Disciplina e prassi del regime previsto dall’art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Giurisprudenza Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza ____________________________ Disciplina e prassi del regime previsto dall’art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 Relatore: Prof.ssa Paola Sechi Tesi di laurea di: Maria Filia Anno Accademico 2022/2023
Indice-sommario
Indice-sommario................................................................................................................. 2
Introduzione
Capitolo I Evoluzione del regime differenziato dalle origini ad oggi.................................................................................................................................... 5
I. Dall’art. 90 O.P. alla introduzione del “carcere duro” ............................................. 5
II. La modifica introdotta con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Legge Gozzini) ........... 8
III. Legge 7 agosto 1992, n. 356......................................................................................... 15
IV. Legge 7 gennaio 1998, n. 11......................................................................................... 18
V. La riforma dell’art. 41-bis con legge n. 279 del 2002............................................................... 21
VI. Più rigore al 41-bis: le modifiche del 2009 ........................................... 28
Capitolo II Presupposti soggettivi e oggettivi..................................................................................... 29
I. Destinatari del regime speciale...................................................................................................... 36
II. Presupposti oggettivi ................................................... 39
III. Procedimento applicativo del regime sospensivo .................................................. 43
IV. Durata e proroga del provvedimento applicativo ..................................................................... 46
V. L’abrogazione della revoca ministeriale ........................................ 49
Capitolo III L’art. 41-bis oggi: ratio e contenuto ........................................................................................... 49
I. Il testo dell’art. 41-bis O.P. ....................................................................................... 52
II. La prigione dentro la prigione............................................................................................ 53
II. I colloqui con i familiari .............................................. 59
II. Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti provenienti dall’esterno.......................... 60
III. Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati..................................................................... 61
IV. Visto di censura della corrispondenza.
V. Limitazione della permanenza all’aperto, divieto di scambiare oggetti tra detenuti e cuocere cibi........................................................................................................ 68
Capitolo IV Il controllo giurisdizionale sul regime speciale.......................................................................................................................... 74
I. L’impugnazione del provvedimento di applicazione o proroga del regime di cui all’art. 41-bis O.P. ..................................................................................................................... 74
II. Il reclamo ex art. 35-bis O.P. ........................................................................................... 79
III. La difesa al buio ....................................................................................................... 84
Capitolo V Compatibilità del regime differenziato alla luce della Costituzione e della Corte europea dei diritti dell’uomo .................... 89
I. La compatibilità del regime speciale con i principi costituzionali............................ 89
II. L’intangibilità del diritto alla salute .......................................................................... 94
III. Il regime differenziato è un trattamento inumano e degradante? ....................... 98
IV. La sentenza Provenzano ............................................................................................ 101
V. Art. 8 CEDU ................................................................................................................ 104
Conclusioni ............................................................................................................... 106
Bibliografia ............................................................................................................... 109
Introduzione
Il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (O.P.) costituisce indubbiamente un tema quanto mai attuale e assai dibattuto dall’opinione pubblica.
Prima di volgere l’attenzione sulle peculiarità del regime in questione è doveroso ripercorrere brevemente le ragioni che hanno portato alla sua introduzione. All’indomani delle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio dei primi anni novanta, il legislatore ha dovuto prendere atto della risposta insufficiente dei regimi detentivi ordinari rispetto alla repressione della capacità criminale delle organizzazioni di stampo mafioso. Si è toccato con mano come, in costanza di detenzione, i capi mafia non vedevano diminuito, ma anzi paradossalmente accresciuto, il proprio potere direzionale riuscendo a colpire lo Stato ai suoi massimi livelli. Il legislatore ha perciò affidato al secondo comma dell’art. 41-bis O.P. il compito di rispondere a tale esigenza: evitare, o quanto meno ostacolare, contatti e comunicazioni tra esponenti detenuti della criminalità organizzata con quelli ancora operanti all’esterno.
Tale regime, definito di “carcere duro”, mira, infatti, attraverso la sospensione delle normali regole trattamentali e con la previsione di severe limitazioni, a rendere impermeabile la struttura carceraria rispetto a possibili contatti con la realtà esterna.
