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1° CAPITOLO: I TRIBUTI

il tributo dà origine a un’obbligazione i cui effetti sono definiti e irreversibili il tributo viene sempre imposto da un atto dell’autorità pubblica,

la caratteristica principale è la coattività —> poiché l’ente impositore è dotato di un potere autoritativo

la destinazione del gettito dei tributi è generalmente rivolta al finanziamento delle

spese pubbliche generali —> cioè spese che non hanno una finalità specifica

eccezione —> le imposte di scopo, che servono a finanziare la realizzazione di determinate opere pubbliche

imposte

il termine “tributo” comprende: ma ciascuno di questi ha un significato giuridico diverso

tasse

contributi la distinzione dipende dal tipo di presupposto che determina l’obbligo tributario

distinguiamo le tipologie di entrate in:

1. tasse —> entrate che finanziano spese divisibili

2. imposte —> entrate che finanziano spese indivisibili

3. contributi —> entrate legate a un arricchimento o al funzionamento di enti

il presupposto dell’imposta è un fatto economico realizzato dal soggetto passivo, senza che vi sia alcun collegamento diretto con una

1. IMPOSTE —> determinata attività o prestazione dell’ente pubblico

alcuni esempi di presupposto sono: l’imposta rappresenta un’entrata pubblica che non ha

il possesso di un bene una controprestazione specifica da parte dell’ente

il conseguimento di un reddito essa è dovuta in virtù del principio di solidarietà e viene

commisurata alla dimensione economica del presupposto stesso

(cioè alla ricchezza o capacità contributiva del soggetto)

2. TASSA —> la tassa trova il proprio presupposto in un atto o attività pubblica

es: l’emanazione di un provvedimento amministrativo, oppure lo

svolgimento di un servizio pubblico che riguarda un determinato soggetto

la distinzione tra servizi pubblici per i quali è dovuta una tassa e servizi per i quali si paga un

corrispettivo dipende dal regime giuridico:

se la prestazione è imposta coattivamente —> allora si parla di tassa

se invece il pagamento è libero e basato su un contratto —> allora si parla di corrispettivo

le tasse hanno le seguenti caratteristiche:

sono collegate ad un servizio pubblico, anche se in modo indiretto

devono essere corrisposte anche se il servizio non viene utilizzato dal soggetto interessato

costituiscono entrate di diritto pubblico, ma non hanno caratteristiche fiscali in senso stretto

3. CONTRIBUTI —> sono una particolare tipologia di tributo

il loro presupposto è rappresentato dall’arricchimento che alcune categorie di soggetti ricevono in conseguenza dell’esecuzione

1

di un’opera pubblica destinata alla collettività in modo indistinto

possono consistere anche nella prestazione dovute a determinati enti per il loro funzionamento, ed esempio:

i consorzi

le associazioni

l’art. 45 della Costituzione vieta espressamente il ricorso al referendum abrogativo per le leggi tributarie, garantendo stabilità e continuità al sistema delle

entrate pubbliche

la nozione giuridica di tributo è caratterizzata da due elementi principali:

1. l’imposizione di un sacrificio economico individuale che viene realizzato attraverso un atto autoritario di natura ablativa (si sottrae ricchezza al privato)

2. la destinazione del gettito al soddisfacimento del fabbisogno pubblico, cioè alla copertura della spesa necessaria per lo svolgimento della collettive

sono considerate tributarie tutte le entrate che:

sono imposte in via coattiva —> quindi senza il consenso del soggetto obbligato

non costituiscono un corrispettivo sinallagmatico (cioè non sono la controprestazione diretta di un servizio dell’ente impositore)

sono destinate a coprire le spese pubbliche

contributi di diritto e di fatto

alcuni tributi hanno delle problematiche applicative —> esempio: IVA

il consumatore finale paga l’IVA al negoziante, lo Stato non può gestire rapporti con ogni singolo consumatore

quindi interagisce con il rivenditore

l’imprenditore applica, documenta e versa l’IVA —> ma si rivale sul consumatore

distinguiamo:

imprenditore —> contribuente di diritto (ha l’obbligo formale verso lo Stato)

