DIRITTO SINDACALE — Mappa di ripasso
Schema per ripetizione rapida: filo logico, collegamenti, articoli e numeri chiave. Capitoli 1–8.
IL FILO CONDUTTORE DI TUTTO IL CORSO (impara questo per primo)
Tutta la materia ruota attorno a una sola frattura: la Costituzione (1948) ha disegnato un sistema (art. 39 commi 2-4) che non è mai stato attuato. Da
questo "vuoto" nascono tutti i problemi del programma. Se in un esame ti chiedono "perché?", quasi sempre la risposta è: perché manca la legge di
attuazione dell'art. 39 Cost.
MANCATA ATTUAZIONE ART. 39 Cost. (commi 2-4)
│
├─► il sindacato resta ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (codice civile) → cap. 2
├─► il contratto collettivo è di DIRITTO COMUNE, non fonte del diritto → cap. 6
├─► ... quindi NIENTE efficacia ERGA OMNES (vale art. 1372 c.c.) → cap. 6
│ └─ rimedi-tampone: giurisprudenza (art. 36) + legge + accordi interconfederali
├─► ... quindi problema dell'INDEROGABILITÀ (Santoro-Passarelli, art. 2113 c.c.)
├─► ... quindi NIENTE ultrattività (≠ art. 2074 c.c. corporativo)
├─► ... quindi serve misurare chi rappresenta chi → RAPPRESENTATIVITÀ → cap. 4
│ └─ magg. rappresentatività → crisi → rappresentatività comparata → misurata (5%)
└─► anche lo SCIOPERO (art. 40) resta senza legge generale → tutto da dottrina/giurisprudenza → cap. 8
└─ unica legge: n. 146/1990 sui servizi pubblici essenziali
Eccezione al vuoto: il pubblico impiego (capp. 3 e 7), dove la legge c'è (d.lgs. 165/2001) e risolve d'imperio ciò che nel privato è irrisolto: chi contratta,
chi rappresenta, efficacia generale, inderogabilità. Studia sempre il pubblico per contrasto col privato.
Ordine dei capitoli = ordine logico
1. Cornice storica → da dove viene il sindacato (liberale → corporativo → costituzionale)
2. LIBERTÀ sindacale → il principio (art. 39 c.1) + cos'è un sindacato + com'è fatto
3. (parentesi pubblico impiego: la libertà sindacale nella P.A.)
4. RAPPRESENTATIVITÀ → chi, tra i tanti sindacati, "conta" e perché
5. SINDACATO IN AZIENDA→ dove la rappresentatività si traduce in organi (RSA/RSU) e diritti
6. CONTRATTO COLLETTIVO→ il primo strumento di azione (privato)
7. ... nel pubblico impiego (per confronto)
8. SCIOPERO → il secondo strumento di azione (di lotta)
Schema mnemonico: LIBERTÀ → SOGGETTO → RAPPRESENTATIVITÀ → ORGANI → AZIONE (contratto + sciopero).
CAP. 1 — Nozione e storia
Fase Cosa ricordare
Stato liberale (XIX sec.) Rivoluzione industriale; solo uguaglianza formale; lavoro subordinato nel diritto comune. I lavoratori si uniscono per superare la
debolezza individuale. Sciopero: prima reato → poi mero inadempimento. Contratto collettivo: efficace solo per gli iscritti e
derogabile in peius dall'individuale (→ non garantisce uniformità).
Corporativo (1926) Sindacato = organo dello Stato. Negato il conflitto capitale/lavoro; unico interesse: l'economia nazionale. Sindacato unico per
categoria; contratto collettivo corporativo = fonte del diritto, erga omnes; sciopero e serrata reati. Il prezzo dell'efficacia generale
è il controllo statale: è il trade-off che spiega tutto il resto del corso.
Costituzionale (1948) Sindacati = libere associazioni private. Art. 39 libertà + pluralismo; art. 40 sciopero. Registrazione ed erga omnes: mai attuati.
