Storia del diritto europeo
Lezione 03/03/22
Diritto romano -> Diritto canonico -> Diritto comune, sono tutti diritti in lingua latina. Il programma di Storia del diritto europeo tratterà le forme che il diritto e la cultura giuridica hanno assunto tra il XII e XIX secolo, distinguibile in tre fasi:
- Basso medioevo (dal XII al XV secolo)
- Età moderna (dal XVI al XVIII secolo)
- Codici (dal XVIII al XX secolo)
- Età contemporanea
- Costituzioni (dal XVIII al XX secolo)
Il Basso medioevo è definito come età del Diritto Comune classico; inizia con lo studio da parte delle università, la prima delle quali fu Bologna. All’inizio dell’età contemporanea si ebbe la monarchia costituzionale. Il Diritto comune = ius commune ha origini tra il ‘200 ed il ‘300 ed è un sistema basato sul pluralismo delle fonti del diritto ed è elaborato dai doctores studiando e coordinando le fonti romanistiche, canonistiche e di iura propria (fino alla fine del ‘700 in ogni ordinamento politico erano in vigenti diverse fonti del diritto di produzione varia, ciascuna con il suo ambito di applicazione).
Esso si basa su 4 pilastri:
- Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, il diritto romano considerato nelle opere di Giustiniano, che viene recuperato e sottoposto ad uno studio innovativo da parte dei giuristi professionisti che cominciano ad operare a partire dal XII secolo e che formano la scuola dei Glossatori;
- Corpus Iuris Canonici testi che vanno dalla metà del XII secolo al XV e rimane in vigore fino al 1917, quando fu redatto un Codice di diritto Canonico scritto in latino. Il Codice canonico attualmente in vigore è della metà degli anni ’80 ed è stato tradotto in italiano;
- Iura propria (=diritti particolari e locali) sono quelle serie di norme che caratterizzano i singoli ordinamenti specifici territoriali in cui è frazionato il mondo politico del medioevo e dell’età moderna. Es. statuti delle città comunali, diritti regi, consuetudini (queste ultime sono diritti che vengono da usi tradizionali e condivisi da lungo tempo che sono arrivati ad una forma scritta), diritti corporativi (sono diritti di gruppi di persone che svolgono professioni e funzioni comuni), diritti di categoria (sono insieme di norme che si applicano ai soggetti che partecipano e condividono dei sistemi di relazione e sono il diritto feudale e il diritto mercantile);
- Attività interpretativa della scienza giuridica (dottrina giuridica). A partire dall’età medievale del XII secolo con i giuristi professionisti (doctores) si forma una scienza giuridica che comincia a formare i canoni interpretativi e di applicazione dei diritti romano e canonico.
Lezione 07/03/22
Durante l’Impero Romano si ebbe l’esigenza di consolidare il diritto, cioè di riunire in un testo unico il diritto ancora vigente. Una delle prime opere fu il Codice Teodosiano del 438 d.C. che fu una raccolta di Costituzioni imperiali, senza dottrina (iura).
Tra il 528-529 d.C., Giustiniano dispone la costituzione di un nuovo Codice, costituendo un’apposita commissione di esperti, disponendo che si raccolgano le costituzioni imperiali a partire dal II secolo d.C., consultando anche 2 raccolte di Codici di origine privata: il Codice Gregoriano e quello Ergemoniano compilati verso la fine del III secolo, negli anni in cui al potere c’era Diocleziano ed anche il Codice ufficiale in vigore che era il già citato Codice Teodosiano. I compilatori furono autorizzati ad effettuare modifiche ai testi originali togliendo le parti di principi e norme caduti in desuetudine. Questa operazione voleva conservare le norme prodotte nell’arco di 4 secoli ed aveva come valore simbolico quello di riaffermare la centralità della tradizione giuridica romana e mantenerla ancora viva in quanto il pilastro del governo giustinianeo, poiché secondo Giustiniano l’ordine del diritto avrebbe portato anche ad una facile riunificazione dell’impero.
Nel 533 d.C., Giustiniano predispone la raccolta degli iura, cioè di estratti delle principali opere della giurisprudenza romana dal I secolo a.C. all’inizio del III secolo d.C.; la commissione incaricata da Giustiniano era guidata da Triboniano ed aveva il compito di salvare dalla dispersione e dall’oblio un patrimonio insostituibile di riflessione teorica sul diritto; anche in questo caso la commissione era autorizzata a compiere modifiche alle opere che consultavano e selezionavano i brani effettivamente utili. Questa raccolta di iura prende il nome di Digesto, il quale comprende circa 10,000 frammenti, la maggior parte dei quali sono dei giuristi Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino.
