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Paniere Nuovo Completo Diritto Bancario 2026 Prof. Corcioni eCampus
Preparati all’esame di Diritto Bancario del Prof. Corcioni con il Paniere Completo 2026,
comprensivo di quiz risolti, risposte alle domande aperte e domande EXTRA, dedicato al
Economia dell’Università Telematica eCampus (UNIECAMPUS).
corso di laurea in Il
materiale offre un valido supporto per approfondire le principali tematiche del diritto bancario, tra
cui normativa bancaria, contratti, vigilanza, intermediari finanziari e tutela del cliente. Grazie alle
soluzioni dei quiz, alle risposte sviluppate e alle domande EXTRA, potrai ottimizzare lo studio,
consolidare le conoscenze e affrontare l’esame con maggiore sicurezza.
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Paniere Diritto Bancario eCampus 2026 Quiz + Aperte + EXTRA Prof. Corcioni.
PANIERE REVISIONATO E AGGIORNATO – CONTIENE ANCHE 30 QUIZ EXTRA + 20 DOMANDE
APERTE EXTRA CON RISPOSTA
Revisione: quiz riordinati nello stile originale (domanda: risposta) con note di aggiornamento normativo • risposte aperte
riformattate per lezione • norme aggiornate (Codice della crisi d'impresa, art. 120 TUB e delibera CICR 343/2016, PSD2,
d.lgs. 90/2017, CRR III/CRD VI, riforma BCC) • in fondo al paniere: 30 quiz EXTRA e 20 domande aperte EXTRA svolte.
• A differenza del mutuo, nello sconto la cessione del credito ha valenza: essenziale
• A differenza della compravendita, lo sconto NON ha funzione di scambio ma: creditizia
• A favore dei privati: vi sono più modalità di investimento che potranno essere liberamente scelte dai privati
• A fronte dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione
straordinaria: si aveva sempre, quale conseguenza, lo scioglimento degli organi di controllo
• A seguito del recepimento della direttiva 2013/65/UE: l’importanza del Cicr e del ministro dell’economia e
delle finanze è praticamente venuto meno [Aggiornamento: il riferimento corretto è la direttiva 2013/36/UE (CRD
IV), oggi modificata da CRD V (2019/878) e CRD VI (2024/1619).]
• A seguito dell’attuazione dell’accordo di Basilea III: il requisito complesso minimo è sempre pari all’8%
[Aggiornamento: l'8% resta il minimo complessivo, ma va integrato dai buffer di capitale; la finalizzazione di Basilea III è
recepita dal CRR III (reg. UE 2024/1623), applicabile dal 1° gennaio 2025.]
• A seguito della crisi del 2007: si è realizzato un generale accentramento della supervisione e
della gestione delle crisi di banche in capo adistituzioni europee
• A seguito della stipula del contratto: sussistono obblighi di comunicazione periodica in capo alla banca
• A uno sguardo attento, il dibattito riguardante la natura giuridica del deposito bancario appare: sterile
• Ad avviso di numerosi interpreti, i requisiti formali previsti per l’apertura di credito sono: derogabili
nel senso dell’oralità, se in un diverso documento sono contenuti i regolamenti pattizi
• Ai contratti bancari: si applicano le disposizioni contenute nel codice del consumo sulle
clausole vessatorie e sulle pratiche commerciali scorrette
• Ai fini dello studio del diritto bancario: è imprescindibile sia lo studio delle fonti nazionali
che sovranazionali
• Ai fondi comuni speculativi: partecipano anche investitori professionali
• Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 118 TUB, la normativa sullo ius variandi è: derogabile in alcuni casi previsti
• Ai sensi dell'art. 1855 c.c., il recesso deve essere preceduto da un preavviso: secondo gli usi o, in mancanza, di
15 giorni
• Ai sensi della delibera del CICR del 2000, le condizioni di capitalizzazione devono sempre essere:
pubblicizzate e approvate per iscritto [Aggiornamento: oggi vale l'art. 120, c. 2, TUB (riformato dal d.l. 18/2016) e la
delibera CICR n. 343/2016: gli interessi debitori non producono ulteriori interessi, salvo autorizzazione all'addebito in
conto.]
