Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
Raccolta temi svolti per la prima prova scritta
Il presente documento si configura come un valido strumento di supporto per studenti e professionisti che si accingono a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. Il testo è pensato per chi desidera approfondire le tracce d'esame, i temi proposti e i relativi svolgimenti delle prove scritte.
Le tracce incluse in questo elaborato sono quelle effettivamente assegnate nelle sessioni passate e ufficialmente definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). In particolare, la prima parte illustra i testi reali somministrati nel corso degli anni, mentre la sezione successiva è interamente dedicata allo svolgimento analitico di ciascun tema.
L’obiettivo principale è fornire una guida pratica e didattica per affrontare con successo le prove scritte, evidenziando le tematiche più ricorrenti e le tecniche di redazione più efficaci. La varietà dei temi trattati, che copre diverse aree del diritto del lavoro e della legislazione sociale, riflette fedelmente l’ampiezza e la complessità delle competenze richieste per l'accesso alla professione.
In questo documento troverai 6 tracce svolte:
- 3 della sessione 2023 (la traccia estratta, più le due non estratte)
- 3 della sessione 2018 (la traccia estratta, più le due non estratte)
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Sommario
Tracce dell’Esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ............................ 3
Sessione 2023 – Prima prova scritta ........................................................................................ 3
Sessione 2018 – Prima prova scritta ........................................................................................ 4
Svolgimento prima prova scritta ...................................................................................................... 5
Temi della Sessione del 2023 ....................................................................................................... 5
Tema 1 (estratto) ...................................................................................................................... 5
Tema 2 ...................................................................................................................................... 7
Tema 3 ...................................................................................................................................... 9
Temi della Sessione del 2018 ..................................................................................................... 11
Tema 1 (estratto) .................................................................................................................... 11
Tema 2 .................................................................................................................................... 13
Tema 3 .................................................................................................................................... 15
Bibliografia .................................................................................................................................... 17
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Tracce dell’Esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro
Sessione 2023 – Prima prova scritta
3
Sessione 2018 – Prima prova scritta
4
Svolgimento prima prova scritta
Temi della Sessione del 2023
Tema 1 (estratto)
Ambito applicativo del contratto a tempo determinato, limiti e divieti alla stipulazione, alle proroghe, ai rinnovi e alla continuazione oltre il termine fissato. Conseguenze per la loro violazione.
Svolgimento
L'ambito applicativo del contratto a tempo determinato comprende la generalità dei datori di lavoro, sia appartenenti al settore privato sia, con specifiche deroghe e peculiarità, al settore pubblico. L'ordinamento individua il contratto di lavoro a tempo indeterminato come la forma comune e standard di rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, l'apposizione di un termine finale alla durata del rapporto di lavoro si configura come un'eccezione legale, rigidamente normata dagli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015. Sotto il profilo oggettivo, il contratto a termine può essere stipulato per lo svolgimento di qualsiasi tipologia di mansione, ma la legge impone un limite di durata massima complessiva pari a 24 mesi. Questo tetto massimo temporale tiene conto della somma di tutti i periodi di lavoro svolti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti a termine, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, includendo nel computo anche i periodi di missione svolti nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
I limiti e divieti alla stipulazione originaria del contratto a termine costituiscono i vincoli fondamentali a cui è subordinato il potere organizzativo del datore di lavoro. Per quanto concerne i limiti di causale, introdotti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 e modificati dal D.L. n. 48/2023, la legge prevede che il primo contratto possa essere stipulato liberamente, ossia in regime "acausale", solo qualora la sua durata non sia superiore a 12 mesi. Al contrario, l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi, ma comunque entro i 24 mesi complessivi, è legittima unicamente in presenza di specifiche causali giustificative stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure, in via sussidiaria e provvisoria, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, o ancora per la sostituzione di altri lavoratori temporaneamente assenti.
