Diritto dell’Unione Europea e Corte costituzionale
Valori e regole introdotti o rafforzati dal diritto dell’Unione Europea (UE) e recepiti dagli Stati membri, inclusa l’Italia, per armonizzare le modalità di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e garantire una gestione efficiente, equa e conforme agli standard europei.
È affermazione troppo ovvia per essere contestata che o la Costituzione impedisce che le leggi contrastino con le sue prescrizioni, oppure il legislatore può modificare la Costituzione con una legge comune.
Composizione
15 giudici.
- 1/3 eletto dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (in particolare, la Corte di Cassazione elegge tre membri della Corte, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti uno ciascuna);
- 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune;
- 1/3 nominati dal Presidente della Repubblica.
Nell’atto introduttivo del giudizio deve essere indicata la questione di costituzionalità che si compone di due elementi: oggetto e parametro, che vengono posti a confronto. La Corte, inoltre, non può pronunciarsi su un oggetto e in relazione ad un parametro diversi da quelli indicati; può al più avvenire che dalla dichiarazione di incostituzionalità di una norma derivi come conseguenza l’incostituzionalità di un’ulteriore norma: in questi casi si parla di illegittimità costituzionale consequenziale.
Oggetto
Atti della cui legittimità si dubita.
Rientrano anche le leggi costituzionali e di revisione, seppur con limiti, e le norme di diritto internazionale consuetudinario.
Sono invece esclusi i regolamenti governativi, le altre fonti secondarie e gli atti amministrativi, i regolamenti parlamentari e quelli europei.
Parametro
Norma della Costituzione che si reputa violata.
Ci rientrano la Costituzione e le leggi costituzionali, mentre sono escluse le fonti primarie. Però è possibile che quest’ultime lo siano in via indiretta quando operano come norme interposte, ovvero le fonti primarie che, richiamate dalla Costituzione, ne integrano il contenuto.
La Corte costituzionale, al termine del suo giudizio, può pronunciarsi nel senso dell’inammissibilità, di rigetto o dell’accoglimento della questione, mediante ordinanza o sentenza.
Ordinanze
Decisioni brevi motivate sinteticamente con le quali la Corte rigetta la questione senza entrare nel merito, ritenendo che manchino alcuni requisiti essenziali oppure dichiara la questione inammissibile in quanto già risolta in senso positivo o ancora, la dichiara infondata.
Sentenze
Decisioni più motivate dove la Corte si pronuncia sul merito della questione, effettua il confronto tra oggetto e parametro e possono essere di accoglimento: con queste la Corte acc