Vista la differenza tra il Codice pubblicato nel 529 d.C. ed il Digesto, Giustiniano pubblica le Quinquaginta decisiones per fornire l’interpretazione autentica, dare indicazioni sull’applicazione della normativa più recente in mancanza di una dottrina aggiornata (perché il Digesto prendeva autori per lo più dell’età classica). Per risolvere definitivamente questo problema, Giustiniano decise di creare una versione più aggiornata del Codice che teneva conto delle varie Costituzioni prodotte successivamente al primo Codice e che si avvicinasse di più al Digesto che era stato promulgato nel dicembre 533.
Nel 534 appare la seconda e definitiva versione del Codice giustinianeo e gli esemplari del I Codice vennero per la maggior parte distrutti ma anche riutilizzati eliminando l’inchiostro utilizzato per comporre il testo e sovrapponendo un testo nuovo, per queste ragioni esemplari completi del I Codice non sono giunti fino a noi, è stato ritrovato un solo frammento di una parte dell’indice generale dei titoli del primo libro. Sempre nel 533 Giustiniano fa predisporre un manuale per insegnare istituzioni di diritto romano nelle scuole di livello universitario (soprattutto nelle scuole di Costantinopoli e di Berito), intitolato Institutiones e lo promulga come per il Digesto con forza di legge; quindi, pur nascendo come un testo di uso didattico è una fonte normativa ufficiale dell’ordinamento giuridico imperiale.
Dopo il 534 cessa la produzione di raccolte ufficiali ma Giustiniano continua la sua opera di governo per altri 30 anni e quindi continua una produzione legislativa attraverso nuove costituzioni; queste nuove costituzioni che vanno dal 534 al 565 sono per la maggior parte in greco, perché era la lingua ufficiale a Costantinopoli e poi tradotte in latino per il resto dell’impero. Queste costituzioni vengono raccolte dai privati e prendono il nome di Novellae Costitutiones, non esiste infatti una raccolta ufficiale effettuata da Giustiniano, le più importanti raccolte sono 3:
- Epitome Iuliani (la raccolta/sintesi di Giuliano) è una raccolta di 122 Novelle dove il testo è riassunto e parafrasato in latino e viene redatta da Giuliano a Costantinopoli tra il 555 ed il 557 ed era sicuramente utilizzata a scopo didattico;
- Authenticum è una raccolta più completa, presenta 134 Novelle, le costituzioni sono riportate integralmente e non in sintesi come nella raccolta Epitome; inoltre, esse sono scritte prevalentemente in greco e quelle in latino sono tradotte in maniera letterale;
- Collezione greca è la più ampia tra le 3, comprende infatti 168 Novelle e circolava solo nella parte greca dell’impero ed include anche costituzioni emanate da successori di Giustiniano, Giustino II e Tiberio II.
La cultura occidentale si è interessata alle prime due raccolte, perché erano scritte in latino, nell’alto medioevo fu utilizzata per lo più la raccolta Epitome perché essendo una sintesi era di più facile comprensione, mentre nel basso medioevo con la nascita della Scuola dei Glossatori e con la specializzazione delle figure giuridiche fu recuperato anche l’utilizzo dell’Authenticum che essendo una traduzione letterale latina dal greco non era di facile comprensione.
Nell’alto medioevo si mette un po’ in disparte il diritto giustinianeo, viene utilizzato per lo più il diritto barbarico-germanico in occidente, verrà poi ripreso per lo più con un approccio scientifico ed approfondito nel basso medioevo dai giuristi che fonderanno una nuova scienza sulla base del diritto romano e successivamente anche del diritto canonico.
Dopo varie lotte per riprendere l’impero romano d’Occidente, l’Italia torna sotto l’Impero dopo la vittoria contro gli Ostrogoti (20 anni di conflitto 535-553) e viene esteso anche ad essa il diritto giustinianeo attraverso la Pragmatica Sanctio pro petitiones Vegilii del 14 agosto 554, provvedimento costituito da 27 capitoli in cui si voleva ripristinare e correggere situazioni giuridiche che erano state alterate dalla lunga guerra tra Ostrogoti e Bizantini, tra i quali ad esempio ripristinare il sistema monetario, l’unità di misura, le proprietà, eliminare vincoli di servitù. All’interno dell’11° capitolo della Pragmatica Sanctio viene ricordata la vigenza delle Costituzioni imperiali emanate dopo il Codice, in modo che ripristinato lo Stato, si ristendesse nuovamente ovunque la legge giustinianea.
