PARTE I: INTRODUZIONE METODOLOGICA E CRONOLOGIA STORICA
1. Il ruolo dell'interpretazione giuridica (Interpretatio)
● Il concetto: L'interpretazione è l'attività centrale del diritto. Essa si compie sempre su un testo
del passato (più o meno recente). Il giurista analizza la specificità della norma antica/passata e
poi la adatta al caso concreto : un testo cristallizzato dal tempo ritrova così vitalità
nell'esperienza concreta.
● La questione d'esame (Cosa gli appunti danno per scontato): Per il giurista moderno
l'interpretazione è prevalentemente letterale o logico-sistematica (il giurista moderno incontra
forti limiti e non dovrebbe aggiungere nulla di nuovo alla norma). Nel Medioevo, invece,
l'interpretatio è un'attività creativa e dinamica. Poiché la società medievale cambiava ma i
testi del diritto romano erano immutabili e autorevoli, i giuristi "ricamavano" sulle fonti ,
aggiungendo o modificando il significato per adattarlo alle esigenze dell'uomo del tempo ,
arrivando a creare vere e proprie nuove norme pur fingendo solo di spiegarle.
● I personaggi chiave: Paolo Grossi (celebre storico del diritto ed ex Presidente della Corte
Costituzionale italiana). Egli ha insistito sul riconoscere la dignità autonoma degli
insegnamenti storico-giuridici a Giurisprudenza. La storia utilizza le stesse categorie del
giurista, ma gode di una libertà di movimento diacronico che il giurista positivo non ha.
● La terminologia tecnica: Diacronico: Studio dei fenomeni giuridici lungo il corso del tempo,
analizzandone l'evoluzione (movimento attraverso le epoche).
○ Giurista positivo: Chi studia il diritto vigente (ius positum, cioè "posto" dall'autorità
dello Stato in questo esatto momento). Egli opera in modo sincronico, dovendo dare
risposte puntuali, immediate e attuali applicando solo la legge in vigore.
2. Le grandi tappe cronologiche e le fratture storiche
Lo sviluppo della storia giuridica si articola in quattro fasi principali : Età Antica, Età Medievale,
Età Moderna ed Età Contemporanea.
● L'anno 476 d.C. (Caduta dell'Impero Romano d'Occidente): Rappresenta il punto di partenza
del corso. È una frattura fondamentale nel mondo antico, ma non ancora definitiva. Il capo
barbaro Odoacre depone l'ultimo imperatore d'Occidente (Romolo Augustolo), ma non
assume il titolo di imperatore: invia le insegne imperiali a Costantinopoli, riconoscendo
formalmente l'autorità dell'Imperatore d'Oriente. Per questo, tra il 476 d.C. e il 568 d.C. si
vive un periodo di transizione : le vecchie strutture portanti sono perse, ma sopravvivono le
tracce di latinità, romanità e l'applicazione del diritto romano. I primi barbari germanici (Goti,
Vandali, ecc.) non vogliono cancellare il mondo romano, ma integrarsi.
● L'anno 568 d.C. (L'invasione dei Longobardi): Rappresenta la rottura netta e definitiva con
il patrimonio classico. Guidati da Alboino, i Longobardi scendono in Italia con una forza
d'urto superiore : sono i più "germanici" tra i barbari, sono aggressivi e tendono a cancellare
le tracce istituzionali del diritto romano. Segna l'apertura effettiva del Medioevo in Italia.
3. La periodizzazione interna del Medioevo
Il Medioevo viene diviso convenzionalmente in due grandi macro-periodi:
1. Alto Medioevo (dal 476 d.C. all'anno 1000): Fase storicamente, economicamente e
culturalmente statica. La realtà vissuta è rozza e rudimentale, non necessita della raffinata
impalcatura del diritto romano classico. Si perde la cultura giuridica scientifica scritta (il
"diritto aulico") e domina la consuetudine (comportamenti ripetuti nel tempo con la
convinzione che siano obbligatori, detti opinio iuris ac necessitatis) . Le istituzioni pubbliche
sono deboli o assenti.
2. Basso Medioevo (dall'anno 1000 al 1492 - Scoperta dell'America): Si assiste alla rinascita
delle città, alla ripresa del commercio e alla riattivazione della cultura. La semplice
consuetudine non basta più a regolare una società complessa e commerciale. Si assiste alla
riscoperta dei frammenti dei testi del diritto romano. Rinasce la riflessione giuridica
scientifica e dottrinale ad opera di giuristi dotti (l'interpretatio medievale). Nascono
spontaneamente le università medievali (la prima a Bologna), inizialmente come contratti
privati tra studenti che pagano un maestro per apprendere il sapere.