Accanto ai limiti causali operano rigidi limiti quantitativi percentuali (c.d. clausola di contingenza): salvo diversa disposizione dei contratti collettivi applicati, il datore di lavoro non può assumere lavoratori a termine in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'azienda al 1° gennaio dell'anno di assunzione. La legge fissa inoltre quattro divieti assoluti di stipulazione: è vietato ricorrere al termine per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso le unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni; presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni; e infine da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la dovuta valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
La disciplina delle proroghe e dei rinnovi delimita rigorosamente le modalità attraverso cui le parti possono estendere la durata del vincolo contrattuale a termine. La proroga consiste nello spostamento in avanti della data di scadenza di un contratto ancora in corso di esecuzione, preservando intatta la continuità del rapporto e l'impianto contrattuale originario. Il termine del contratto può essere prorogato solo con il consenso del lavoratore, per un massimo di 4 volte nell'arco dei 24 mesi complessivi, a prescindere dal numero dei contratti. Se le proroghe avvengono entro i primi 12 mesi di durata del rapporto non è necessaria l'indicazione della causale; qualora invece, per effetto della proroga, il contratto superi la soglia complessiva dei 12 mesi, l'atto di proroga dovrà obbligatoriamente recare una delle causali giustificative previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Il rinnovo si configura invece quando un precedente contratto a tempo determinato cessa alla sua scadenza naturale e le parti provvedono a stipulare un nuovo e distinto contratto a termine. A differenza della proroga, il rinnovo richiede l'indicazione della causale giustificativa, e l'ordinamento impone il rispetto di un intervallo temporale minimo di disoccupazione tra la fine del vecchio contratto e l'inizio del nuovo (c.d. meccanismo dello stop and go). Tale intervallo è fissato in 10 giorni se il contratto scaduto aveva una durata pari o inferiore a 6 mesi, ed è elevato a 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi, ad eccezione delle attività stagionali o delle start-up innovative che godono di un regime derogatorio.
La prosecuzione della continuazione oltre il termine fissato rappresenta una situazione in cui il lavoratore continua a prestare la propria attività lavorativa anche dopo la scadenza originaria o prorogata del contratto. Il legislatore non prevede l'immediata conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato dal primo giorno di sforamento, ma concede un limitato periodo di tolleranza pattuito a fronte di specifiche maggiorazioni economiche. Per ogni giorno di continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione ordinaria pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, elevata al 40% per ciascun giorno ulteriore dall'undicesimo giorno in poi. Questa prosecuzione di fatto guidata da un regime di tolleranza temporanea non può in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla legge: il periodo di continuazione non può superare i 30 giorni complessivi se il contratto aveva una durata inferiore a 6 mesi, ovvero i 50 giorni complessivi se il contratto aveva una durata pari o superiore a 6 mesi.
Le gravi conseguenze per la violazione dei limiti di legge colpiscono l'inosservanza di ciascuno dei vincoli strutturali del contratto a termine, determinando quasi sempre la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Qualora venga accertata la mancanza della forma scritta del termine, il contratto si considera sin dall'origine a tempo indeterminato. In caso di omissione o genericità della causale giustificativa laddove obbligatoria (contratti o rinnovi superiori ai 12 mesi), il contratto si trasforma a tempo indeterminato a partire dal giorno in cui è stata superata la soglia dell'anno o dalla data di decorrenza del rinnovo illegittimo. Se viene superato il numero massimo consentito di 4 proroghe, la legge dispone la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato a far data dalla decorrenza della quinta proroga viziata. Analogamente, qualora un rinnovo venga stipulato senza rispettare i termini minimi di distacco dello stop and go.
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Tema 2
Premessi generali cenni sulle cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, tratti il candidato degli istituti giuridici della malattia e dell’infortunio sul lavoro.
Svolgimento
I cenni generali sulle cause di sospensione del rapporto di lavoro richiamano quelle specifiche ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione lavorativa v
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