consumatore —> contribuente di fatto (sopportare effettivamente il peso del tributo)

questa distinzione è rilevante perché il contribuente di fatto è indispensabile alle violazioni commesse dal contribuente di diritto

anche se l’imprenditore non versa l’IVA, il consumatore non ne risponde

le uniche eccezioni (anche se non vere e proprie eccezioni):

il contribuente di diritto può rivalersi successivamente sul contribuente di fatto se l’IVA non era stata pagata

se l’acquirente non possiede i requisiti soggettivi richiesti (non noti al venditore)

in caso di acquisto di immobile ad aliquota agevolata —> allora l’acquirente è responsabile del tributo e della sanzione

per l’omesso versamento dell’IVA è prevista una sanzione penale —> diverso dall’IRPEF (che viene considerata un semplice debito, no penale)

nel caso di mancato versamento dell’IVA = appropriazione indebita

il denaro è stato incassato legittimamente (non è furto), ma non viene restituito allo Stato 2

ci sono norme che prevedono riduzioni di imposta o irrilevanza fiscale in presenza di determinate condizioni, si identificano come:

1. esenzione —> motivo: ragioni extrafiscali —> prevale un altro diritto costituzionale sul dovere tributario

sinonimo di agevolazione e si applica quando —> il soggetto rientrerebbe nella rilevanza fiscale

si applica però un tributo più leggero a tutela degli altri diritti costituzionali

un eccezione vale dal momento in cui entra in vigore al momento dell’abrogazione esenzione

2. esclusione —> ha effetti molto simili all’esenzione (non si paga il tributo), ma la sua giustificazione è interna al sistema tributario

il legislatore struttura il presupposto dell’imposta in modo tale che certi casi non vi rientrino affatto

non si tratta di un “regalo” o di un’eccezione, ma di una conseguenza naturale della costruzione della norma

non è un eccezione, esisteva prima ed esiste sempre esclusione

altro caso è quello delle ACCISE —> imposta di fabbricazione (oli minerali, alcool, tabacchi e zucchero)

2° CAPITOLO: LE FONTI

i principi costituzionali sono 2:

1. principio formale —> riserva di legge (art. 23 Costituzione) modo in cui il potere è esercitato, non il contenuto dell’atto

2. principio sostanziale —> capacità contributiva (art. 53 Costituzione) riguarda il contenuto o i fini dell’azione pubblica

la riserva di legge

art. 23 Costituzione —> “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”

introduce il principio democratico —> un diritto può essere limitato solo dalla legge, e chi subisce la limitazione è lo stesso

che elegge chi ha il potere di deciderla

cosa si intende per legge?

non indica solo la legge ordinaria —> include anche: atti aventi forza di legge (decreti legge, decreti legislativi)

leggi regionali

fonti dell’Unione Europea

la riserva di legge non riguarda tutte le norme tributarie —> riguarda solo quelle di diritto sostanziale (non formale)

l’oggetto della riserva sono norme impositive che definiscono:

soggetti passivi

presupposto

base imponibile

le riserve di legge possono essere:

assolute —> la materia è disciplinata interamente dalla legge

relativa —> la legge stabilisce solo gli elementi fondamentali, mentre il dettaglio è affidato a norme inferiori 3

l’art. 23 è una riserva di legge relativa, gli elementi fissati dalla legge sono:

presupposto

soggetti passivi

base imponibile

aliquote

sanzione

l’art 23 concerne tutte le prestazioni personali o patrimoniali imposte, ossia comprende le prestazioni:

1. le imposte in senso formale —> previste da un atto autoritario, gli effetti sono indipendenti dalla volontà del soggetto

2. imposte in senso sostanziale —> sono prestazioni di natura non tributaria, ha una funzione di corrispettivo (fonte contrattuale)

ma con profilo autoritativo —> il privato può solo scegliere se chiedere o meno la prestazione

lo statuto dei diritti del contribuente

lo statuto è stato introdotto per dare attuazione ad alcuni principi costituzionali in materia tributaria

ha lo scopo di raccogliere e formalizzare i principi generali dell’ordinamento tributario, offrendo un quadro di tutela per il cittadino-contraente

