STORIA DEL DRITTO EUROPEO
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01.04 STORIA DEL DIRITTO EUROPEO
Giuria popolare solo giudizi d’assise.
Invece nel sistema di Common law la giuria é un istituto che colloca le sue origini sino al XII
secolo e tocca il sistema civile e penale .
Accertamento nell'ambito di un giudizio , questioni che riguardano il possesso di fondi , terreni ,
concentrata presso le corti di Westminster .
Misura preferibile perché dimostra in tempi brevi tecniche migliori e maggior sicurezza. Giustizia
che segue una procedura superiore rispetto le corti locali , a partire dall'accertamento .
Le differenze presso corti locali e sociali :
Nelle corti locali c'è ancora il ricorso a strumenti poco tecnici e accertabili , come il duello ,
appartenenti alla tradizione feudale che definiscono la soluzione del procedimento , strumento
che non ha nulla a che fare con lo svolgimento degli eventi portate davanti alla corte , le corti
sociali avevano invece strumenti , come il tema dell'accertamento , portato davanti al giudice . Il
regime delle prove , quindi utilizzato un sistema che attribuiva alle diverse prove criteri e si poteva
basare l'accertamento del fatto e il contenuto decisivo dal giudice .
La prassi di ricorrere alle testimonianze di persone , nel 1279 , l'origine della giuria , GRANDE
ASSISE , regolata è voluta da Enrico II . Definiva nel termine esatto le dichiarazioni dei testimoni,
previsione che risale alla volontà del sovrano , regola in base alla quale il convenuto , cioè il
soggetto contro il quale viene avanzata la pretesa , può chiedere di potersi difendere effettuando
una recognitio che consiste la richiesta che si pronuncino 12 persone abitanti del luogo,
recognitores e devono dichiarare se i fatti si sono effettuati o no , eletti , convocati con writ e
devono dichiarare il vero tra l'attore e il convenuto e dare un giudizio . Questa testimonianza
giurata aveva una funzione di porta , testimonianza che istituzionalizzava la corrente opinione
locale del territorio sul ne è , e la decisione si basava su ciò . Questa é la prima forma , di giuria
che noi chiamiamo oggi , il punto di forza che si basa sul giuramento é il fatto che essi danno un
dato di fatto riconosciuto dalla comunità e esso funge alla prova determinante , dimostrato e la
sentenza deve adeguarsi alla dichiarazione giurata .
La giuria risponde al principio di fondo , stretta collaborazione tra comunità e periferia e
amministrazione della giustizia presso le corti , ingranaggio di stretto raccordo , giuria strumento
politico che garantisce la connessione con la fiducia da parte della popolazione con la bontà delle
corti regie. Patto di fiducia tra chi fa il diritto e chi lo amministra. Idoneo tra connessione di
soggetti, sudditi e amministratori della giustizia , e dà grande fiducia.
Questo tipo di giuria si sviluppa in campo civilistico e penalistico, in quest'ultimo attenzione
maggiore e campo più pronunciato , proprio perché va a fornire un elemento che può determinare
sanzioni gravi fino alla condanna a morte .
GIURIA CIVILE (1279)
• Giuria unitaria (alle sue origini era una giuria il cui verdetto andava a chiudere le
decisioni perché identificata quali dei due soggetti avesse la titolarità del diritto).
Le origini più remote della giuria (I parte della lezione) origini più remote, perché l’istituto ha avuto
uno sviluppo fino ai giorni nostri, c’è una grossa differenza della giuria in Inghilterra e USA; in UK,
la giuria in ambito civile è poco utilizzata, l’uso della giuria è quasi esclusivamente riservato nel
sistema nell’ambito penale, mentre in USA, la giuria si fa ricorso sia nel civile che nel penale, e ci
sono dei sistemi di attribuzione del valore al verdetto della giuria differenziati, anche
all’identificazione dei membri della giuria.
Recognitores.
