Diritto commerciale
Prof. Ferri
Appunti completi per l'esonero
Contenuti coperti
- Diritto d'impresa e storia del diritto commerciale
- Imprenditore (art. 2082 c.c.)
- Piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, imprenditore commerciale
- Concorrenza sleale e antitrust
- Segni distintivi (marchio, ditta, insegna)
- Registro delle imprese
- Contabilità e azienda
- Società: persone e capitali
- Conferimenti, partecipazioni, responsabilità
Capitolo 1 – Il diritto commerciale
Definizione e oggetto
Diritto commerciale: ramo del diritto privato che regola i rapporti commerciali, cioè le attività economiche svolte per il mercato con funzione di intermediazione tra chi produce e chi consuma.
I rapporti commerciali sono definiti dall'art. 2195 c.c. e svolgono tutti una funzione di intermediazione (compro → produco → vendo).
Differenze tra diritto commerciale e diritto privato
| Diritto privato | Diritto commerciale |
|---|---|
| Rappresentanza: serve procura formale | Rappresentanza: basta la posizione oggettiva nell'impresa |
| Conflitto: occasionale, non sistematico | Conflitto: sistematico tra imprese nello stesso mercato |
| Correttezza: solo nel rapporto creditore/debitore | Correttezza: obbligo istituzionale tra concorrenti |
Origini storiche
Le origini del diritto civile risalgono al diritto romano; il diritto commerciale nasce nel Medioevo italiano (età dei comuni), con il passaggio dalla produzione feudale/agricola a una produzione specializzata finalizzata allo scambio. Prima dell'unificazione del 1942 esisteva un codice di commercio autonomo.
Capitolo 2 – Evoluzione storica del diritto commerciale
1° Periodo – Diritto dei mercanti (Medioevo → Rivoluzione Francese)
Diritto di classe creato dai mercanti, applicabile solo ai membri delle corporazioni.
- Il giudice era un mercante (console)
- Le norme si estesero poi anche ai terzi in contatto con i mercanti
- Fine del periodo: la Rivoluzione Francese abolisce le corporazioni e consente il commercio a tutti
2° Periodo – Diritto del commercio (Rivoluzione Francese → 1942)
Il diritto diventa diritto dello Stato, con fonti autonome:
Art. 1 cod. comm. gerarchia: 1) leggi commerciali, 2) usi commerciali, 3) leggi di diritto privato (subordinato agli usi)
Commerciante (art. 8 cod. comm.): colui che compie atti di commercio per professione abituale.
Criteri: non più l'appartenenza a una corporazione, ma la ripetizione di atti di commercio.
Esistono due statuti:
- Statuto dei commercianti (interni): si applicava ai commercianti; includeva acquisto per rivendita, speculazione in borsa, produttori industriali (esclusi agricoli e artigiani)
- Statuto degli atti commerciali (esterni): si applicava a chiunque compisse atti commerciali anche non ripetuti
3° Periodo – Diritto dell'impresa (1942 → oggi)
Nel 1942 il codice di commercio viene assorbito nel codice civile (unificazione legislativa). Le norme commerciali confluiscono in:
- Libro V c.c. → statuto dell'imprenditore
- Libro IV c.c. → obbligazioni e contratti
- Leggi speciali autonome (fallimentare, navigazione)
Art. 1 cod. nav. il diritto della navigazione rimane autonomo rispetto al codice civile
Il commerciante è sostituito dall'imprenditore: concetto più ampio (include produzione agricola e artigianale) ma anche più preciso (esclude i semplici speculatori).
Capitolo 3 – L'imprenditore (artt. 2082-2083 c.c.)
Definizione generale – Art. 2082 c.c.
Art. 2082 c.c. – Definizione di imprenditore
"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi."
Questa definizione individua quattro elementi essenziali:
- Attività economica: produce nuova ricchezza tramite il metodo economico (ricavi ≥ costi). Non richiede necessariamente lucro, ma il metodo economico è condizione necessaria e sufficiente.
- Organizzata: l'imprenditore combina beni (azienda, art. 2555 c.c.) e persone (ausiliari e dipendenti) in un organismo economico gerarchico e stabile.
- Professionalmente: anche le attività stagionali sono professionali; l'importante è la sistematicità.
- Al fine della produzione o scambio: anche il puro commercio (acquisto per rivendita) è impresa, purché crei un plusvalore per il mercato.
L'impresa come organismo
L'impresa è un organismo:
- Gerarchico: al vertice sta l'imprenditore/amministratore (art. 2086)
- Stabile: dura nel tempo, è autonoma dall'imprenditore (può continuare anche dopo la sua morte)
- Economico: produce ricchezza; i costi devono essere coperti programmaticamente dai ricavi
Articoli rilevanti sulla stabilità dell'impresa:
Art. 2196 la sede dell'azienda è duratura
Art. 1722 comma 4 il mandato relativo all'esercizio dell'impresa non si estingue se l'impresa continua dopo la morte dell'imprenditore
Art. 1330 la morte del contraente prima del contratto non interrompe l'accordo
Il piccolo imprenditore – Art. 2083 c.c.
Art. 2083 c.c. – Piccolo imprenditore
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Nel piccolo imprenditore prevale il lavoro personale sull'organizzazione. È una categoria autonoma, non una sottocategoria dell'imprenditore. Può essere solo una persona fisica.
| Imprenditore (art. 2082) | Piccolo imprenditore (art. 2083) |
|---|---|
| Prevale l'organizzazione | Prevale il lavoro personale |
| Contratto: appalto (art. 1655) | Contratto d'opera (art. 2222) |
| Soggetto alle scritture contabili (art. 2214) | Non soggetto a scritture contabili (art. 2214) |
| Iscrizione obbligatoria nel registro imprese | Solo iscrizione in registro giuridico (art. 2202) |
Legge 443/1985 – Impresa artigiana: l'imprenditore artigiano organizza ed esegue personalmente l'attività (art. 2). L'impresa artigiana include anche le società (art. 3). Tutti i piccoli imprenditori possono essere artigiani secondo la legge quadro.
