Sindacati
Il fenomeno sindacale nasce con la grande industria, dove si manifesta il conflitto sociale tra chi detiene i mezzi di produzione e chi offre la propria forza lavoro. I lavoratori si sono aggregati spontaneamente per difendere i propri interessi, utilizzando strumenti come lo sciopero.
Nei regimi totalitari, la libertà sindacale era negata. Nel regime fascista, il sindacato divenne uno strumento dello Stato per perseguire interessi pubblici superiori. I sindacati erano sottoposti a controllo statale e assumevano una rappresentanza legale della categoria, stipulando contratti collettivi con efficacia generale e carattere inderogabile.
La Costituzione italiana sancisce la libertà sindacale (art. 39), garantendo la libertà di aderire o meno a un sindacato. L'art. 39 prevede un procedimento per attribuire efficacia obbligatoria ai contratti collettivi per tutti gli appartenenti alle categorie interessate, ma questa parte dell'articolo non è stata attuata.
L'art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, esercitabile nell'ambito delle leggi che lo regolano. Lo sciopero è un diritto individuale ma il suo esercizio è collettivo. Non è considerato inadempimento contrattuale, ma una sospensione legittima dell'obbligazione di lavorare.
L'art. 39 Cost. non è stato attuato a causa di timori di ripristino di strutture corporative e difficoltà nei rapporti tra i principali sindacati italiani. Si è sviluppato un sistema sindacale di fatto, autonomo e basato su auto legittimazione rappresentativa e pari dignità tra i sindacati.
I sindacati sono riconosciuti come soggetti giuridici autonomi, con diritto di stare in giudizio e autonomia patrimoniale. In Italia prevale il modello di associazione nazionale di categoria, con strutture territoriali collegate a confederazioni nazionali.
Il contratto collettivo è un esercizio di autonomia privata collettiva, funzionalizzato a perseguire interessi collettivi. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è l'asse portante del sistema contrattuale, regolando ogni aspetto del rapporto di lavoro in modo analitico.
La legge 300/1970 dello statuto dei lavoratori, ha introdotto diritti di libertà sindacale per tutti i lavoratori e ha sostenuto la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali. Le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite da sindacati aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative o firmatari di contratti collettivi.
La crisi economica e la frammentazione degli interessi hanno indebolito la rappresentatività dei sindacati tradizionali. Sono emersi problemi di efficacia della contrattazione collettiva e difficoltà nel garantire l'esercizio responsabile del diritto di sciopero.
La legge 146/1990 regola il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per garantire diritti fondamentali della persona. Prevede obblighi di preavviso, misure per garantire prestazioni indispensabili e sanzioni per violazioni.
La legge 300/1970 è stata modificata per consentire la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali anche a sindacati che abbiano partecipato a negoziazioni collettive.
Le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono state introdotte per garantire maggiore democrazia sindacale, ma la loro diffusione è limitata. Le RSU sono elette su base di liste presentate da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali.
Il Testo Unico sulla rappresentanza del 2014 ha regolato la rappresentatività e l'efficacia della contrattazione collettiva. I contratti collettivi nazionali sono efficaci se sottoscritti da sindacati che rappresentano almeno il 50% +1 dei lavoratori.
La contrattazione collettiva in Italia è fortemente centralizzata, ma si discute sull'opportunità di favorire il decentramento contrattuale a livello aziendale/territoriale.
Il legislatore ha adottato misure per incentivare la contrattazione aziendale, attribuendo potere di derogare anche alla legge in specifiche materie.
Le relazioni sindacali in Italia sono state caratterizzate da una forte impronta conflittuale, mentre la partecipazione dei lavoratori è rimasta limitata.
Introdotti negli anni '70, i diritti di informazione e consultazione sindacale sono strumenti di partecipazione debole, senza cogestione o codeterminazione.
La rappresentatività sindacale è regolata da accordi tra le maggiori confederazioni sindacali, con criteri di rappresentatività basati su dati associativi ed elettorali.
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Modello standard di regolazione dei rapporti di lavoro subordinato. Si caratterizza per la durata non predeterminata e rappresenta la forma comune di rapporto di lavoro subordinato, come stabilito dalla direttiva UE 1999/70.
Non ha una scadenza prestabilita, garantendo stabilità lavorativa. Il contratto a tempo indeterminato offre maggiori garanzie rispetto ai contratti a tempo determinato, come la tutela contro i licenziamenti illegittimi. Il recesso può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, con obbligo di preavviso, salvo i casi di licenziamento per giusta causa.
Dal 7 marzo 2015, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, si applica il regime delle tutele crescenti (decreto legislativo 23/2015), che prevede un nuovo sistema di protezione contro i licenziamenti illegittimi.
Vantaggi
- Il contratto a tempo indeterminato è considerato la forma più stabile di rapporto di lavoro.
- Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, il regime di tutele prevede una protezione economica in caso di licenziamento illegittimo, con indennità calcolata in base all'anzianità di servizio.
- I lavoratori con contratto a tempo indeterminato godono di diritti come ferie, malattia, maternità/paternità, e trattamento di fine rapporto (TFR).
Il licenziamento deve essere motivato da giusta causa o giustificato motivo (soggettivo o oggettivo). La comunicazione deve essere scritta e specificare i motivi.
Nelle dimissioni il lavoratore può dimettersi liberamente, ma deve rispettare il periodo di preavviso, salvo dimissioni per giusta causa.
Tutele contro i licenziamenti illegittimi
- Tutela reale: Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
- Tutela risarcitoria: Indennità economica calcolata in base all'anzianità di servizio.
- Tutela obbligatoria: Riassunzione o indennità economica, applicabile ai datori di lavoro di dimensioni minori.
I contributi sono versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, garantendo accesso alle prestazioni previdenziali.
Contratto part time
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato e si caratterizza per la previsione di un orario di lavoro ridotto rispetto a quello normale. La riduzione dell’orario può essere effettuata in tre modalità:
- Part-time orizzontale: Riduzione dell’orario di ogni singola giornata lavorativa.
- Part-time verticale: Alternanza di giorni di lavoro con orario pieno e giorni di non lavoro.
- Part-time misto: Combinazione tra le due forme.
È necessario che nel contratto vi sia la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento a giorno, settimana, mese e anno. La durata e la collocazione dell’orario di lavoro devono essere determinate ad origine contrattualmente, per salvaguardare la possibilità del lavoratore di organizzare il proprio tempo libero e, eventualmente, integrare il proprio reddito con una seconda attività.
La legge prevede che la durata e la collocazione dell’orario di lavoro possano essere modificate nel corso del rapporto, nei limiti prestabiliti. Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore:
- Lavoro supplementare: Prestazioni oltre l’orario stabilito, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi o in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione retributiva.
- Lavoro straordinario: Ore svolte oltre l’orario normale previsto per i lavoratori a tempo pieno.
Le parti del contratto a tempo parziale possono stipulare clausole elastiche, che attribuiscono al datore di lavoro il potere di:
- Variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
- Aumentare la durata della prestazione lavorativa.
Se esiste una disciplina sindacale, le parti sono tenute a osservarla. La comunicazione di variazione della collocazione temporale o della durata deve avvenire con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. In assenza di disciplina sindacale, le clausole elastiche possono essere pattuite dalle parti davanti a commissioni di certificazione. Le clausole devono prevedere, pena nullità:
- Delle condizioni e modalità di esercizio del potere attribuito al datore di lavoro.
- Della misura massima di aumento dell’orario di lavoro. Le modifiche dell’orario devono essere remunerate con una specifica maggiorazione retributiva. Il consenso prestato dal lavoratore a una clausola elastica non può essere revocato.
Al lavoratore a tempo parziale sono riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno, salvo il riproporzionamento dei trattamenti economici e normativi in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono prevedere una modulazione della durata in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.
Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, a condizione che l’accordo risulti da atto scritto. Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il personale a tempo pieno della propria intenzione di effettuare assunzioni a tempo parziale. Non costituisce giustificato motivo di licenziamento né il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a parziale né il rifiuto di concordare variazioni di orario.
Il lavoratore può richiedere al giudice la dichiarazione di sussistenza di un rapporto a tempo pieno, fermo restando il diritto alla retribuzione e ai contributi previdenziali dovuti per le prestazioni rese.
Ove le parti abbiano determinato per iscritto la durata ma non la collocazione temporale dell’orario di lavoro, il contratto resta a tempo parziale, ma il lavoratore può richiedere che sia il giudice a determinare la collocazione.
Il risarcimento del danno spetta al lavoratore che abbia svolto prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza osservazione di limiti, condizioni e modalità previste.
Contratto a tempo determinato
Aggiornato dal decreto legislativo 81/2015, esso ha una durata massima di 24 mesi, inclusi eventuali rinnovi e proroghe (massimo 4, la 5° trasforma il contratto a tempo indeterminato), necessario sempre il consenso delle parti. Dopo i 12 mesi è necessario specificare tramite una causale l’apposizione del termine. Una causale può essere valida per esigenze temporanee, oggettive all’attività ordinaria, di sostituzioni di altri lavoratori ed incrementi temporanei.
Vi è obbligo di forma scritta per i contratti superiori ai 12 giorni, pena inefficacia del termine.
Il rinnovo del contratto avviene solo in presenza di specifiche causali.
Vi è un intervallo minimo per i contratti a tempo determinato stabilito per legge pari a: 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi e 20 giorni per contratti superiori a 6 mesi, la violazione di questo obbligo comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.
