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Continuo lezione 7 → Corpo elettorale e legge elettorale

La nuova legge elettorale n. 165/2017: legge “Rosatellum”

La nuova legge elettorale n. 165/2017: legge “Rosatellum” (deputato Ettore Rosato).

Con questa legge, si optò per un sistema elettorale misto, per il 36,8% maggioritario e il 63,2% proporzionale, che si occupa sia del sistema elettorale del Senato della Repubblica, sia del sistema elettorale della Camera dei Deputati.

Tale sistema prevede per la Camera dei deputati:

  • 232 seggi uninominali: si elegge un deputato per ciascun seggio, 232 deputati con sistema maggioritario.
  • 386 seggi plurinominali: si elegge una pluralità di deputati con sistema proporzionale.
  • 12 seggi della circoscrizione Estero.

Ad esempio: in Toscana si hanno 14 collegi uninominali e 4 collegi plurinominali per la Camera dei Deputati.

Tale sistema prevede, invece, per il Senato della Repubblica:

  • 116 collegi uninominali.
  • 193 collegi plurinominali.
  • 6 collegi della circoscrizione Estero.

Nei collegi uninominali è eletto il candidato più votato (metodo “maggioritario”), mentre in quelli plurinominali l’assegnazione dei seggi avviene con metodo “proporzionale” tra le liste e le coalizioni che hanno superato le soglie di sbarramento.

I collegi plurinominali proporzionali sono molto piccoli ed eleggono al minimo 3 al massimo 8 deputati per la Camera dei Deputati ed al minimo 2 e al massimo 8 senatori per il Senato della Repubblica. Inoltre, ogni lista può indicare non meno di 2 e non più di 4 candidati ed esse sono “bloccate”, cioè l’elettore non può esprimere alcune preferenze. Si tratta quindi di liste brevi e bloccate.

Tale legge stabilisce la disciplina della parità di genere e tutela dei “trombati”, ossia la tutela dei “non eletti”: meccanismo mediante il quale si garantisce un riequilibrio della rappresentanza per genere in Parlamento.

  • Per quanto riguarda i collegi plurinominali proporzionalistici, i partiti devono presentare liste alternate per genere (M, F, M, F oppure F, M, F, M) e quindi si ha un numero paritario di uomini e di donne (al massimo 4 candidati, quindi 2 uomini e 2 donne alternati).
  • Per quanto riguarda i collegi uninominali maggioritari, la legge prevede che, nel complesso delle candidature nazionali presentate da un singolo partito, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Inoltre, né gli uomini né le donne possono essere rappresentati nella posizione di capolista in misura superiore al 60%.
  • Un candidato può presentarsi in un solo collegio uninominale, ma può beneficiare di un “paracadute”, ossia egli può presentarsi anche in un massimo di 5 listini plurinominali (aumenta la possibilità che il candidato non eletto nella parte uninominale poiché un altro candidato ha ottenuto più voti, può essere eletto nella parte plurinominale).

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Perciò, i “bocciati” nei collegi uninominali possono essere recuperati nella quota proporzionale, e sono eletti nel collegio ove la propria lista ha ottenuto la cifra elettorale più bassa, ossia la percentuale minore di voti. Invece, qualora il candidato risulta eletto sia in un collegio uninominale sia in un collegio plurinominale, verrà eletto nel collegio uninominale.

Le soglie di sbarramento

La legge “Rosatellum” pone l’attenzione sulle soglie di sbarramento, le quali si utilizzano per rendere un sistema proporzionale a carattere più maggioritario; tanto più alta è la soglia di sbarramento e maggiore sono i partiti esclusi (con le soglie di sbarramento, si impedisce di partecipare al riparto dei seggi le forze politiche che hanno ricevuto un consenso modesto).

Il paese che utilizza in modo “severo” le soglie di sbarramento è la Germania: la legge elettorale è proporzionale, ma i Governi sono stabili sia per la sfiducia costruttiva, sia per le soglie adottate.