Ulteriori classificazioni
Impresa familiare – Art. 230 bis c.c.
Istituto introdotto negli anni '70 a tutela dei familiari che lavorano nell'impresa o in famiglia senza contratto. Non è un tipo di impresa diverso ma un insieme di regole protettive. I familiari senza contratto hanno diritto a:
- Mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia
- Partecipazione agli utili e agli incrementi patrimoniali (in proporzione al lavoro svolto)
- Partecipazione alle decisioni importanti – potere di codeterminazione
- Diritto di prelazione sull'azienda
Professionista intellettuale – Art. 2238 c.c.
Svolge lavoro non materiale ma intellettuale. Non è imprenditore. La sua attività è disciplinata dal contratto d'opera intellettuale (art. 2232 c.c.) ed è necessariamente personale (solo persona fisica). Il compenso deve essere adeguato (art. 2233). Le professioni possono essere protette (accesso limitato) o non protette.
Art. 2238 quando il professionista intellettuale collabora con un'impresa, all'impresa si applicano le norme sull'impresa e al professionista quelle sul professionista intellettuale
Capitolo 4 – L'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)
Sistema originario (prima della riforma)
Nel sistema del 1942, l'imprenditore agricolo era chi possedeva un fondo agricolo (criterio basato sulla proprietà). Era esterno alla categoria degli imprenditori commerciali. La disciplina era limitatissima.
| Attività agricole principali | Attività agricole connesse |
|---|---|
| Necessarie per avere la qualifica: coltivazione, silvicoltura, allevamento bestiame | Commerciali per natura ma agricole per connessione (non necessarie per la qualifica). Connessione soggettiva (produce ciò che scambia) e oggettiva (normale esercizio dell'agricoltura) |
Sistema attuale – Art. 2135 c.c. riformato
Criterio fondamentale
Non è più centrale la proprietà del fondo, ma l'organizzazione del ciclo biologico (vegetale o animale). Il criterio di riferimento è la prevalenza.
Attività agricole principali (art. 2135, comma 1)
- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- Allevamento di animali
- Attività ittica (art. 2135, comma 3)
Si caratterizzano per la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando (o potendo utilizzare) il fondo, il bosco o le acque.
Attività agricole connesse (art. 2135, comma 3)
Hanno ad oggetto prodotti derivanti dall'attività principale o utilizzano risorse dell'azienda. Non è più necessario che i prodotti siano esclusivamente propri: è sufficiente che siano prevalentemente propri. Comprendono:
- Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione
- Fornitura di beni/servizi mediante uso prevalente di attrezzature aziendali
- Agriturismo, fattorie didattiche, servizi agricoli per conto terzi
Regime giuridico dell'imprenditore agricolo
Art. 2188 + 2200 iscrizione nel registro delle imprese in sezione speciale (non ordinaria come l'imprenditore commerciale)
Art. 2193 iscrizione con valore di pubblicità dichiarativa (non costitutiva; rende i fatti opponibili ai terzi)
Art. 2221 non soggetto al fallimento (disciplina riservata all'imprenditore commerciale)
Capitolo 5 – Imprenditore commerciale e imprese pubbliche
Imprenditore commerciale – Art. 2195 c.c.
Art. 2195 c.c. – Imprenditori commerciali
Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: 1) attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) attività di trasporto per terra, acqua o aria; 4) attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
L'imprenditore commerciale è soggetto a registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Anche le imprese agricole rientrano nella categoria, ma seguono una disciplina differenziata.
Imprese pubbliche – Art. 2201 c.c.
Se lo Stato fa impresa non può fallire. Due ipotesi:
| Impresa territoriale | Ente pubblico economico |
|---|---|
| Non ha come oggetto esclusivo e principale l'attività commerciale. È un'impresa-organo: si applica il diritto commerciale d'impresa. | Ha come oggetto esclusivo/principale l'attività commerciale. Si applica la disciplina del diritto commerciale, salvo esoneri (es. fallimentare). |
Capitolo 6 – La concorrenza
Il mercato e la concorrenza
Il mercato è il luogo in cui l'impresa si incontra con i clienti (distributori, fornitori, consumatori) e si scontra con i concorrenti. Il mercato è concorrenziale quando il prezzo nasce dall'incontro tra domanda e offerta.
Art. 41 Cost. tutela la libertà di iniziativa economica individuale
L'imprenditore non è proprietario della clientela: le quote di mercato sono oggetto di contesa. Il conflitto tra imprenditori è sistematico, lecito e non risarcibile (gioco della concorrenza).
Concorrenza sleale – Art. 2598 c.c.
Principio fondamentale
Ciò che individua un atto sleale non è il suo fine ma il mezzo utilizzato.
Tre categorie di atti sleali
- Confusione: uso di segni distintivi altrui (marchio, ecc.); imitazione servile (si imitano anche le componenti inutili ma distintive)
- Denigrazione: diffusione di notizie che discreditano un concorrente, indipendentemente dalla veridicità
- Appropriazione di pregi altrui: per sottrazione (mi attribuisco un pregio altrui) o per agganciamento (mi aggancio alla notorietà altrui)
Sanzioni &n
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