4. La transizione verso l'Età Moderna e Contemporanea
● Età Moderna (dal 1500 al 1789 - Rivoluzione Francese): Dura circa tre secoli. È il periodo
della costruzione dello Stato moderno , caratterizzato da tre elementi stabili: un potere
sovrano, un territorio delimitato e un popolo. Si sviluppano le burocrazie centralizzate, gli
uffici e si afferma lo Stato assoluto (il re è sopra la legge, princeps legibus solutus).
● Età Contemporanea (dal 1789 ad oggi): Si apre con la Rivoluzione Francese che abbatte
l'assolutismo. È l'età dei codici e del costituzionalismo. Il potere pubblico viene arginato e
limitato da testi costituzionali e dichiarazioni dei diritti. Sul piano normativo, trionfa la legge
statale (emanata dal Parlamento come espressione della volontà popolare) , mentre vengono
definitivamente archiviate la consuetudine e l'interpretatio dei giuristi come fonti principali.
PARTE II: IL DIRITTO NEL TARDO IMPERO ROMANO E L'ASCESA DELLA CHIESA
1. Le fondamenta del Diritto Romano: Ius vs Leges
L'Impero Romano è stato l'unico ad autoconservarsi così a lungo perché, a differenza di altri imperi
legati alla forza del singolo leader, pose al centro delle sue strutture il diritto come scienza oggettiva e
scritta. Il diritto in senso coattivo esisteva già (es. la Stele di Hammurabi in Mesopotamia nel 2250
a.C. circa) , ma i Romani creano la vera iuris prudentia (la riflessione scientifica e concettuale sul
ragionamento giuridico) affidata a una classe di esperti (iuris prudentes).
● Il periodo classico (200 a.C. - 200 d.C.): È l'apice della giurisprudenza romana. In questa
fase il sistema si fonda su due pilastri:
1. Lo Ius: L'elaborazione scientifica e dottrinale creata dai pareri dei giuristi dotti (i
responsa). La società riconosceva a questi esperti la capacità di dedurre le regole
giuste dai comportamenti e dai principi comuni. Aveva forza trainante.
2. Le Leges: Gli editti, i decreti e i provvedimenti emanati direttamente dalle autorità
pubbliche e dall'Imperatore.
● L'assolutismo imperiale (il Tardo Impero): Con l'affermazione del potere assoluto
dell'imperatore, la legislazione imperiale si dilata a dismisura e monopolizza il sistema. Le
leges schiacciano e comprimono lo ius e l'interpretatio dei giuristi. Il diritto diventa mera
"volontà dell'imperatore".
2. Le prime raccolte di leggi e i codici minori
Poiché la produzione di leggi imperiali (leges) era enorme e caotica, nacque il bisogno di riordinarle
in raccolte (chiamate Codici, dal latino codex, che indicava il libro con le pagine rilegate, che
sostituiva i vecchi rotoli di papiro).
● Codice Gregoriano (292-293 d.C.) e Codice Ermogeniano (293-294 d.C.): Furono i
primissimi tentativi di raccolta. Attenzione: erano raccolte private, fatte da giuristi per l'uso
pratico nei tribunali, non ufficiali. Contenevano i rescritti e le costituzioni imperiali da
Adriano fino a Diocleziano. Sono andati perduti, ma hanno inventato la struttura per materie
dei codici futuri.
● La Legge delle Citazioni (426 d.C.): Emanata dall'Imperatore d'Occidente Valentiniano III.
Nel Tardo Impero i giudici erano culturalmente impreparati e nei processi c'era totale
incertezza su quali testi dello ius applicare. Questa legge impose un meccanismo automatico:
in tribunale si potevano citare solo le opinioni di 5 grandi giuristi classici: Papiniano, Paolo,
Ulpiano, Gaio e Modestino. Se erano discordanti, decideva la maggioranza; in caso di parità,
vinceva l'opinione del più autorevole, Papiniano; se Papiniano non si era espresso, il giudice
poteva scegliere. Questa legge fotografa la decadenza scientifica dell'epoca.
● Il Codice Teodosiano (438 d.C.): Promulgato dall'Imperatore d'Oriente Teodosio II e
applicato contemporaneamente in Occidente da Valentiniano III. È la prima raccolta
ufficiale di leggi imperiali. Raccoglie in sequenza cronologica ed è diviso in 16 libri tutte le
costituzioni emanate da Costantino in poi. Rimarrà il testo di riferimento del diritto romano in
Europa occidentale anche dopo le invasioni barbariche.
3. La grande riforma amministrativa di Diocleziano (284-305 d.C.)
Per salvare l'impero dalla crisi militare, Diocleziano avvia una mastodontica riorganizzazione
burocratica, completata poi da Costantino.
● La Tetrarchia (Il governo dei quattro): L'Impero viene diviso in due parti : Impero
d'Oriente (capitale Costantinopoli) e Impero d'Occidente (capitale Milano/Roma). Al
vertice ci sono 2 Imperatori (Augusti), affiancati da 2 Cesari (destinati alla successione).
