Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
Raccolta temi svolti per la prima prova scritta
Il presente documento si configura come un valido strumento di supporto per studenti e professionisti che si accingono a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro. Il testo è pensato per chi desidera approfondire le tracce d'esame, i temi proposti e i relativi svolgimenti delle prove scritte.
Le tracce incluse in questo elaborato sono quelle effettivamente assegnate nelle sessioni passate e ufficialmente definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). In particolare, la prima parte illustra i testi reali somministrati nel corso degli anni, mentre la sezione successiva è interamente dedicata allo svolgimento analitico di ciascun tema.
L’obiettivo principale è fornire una guida pratica e didattica per affrontare con successo le prove scritte, evidenziando le tematiche più ricorrenti e le tecniche di redazione più efficaci. La varietà dei temi trattati, che copre diverse aree del diritto del lavoro e della legislazione sociale, riflette fedelmente l’ampiezza e la complessità delle competenze richieste per l'accesso alla professione.
In questo documento troverai 6 tracce svolte:
- 3 della sessione 2025 (la traccia estratta, più le due non estratte)
- 3 della sessione 2024 ((la traccia estratta, più le due non estratte)
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Sommario
Tracce dell’Esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ............................ 3
Sessione 2024 – Prima prova scritta ........................................................................................ 3
Sessione 2025 – Prima prova scritta ........................................................................................ 4
Svolgimento prima prova scritta ...................................................................................................... 5
Temi della Sessione del 2024 ....................................................................................................... 5
Tema 1 ...................................................................................................................................... 5
Tema 2 ...................................................................................................................................... 8
Tema 3 (estratto) .................................................................................................................... 11
Temi della Sessione del 2025 ..................................................................................................... 13
Tema 1 .................................................................................................................................... 13
Tema 2 .................................................................................................................................... 15
Tema 3 (estratto) .................................................................................................................... 17
Bibliografia .................................................................................................................................... 19
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Tracce dell’Esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del lavoro
Sessione 2024 – Prima prova scritta
3
Sessione 2025 – Prima prova scritta
4
Svolgimento prima prova scritta
Temi della Sessione del 2024
Tema 1
Il candidato, dopo aver inquadrato, anche sotto il profilo della tutela costituzionale, le cause di sospensione del rapporto di lavoro e i riflessi sullo stesso, si soffermi, in particolare, sulla disciplina della malattia comune, dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale, delineando diritti ed obblighi per le parti. Illustri, infine, la disciplina del periodo di comporto e le conseguenze previste nel caso di superamento dello stesso.
Svolgimento
La sospensione del rapporto di lavoro subordinato per cause inerenti alla sfera personale del prestatore d’opera costituisce uno degli istituti fondamentali in cui si manifesta la funzione protettiva del diritto del lavoro e della legislazione sociale. Il fondamento costituzionale di questa disciplina risiede nel delicato bilanciamento tra l'iniziativa economica privata, che l’Articolo 41 della Costituzione dichiara libera ma non esercitabile in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla dignità umana, e i diritti fondamentali della persona del lavoratore.
In questo specifico contesto normativo, operano in stretto coordinamento logico l’Articolo 32 della Costituzione, che eleva la salute a fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e l’Articolo 38, comma 2, della Costituzione, il quale garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. La tutela costituzionale si traduce sul piano del diritto civile nella protezione della stabilità dell'occupazione a fronte di una temporanea, involontaria e imprevedibile alterazione dello stato di salute del dipendente.
Sotto il profilo dogmatico, la materia trova la sua regolamentazione cardine nell’Articolo 2110 del Codice Civile. Questa disposizione introduce una deroga eccezionale alle norme ordinarie sul diritto dei contratti, neutralizzando l'applicazione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dagli articoli 1463 e 1464 del Codice Civile. La sospensione del rapporto determina una momentanea scissione delle obbligazioni principali del sinallagma contrattuale, poiché viene totalmente sospeso l’obbligo di fare in capo al lavoratore, mentre viene rimodulato l’obbligo di dare del datore di lavoro.
Quest'ultimo non è più tenuto a corrispondere la retribuzione strettamente intesa come corrispettivo della prestazione, bensì un’indennità di natura previdenziale o assistenziale, erogata dagli enti pubblici e spesso integrata dall'impresa secondo le previsioni della contrattazione collettiva. Nonostante l’inerzia della prestazione tipica, il vincolo contrattuale rimane pienamente attivo e restano intatti i doveri accessori e di protezione, quali l'obbligo di fedeltà previsto dall'articolo 2105 del Codice Civile e i doveri di correttezza e buona fede richiamati dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile. Inoltre, il periodo di sospensione legittima è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio per la maturazione del trattamento di fine rapporto, delle ferie e delle mensilità aggiuntive.
La malattia comune si configura come uno stato patologico che determina un'incapacità temporanea al lavoro. L'iter procedurale per la sua gestione è interamente digitalizzato in forza del Decreto Legislativo 151/2015, il quale impone al medico curante la trasmissione telematica del certificato all'INPS, rendendo disponibile al datore di lavoro il solo attestato di prognosi privo di elementi diagnostici a tutela della riservatezza dei dati sensibili.
Il trattamento economico indennizzabile dall'INPS decorre generalmente dal quarto giorno di assenza e si protrae per un massimo di centottanta giorni per anno solare, mentre i primi tre giorni, definiti periodo di carenza, sono posti a carico del datore di lavoro secondo le percentuali stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. Il lavoratore ha l'obbligo stringente di rendersi reperibile presso il domicilio comunicato per consentire gli accertamenti sanitari fiscali effettuati tramite il Polo unico dell'INPS.