Questo contratto può essere stipulato per attività stagionali, esenti da alcune disposizioni, come la durata massima complessiva e le condizioni richieste per il rinnovo.
Vi è un numero fisso di contratti a tempo determinato stipulabili per legge, pari al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, vi sono esenzioni come per attività stagionali e lavoratori di età superiore ai 50 anni.
Il contratto a tempo determinato garantisce una tutela, economica e normativa, non inferiore al contratto a tempo indeterminato comparabile, il lavoratore ottiene diritti di precedenza sulle assunzioni entro un anno dalla cessione del rapporto.
Il lavoratore può impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione, il giudice può stabilire un’indennità risarcitoria pari alle 2.5 fino alle 12 mensilità.
Evoluzione normativa del contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, passando da una disciplina più restrittiva a una più flessibile, per poi tornare a una regolamentazione più rigida.
Nella disciplina originaria (articolo 2097 codice civile), il contratto di lavoro si presumeva a tempo indeterminato, salvo che il termine risultasse da una specialità del rapporto o da un atto scritto. Il termine era considerato privo di effetto se apposto per eludere le disposizioni sul contratto a tempo indeterminato.
La legge 230/1962, introduzione di limiti formali e sostanziali più rigorosi per l'apposizione del termine. Il contratto a tempo determinato era consentito solo in casi specifici, legati alla natura del rapporto o a esigenze particolari.
Il decreto legislativo 368/2001 ha reso la disciplina più flessibile. L'apposizione del termine era consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Le ragioni giustificative del termine non potevano coincidere con una generica esigenza di assunzione, ma dovevano avere un nesso di causalità diretto con la decisione di apporre il termine.
Le riforme 2012-2015 (riforme Fornero) il contratto a tempo determinato è stato reso completamente acausale, ovvero l'apposizione del termine era consentita anche in assenza di specifiche ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Introduzione del contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti (decreto legislativo 23/2015), che ha reso più agevole la conclusione di contratti a tempo determinato.
La disciplina attuale è data dal decreto legislativo 81/2015, esso ha dato una durata massima che non può superare i 24 mesi.
L'apposizione del termine è consentita senza causale solo per contratti di durata non superiore a 12 mesi. Per contratti di durata superiore, è necessaria una delle seguenti condizioni:
- Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività.
- Esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, di attività ordinaria.
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, pena l'inefficacia del termine. L'atto deve contenere la specificazione delle esigenze che lo giustificano.
La copia dell'atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio della prestazione.
La proroga è consentita solo per contratti di durata inferiore a 24 mesi e richiede il consenso del lavoratore. Non sono consentite più di 4 proroghe in 24 mesi. La quinta proroga comporta la trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato.
Il rinnovo richiede la sussistenza di una delle specifiche causali previste dalla legge. Se il rinnovo è illegittimo, il contratto si trasforma in uno a tempo indeterminato.
Una nuova assunzione a tempo determinato non può avvenire prima di:
- 10 giorni dalla scadenza del contratto precedente (se inferiore a 6 mesi).
- 20 giorni dalla scadenza del contratto precedente (se superiore a 6 mesi).
La violazione di tali intervalli comporta la trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato.
I contratti per attività stagionali sono esclusi da alcune disposizioni, come la durata massima complessiva e le condizioni richieste per il rinnovo.
I lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività per più di 6 mesi hanno diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto.
Per le lavoratrici, il periodo di congedo di maternità concorre a determinare il periodo minimo di 6 mesi.
Sono previste eccezioni per alcune assunzioni specifiche, come attività stagionali, start-up innovative, spettacoli televisivi, sostituzione di lavoratori assenti, e lavoratori con più di 50 anni.
La violazione delle disposizioni relative alla durata massima, al numero di proroghe o ai limiti quantitativi comporta la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Il lavoratore a tempo determinato ha diritto al trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ossia inquadrati nello stesso livello.
Sanzioni
- Il termine illegittimamente apposto è nullo e il contratto si trasforma in uno a tempo indeterminato.
- Il lavoratore deve impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto.
- Il risarcimento del danno è stabilito dal giudice in un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione. Tale indennità è onnicomprensiva e include anche la perdita di contribuzione.
Patto di prova
Clausola contrattuale, disciplinata dall'art. 2096 del codice civile, che consente a datore di lavoro e lavoratore di verificare reciprocamente la convenienza del rapporto lavorativo, durante il periodo di prova ciascuna delle parti ha il diritto di recedere liberamente senza obbligo di preavviso; questo ha come obiettivo la valutazione del rapporto prima che diventi definitivo.
Il patto di prova va stipulato per iscritto pena la nullità, le parti possono concordarne una durata minima e massima, non oltre ai 6 mesi.
Durante la prova il datore di lavoro deve consentire al lavoratore in prova di svolgere della prova indicando le mansioni da svolgere.
Il recesso è impugnabile.
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