Pubblico impiego Prima solo legge (contrattazione ritenuta incompatibile) → privatizzazione anni '90 → oggi d.lgs. 165/2001: lavoro pubblico
assimilato al privato, contrattazione centrale.
CAP. 2 — La libertà sindacale (art. 39 Cost.)
2.1 Il comma 1: «l'organizzazione sindacale è libera»
LIBERTÀ SINDACALE (art. 39 c.1)
/ \
INDIVIDUALE COLLETTIVA
(singolo lavoratore/datore) (le organizzazioni)
/ \ │
POSITIVA NEGATIVA ├─ costituirsi liberamente
iscriversi, non iscriversi, ├─ darsi struttura propria
partecipare recedere ├─ scegliere gli interessi
│ └─ agire senza interferenze
└─► VIETATE clausole di CLOSED SHOP (iscrizione │
prima dell'assunzione) e UNION SHOP ► PLURALISMO
(iscrizione per conservare il posto) SINDACALE
Coppia da citare sempre: art. 39 (libertà sindacale) + art. 41 (libertà d'impresa) = la Costituzione accetta il conflitto capitale/lavoro e mette le due
libertà sullo stesso piano. Questo bilanciamento tornerà su: limiti esterni dello sciopero, art. 35 St., crumiraggio.
Attuazione nei luoghi di lavoro: art. 14 St. (diritto di costituire sindacati, aderirvi, attività sindacale, sciopero in azienda) e art. 15 St. (divieto di
discriminazione: nulli closed/union shop e atti ritorsivi) → l'art. 15 tutela soprattutto la libertà negativa.
Limiti: Forze armate (vietato sciopero; oggi associazioni professionali a carattere sindacale entro limiti rigorosi, dopo la Corte cost.); Polizia di Stato.
2.2 I commi 2-4 e la loro mancata attuazione
Il modello scritto in Costituzione Perché non è mai partito
c.2 unico obbligo: registrazione Politiche: timore che la registrazione diventi controllo statale (ricordo del corporativismo).
c.3 registrazione se ordinamento interno Tecniche: posizione incerta dei non registrati; soprattutto come decidono insieme? → maggioranza =
democratico compressione dei minoritari; unanimità = paralisi.
c.4 registrati = personalità giuridica + Effetto: ha favorito il pluralismo, bilanciato dalla collaborazione fra confederazioni.
rappresentanza unitaria in proporzione agli iscritti
→ contratti erga omnes
2.3 Che cos'è un sindacato
Natura: associazione non riconosciuta — soggettività giuridica e autonomia patrimoniale, no personalità giuridica (perché manca la legge di attuazione).
Scopo: l'interesse collettivo = interesse comune alla tutela delle condizioni di lavoro, della dignità e della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.). NON è la
somma degli interessi individuali: è autonomo e unitario, appartiene al gruppo.
→ Santoro-Passarelli: è indivisibile, non soddisfabile solo per alcuni ⇒ prevale sull'individuale ⇒ ne discende l'inderogabilità del contratto collettivo (ritorna al cap. 6).
→ L'interesse collettivo non appartiene al sindacato, ma ai lavoratori: il sindacato è solo lo strumento.
Cosa lo distingue dalle associazioni ex art. 18 Cost.: non la difesa di interessi comuni, ma l'esercizio dell'autonomia collettiva (contratto collettivo).
Due strumenti: contratto collettivo (regolazione, attua l'art. 36) e sciopero (lotta).
Asimmetria di tutela: più protetti i sindacati dei lavoratori (parte debole, tutela della persona) rispetto a quelli datoriali (profitto, art. 41).
2.4 La struttura del sindacato
Modello Contenuto
ASSOCIATIVO Fondato sulla libera iscrizione. Ha generato la teoria del mandato (il sindacato agisce in nome e per conto degli iscritti) →
superata, perché non spiega l'efficacia verso i non iscritti. Resta tipico soprattutto dei datori. Richiede l'ordinamento
interno democratico (rinnovo dei vertici); rischio di burocratizzazione, ammissibile se resta il metodo democratico e la
sostituibilità dei dirigenti.