Le fasce orarie di reperibilità vigenti per il settore privatistico sono fissate dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni, compresi i domenicali e i festivi. L'assenza ingiustificata del dipendente alla visita di controllo comporta la perdita parziale o totale del trattamento economico secondo un regime sanzionatorio progressivo stabilito dalla legge.
A differenza della malattia comune, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale traggono origine da una causa direttamente connessa all'attività lavorativa e sono protetti dal sistema di assicurazione obbligatoria gestito dall'INAIL e regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965. L’infortunio sul lavoro esige la compresenza di una causa violenta, intesa come un fattore esterno rapido e intenso, dell’occasione di lavoro, che esprime il nesso di finalità tra la prestazione e l'evento includendo anche l'infortunio in itinere, e infine di una lesione biologica invalidante.
La malattia professionale si differenzia poiché deriva da una causa funzionale ed extra-violenta, qualificandosi come una patologia a eziologia lenta e progressiva contratta a causa della prolungata esposizione ai fattori di rischio insiti nelle lavorazioni, siano esse tecnopatie tabellate o non tabellate. Ricevuto il certificato medico, il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere la denuncia telematica all'INAIL entro quarantotto ore, o entro ventiquattro ore in caso di pericolo di morte.
Per queste tutele non opera il limite assistenziale dei centottanta giorni, in quanto l'indennità economica INAIL per inabilità temporanea assoluta spetta dal quarto giorno successivo a quello dell'evento fino alla completa guarigione clinica. Il giorno dell'evento resta a totale carico del datore di lavoro, mentre i successivi tre giorni di carenza sono corrisposti dall'impresa nella misura del sessanta per cento, salvo condizioni di miglior favore del contratto collettivo. Permane in ogni caso lo spettro della responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell’Articolo 2087 del Codice Civile qualora l'evento lesivo sia derivato dalla violazione delle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008, legittimando l'INAIL ad agire in regresso per il recupero delle somme erogate.
Il quadro dei diritti e degli obblighi delle parti è governato dal divieto imposto all'imprenditore dall’Articolo 5 della Legge 300/1970 di effettuare accertamenti diretti sullo stato di infermità del dipendente, dovendo ricorrere esclusivamente agli istituti pubblici competenti. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha delineato con rigore i confini del dovere di buona fede in costanza di sospensione, statuendo che il lavoratore ha l'obbligo di non pregiudicare la propria guarigione e di non ritardare il rientro in servizio.
Qualora il dipendente svolga attività incompatibili con lo stato di malattia o tali da dimostrare la natura simulata dell'infermità, si configura un abuso del diritto e una violazione insanabile del vincolo fiduciario. In tali circostanze, consolidati orientamenti della Cassazione legittimano il datore di lavoro a irrogare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, prescindendo totalmente dal calcolo del periodo di comporto. A tal fine, sono considerati legittimi i controlli datoriali commissionati ad agenzie investigative private, purché circoscritti all'accertamento di fatti storici esterni che deducano l'infedeltà del lavoratore e non la sua idoneità medica.
L’Articolo 2110, comma 2, del Codice Civile stabilisce che il datore di lavoro ha il diritto di recedere dal rapporto qualora l'interruzione della prestazione dovuta a malattia o infortunio si protragga oltre il limite temporale stabilito dalla legge, dai contratti collettivi o dagli usi. Questo limite prende il nome di periodo di comporto, la cui determinazione quantitativa è integralmente demandata alla contrattazione collettiva di categoria.
Si distingue storicamente tra il comporto secco, che si configura in presenza di un unico evento morboso continuativo e senza interruzioni, e il comporto per sommatoria, che consente il cumulo di una pluralità di episodi morbosi intermittenti verificatisi in un determinato arco temporale di riferimento. Nell'elaborazione del conteggio, il datore di lavoro deve scorporare i cosiddetti giorni neutri, ossia le assenze che per espressa previsione di legge o della contrattazione non possono essere computate nel comporto, come le assenze connesse a stati di gravidanza e puerperio, le assenze per terapie salvavita e le infermità derivanti da responsabilità esclusiva dell'imprenditore che abbia violato l'obbligo di sicurezza ex articolo 2087 del Codice Civile.
Allo scadere dell'ultimo giorno di comporto contrattuale, il datore di lavoro riacquista la facoltà di recedere dal contratto di lavoro. Il licenziamento per superamento del comporto si configura come una figura autonoma di recesso causale, dotata di una disciplina propria che la distingue sia dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo che da quello soggettivo. Il recesso deve essere intimato con tempestività rispetto al momento del superamento del limite contrattuale, in quanto una prolungata inerzia o tolleranza da parte dell'imprenditore viene interpretata come rinuncia implicita al potere di recesso.
L'atto deve essere motivato per iscritto ed è obbligatoria l'indicazione analitica dei giorni di assenza che hanno determinato il superamento della soglia. Qualora in sede giudiziale venga accertato un errore nel computo e il comporto risulti non effettivamente superato, l'atto estintivo viene dichiarato illegittimo. Il regime sanzionatorio applicabile seguirà la disciplina delle tutele vigenti per i licenziamenti individuali, ovvero l’Articolo 18 della Legge 300/1970 o le tutele del Decreto Legislativo 23/2015 sul contratto a tutele crescenti a seconda della data di assunzione del lavoratore e delle dimensioni occupazionali dell'impresa, determinando l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata o della tutela risarcitoria in base alla gravità del difetto di giustificazione riscontrato.
In conclusione, la regolamentazione della sospensione del rapporto per motivi biologici esprime compiutamente la natura transattiva e sociale del diritto
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