● La struttura piramidale degli uffici: Intorno all'imperatore siede una corte di funzionari
rigidamente organizzata. L'ufficio prevale sulla persona (nasce il concetto moderno di
funzionario pubblico con specifiche mansioni fissate da norme). Le cariche militari sono
nettamente separate da quelle civili e finanziarie.
● La divisione del territorio: Il territorio è segmentato come scatole cinesi:
○ 4 Prefetture globali, governate ciascuna da un Prefetto del Pretorio.
○ Le prefetture si dividono in Diocesi (6 in Oriente e 6 in Occidente), governate da un
Vicario.
○ Le diocesi si dividono in Province, a capo delle quali c'è il Rector o Praesens.
○ Le province sono composte dalle singole città, i Municipia, retti dalle Curie locali
(esattrici delle tasse). Nota bene: Saranno proprio i municipi superstiti la cellula da
cui nel Basso Medioevo rinasceranno i Comuni italiani.
4. La crisi dell'amministrazione e la fuga verso il Patrocinio
Questo immenso apparato burocratico tardo-romano divenne presto macchinoso, oppressivo dal punto
di vista fiscale e profondamente corrotto. Di conseguenza, si generò una sfiducia totale dei cittadini
nello Stato.
● Il meccanismo clientelare del patrocinio: Non trovando più tutela nei funzionari statali, i
cittadini romani cercavano protezione privata presso i potenti signori fondiari locali (più
influenti della legge). Il singolo piccolo proprietario cedeva la proprietà della propria terra al
potente ; il potente gliela restituiva subito sotto forma di concessione precaria (il contadino
continuava a coltivarla ed abitarla). In cambio di questo trasferimento formale della terra, si
creava un legame personale : se un terzo o un esattore delle tasse minacciava il contadino, il
potente interveniva militarmente e politicamente per difenderlo. Questo fenomeno privatistico
è l'anticipazione sociale del feudalesimo medievale.
5. L'ascesa della Chiesa cattolica e l'impatto sul Diritto
In questo vuoto di potere statale, emerge la Chiesa come nuova istituzione di riferimento.
● Le persecuzioni: Inizialmente i cristiani erano perseguitati perché si rifiutavano di venerare
l'Imperatore come una divinità sacra, minacciando l'autorità assolutista (le repressioni più
dure furono proprio quelle di Diocleziano).
● L'Editto di Milano (313 d.C.): Svolta radicale di Costantino (preceduto nel 311 dall'Editto
di tolleranza di Galerio). Il Cristianesimo viene dichiarato religione lecita (religio licita). Agli
ecclesiastici e alle proprietà della Chiesa vengono concessi enormi privilegi, come l'esenzione
totale dalle tasse e dai dazi.
● La nascita del Giusnaturalismo cristiano: Il Cristianesimo introduce il concetto che tutti gli
uomini sono uguali davanti a Dio in base ai criteri evangelici e all'aequitas (l'equità). Questo
mitiga la durezza del diritto romano classico : viene stemperato il rigore assoluto della patria
potestà , viene migliorata la condizione giuridica della donna , viene abolita la
discriminazione tra figli maschi e femmine nelle successioni ereditarie e si favorisce la
manomissione (liberazione) degli schiavi. Inoltre, la centralità del "Libro della Legge" (la
Bibbia come parola scritta di Dio) spinge i giudici a dare valore esclusivo alla legge scritta.
6. Le istituzioni giudiziarie della Chiesa: l'Episcopalis Audientia
● La struttura della Chiesa: La Chiesa copia la divisione territoriale di Diocleziano : divide il
territorio in aree affidate ai Vescovi. Al di sopra emergono i patriarchi (Roma, Costantinopoli,
Aquileia). Il Vescovo è scelto dal clero locale e acclamato dal popolo (elezione canonica).
● L'Episcopalis Audientia (L'udienza vescovile): Data la corruzione dei tribunali dello Stato, i
cittadini (anche laici) presero l'abitudine di rivolgersi al proprio Vescovo per risolvere le
controversie civili. Il Vescovo decideva secondo equità, analizzando tutti gli aspetti umani e
sostanziali del caso concreto. Costantino e gli imperatori successivi riconobbero legalmente
questa pratica: la sentenza del Vescovo ricevette lo status di giudizio arbitrale vincolante, e
lo Stato si impegnava a eseguirla coattivamente con la forza pubblica al pari di una sentenza
del giudice ordinario.
7. Il primato del Papa e la Teoria Gelasiana dei due poteri
● I Concili ed il Cesaropapismo: Tra il IV e il V secolo la Chiesa fissa il proprio diritto tramite
i Concili (riunioni di vescovi provinciali o ecumenici/generali). Spesso l'Imperatore d'Oriente
convocava e sorvegliava questi concili, intromettendosi nelle questioni dogmatiche. Questo
fenomeno prende il nome di Cesaropapismo: l'imperatore si fa capo religioso e pretende di
controllare la Chiesa.