• Ai sensi della delibera del CICR del 2003, in caso di variazioni generalizzate del contratto bancario:
era sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale (e una comunicazione successiva al cliente)
• Ai sensi della disciplina attuale, per qualificare la rimessa come solutoria occorre: il rientro durevole dell’avere
della banca
• Ai sensi della disciplina vigente, le banche hanno l'onere di controllare il registro delle imprese (riguardo ai
soggetti fallibili): quotidianamente [Aggiornamento: dal 15 luglio 2022 la legge fallimentare è sostituita dal Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019); il fallimento è ora «liquidazione giudiziale».]
• Ai sensi della novella del 2001, ai fini dell'applicazione della normativa antiusura, è determinante: il
momento della pattuizione degli interessi
• Ai sensi dell'art. 19 TUB: è rilevante l'acquisto di azioni prive del diritto di voto ex lege o per accordi
delle parti
• Ai sensi dell'art. 10 TUB: vi sono alcune attività finanziarie che sono riservate a soggetti intermediari
diversi dalle banche
• Ai sensi dell'art. 119 TUB la banca deve fornire: un'informazione chiara e completa
• Ai sensi dell'art. 16 del Mvu: la Bce ha il potere di restringere o limitare le attività, le operazioni e la “rete
territoriale delle banche”
• Ai sensi dell'art. 1851 c.c. e del d.lgs. 170/2004, il pegno può ricadere anche su: depositi di denaro
• Ai sensi dell'attuale disciplina, le rimesse - salvo che riducano “in modo consistente e durevole”
il credito della banca verso il correntista: non sono revocabili
• Ai sensi dell'originario art. 67, c. 2, l. fall. il c.d. periodo sospetto era di: un anno dalla dichiarazione di fallimento
[Aggiornamento: la revocatoria è oggi disciplinata dall'art. 166 del Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019).]
• Al fine di aprire una succursale, la banca deve: comunicare l'intenzione all'autorità di vigilanza del paese d'origine
• Al fine di stabilire quando un'attività possa definirsi strumentale: non esiste un criterio univoco
e bisogna sempre accertare la sussistenza del requisito dell'accessorietà
• Al fine di studiare il sistema della banca moderna in Italia, si individua un primo periodo che va: dall’Unità d’Italia
al periodo successivo alla crisi del 1929
• Al fine di valutare l’abusività del comportamento della banca - in termini di consapevolezza o
conoscibilità dell'insolvenza del cliente - occorre considerare: le condizioni di partenza della concessione
del credito
• Al fondo interbancario: aderiscono tutte le banche italiane (tranne le Bcc) e le filiali di banche extra-UE
• Al giorno d'oggi, la commissione di massimo scoperto è applicata: solo sulle somme concretamente
erogate
• Alitalia: è un'impresa speciale
• Alla Banca centrale: è affidata la vigilanza bancaria, ma non in tutti i sistemi
• Alla Banca d'Italia: spetta il potere di escludere dal Sistema una banca che non adempia i doveri
associativi. L'esclusione implica revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria
• Alla proposta del Fondo di risoluzione: il Consiglio europeo può fare obiezione [Aggiornamento: ai sensi dell'art. 18
reg. UE 806/2014 le obiezioni al programma di risoluzione del Comitato di risoluzione unico spettano alla Commissione
europea e al Consiglio dell'UE.]