Giuria di 12 testimoni, i
Domande:
• Differenza tra procedimento davanti le corti locali e centrali;
Differenza sostanziale è nel fatto che il sistema delle prove presso le corti londinesi fin dal XII
secolo preciso e affidato a elementi tecnici, quale la giuria che utilizza il giuramento e ha u
determinato numero di membri; mentre presso le corti locali davanti ad uno Scheriff o un Lord
feudale, la decisione era spesso affidata ad elementi estranei banalmente o strumento ordalico
oppure il duello, soluzione mediante ferimento o morte di una delle due parti che nella visione
ancora molto strettamente connessa alla giustizia divina si ha sia in Europa continentale che
oltremanica, e l’esito estrinseca la volontà divina, (chi ha perso era in torto, chi ha vinto aveva
ragione). Presso le corti non si usa questo sistema di antica tradizione feudale, ma si fa ricorso a
Giuria.
strumenti ben regolati e definiti, ta i quali lo strumento principe è quello della
• Per i recognitores esistevano requisiti particolari?
Si, requisiti variabili non così nitidi dal puto di vista delle tracce dei documenti del XII secolo, non
vi poteva essere eletto chiunque, quindi immaginiamo che vi fosse una scelta su soggetti con una
certa anzianità, e un auctoritas nell’ambito della comunità e una cognizione temporaneamente più
estesa dei fatti e più estesa degli stessi.
• Esistevano dei registri per i recognitores?
Sono esistiti non alle origini, ma dal XIII/XIV secolo, registri che contenevano i nomi dei soggetti
che potevano essere identificati come possibili recognitores.
Questi soggetti che avrebbero formato la giuria (recognitores) erano eletti dai cavalieri della
contea, soggetti più abbienti e potenti che identificavano i membri della giuria, momento delicato
per la scelta di chi sarebbe diventato recognitores a portare la sua conoscenza dei fatti davanti
alle corti regie.
• È il convenuto a chiedere la recognitio?
Si, per difendersi, accusato di qualcosa (aver violato il possesso in un determinato fondo).
• C’era un vero e proprio writ il quale erano convocate queste persone, era un ordine affinché
queste persone divenissero Recognitores.
Alle origini un po’ diverso, intorno al XIII/XIV secolo assunto dei connotati comuni ad entrambe le
sfere processuali, dal XIV secolo trattati che illustrano la giuria le tecniche dei giurati, e buon esito
della causa.
Fin dal XII secolo la giuria ha svolto un ruolo fondamentale ma la prima fase ha aspetti che
collegano la giuria a tradizioni feudali, istituto che sempre meglio si disciplinerà e organizzerà.
Tipico del sistema di common law, nasce in concreto dalla prassi, poi si istituzionalizza, questa è
stata l’origine delle corti.
Ora vedremo come il writ, e l’istituto della giuria ha avuto alla base dello sviluppo una prima fase
che sono stati operativi in quanto efficaci e utili, e solo in un secondo momento gradualmente
sono stati istituzionalizzati e hanno trovato una collocazione stabile e regolata.
GIURIA PENALE ( precedente di qualche anno della civile) fine XII secolo.
• Grand giuria (più vasta (24) al suo interno con funzione di identificare i potenziali
imputati in un procedimento e di promozione causa penale).
• Piccola giuria. (funzione legata all’accertamento del fatto nell’ambito del giudizio già
avviato, ed è una giuria in cui il verdetto entra a far parte del giudizio solo se l’imputato
lo accetta e questo verdetto ha un valore unicamente di prova e non definisce il
giudizio.) assise di Clarendon (1166),
Anche nel penale viene istituita un assise, decide e stabilisce che in
ogni contea, provincia inglese sia nominato un collegio di abitanti, che vincolato dal giuramento,
presenti periodicamente ai giudici centrali una lista di indiziati, soggetti sorpresi in flagranza nel
compimento di gravi reati. of presentment”,
Questa giuria in ambito penale, è chiamata anche “jury perché ha lo scopo di
identificare a beneficio dei giudici centrali a itineranti, colpevoli di reato. Gruppo di soggetti sotto
giuramento e aiutati da qualche ufficiale redigono la lista dei soggetti che eventualmente hanno
compiuto gravi reati e sono stati sorpresi in fragranza degli stessi.
Finalizzata non tanto all’accertamento di un fatto nell’ambito di un procedimento, ma
nell’individualizzazione dei possibili imputati in procedimenti ancora da avviarsi.
Sulle basi della giuria si è poi originata in ogni contea, provincia inglese, quella che ha preso il
Giuria”,
nome di “Grand essa teneva un numero ben definito di soggetti 24, e questa grande
giuria aveva il compito di promuovere in prima persona l’azione penale. Attività sempre sottoposta
al controllo dei giudici dovrai (itinerant judge),ma di iniziativa processuale già nelle mani della
giuria stessa.