L’Italia rimase solo 15 anni sotto il controllo bizantino perché nell’inverno tra il 568-569 venne invasa dai Longobardi i quali sovrapposero il loro diritto e per molti decenni la cultura e il diritto bizantino vennero applicati in alcune zone periferiche quali la Calabria, la Puglia meridionale, la Romagna con capoluogo Ravenna, i territori delle Marche ed il Ducato romano che comprendeva gran parte dell’attuale Lazio). Anche in altri territori dell’Impero Romano occidentale vengono invasi dall’arrivo di nuovi popoli e l’ambizione di Giustiniano di creare un diritto con una prospettiva eterna crolla al momento.
In oriente quindi il diritto giustinianeo resta in vita e viene mantenuto ed aggiornato dai suoi successori, in occidente rimane congelato (non è più diritto operativo) nei libri e conservato all’interno delle biblioteche ecclesiastiche. Tutta la cultura scritta dell’antichità ci è pervenuta proprio grazie alle biblioteche e archivi ecclesiastici.
Alto medioevo VI-XI secolo
La cultura e la trasmissione del sapere nell’Alto Medioevo avvenivano presso le scuole di arti liberali in ambito ecclesiastico; l’apprendimento era basato sulle arti del trivio (grammatica, retorica e dialettica) e del quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia) e venivano trasmesse anche lezioni di base di diritto romano e canonico nell’ambito del trivio, poiché venivano considerati utili per la retorica e la dialettica ma anche per la formazione dei notai, per i quali però non esisteva una scuola di specializzazione ma si andava ad imparare il mestiere presso la bottega del notaio.
Si può parlare quindi dell’Alto Medioevo come un’età senza giuristi (detto da Bellomo), perché manca completamente una riflessione teorica sul diritto, mancano nuove generazioni di giuristi, il diritto viene prodotto in maniera parziale attraverso le legislazioni prodotte dalle popolazioni germaniche (Longobardi, Franchi, Visigoti, Burgundi, Bavari) che hanno lasciato raccolte di diritto a base consuetudinaria. Non è presente un’attività scientifica del diritto durante l’Alto medioevo.
Il diritto romano giustinianeo sopravvive nell’Alto medioevo occidentale in modo semplificato, ridotto, parziale; ad esempio, il Codice sopravvive in esemplari in cui sono state selezionate le costituzioni ancora utili, in forma quindi epitomata (riassunti con brani selezionati), oppure in forma di sommario (riassunto semplificato ma con uno spettro completo). Le Istituzioni continuavano a circolare dotate di glosse, che sono delle annotazioni che danno spiegazioni sul significato delle parole, sull’interpretazione di certe espressioni, sono spiegazioni che aiutano la comprensione del testo. Il Digesto invece, è un’opera totalmente inutilizzata nell’alto medioevo, l’ultima citazione del Digesto è contenuta in una lettera del papa Gregorio Magno del 603 d.C. Esso viene accantonato in quanto è il testo più complesso ed è scritto in greco. Le Novelle, come già ricordato prima, più utilizzate sono l’Epitome Iuliani.
Il diritto romano viene diffuso attraverso raccolte parziali a seconda dei bisogni dei singoli compilatori, esempi sono delle raccolte ad uso del clero quali: Lex romana canonice compta e la Collectio Anselmo dedicata; raccolte miscellanee es. Excerpta bobiensa (Raccolta bobbiese del IX secolo) raccolta di leggi romane tratte dal Codice e dall’Epitome Iuliani.
Nella seconda metà dell’XI secolo si ha un maggiore interesse e recupero del diritto romano. Nel marzo del 1076 nel Placito di Marturi in provincia di Siena (placito=processo, azione giudiziaria e documento che attesta lo svolgimento del processo e la sentenza che ne consegue, veniva tutto redatto in pergamena e dato alla parte vincente) ha come causa la rivendicazione di beni da parte del monastero di San Michele di Marturi, che li aveva dati in concessione ad un uomo di Firenze e non era più riuscito a rientrarne in possesso, i giudici decidono la soluzione della lite non sulle norme del diritto germanico ma facendo leva su principi tratti dal diritto romano che erano stati suggeriti/presentati dal Monastero e condivisi dai giudici. La risoluzione della causa prevedeva la sospensione della prescrizione quarantennale che si applicava nei confronti dei beni ecclesiastici perché il monastero affermava che aveva tentato negli anni precedenti di ottenere giustizia mediante un magistrato/un tribunale ma non c’era mai riuscito (Principio contenuto nel Digesto e precisamente in un passo di Ulpiano). Il monastero ottiene inoltre, la restitutio in integrum ovvero l’annullamento degli effetti giuridici della concessione.