ISTITUZIONALE Organismi eletti da tutti i lavoratori, soprattutto in azienda (commissioni interne → delegati → RSU). Rappresentano l'intera
comunità a prescindere dall'iscrizione. Prova che l'interesse collettivo non è la somma degli individuali.
Organizzazione per categoria, ma — differenza chiave col corporativo — le categorie le decidono i sindacati, non la legge.
Verticale = per categoria (azienda → provinciale → regionale → federazione nazionale). Orizzontale = per territorio (categorie diverse, stessa area) →
esprime la solidarietà. Entrambi confluiscono nelle confederazioni.
1948: fine dell'unità sindacale → CGIL, CISL, UIL. 1972: Patto di azione comune (fallito: culture diverse + volontà di autonomia). Altre: UGL, CISAL, autonomi.
Dirigenti: organizzazioni proprie. Quadri: nessuna rappresentanza autonoma riconosciuta. Datori: struttura più unitaria, per settori produttivi, comunque
plurale (Confindustria/piccole industrie; Confcommercio/Confesercenti).
2.5 Informazione e consultazione — 2.6 Funzione pubblica — 2.7 Statuto
INFORMAZIONE CONSULTAZIONE Limiti
trasmissione di dati su andamento, situazione confronto/dialogo; non obbliga all'accordo, mira alla rappresentanti: garanzie da RSA + segreto anche dopo
economica e occupazionale, riduzioni di personale, soluzione condivisa. il mandato. Datore: può rifiutare per comprovate
decisioni sull'organizzazione. Deve essere tempestiva esigenze tecniche/organizzative/produttive se dalla
e adeguata. divulgazione deriva grave danno.
Fonte: conquistati con la contrattazione → legge in casi specifici (trasferimento d'azienda, crisi) → disciplina generale d.lgs. 25/2007, imprese ≥ 50 dipendenti, dovuti a RSA e
RSU anche senza alcun contratto collettivo applicato. Collegamento: art. 46 Cost. (partecipazione alla gestione).
Partecipazione alla funzione pubblica: politica (politiche economiche/sociali) — amministrativa (enti previdenziali, CIG, crisi) — giudiziaria (osservazioni nei
processi del lavoro, azioni contro discriminazioni collettive).
CONCERTAZIONE (forma più importante): Governo + parti sociali. Anni '70 (inflazione/costo del lavoro) → Protocollo Scotti 1983 → anni '90 (euro, riforma
pensioni, relazioni industriali, mercato del lavoro). Detta neocorporatismo, ma si distingue dal corporativismo fascista: fondata sul consenso, non
sull'imposizione. Non prevista da Costituzione né da legge, valore solo politico, non obbligatoria; dubbi rispetto alla riserva della funzione legislativa al
Parlamento. Oggi abbandonata a favore della semplice consultazione.
Statuto Contenuto Logica
Titolo I Libertà e dignità del lavoratore (limiti a controlli e sorveglianza) — artt. 2, 3, 41 Cost. Logica progressiva: dalla dignità → alla
libertà sindacale incondizionata → ai diritti-
Titolo II Libertà sindacale in senso stretto: garanzie incondizionate per tutti (artt. 14, 15). strumento delle rappresentanze.
Titolo III Diritti sindacali in azienda: assemblea, affissione, locali... (strumenti concreti delle
rappresentanze).
Art. 35 St. — non è un diritto, è il campo di applicazione: > 15 dipendenti (> 5 in agricoltura). È il punto di equilibrio tra tutela della libertà sindacale e
libertà d'impresa (art. 41).
CAP. 3 — Organizzazione sindacale nel pubblico impiego
Legge 421/1992 avvia la privatizzazione: superata l'idea che l'attività sindacale contrasti con l'imparzialità (art. 97 Cost.).
Confine: la contrattazione regola diritti/obblighi del rapporto e relazioni sindacali; restano ai dirigenti l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale
(ma con obbligo di informazione/consultazione).
