Adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili art. 3 CCII – art. 2086 C.C.
Fonti normative
- Tribunale Milano 18.10.2019
- Codice Civile
- Assonime – Circolare 19 del 02.08.2019
- Tribunale Milano 03.12.2019
- COSO – ERM integrated framework - 2019
- D. Lgs. 14/2019 (CCII)
- Codice di Corporate Governance – gennaio 2020
- Tribunale Roma 08.04.2020
- ISA Italia
- EBA – Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti – ABE/GL/2020/06 del 29/05/2020
- Tribunale Roma 15.09.2020
- D.M. Giustizia 28.09.2021
- Tribunale Cagliari 19.01.2022
- ODCEC Milano – Guida alla lettura del COSO ERM Framework – 18.12.2020
- D.M. Giustizia 21.03.2023
- Tribunale Bologna 19.05.2022 (Corte Appello Bologna 18.11.2022)
- ODCEC Milano – Principi guida per la redazione del business plan – aprile 2021
- Tribunale Catania 08.02.2023
- OIBR – Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI – aprile 2022
- Cassazione n.2172 del 24.01.2023
- Scuola superiore della magistratura – Quaderno 18: gli assetti organizzativi dell’impresa – novembre 2022
- ODCEC Roma – Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce del riformato art. 3 del CCII – giugno 2023
- CNDCEC – Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici – luglio 2023
- CNDCEC – Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – dicembre 2023
Nuove norme
2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Art. 2086 C.C.
Proporzionalità. Tempestività.
Art. 3 C.C.I.I.
2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 C.C., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Art. 2086 C.C.
È stato introdotto dall’art. 375 CCII il comma 2: l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Due elementi rilevanti:
- Istituire assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa (principio di proporzionalità).
- Adottare e attuare strumenti per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale (tempestività).
N.B. Assetti OAC sono già presenti negli artt. 2381, commi 3 e 5 e 2403 comma 1 c.c.
Art. 3 C.C.I.I.
L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 C.C., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Norme in vigore
3. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Art. 2381 C.C.
5. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.
Art. 2403 C.C.
1. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Art. 2381 C.C.
Comma 3: Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Comma 5: Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.
Art. 2403 C.C.
Comma 1: Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Definizioni - 1
Assetto amministrativo
Identifica l’insieme delle procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento della gestione e delle singole fasi nelle quali si articola.
Assetto organizzativo
Identifica la direzione, i reparti produttivi e le singole unità operative.
OAC assetti
Sistema unitario e integrato, fondato su un complesso di regole che non solo definiscono a monte l’organizzazione societaria, i processi decisionali e le persone ad essi preposti ma che identifica a valle le funzioni aziendali ed i processi che consentono l’esecuzione e il riscontro delle decisioni prese.
Definizioni - 1
Assetto OAC = sistema unitario e integrato, fondato su un complesso di regole che non solo definiscono a monte l’organizzazione societaria, i processi decisionali e le persone ad essi preposti ma che identifica a valle le funzioni aziendali ed i processi che consentono l’esecuzione e il riscontro delle decisioni prese.
- Assetto organizzativo = identifica la direzione, i reparti produttivi e le singole unità operative.
- Assetto amministrativo = identifica l’insieme delle procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento della gestione e delle singole fasi nelle quali si articola.
- Assetto contabile = identifica il sistema di corretta, completa e tempestiva rilevazione, elaborazione e comunicazione dei fatti di gestione.
Definizioni - 2
Crisi d’impresa
Strumenti di allerta (art. 2 comma 1 lett. a) C.C.I.I. (art. 3 comma 4 C.C.I.I.)
Insolvenza (art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.
Definizioni - 2
Strumenti di allerta = obblighi di segnalazione disciplinati dall’art. 3 CCII a carico dell’organo di controllo (art. 25-octies CCII) e dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII).
Crisi d’impresa = lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2 CCII, lett. a).
Insolvenza = lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 CCII, lett. b).
Definizioni - 3
Continuità aziendale (ISA Italia 570)
Business Judgement Rule (BJR) = principio di insindacabilità.
Contestazione solo in caso di: scelta irragionevole e irrazionale.
Definizioni - 3
Continuità aziendale = capacità dell’impresa di realizzare le attività e fronteggiare le passività, valutando l’esito di eventi futuri ed incerti che dovrebbero verificarsi durante il normale esercizio d’impresa in un arco temporale di almeno 12 mesi (ISA Italia 570).
Business Judgement Rule (BJR) = corrisponde al principio di insindacabilità delle scelte di gestione; esso sancisce che gli amministratori non siano responsabili per gli eventuali danni che vengono arrecati alla società in base alle proprie scelte, ma ne attribuisce appunto la responsabilità solamente qualora la gestione non sia stata compiuta in maniera legittima e sia imputabile a scelte irrazionali.
Quindi le scelte gestorie non possono essere contestate né dai soci, né dai creditori sociali e neppure dagli organi giurisdizionali salvo appunto due criteri di valutazione:
- Scelta ragionevole.
- Scelta razionale.
Assetto organizzativo
Art. 2555 C.C.
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Modello di corporate governance.
Corporate governance = insieme di strumenti, regole, relazioni e processi finalizzati ad una corretta ed efficiente organizzazione dell’impresa.
Corporate governance adeguato:
- Perseguimento obiettivi.
- Rilevamento tempestivo dei sintomi della crisi.
Assetto organizzativo
Partendo dalla definizione di azienda «L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» (art. 2555 c.c.), punto centrale è la definizione della corporate governance (=> insieme di strumenti, regole, relazioni e processi finalizzati ad una
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.