Ciononostante, accertata la necessità dell’istituto in un’ottica di neutralizzazione dei detenuti per reati di stampo mafioso, si è discusso, e tutt’ora rappresenta una questione dibattuta, la compatibilità di tale regime con i principi cardine del nostro ordinamento. L’estrema afflittività della misura suscita interrogativi in ordine ai limiti entro i quali possono essere compressi i diritti fondamentali degli individui a favore di esigenze di prevenzione e di sicurezza. Nello specifico, appare estremamente arduo trovare un punto di equilibrio tra le due esigenze antitetiche. Il riconoscimento di esigenze general-preventive ha fatto sì che il regime ex art. 41-bis O.P. venisse incanalato all’interno dei confini della legittimità costituzionale: la compressione dei diritti fondamentali del detenuto si giustifica in quanto volta a realizzare obiettivi di tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza, secondo la logica del bilanciamento. La Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 41-bis comma 2 O.P., ha sempre “salvato” la norma riconoscendo come valore precipuo la finalità perseguita di contenere la pericolosità della tipologia di detenuti in discorso.
L’immediata percezione dell’efficacia della disposizione, confermata dalla risposta terroristica di Cosa Nostra, ha fatto sì che la misura da “risposta emergenziale” sia divenuta uno strumento permanente di prevenzione speciale.
1 A. Della Bella, Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali, presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41-bis O.P., Milano, 2016, p. 116.
Capitolo I Evoluzione del regime differenziato dalle origini ad oggi
I. Dall’art. 90 O.P. alla introduzione del “carcere duro”
L’antecedente normativo dell’art. 41-bis O.P. deve essere identificato nell’art. 90 O.P., norma che per prima, nel nostro ordinamento, ha disciplinato quello che oggi è noto come “carcere duro”. La norma in parola, rubricata “esigenze di sicurezza”, testualmente disponeva: “Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”. Tale norma deve essere collocata all’interno di un movimento di riforma dell’ordinamento penitenziario che, abbandonando l’impostazione custodialistico-retributiva della pena, aveva messo al centro del sistema normativo la persona detenuta al fine di realizzare l’obiettivo della sua rieducazione attraverso il reinserimento sociale.
2 L. Ionà, L’art. 41-bis Ord. Penit.: dalle origini ad oggi, in www.salvisjuribus.it/lart-41-bis-ord-penit-dalle-origini-ad-oggi/, 2020.
Nelle intenzioni del legislatore la ratio della norma era quella di contenere il clima eversivo e di rivolta all’epoca esistente all’interno degli istituti penitenziari.
In particolar modo, la norma consentiva al Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere temporaneamente, attraverso un provvedimento motivato, le ordinarie regole di trattamento in presenza di gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza.
Proprio in applicazione dell’art. 90 O.P., su proposta del Generale Dalla Chiesa, nel 1977, stante il particolare periodo storico caratterizzato dall’esplosione del fenomeno terroristico, vennero istituite le prime cinque carceri di “massima sicurezza”. Istituti differenziati non solo da particolari criteri architettonici ed organizzativi, ma anche da controlli più stringenti sulla popolazione detenuta al fine di impedire il formarsi di alleanze tra le associazioni criminali e di arrestare le comunicazioni dall’interno all’esterno del carcere.
3 Istituite con decreto interministeriale del 21 luglio 1977. Si trattava degli istituti penitenziari di: Favignana, Cuneo, Asinara, Fossombrone e Trani.
Il connubio istituzione carceri di massima sicurezza - impiego diffuso dell’art. 90 O.P., aveva messo in ombra il principio ispiratore della riforma penitenziaria del 1975, che puntava a garantire le condizioni di ordine e sicurezza attraverso un trattamento individualizzato, sulla base di una verifica soggettiva dei detenuti difficili. La prassi applicativa, infatti, aveva evidenziato come l’art. 90 O.P. trovasse attuazione in maniera indistinta nei confronti di tutti i detenuti che, solo per il fatto di essere ristretti presso un determinato istituto penitenziario, finivano per essere valutati come particolarmente pericolosi. Tale uso dell’art. 90 O.P. si scontrava, inoltre, con il fine rieducativo della pena sancito dall’art. 27 della Costituzione, in quanto non prevedeva un trattamento individualizzato volto alla risocializzazione del reo. Né potrebbe assumersi come fatto dirimente, capace di legittimare l’applicazione della norma in parola, la presenza del detenuto in tali speciali istituti in quanto le assegnazioni avvenivano sulla base di provvedimenti discrezionali dell’amministrazione che potevano anche non tener conto della richiesta pericolosità sociale del condannato.