● La Teoria Gelasiana (Fine del V secolo): Per arginare il cesaropapismo, Papa Gelasio I
elabora una dottrina fondamentale per tutta la storia d'Occidente. Egli stabilisce che il governo
del mondo è affidato a due supreme autorità indipendenti, istituite da Dio:
1. L'autorità temporale (potestas) dell'Imperatore, sovrana negli affari civili e
politici.
2. L'autorità spirituale (auctoritas) del Papa, sovrana nelle questioni di fede e di
salvezza dell'anima. Entrambe sono supreme nel proprio ambito, ma l'Imperatore, in
quanto cristiano, è sottoposto al Papa sul piano spirituale.
PARTE III: IL CAPOLAVORO DI GIUSTINIANO ED IL VUOTO ALTO-MEDIEVALE
1. Il Corpus Iuris Civilis (529-534 d.C.)
L'Imperatore d'Oriente Giustiniano compie l'operazione di recupero del diritto romano più importante
della storia. In soli 5 anni, grazie al suo abilissimo ministro del diritto, il giurista Triboniano,
raccoglie, seleziona e unifica secoli di tradizione classica. Il nome Corpus Iuris Civilis non è
giustinianeo, ma gli verrà dato dai giuristi nel Medioevo per indicare l'insieme di questi manoscritti.
L'opera non era un lavoro di archeologia o di erudizione d'archivio: l'obiettivo era dare all'impero un
diritto vigente, chiaro, uniforme e applicabile immediatamente nel VI secolo.
La compilazione è divisa rigidamente in quattro parti:
1. Il Codex (529 prima edizione, 534 seconda edizione): La raccolta ufficiale delle leggi
imperiali (leges) ancora utili e vigenti.
2. Il Digesto o Pandette (533 d.C.): L'opera più importante dal punto di vista scientifico. In 50
libri raccoglie migliaia di pareri, risposte e frammenti dottrinali dei giuristi classici (lo ius).
3. Le Institutiones (533 d.C.): Un manuale didattico ufficiale scritto sul modello delle antiche
Istituzioni di Gaio (giurista del III secolo). Era destinato agli studenti di diritto delle scuole di
Costantinopoli e Beirut, ma fu emanato con valore di vera e propria legge imperiale.
4. Le Novellae Constitutiones: La raccolta delle nuove costituzioni imperiali emanate da
Giustiniano stesso dopo la pubblicazione del Codex (dal 534 fino alla sua morte).
● Il concetto di Interpolazione: Durante la redazione, Triboniano e i copisti modificarono
volontariamente o involontariamente i testi originari dei giuristi classici (cambiando parole o
intere frasi) per attualizzarli ed eliminare le contraddizioni. Per gli storici moderni
l'interpolazione è un "falso" da ripulire, ma per la storia del diritto è la prova di come le
norme evolvevano.
2. La Pragmatica Sanctio (554 d.C.) ed il destino del Corpus in Occidente
Giustiniano voleva riunificare l'impero non solo con le leggi, ma anche militarmente. Con la
sanguinosa guerra greco-gotica riconquista l'Italia.
● La legge: Nel 554 d.C., su formale richiesta di Papa Vigilio (pro petitione Vigilii),
Giustiniano emana la Pragmatica Sanctio (un editto imperiale speciale). Con questa legge
estende ufficialmente il Corpus Iuris Civilis in Italia, che diventa diritto vigente sostituendo il
vecchio Codice Teodosiano.
● Il limite geografico: Il Corpus Iuris Civilis diventa legge solo in Italia. Nel resto d'Europa
(Francia, Spagna, oltre le Alpi) la riconquista militare fallisce e continua a rimanere in uso il
Codice Teodosiano nella forma semplificata del Breviario Alariciano (Lex Romana
Visigothorum, una raccolta romano-barbarica scritta dai Visigoti).
3. L'oblio del diritto romano nell'Alto Medioevo
Dopo la morte di Giustiniano e con l'arrivo dei Longobardi (568 d.C.), in Italia e in Europa si fa il
"vuoto culturale". Si perdono le scuole di diritto e gli strumenti intellettuali sofisticati per
comprendere il Digesto ed il Codex. Il raffinato diritto romano scritto scompare dalla prassi e diventa
inutile per una società rurale e impoverita. Trionfano le consuetudini locali orali e rudimentali.
PARTE IV: I REGNI ROMANO-BARBARICI E L'INVASIONE LONGOBARDA
1. La prima fase dei Regni Romano-Barb
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Storia del diritto europeo
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Storia del diritto europeo - parte 1
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