In Italia:

  • Distinzione tra lista (singola formazione politica) e coalizione (formata da più liste), la quale è importante ai fini del raggiungimento delle soglie di sbarramento, ma non è obbligatorio formare una coalizione.
  • Per la lista: soglia di sbarramento 3% a livello nazionale (il partito deve raggiungere il 3% dei voti, altrimenti i voti saranno annullati).
  • Per la coalizione: soglia di sbarramento è superiore al 10%.
  • Al Senato della Repubblica sono ammesse anche liste che in una sola regione superano il 20% dei voti in quel territorio.
  • Se il partito nella coalizione raggiunge <1%: i voti sono dispersi.
  • Se il partito nella coalizione (partito “cespuglio”, ossia un piccolo partito che da solo non avrebbe raggiunto la soglia di sbarramento) raggiunge tra 1% e 3%: i voti sono distribuiti tra tutti i partiti della coalizione che hanno superato la soglia del 3%.

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La scheda elettorale unica

Con questa legge si ha una scheda elettorale unica:

  • Se l’elettore barra solo il nome del candidato uninominale, il suo voto è trasferito anche al partito collegato o, in caso sia appoggiato da una coalizione, attribuito “pro quota” (proporzionalmente) alle liste alleate.
  • Se si tracciano due “X”, una sul nome del candidato uninominale e una sul simbolo della lista collegata, il voto è assegnato al partito prescelto e non agli alleati (in caso di coalizione).
  • Se si traccia una “X” solo sulla lista del partito prescelto, il voto viene assegnato anche al candidato “uninominale”.

Non è ammesso il voto “disgiunto”, ossia non è consentito votare per un candidato in un collegio uninominale e per una lista non collegata a quel candidato nel collegio plurinominale.

Elezioni politiche del 2018

In queste elezioni, la legge non è riuscita a garantire che un partito o una lista di coalizione avesse la maggioranza assoluta né alla Camera, né al Senato.

Per questo, l’esito elettorale ha reso difficile la formazione del Governo non avendo, nessuna lista o coalizione, ottenuto il numero di parlamentari sufficiente a sostenere la formazione dell’esecutivo.

La causa di questo fallimento deriva dal fatto che la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza, il quale moltiplicava l’effetto della vittoria elettorale.

Riequilibrio della rappresentanza fra i generi

La Corte costituzionale con la sentenza 422/1995 stabilì:

  • La regola inderogabile riconosciuta dallo stesso Costituente, con il primo comma dell’art. 51 Cost., è quella dell’assoluta parità; per questo, ogni differenziazione in ragione del sesso risulta oggettivamente discriminatoria ed incostituzionale, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato (secondo la Corte costituzionale non si doveva favorire l’elezione “femminile” solamente perché le donne si ritenevano svantaggiate; la rimozione degli ostacoli e quindi favorire l’elezione di donne era una meccanismo affidato ai partiti, il quale non doveva influire sulla garanzia del risultato elettorale).
  • Art. 51 Cost.: tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

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Subentrano le così dette “quote rosa”:

  • Nella legislazione regionale si poteva esprimere la “doppia” preferenza tra i candidati (una preferenza maschile ed una preferenza femminile; altrimenti, se le preferenze riguardano lo stesso “genere”, la seconda preferenza risulta annullata).
  • Nella legge 215/2017 (per le elezioni non politiche, ma bensì amministrative): nessuna lista poteva presentare candidati tutti dello stesso genere; e inoltre (nei comuni con più di 50000 abitanti) non più di 2/3 di candidati dello stesso genere e la possibilità di esprimere una “doppia” preferenza tra i candidati (una preferenza maschile ed una preferenza femminile).

Si parla di “quote rosa” per esprimere il riequilibrio della rappresentanza del genere femminile, il quale aveva ottenuto una netta maggioranza in Parlamento rispetto al genere maschile.

La legislazione elettorale di contorno

La legislazione elettorale di contorno è caratterizzata dalla legislazione sulla comunicazione politica (legge n. 28/2000), la quale regola la comunicazione politica e l’accesso ai mezzi d’informazione, assicurando parità di condizioni a tutti i soggetti politici in parzialità ed equità, quanto all’accesso a tali mezzi.

