ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Le vicende modificative
dell'obbligazione
Dispensa di ripasso: le modificazioni soggettive dal lato passivo
accollo · espromissione · delegazione
artt. 1268-1273 c.c.
Istituto: modificazioni soggettive dal lato passivo · Libro IV, obbligazioni
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Indice
La dispensa raccoglie le vicende modificative dell'obbligazione: la cessione del credito (lato
attivo), le tre figure di successione nel debito (lato passivo) e una scheda finale di confronto.
La cessione del credito
Parte I artt. 1260-1267
L'accollo
Parte II art. 1273
L'espromissione
Parte III art. 1272
La delegazione
Parte IV artt. 1268-1271
Le tre figure del lato passivo a confronto
Parte V sintesi
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PARTE I · LA CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito
Modificazione soggettiva dal lato attivo dell'obbligazione: il creditore trasferisce ad
altri il proprio credito.
artt. 1260-1267 c.c.
Mappa concettuale: natura, soggetti, efficacia verso il ceduto e garanzie del cedente (pro soluto e pro solvendo).
Definizione e collocazione
01
La cessione del credito è il contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce a un altro
soggetto (il cessionario) il proprio credito verso il debitore (ceduto). È la vicenda
modificativa dal lato attivo del rapporto obbligatorio (successione nel credito), pendant delle
figure del lato passivo (accollo, espromissione, delegazione).
Il credito si trasferisce con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori (art. 1263). Può
avvenire a titolo oneroso o gratuito, con causa variabile (vendita, donazione, garanzia,
solutoria). 3
I tre soggetti
02
Cedente Cessionario Ceduto
Il creditore Il nuovo creditore Il debitore
originario, che trasferisce il credito acquista il credito estraneo all'accordo di cessione
Struttura
03
La cessione è un contratto tra cedente e cessionario: il consenso del debitore ceduto
non è necessario (art. 1260). Sono cedibili tutti i crediti, salvo quelli di carattere strettamente
personale, quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge o escluso per patto. Il patto di non
cedibilità è opponibile al cessionario solo se si prova che lo conosceva (art. 1260, comma 2).
Lo schema della cessione: il credito passa dal cedente al cessionario; il debitore ceduto ne resta estraneo.
Efficacia verso il debitore ceduto
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La cessione ha effetto verso il debitore ceduto quando gli è stata notificata o da lui accettata
(art. 1264). Prima di allora, il ceduto che paga al cedente in buona fede è liberato.
C ONF LIT TO TRA CE SSIO NARI
Se lo stesso credito è ceduto a più persone, prevale la cessione notificata (o accettata)
per prima (art. 1265), non quella di data anteriore.
Le garanzie del cedente: pro soluto e pro solvendo
05
È il punto tecnico dell'istituto. Occorre distinguere ciò che il cedente garantisce:
• Veritas nominis (art. 1266): nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce
l'esistenza del credito al tempo della cessione. È la regola: cessione pro soluto.
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• Bonitas nominis (art. 1267): il cedente non garantisce la solvenza del debitore, salvo
che l'abbia espressamente promessa (cessione pro solvendo); in tal caso risponde nei
limiti di quanto ha ricevuto.
R EGO LA DA RIC ORD ARE
Salvo patto contrario, la cessione onerosa è pro soluto: il cedente garantisce che il credito
esiste, non che il debitore pagherà. La garanzia di solvenza (pro solvendo) va pattuita.
Distinzioni
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• Rispetto alle figure del lato passivo (accollo, espromissione, delegazione): quelle
mutano il debitore; la cessione muta il creditore.
• Rispetto alla delegazione attiva: lì il debitore, su incarico del creditore, si obbliga
verso un nuovo creditore; nella cessione il credito è trasferito direttamente per contratto
tra i creditori.
• Rispetto alla surrogazione: la surrogazione consegue al pagamento (chi paga subentra
nel credito); la cessione è un trasferimento negoziale autonomo.
Esempio
07
Caso. Caio vanta 10.000 verso Tizio. Caio cede il credito a Mevio, senza chiedere il consenso
di Tizio.
Efficacia. Finché la cessione non è notificata a Tizio (o da lui accettata), Tizio che paga a Caio
in buona fede è liberato (art. 1264). Dopo la notifica, Tizio deve pagare a Mevio.
Garanzie. Se la cessione è a titolo oneroso, Caio garantisce che il credito esiste (art. 1266);
non garantisce che Tizio sia solvibile, salvo che l'abbia promesso (art. 1267).
Possibili domande d'esame
08
• È necessario il consenso del debitore ceduto?
• Quando la cessione produce effetti verso il debitore ceduto (art. 1264)?
• Differenza tra cessione pro soluto e pro solvendo (artt. 1266-1267).
• Come si risolve il conflitto tra più cessionari dello stesso credito (art. 1265)?
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PARTE II · L'ACCOLLO
L'accollo
Modificazione soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione: un terzo assume il
debito altrui.
art. 1273 c.c.
Mappa concettuale: struttura dell'istituto e distinzione tra accollo cumulativo (regola) e liberatorio.
Definizione e collocazione
01
L'accollo è l'accordo con cui un terzo (accollante) si obbliga verso il debitore (accollato)
ad assumere il pagamento del debito che questi ha verso il creditore (accollatario). Insieme
a espromissione e delegazione appartiene alle modificazioni soggettive dal lato passivo del
rapporto obbligatorio: cambia il soggetto tenuto ad adempiere, senza estinguere l'obbligazione
(successione nel debito).
Nell'operazione si distinguono due rapporti: il rapporto di provvista, tra accollato e
accollante, che costituisce la causa dell'assunzione; e il rappo
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