è una legge ordinaria, ma possiede un valore particolare —> le sue norme fungono da criteri guida vincolati nell’interpretazione delle leggi tributarie

lo statuto non può essere modificato o derogato in maniera implicita —> qualunque modifica deve essere espressamente prevista

non può essere abrogata da una legge speciale, ma solo da una legge generale

per questo motivo si dice che si tratta di una “legge rinforzata”, perché:

non può essere abrogata per incompatibilità con nuove disposizioni

non può essere superata da leggi speciali

gli atti aventi forza di legge

distinguiamo in:

1. decreti legge —> sono provvedimenti provvisori con forza di legge, adottabili dal Governo in situazioni straordinarie

le condizioni di utilizzo sono:

vincolo sostanziale —> ammessi solo in caso di necessità ed urgenza

vincolo formale —> devono essere approvati dal Parlamento entro 30 giorni, in caso contrario decadono ex tunc

cioè come se non fossero mai esistite

i limiti sono imposti dall’art. 4 dello statuto del contribuente —> non si può disporre tramite decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né

prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti

2. decreti legislativi—> sono atti con forza di legge emanati dal governo su delega del Parlamento

per la condizione di validità la delega deve indicare: criteri e principi direttivi

durata limitata nel tempo

oggetti definiti (ambito circoscritto) 4

in ambito tributario il Parlamento ricorre spesso a questo strumento, poiché le

norme fiscali sono molto tecniche e poco adatte al dibattito parlamentare

la Corte Costituzionale verifica che il decreto legge sia conforme alla Costituzione e anche rispetto

alla legge delega, in caso contrario può dichiarare l’incostituzionalità del decreto legislativo

i principali sono quelli sul processo tributario e sanzioni

testi unici

testi normativi che contengono la raccolta e la riunificazione di norme relative alla stessa materia —> sono oggetto di decreti legislativi

regolamenti statali

i regolamenti statali sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, con il parere del Consiglio di Stato e devono essere visti e registrati dalle corte dei conti

esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi

i regolamenti statali disciplinano: attuazione e integrazione di leggi e decreti legislativi che contengono norme di principio

materie in cui mancano una disciplina di legge o atti aventi forza di legge

il governo ha una potestà regolamentare che può essere esercitata senza necessità di autorizzazione legislativa in alcuni casi

le tipologie di regolamenti sono: 1. regolamenti esecutivi —> emessi anche senza norma autorizzativa

es: l’esecuzione di legge già esistenti

2. regolamenti delegati —> emessi in base a una norma espressa che delega il governo a legiferare

in determinati ambiti, ma la legge deve dettare la disciplina base

3. decreti attuativi e integrativi —> non ammessi nel diritto tributario per materie coperte da

riserva di legge

i decreti ministeriali, sono adottati nelle materie di competenza di un singolo ministro quando la legge conferisce tale potere

se sono di competenza di più ministri, si parla di regolamenti interministeriali

potestà legislativa regioni

la potestà legislativa esercitata da Stato regioni nel rispetto della costituzione e degli obblighi internazionali e comunitari

Stato —> esclusiva (in determinate materie stabilite dalla costituzione)

viene ripartita fra Stato e regioni: Regioni —> concorrente e residuale

le regioni possono legiferare in materia di tributi regionali locali, ma entro i limiti stabiliti da:

- principi fondamentali fissati dallo Stato

- principi di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario

lo Stato ha il compito di indicare quali tributi possono essere oggetto di legislazione regionale

non esiste una riserva di legge statale sui tributi locali, quindi le regioni possono legiferare su tributi locali, ma sempre nel rispetto dei

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principi stabiliti dallo Stato

i tributi locali possono essere regolati: da leggi statali

da leggi regionali

fonti sovranazionali

nelle materie di competenza dell'Unione Europea, prevalgono le norme dell'UE su quelle nazionali

il giudice nazionale deve applicare le norme europee e, in caso di contrasto, disapplicare quelle interne

le basi dell’Unione Europea sono:

1. Trattato sull'Unione Europea —> TUE l’UE aderisce anche alla CEDU (convenzione europea dei diritti dell’uomo),

2. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea —> TFUE e i diritti in essa garantiti costituiscono principi generali del diritto europeo

3. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

le fonti del diritto dell’UE, il diritto dell’unione è composto da atti emanati dagli organi dell’UE, che hanno diverse efficacia:

direttive —> vincolano gli Stati solo riguardo al risultato da raggiungere (gli Stati scelgono mezzi e strumenti per attuarle)

devono essere recepite con leggi nazionali conformi ai principi della direttiva, se

contengono disposizioni precise in incondizionate, sono direttamente applicabili

è previsto risarcimento dei danni per la mancata applicazione (es: tributi ambientali)

la più importante è la direttiva IVA

regolamenti —> hanno portata generale, sono obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili in ciascun Stato membro

sono equivalenti a leggi interne —> es: regolamenti doganali

decisioni —> riguardano casi specifici, sono obbligatori per i destinatari (che possono essere stati, imprese o individui)

es: decisioni della commissione europea che impongono a uno Stato di revocare benefici fiscali

sentenze della corte di giustizia —> hanno effetto diretto negli Stati membri

obbligano i giudici nazionali a conformarsi alle interpretazione del diritto UE

raccomandazioni e pareri —> non vincolanti, ma hanno valore politico e orientativo

possono influenzare l'interpretazione e l'attuazione del diritto UE

convenzioni internazionali

le convenzioni internazionali sono accordi politici tra Stati che hanno lo scopo di regolare la sovranità impositiva tra i paesi contraenti

servono cioè a stabilire quale Stato ha diritto di tassare determinati redditi o patrimoni, presuppongono la

doppia imposizione, ossia il caso in cui uno stesso reddito o patrimonio è tassabile in entrambi gli Stati 6

le convenzioni internazionali riguardano: la doppia imposizione sui redditi

la doppia imposizione patrimoniale (beni, capitali, proprietà)

la doppia imposizione sulle successioni

i dazi doganali

per acquisire efficacia giuridica, devono essere rettificate dallo Stato mediante legge ordinaria —> una volta rettificate, assumono valore di leggi speciali

essendo leggi speciali, prevalgono sempre sulle norme interne in caso di contrasto

efficacia norme tributarie nel tempo

le leggi tributarie, entrano in vigore il 15º giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. entrata in vigore —> momento formale in cui la legge diventa valida

dobbiamo distinguere tra: 2. inizio dell’obbligatorietà —> momento da cui la legge deve essere rispettata

3. efficacia nel tempo —> periodo durante il quale la legge produce effetti

di norma, entrata in vigore e inizio dell'efficacia coincidono, tranne nei casi di retroattività o differimento degli effetti

il principio di irretroattività —> art. 11 preleggi —> “ le leggi non dispongono che per l’avvenire, non sono retroattive, salvo che dispongano diversamente”

significa che una legge non può colpire fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, a meno che una norma successiva

lo prevede espressamente. La retroattività può riguardare solo gli effetti, non i diritti e obblighi già perfezionati

i tipi di retroattività delle leggi tributarie sono:

retroattività sugli effetti —> quando un fatto avvenuto dopo l’entrata in vigore produce anche effetti riferiti al passato

retroattività sulla fattispecie —> tributo colpisce fatti avvenuti nel passato

retroattività su entrambi —> quando la nuova legge considera fatti passati e li collega effetti ex tunc (cioè validi come se legge fosse già esistita)

si applicano anche a procedimenti o processi in corso, anche se riguardano

le norme procedimentali e processuali, sono da applicazione immediata —> fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore

la cessazione dell’efficacia delle leggi possono avvenire:

1. abrogazione (effetto en nunc) —> la legge cessa di produrre effetti per il futuro, ma continua a regolare i fatti avvenuti durante la sua vigenza

dichiarazione espressa dal legislatore

può avvenire per —> incompatibilità tra la nuova e la precedente norma

la nuova legge disciplina interamente la materia già regolata

2. dichiarazione di incostituzionalità (effetto ex tunc) —> la legge è considerata come se non fosse mai esistita

i tributi eventualmente riscossi de

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher damifaveee di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Porcaro Gianpiero.
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