Vigilano sull’applicazione di tali normative:

  • La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  • L’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

La legislazione elettorale di contorno si occupa anche delle spese elettorali, le quali sono sottoposte ad una particolare disciplina e a dei limiti:

  • Vi deve essere un tetto massimo di spesa per ciascun candidato e forza politica (nessun candidato può oltrepassare tale budget prestabilito; altrimenti, non vi sarebbe parità ed equità tra i candidati e tra le forze politiche).
  • Vi deve essere anche la trasparenza delle spese (i rendiconti sono sottoposti al controllo dei collegi regionali di garanzia elettorale; la violazione di tali rendiconti può comportare delle sanzioni pecuniarie, senza però comportare la caduta del candidato o della forza politica).

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Il finanziamento pubblico ai partiti fino al 2017

Il finanziamento pubblico, cioè a carico del bilancio statale, ai partiti e ai candidati deve assicurare a tutti i soggetti politici pari opportunità nella competizione elettorale.

La legge n. 157/199, modificata nel 2002, disciplinava il finanziamento pubblico dei partiti in Italia: il rimborso alle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni e i referendum è pari ad 1 Euro, moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati.

Il fondo per il rimborso era ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la quota di seggi assegnati con il metodo proporzionale, tra i partiti che avessero superato la soglia dell’1%.

Per quanto riguarda il Senato, invece, la ripartizione era effettuata su base regionale.

In seguito:

  • Con il DL (decreto legislativo) n. 149/2013 e convertito nella legge n. 13/2014, si afferma la soppressione del finanziamento pubblico, passando ad un finanziamento privato “trasparente e incentivato”.
  • Tale finanziamento privato è riservato solamente ai partiti che accettano di dimostrare di attenersi al “metodo democratico” (art. 49 Cost.: i partiti devono partecipare con metodo democratico alla politica nazionale).
  • Si assiste ad un periodo transitorio: riduzione del 25% del finanziamento per ogni anno fino al 2017 (poiché la concreta cessazione del finanziamento pubblico ai partiti è avvenuta nel 2017 e, dal 2014 al 2017, ogni anno vi è una riduzione del 25% del finanziamento pubblico).

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Lezione 8 → Il Parlamento

Il Parlamento

Il Parlamento è un’assemblea rappresentativa (collegamento organico con i processi istituzionali della rappresentanza politica) a competenza generale, pluralista e permanente (cioè deve sempre esistere poiché è un organo costituzionale), ma rinnovata nella sua composizione tramite elezioni a scadenze regolari (i componenti rimangono in carica per un periodo definito, al fine di garantire il rinnovamento dell’organo; mandato temporalmente definito dei componenti).

La rappresentanza politica: rendere “presente” chi è “assente”

Il Parlamento è il luogo della rappresentanza politica, per rendere “presente” il popolo anche se in realtà è “assente”.

Come si è evoluta la rappresentanza politica?

  • Democrazia degli antichi: ad Atene i cittadini effettuavano direttamente le scelte politiche nell’assemblea generale.
  • Rappresentanza medievale: i componenti delle assemblee parlamentari medievali agivano come puri e semplici mandatari dei loro rappresentati.
  • Democrazia dei moderni (rappresentanza politica moderna): la partecipazione alla vita politica dei moderni passa attraverso la rappresentanza politica, cioè attraverso l’elezione di un corpo politico (l’estensione territoriale degli Stati, infatti, impedisce fisicamente che i cittadini si possano riunire in un unico luogo e deliberare direttamente; per questo, è necessaria l’elezione di un organo politico che rappresenti il popolo). Con la rappresentanza politica, si ha una distinzione tra governanti (coloro che sono a capo dell’organo politico) e governati (i cittadini che sono rappresentati dai governanti).

I principi della rappresentanza politica moderna

Si parla di rappresentanza “nazionale”, la quale stabilisce che gli eletti non rappresentano il singolo collegio elettorale di provenienza, ma bensì il paese nel suo complesso, a riscontro del principio che la rappresentanza politica ha come fine essenziale il perseguimento di interessi generali e non settoriali.