Si applica lo Statuto, compreso l'art. 28 (condotta antisindacale). Permessi e distacchi sindacali ridotti del 50% per la spesa pubblica.
RSA: amministrazioni > 15 dipendenti, costituite dai sindacati ammessi alle trattative. RSU: rappresentano tutti i lavoratori e di fatto assorbono le RSA;
liste anche da organizzazioni non ammesse alle trattative nazionali; possibile richiesta di firme; stesse tutele dei dirigenti RSA del privato. Enti piccoli:
rappresentanze comuni o organismi di coordinamento.
Ruolo centrale della RSU: esercita in via esclusiva informazione e partecipazione; può essere abilitata alla contrattazione integrativa.
ARAN — da ricordare per punti
Ente pubblico con personalità giuridica, autonomia organizzativa e contabile.
Organi: Presidente + Collegio di indirizzo e controllo (Governo, autonomie locali, regioni); esclusi chi svolge/ha svolto funzioni politiche o sindacali
(imparzialità).
Funzioni: relazioni sindacali nazionali, negoziazione, assistenza per l'applicazione uniforme, controllo sull'uso delle prerogative sindacali, materie escluse
dall'integrativa.
Non è un'associazione datoriale: è soggetto pubblico che persegue l'interesse pubblico.
Escluse: Regioni a statuto speciale, Province autonome di Trento e Bolzano.
Comitati di settore: orientamenti non vincolanti, criteri di indirizzo.
Rappresentatività nel pubblico (≠ privato: qui decide LA LEGGE). Origine: d.lgs. 29/1993 (criteri concordati con le confederazioni) → abrogato dal
referendum 1995. Oggi due dati: dato associativo (% deleghe contributi) + dato elettorale (% voti RSU). Soglia: 5% come media dei due.
Rappresentative anche le confederazioni cui aderiscono organizzazioni che raggiungono la soglia; per accordi su più comparti/aree: confederazioni con
organizzazioni rappresentative in almeno due comparti o aree.
CAP. 4 — Rappresentanza e rappresentatività
RAPPRESENTANZA (vecchia idea: MANDATO degli iscritti) ── superata ──►
perché il sindacato, quando contratta, NON agisce in nome dei singoli
ma esercita un POTERE PROPRIO = autonomia privata collettiva
(prova: anche RSA/RSU stipulano senza alcun mandato individuale)
│
▼
RAPPRESENTATIVITÀ = capacità di rappresentare davvero una parte significativa dei lavoratori
│
├─ 1ª fase: "MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI" (criteri giurisprudenziali)
│ iscritti • pluri-settorialità • diffusione su tutto il territorio • partecipazione
│ continua ed effettiva alla contrattazione ⇒ CGIL-CISL-UIL
│ CRISI: sindacati autonomi, contratti separati, "rappresentatività per irradiamento"
│
├─ 2ª fase: RAPPRESENTATIVITÀ COMPARATA (confronto su criteri oggettivi)
│ ► art. 51 d.lgs. 81/2015: org. comparativamente più rappresentative
│ (tempo determinato, part-time, intermittente, somministrazione, apprendistato, co.co.co.)
│ ? aperta: basta UNA di esse o servono TUTTE ?
│
└─ 3ª fase: RAPPRESENTATIVITÀ MISURATA (numeri certificati)
Accordo interconf. 2011 → Protocollo 2013 → TESTO UNICO 10.1.2014
Perché il legislatore favoriva i "maggiormente rappresentativi": più stabili e affidabili. Critica: rendita di posizione. Corte cost.: legittimo, perché i
requisiti sono astrattamente raggiungibili da chiunque e il favore si giustifica col principio di solidarietà.
Un contratto è valido anche se non lo firmano tutti i maggiori? Sì: nel pluralismo l'autonomia collettiva dipende solo dall'esistenza del sindacato e dal
riconoscimento della controparte.
Art. 19 St.: la storia in tre tappe (domanda d'esame classica)
Tappa Chi può costituire RSA Ratio / esito
Testo originario Aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative oppure f