella del coniuge ,

ha chiarito che, se è vero che l’art. 29 Cost. non nega dignità alle forme “naturali” del

rapporto di coppia diverse dal rapporto di coniugio, «è altrettanto vero che riconosce alla

famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e

della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal

22

matrimonio» . Tuttavia, la Consulta, nella giurisprudenza successiva, ha mutato

orientamento, giacché ha attribuito rilievo costituzionale alla famiglia di fatto, impedendo

all’effettiva partecipazione alla vita sociale per le persone disabili (v. Corte cost., sent. 22 giugno 1989, n.

346, in www.giurcost.org). Nello specifico, la sentenza, nel consentire il cumulo tra pensione di invalidità

e indennità di accompagnamento, precisa come la prima sia finalizzata al sostentamento del disabile, mentre

la seconda miri a garantire «condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana». In

sostanza, grazie alla valorizzazione, da parte della Corte, del paradigma della dignità umana e del pieno

sviluppo della persona, si assiste ad una rilettura dell’art. 38 Cost. in grado di trarne profili sconosciuti ad

una interpretazione letterale, valorizzando una tutela della persona che va ben oltre le sue primarie esigenze

materiali di sussistenza per conseguire il risultato di una piena integrazione sociale. Per un approfondimento

in dottrina, cfr. C. C , Diritti dei disabili e Costituzione, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, p.

OLAPIETRO

40 ss.

16 F. M , I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995, p. 9-

ODUGNO

10. 17 A. D B , Riconoscimento del diritto all’affettività per le persone detenute, in

ELLA ELLA

www.giustizia.it, 2016, p. 1.

18 Corte cost., sent. 18 dicembre 1987, n. 561, in www.cortecostituzionale.it, ha definito il diritto alla

sessualità, quale declinazione del più ampio diritto all’affettività, come «uno degli essenziali modi di

espressione della persona umana […] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate

dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di

garantire». Recentemente, anche Corte cost., sent. 26 gennaio 2024, n. 10, in www.cortecostituzionale.it,

sulla quale si tornerà diffusamente infra, Cap. II, § 6.

19 In particolare, la lettura dell’art. 30, comma 1, Cost., in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost.,

conduce ad un’evoluzione giurisprudenziale volta al riconoscimento di un vero e proprio diritto del minore

ad una famiglia. Segnatamente, v. Corte cost., sent. 15 luglio 1986, n. 198, in www.giurcost.org; ma anche

Corte cost., sent. 18 febbraio 1988, n. 183, in www.giurcost.org.

20 In questo senso, G. M , Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari,

ASTROPASQUA

cit., p. 33.; ma anche A. D B , Riconoscimento del diritto all’affettività per le persone detenute,

ELLA ELLA

cit., p. 1-2.

21 Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 45, in www.cortecostituzionale.it.

22 Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n.310, in www.cortecostituzionale.it.

7

che il rapporto more uxorio possa essere configurato quale forma di convivenza inferiore

rispetto a quella coniugale. Nondimeno, residua una distinzione circa il fondamento della

tutela costituzionale accordata ai due rapporti, quello di fatto e quello di coniugio: il primo

è ricondotto nell’ambito della tutela assicurata ai diritti inviolabili dell’uomo nelle

23

formazioni sociali dall’art. 2 Cost., il secondo nell’ambito applicativo dell’art. 29 Cost. .

Il pieno riconoscimento del diritto all’affettività è, altresì, funzionale alla “dimensione

basica” della dignità umana, dal momento che il mantenimento dei rapporti affettivi

24

impedisce la «cosificazione» dell’essere umano ; pertanto, si ritiene che debba essere

riconosciuto a tutte le persone in vinculis «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3 Cost.). La

dignità umana esprime un principio supremo della Costituzione repubblicana, il quale si

25

manifesta prorompentemente attraverso il valore del libero svilupp

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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