Sviluppo rispetto la giuria iniziale che aveva essenzialmente funzioni dilatorie di notizia di reato,
qui invece la gioia sviluppa la possibilità configurandosi dal punto di vista numerico (24 persone),
e queste sotto giuramento presentano gli indiziati, e procedono anche promuovendo in prima
persona l’azione penale.
Previsto un valido strumento di controllo sostenuto anche dalla possibilità di erogare sanzioni
quindi sistema che funziona e si evita che possa diventare arma nelle mani di qualcuno.
“Piccola Giuria”
Si forma una giuria di 24 persone. Parallelamente verso il XIII secolo, si crea una
composta da 12 persone. Sono i probiviri del luogo, gli abitanti di maggiore autorevolezza e
prestigio i quali sono incaricati di emettere un verdetto delle cause criminali, di natura penale già
avviate.
Questa tipologia di attività della piccola giuria è caratterizzato da due aspetti interessanti:
1) innanzitutto funzionava e il verdetto giurato era ammesso ad entrare nel giudizio soltanto se
l’imputato acconsentiva a sottomessesi a questo verdetto, se non acconsentiva, il verdetto
giurato non aveva alcun valore nell’ambito del giudizio. Possibilità da parte dell’imputato nel
rinnegare il verdetto, non quanto a lui sfavorevole ma rinnegava l’utilizzo a proprio beneficio.
Strumento lasciato in qualche disponibilità dell’imputato. Giuria collegata al soggetto, e il
soggetto non la subisca. Scelta dell’imputato fatta in base alla sua buonafede.
2) la deposizione della piccola giuria è utilizzata come prova, strumento di prova, e non di
decisione e sentenza della avvertenza,; le primissime giurie civili erano giurie per definire la
controversia, nella giuria penale, il verdetto della giuria ha solo valore di prova, e è il giudice che
stabilisce se l’imputato è colpevole oppure no.
Tra il XII/XIII secolo queste forme primissime di giuria vanno a assumere una rilevanza sempre
maggiore e una fisionomia non definitivamente definita, ma non possiamo parlare di giuria con le
caratteristiche della giuria con caratteristiche dei secoli seguenti.
Giuria nei secoli seguenti
fine del XIII secolo,
I connotati vanno dalla giuria, un gruppo di persone che viene prescelto
attraverso giramento per andare a definire un elemento essenziale per la decisone del giudice,
dal XIV secolo,
verso la fine del XIII secolo, ma sopratutto a decorrere si afferma per prassi, poi
istituzionalizzato, un tipo di giuria che omologa il civile e il penale e rende affini le due sfere, giuria
che si richiama alle caratteristiche della giuria civile, composta da soggetti che non appartengono
all’amm.ne della giustizia, ma parte della popolazione comune civile, e comincia per prassi
l’intervento di giurati, sempre chiamati “Recognitores”, come era alle origini della procedura civile
Jurata,
Jury
e tutti compongono la e denominati alle volte (giurati), gruppo di persone (circa 12),
soggetti appartenenti allo stesso contesto ai quali apparteneva anche il soggetto coinvolto nel
giudizio e questa giuria, era convocata nell’ambito di un processo già avviato ogni qualvolta le
parti d’accordo tra loro decidessero di farvi ricorso.
Quindi è uno strumento che diviene per prassi per accordo tra le parti, e decidono di riferire a
questo Jury, l’identificazione attraverso verdetto di come si sono svolti i fatti, i presupposi ect.
Jurata/Jury: Sia ambito civile e penale 12 giurati scelti tra vicini o soggetti che hanno assistito ai
fatti o conoscono, convocata per volontà delle parti che non concordano lo svolgimento dei fatti,
convocata con writ, funzione specifica e procedurale e questi giurati sotto giuramento dichiarano
versione dei fatti che diviene verdetto integrante nell’organo giudiziario nel dibattimento,
forniscono al giudice il verdetto di come so sono svolti i fatti, fornendo una risposta alla questione
che le parti in causa hanno sottoposto ai giurati stessi. (maggioranza, non necessaria l’unanimità,
non un aspetto definito.)
Tutto ciò che riguarda l’evidence (prova) risponde ad una serie di regole, verità, valori che
vengono codificati gradualmente con decisioni dei giudici e cristallizzarsi delle regole con lo
strumento del precedente.