Il diritto romano viene quindi per la prima volta utilizzato in maniera tecnica, comincia ad essere recuperato il Digesto, viene considerato ancora valido. Dopo 473 anni di scomparsa, il diritto romano viene utilizzato in maniera tecnica e consapevole. Rinasce così la dottrina giuridica. Dall’XI secolo si inizia a riscoprire il diritto giustinianeo. Dal XII secolo si inizia un’attività di insegnamento basandosi sull’interesse a studiare e trasmettere i testi di Giustiniano, che origina lo Studium, ovvero la moderna università. A Bologna nei primi decenni del XII secolo cominciano a diffondersi alcune scuole formate da giuristi che raccolgono presso di sé giovani interessati a seguire le loro spiegazioni, questo studio è legato al diritto romano. Dalla metà del XII secolo questa cultura giuridica affianca al diritto romano, il diritto canonico che comincia ad essere studiato ed insegnato con metodi analoghi. Il giurista che diede vita alla scienza giuridica civilistica e allo Studium è Irnerio; egli era di origine germanica ed inizialmente era un maestro di Arti liberali, cioè insegnava le materie del Trivio e del Quadrivio e in una seconda fase si concentra sullo studio specifico del diritto romano. Irnerio è al centro della memoria storica della nascita dell’università ed è autore di glosse che vengono poi ricopiate in manoscritti di età successiva.
Lezione 10/03/22
Scuola dei glossatori
Dalla metà del XII secolo si affianca alla scuola dei glossatori civilisti, quella dei glossatori canonisti. Il diritto canonico inizia con lo studio del “Decreto di Graziano”, si forma così con mezzo secolo di ritardo anche una linea di specialisti di diritto attenta al diritto canonico, che viene studiato ed insegnato nella stessa maniera del diritto civile. Questo sviluppo parallelo viene favorito dal fatto che questa opera è sita a Bologna, in due versioni (una più breve ed un’altra più complessa) ed entra immediatamente in un circolo di studio, di interesse scientifico e di insegnamento.
Una delle più importanti testimonianze, ci dimostra come nella seconda metà dell’XI secolo il diritto romano viene riutilizzato, vengono recuperati i manoscritti e si cominciano a studiare come principi di norme che possono essere riconosciuti validi nel mondo allora attuale. Il Digesto riemerge dal dimenticatoio della cultura Alto Medioevale che si basava su una cultura giuridica molto semplificata. Nella prima metà del XII secolo comincia spontaneamente a formarsi a Bologna l’istituzione di alcune scuole. Un punto di riferimento di questa istituzione scolastica è un intellettuale di origine germanica, “Wernerius”, che le fonti italiche e medievali italianizzano in “Irnerio”, che è un maestro di arti liberali Trivio (grammatica retorica, dialettica) e Quadrivio (aritmetica, musica, astronomia/astrologia), che erano le arti dell’istruzione superiore dell’epoca, per poi specializzarsi nello studio del diritto romano. Irnerio vive a cavallo tra XI e il primo ventennio del XII. Con questo maestro ha avvio la tradizione dello Studium bolognese.
Il giurista Odofredo indica proprio Irnerio come primo studioso del diritto, che ha dato un nuovo metodo del sapere e creato l’università in senso moderno. Lo Studium era la presenza di maestri che insegnavano e studiavano la materia del diritto. Alla metà del XII secolo la popolazione studentesca fuorisede a Bologna è già abbondante, lo Studium quindi genera un fenomeno attrattivo, richiamando studenti da tutta Europa. Anni 20/30 del 1200, gli studenti si organizzano in Naziones, 13 degli Ultramontani (studenti che provengono al di là delle Alpi), 5 Naziones per gli studenti di origine italica non bolognesi. Lo Studium ha un immediato successo, soprattutto in Europa. Le fonti bolognesi, largamente basate sui ricordi e citazioni di Odofredo, attribuiscono... (testo interrotto)
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