Tra i principi vi è anche la regola del “divieto del mandato imperativo”, il quale afferma che gli elettori non possono dare istruzioni giuridicamente vincolanti agli eletti, né possono revocarli.

Gli elettori, qualora l’eletto non mantenesse le promesse fatte al popolo, possono assegnare alle elezioni successive il voto ad un altro candidato.

Nessun eletto può essere considerato un traditore, neppure nel caso in cui non rispettasse le dichiarazioni e le promesse fatte al popolo (“None of you is a traitor”).

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I Parlamenti

Il Parlamento è il corpo legislativo dello Stato, ossia un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (le Camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica, è la formazione delle leggi.

  • È presente in tutte le democrazie moderne (democrazie rappresentative) e rappresenta il luogo dove si promuove, si discute e si dibatte per giungere a delle decisioni politiche.

Il Parlamento italiano (art. 55 Cost.)

Il Parlamento italiano è diviso in due Camere (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), le quali si riuniscono separatamente, salvo i casi stabiliti dalla Costituzione che prevedono una riunione in seduta “comune” (caso dell’elezione del Presidente della Repubblica in seduta comune).

Il Parlamento, in caso di “seduta comune”, si riunisce presso la Camera dei deputati ed opera secondo il regolamento della Camera e non del Senato.

Tra i casi in cui le Camere si riuniscono in seduta comune abbiamo:

  • Elezione del Presidente della Repubblica.
  • Giuramento del Presidente della Repubblica.
  • Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.
  • Elezione di 8 componenti del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura).
  • Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale.
  • Elezione della lista dei giudici aggregati della Corte Costituzionale.

Funzioni del Parlamento italiano

Le funzioni del Parlamento sono:

  • Funzione di revisione costituzionale (art. 138 Cost.).
  • Funzione legislativa (art. 70 Cost.).
  • Funzione di indirizzo politico (conferimento o revoca della fiducia al Governo; art. 94 Cost.; approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno).
  • Funzione di controllo sull’Esecutivo.
  • Funzione di inchiesta su materie di pubblico interesse (art. 82 Cost.).
  • Funzioni elettive (il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica, 1/3 dei membri della Corte costituzionale e del CSM).
  • Funzione di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (funzione di carattere “penale”).

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Durata del Parlamento italiano

I componenti delle Camere durano in carica 5 anni (rinnovamento dei componenti ogni 5 anni); durata quinquennale o “legislatura” che non si può prorogare, salvo casi stabiliti per legge o in caso di “guerra” (art. 60 Cost.).

Dopo i 5 anni, il Parlamento si rinnova e perciò si terranno le nuove elezioni.

Secondo l’art. 61 Cost., nel periodo che intercorre tra la caduta del vecchio Parlamento (dopo i 5 anni in carica) e la nascita del nuovo Parlamento si ha la “prorogatio”, cioè il vecchio Parlamento continua ad operare e svolgere le sue funzioni fino al momento in cui non viene sostituito dai nuovi membri del Parlamento.

Lo scioglimento del Parlamento può anche essere anticipato, mediante l’intervento del Presidente della Repubblica, il quale usufruisce di tale potere “politico” solo nel caso in cui il Parlamento non sia più in grado di stabilire una maggioranza tale da poter concedere la fiducia ad un Governo.

Entro 70 gg dallo scioglimento delle Camere si effettuano le elezioni; entro 20 gg successive alle elezioni le nuove Camere si riuniscono per la prima riunione.

Il bicameralismo: modelli di riferimento per l’Italia

Tra i modelli di riferimento individuiamo:

  • Modello inglese: una camera elettiva (“Camera dei Comuni” o Camera “Bassa”) e l’altra ereditaria o di nomina regia (“Camera dei Lord” o Camera “Alta”); compromesso tra istanze democratiche e potere del re o della nobiltà di cui era espressione della camera alta.
  • Modello giacobino: concentrazione di tutto il potere in un’unica Camera (in Francia con la rivoluzione francese si ricorre al “modello dell’assemblea nazionale”: un’unica Camera che esprime la volontà popolare).
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiarina830 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Milazzo Pietro.
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