-> strumento parte di un processo già avviato
-> 12 soggetti
-> si ricorre per decisione concorde delle parti
-> si regge sempre sulla necessità a quanto conosciuto e saputo di chi ha visto i fatti contestati
rispetto ai quali non si arriva ad un punto di “ritrovo”
-> soggetti convocati in giudizio attraverso un Writ, apposito per convocare i giurati e si configura
solo a questo scopo.
-> Questi giurati hanno la funzione di dichiarato di verità come prova nell’ambito del giudizio e
serve ad integrare l’organo giudiziario nell’ambito del dibattimento per quanto attiene alla
questione di fatto formulata tra le parti.
partecipazione a queste giurie faticose
La convocate presso le sedi dei tribunali londinesi erano
patrimoniale,
per chi era coinvolto, per l’impegno, per l’ambito si dovevano lasciare le attività per
responsabilità,
un determinato periodo e piene di attraverso il giuramento, rischioso per sé e per i
multe,
propri familiari, e attraverso le fonti storiche sappiamo come molto spesso si fece ricorso a
sanzioni nei confronti dei giurati remittenti, così rifiutarono di far parte a giuramenti soprattutto da
un profilo personale e familiare i giudizi di carattere criminale. Difficoltà che comporta non
indifferenza, giuria che comporta difficoltà con conseguenze significative.
Prima giuria differenziata (civile, penale), poi unificata.
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02.04 STORIA DEL DIRITTO EUROPEO
Oltre alla penisola gli studiosi del diritto hanno avviato lo studio in altre aree europee con
università simile a quella bolognese.
Il diritto comune in Europa continentale.
-una ricezione variegata—> perché nei vari territori europei si erano determinate situazioni di
carattere culturale per diffusione del diritto comune. [risente molto
dalla fertilità del terreno dove si diffonde].
3 realtà: 1 Francia, 2 Germania, 3 Spagna.
1) FRANCIA spaccata in 2 —> il Nord e il Sud.
Visigoti Burgundi. (introdotto facilmente)
Sud —> compilazioni romano-barbariche di e
Nord—> stato franco, in cui il diritto romano fu posto al bando. (creato un diritto
consuetudinario e fa più fatica)
Sud / Nord = diritto romano / diritto consuetudinario basato sulle decisioni dei tribunali.
2) GERMANIA è il paese più arretrato nel processo di ricezione del diritto comune. Ci sono
una serie già di diritti: è restia al diritto comune ma non c’è un rifiuto totale.
1) pre-recezione lenta (pratica e teorica) —> XXIII secolo
del supremo tribunale camerale
2) recezione ufficiale —> 1495 con l’istituzione
dell’impero. (simbolo della recessione del diritto comune)
3) SPAGNA forte frazionamento interno, formarsi attraverso il diverse realtà —> acquisizioni
propria tradizione
territoriali ciascuna delle quali ha già una : (molte spacchettature in base ai
luoghi).
—> forti influenze arabe.
—>Modalità e tipi di ricezione del diritto comune differenti.
fueros:
-) sistema del consuetudini scritte e approvate dall'autorità locali, sottoposti ad azione
uniformatrice solo dal XIII secolo.
-) diritto comune dal XII secolo: in Catalogna recezione più facilità, in Castiglia intensa, in Aragona
forti posizioni.
-) eventi che magnifica non l'economia, la visione dell'uomo (antropologia) la struttura sociale in
Europa. determinato la crisi del diritto comune:
Cosa ha
Fattori di crisi del sistema di diritto comune:
interni
Fattori al sistema di diritto comune:
-)sistema delle fonti è caratterizzato da particolarismo soggettivo:
a)diritto romano e iura propria —> diritti particolari
b) legislazione dei principi che si collega al processo di stati del diritto.
-) il diritto comune ormai controverso e sovrabbondante, è monopolio dei giuristi (le
opiniones prevalgono sulla forma)—> diritto incerto, non certezza.
-) anacronismo del diritto romano: ormai è difficile rapportare nuove esigenze della
società esterni
Fattori al sistema di diritto comune:
1) Nuova visione individualista (non più corporativa) della società;
2) Emergere dello stato moderno—> inizio 1500—>si adottano nuove strutture territoriali (diritto
statuale);
3) Cultura umanista: l'approccio filologico al testo Giustini
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Appunti delle lezioni di Storia del diritto europeo
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Storia del diritto europeo
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Storia del diritto medievale e moderno - parte 1
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Storia del diritto medievale e moderno parte 1