4 P. Corso, Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Milano, 2019, p. 191.
5 P. Corso, op. cit.
6 Cost., Art. 27: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.
In sintesi la sospensione del trattamento ordinario, come previsto dell’art. 90 O.P., era immune dal controllo giurisdizionale, in quanto era diretta imposizione del Ministro e rivolgendosi ad interi istituti, o a sezioni di essi, poneva nel nulla l’individualizzazione del trattamento.
II. La modifica introdotta con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Legge Gozzini)
Il ricorso generalizzato all’art. 90 O.P. aveva oscurato quella che era la ratio della riforma penitenziaria del 1975, che, nelle intenzioni del Legislatore, avrebbe dovuto garantire le condizioni di ordine e sicurezza attraverso un trattamento individualizzato che tenesse conto della personalità di ciascun ristretto.
7 P. Corso, op. cit., p. 191.
In quest’ottica la Legge 10 ottobre 1986, n. 663, nota come Legge Gozzini, ha rappresentato il culmine della riforma dell’ordinamento penitenziario. Infatti, cessato il clima emergenziale del decennio precedente, il Legislatore dell’86 ha portato a compimento i principi che avevano ispirato la riforma del ’75 diretti alla rieducazione del reo attraverso la sua risocializzazione.
La riforma Gozzini perseguiva due insopprimibili istanze: da un lato garantire la sicurezza interna ed esterna agli istituti penitenziari e dall’altro proiettare il trattamento individualizzato anche all’esterno del perimetro carcerario. La realizzazione di tali obiettivi ha portato con sé la necessaria abolizione dell’art. 90 O.P., in sostituzione del quale è stato emanato l’art. 41-bis comma 1 O.P. che consentiva, e consente tutt’ora, al Ministro della Giustizia di sospendere, per il tempo strettamente necessario, “in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza” le normali regole di trattamento.
La legge n. 663 del 1986 ha, inoltre, introdotto attraverso l’art. 14-bis O.P. il “regime di sorveglianza particolare”. Tale disciplina ha consentito di profilare un regime detentivo personalizzato commisurato a parametri tipizzati di pericolosità penitenziaria dei singoli detenuti sulla base della condotta intramuraria.
8 Art. 14-bis Ord. Penit.: “1 Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
- Che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti;
- Che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
- Che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell’art. 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l’autorità giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l’amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza.”
9 Il pregio della previsione di cui all’art. 14-bis consiste nell’aver positivamente individuato i parametri di riferimento al fine di consentire la valutazione della pericolosità penitenziaria.
Muovendo dal fine rieducativo della pena attraverso il reinserimento del reo nella società, la legge in parola, ha promosso la logica del “non ingresso” e del “meno carcere” attraverso la previsione di misure alternative e premiali.
10 del attraverso la previsione di misure alternative e premiali.
Tale riforma, nobile nelle intenzioni, ha però dovuto ben presto fare i conti con il riacuirsi della criminalità organizzata.
La filosofia eminentemente garantista posta alla base della riforma, seppur rispondente al dettato costituzionale di cui all’art. 27 Cost., se da un lato aveva risolto momentaneamente il problema del sovraffollamento carcerario, dall’altro aveva prestato il fianco ad un uso strumentale da parte di una frangia di detenuti che, profittando delle misure alternative, riuscivano a rendersi irreperibili e commettere ulteriori reati.
Conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua competenza. 6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza.” Il pregio della previsione di cui all’art. 14-bis consiste nell’aver positivamente individuato i parametri di riferimento al fine di consentire la valutazione della pericolosità penitenziaria.
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