Estratto del documento

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Le vicende modificative

dell'obbligazione

Dispensa di ripasso: le modificazioni soggettive dal lato passivo

accollo · espromissione · delegazione

artt. 1268-1273 c.c.

Istituto: modificazioni soggettive dal lato passivo · Libro IV, obbligazioni

1

Indice

La dispensa raccoglie le vicende modificative dell'obbligazione: la cessione del credito (lato

attivo), le tre figure di successione nel debito (lato passivo) e una scheda finale di confronto.

La cessione del credito

Parte I artt. 1260-1267

L'accollo

Parte II art. 1273

L'espromissione

Parte III art. 1272

La delegazione

Parte IV artt. 1268-1271

Le tre figure del lato passivo a confronto

Parte V sintesi

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PARTE I · LA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito

Modificazione soggettiva dal lato attivo dell'obbligazione: il creditore trasferisce ad

altri il proprio credito.

artt. 1260-1267 c.c.

Mappa concettuale: natura, soggetti, efficacia verso il ceduto e garanzie del cedente (pro soluto e pro solvendo).

Definizione e collocazione

01

La cessione del credito è il contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce a un altro

soggetto (il cessionario) il proprio credito verso il debitore (ceduto). È la vicenda

modificativa dal lato attivo del rapporto obbligatorio (successione nel credito), pendant delle

figure del lato passivo (accollo, espromissione, delegazione).

Il credito si trasferisce con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori (art. 1263). Può

avvenire a titolo oneroso o gratuito, con causa variabile (vendita, donazione, garanzia,

solutoria). 3

I tre soggetti

02

Cedente Cessionario Ceduto

Il creditore Il nuovo creditore Il debitore

originario, che trasferisce il credito acquista il credito estraneo all'accordo di cessione

Struttura

03

La cessione è un contratto tra cedente e cessionario: il consenso del debitore ceduto

non è necessario (art. 1260). Sono cedibili tutti i crediti, salvo quelli di carattere strettamente

personale, quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge o escluso per patto. Il patto di non

cedibilità è opponibile al cessionario solo se si prova che lo conosceva (art. 1260, comma 2).

Lo schema della cessione: il credito passa dal cedente al cessionario; il debitore ceduto ne resta estraneo.

Efficacia verso il debitore ceduto

04

La cessione ha effetto verso il debitore ceduto quando gli è stata notificata o da lui accettata

(art. 1264). Prima di allora, il ceduto che paga al cedente in buona fede è liberato.

C ONF LIT TO TRA CE SSIO NARI

Se lo stesso credito è ceduto a più persone, prevale la cessione notificata (o accettata)

per prima (art. 1265), non quella di data anteriore.

Le garanzie del cedente: pro soluto e pro solvendo

05

È il punto tecnico dell'istituto. Occorre distinguere ciò che il cedente garantisce:

• Veritas nominis (art. 1266): nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce

l'esistenza del credito al tempo della cessione. È la regola: cessione pro soluto.

4

• Bonitas nominis (art. 1267): il cedente non garantisce la solvenza del debitore, salvo

che l'abbia espressamente promessa (cessione pro solvendo); in tal caso risponde nei

limiti di quanto ha ricevuto.

R EGO LA DA RIC ORD ARE

Salvo patto contrario, la cessione onerosa è pro soluto: il cedente garantisce che il credito

esiste, non che il debitore pagherà. La garanzia di solvenza (pro solvendo) va pattuita.

Distinzioni

06

• Rispetto alle figure del lato passivo (accollo, espromissione, delegazione): quelle

mutano il debitore; la cessione muta il creditore.

• Rispetto alla delegazione attiva: lì il debitore, su incarico del creditore, si obbliga

verso un nuovo creditore; nella cessione il credito è trasferito direttamente per contratto

tra i creditori.

• Rispetto alla surrogazione: la surrogazione consegue al pagamento (chi paga subentra

nel credito); la cessione è un trasferimento negoziale autonomo.

Esempio

07

Caso. Caio vanta 10.000 verso Tizio. Caio cede il credito a Mevio, senza chiedere il consenso

di Tizio.

Efficacia. Finché la cessione non è notificata a Tizio (o da lui accettata), Tizio che paga a Caio

in buona fede è liberato (art. 1264). Dopo la notifica, Tizio deve pagare a Mevio.

Garanzie. Se la cessione è a titolo oneroso, Caio garantisce che il credito esiste (art. 1266);

non garantisce che Tizio sia solvibile, salvo che l'abbia promesso (art. 1267).

Possibili domande d'esame

08

• È necessario il consenso del debitore ceduto?

• Quando la cessione produce effetti verso il debitore ceduto (art. 1264)?

• Differenza tra cessione pro soluto e pro solvendo (artt. 1266-1267).

• Come si risolve il conflitto tra più cessionari dello stesso credito (art. 1265)?

5

PARTE II · L'ACCOLLO

L'accollo

Modificazione soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione: un terzo assume il

debito altrui.

art. 1273 c.c.

Mappa concettuale: struttura dell'istituto e distinzione tra accollo cumulativo (regola) e liberatorio.

Definizione e collocazione

01

L'accollo è l'accordo con cui un terzo (accollante) si obbliga verso il debitore (accollato)

ad assumere il pagamento del debito che questi ha verso il creditore (accollatario). Insieme

a espromissione e delegazione appartiene alle modificazioni soggettive dal lato passivo del

rapporto obbligatorio: cambia il soggetto tenuto ad adempiere, senza estinguere l'obbligazione

(successione nel debito).

Nell'operazione si distinguono due rapporti: il rapporto di provvista, tra accollato e

accollante, che costituisce la causa dell'assunzione; e il rappo

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher drcucco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Lucarelli Alberto.
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