• All'attività fuori sede: si applica la disciplina stabilita dal testo unico della finanza e dalle disposizioni
applicative emanate dalla Consob
• Alle Bcc: si applicano le regole stabilite per gli intermediari di piccole dimensioni
• All'esito del procedimento di mediazione l'accordo: può non essere raggiunto
• Allo scadere dei cd. giorni banca, l'assegno si presume incassato e pertanto: la banca deve accordare la
disponibilità della somma
• Attualmente il capitale minimo iniziale di una banca costituita in forma di Società per azioni corrisponde a: 10
milioni di euro
• Attualmente il capitale minimo iniziale di una banca costituita in forma di banca di credito cooperativa
corrisponde a: 5 milioni di euro
• Attualmente il capitale minimo iniziale di una banca costituita in forma di banca popolare corrisponde a: 10
milioni di euro
• Attualmente l'anticipazione bancaria nella prassi ha un ruolo: marginale
• Caratteristica del tasso tecnico è quella di essere: un tasso minimo garantito
• Certificati di deposito e buoni fruttiferi sono qualificabili come: titoli di credito
• Come conseguenze dannose verso i terzi, la condotta di concessione abusiva di credito può indurli
in errore o: consentire la continuazionedell'impresa in condizioni di squilibrio
• Come regola comune a tutti i tipi di cointestazione, nei rapporti interni debiti e crediti: si dividono in parti uguali
• Come sottolineato dalla Cassazione, non avrebbe senso: revocare rimesse bancarie in misura superiore a
quanto previsto dall'art. 70, c. 3, 1. f all.
• Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: aveva compiti deliberativi in materia regolamentare
• Con d. lgs. 342/1999, il legislatore ha previsto che la capitalizzazione degli interessi: debba avere la
stessa periodicità per gli interessi attivi epassivi [Aggiornamento: disciplina superata dall'art. 120, c. 2, TUB
come riformato dalla l. 147/2013 e dal d.l. 18/2016 (delibera CICR 343/2016).]
• Con il contratto di deposito bancario: l'istituto bancario acquisisce la proprietà di una somma di
denaro dietro il pagamento di una cifra calcolata in base ad un determinato tasso di interesse
• Con il contratto di pronto contro termine: si stipula la vendita di una quantità di titoli concordando già
il riacquisto entro un determinato termine
• Con la legge del 1926: furono introdotte regole minime per controllare l'accesso al mercato
• Con la Novella del 1996, il reato di usura è stato impostato in termini: oggettivi
• Con la Novella del 2010, lo ius variandi è stato: disciplinato in maniera differente a seconda della natura del
rapporto di durata
• Con la riforma della Costituzione del 2001: è stata attribuita la potestà di legislazione concorrente a
tutte le regioni per tutte le banche, nonostante l'art. 117 Cost. faccia riferimento alle banche a
carattere regionale
• Con l'emanazione della legge antiriciclaggio: le attività di prestito sono state assoggettate a controlli pubblici
• Con l'espressione “ambiguità costruttiva”: si definisce l'approccio all'Ela (Emergency Liquidity
Assistance)
• Con l'espressione “cartolarizzazione”: Nella prassi internazionale, si fa riferimento ad un'operazione
caratterizzata dalla cessione, da parte di un'impresa, di crediti (presenti o futuri) ad un veicolo che
emette titoli per finanziare l'acquisto dei crediti
• Con riferimento ai pagamenti di cortesia, la dottrina li qualifica: talvolta come atti gestori, talaltra come atti finanziari
• Con riferimento ai vantaggi dei libretti al portatore, la normativa antiriciclaggio: ha operato una
progressiva erosione [Aggiornamento: con il d.lgs. 90/2017 i libretti al portatore non possono più essere emessi
e quelli esistenti dovevano essere estinti entro il 31/12/2018.]
• Con riferimento al fondo di risoluzione: i contributi delle banche sono calcolati in misura percentuale alle passività
• Con riferimento al fondo di risoluzione: i contributi delle banche non sono calcolati in misura percentuale
alle passività
• Con riferimento all'apertura di credito semplice, le NBU: non prevedono una disciplina
• Con riferimento alle eccezioni sollevabili nella fideiussione omnibus, le NBU, rispetto all'art. 1945 c.c., si
pongono come: derogatorie
• Considerato che la funzione di risparmio fruttifero è ormai marginale nel deposito in conto corrente,
la remunerazione a favore della clientela risulta: ridotta
• Cosa significa che la disciplina dell'impresa bancaria si applica a soggetto? La disciplina dell'impresa bancaria
si applica al soggetto “banca” e può esercitare l'attività in questione solo il soggetto autorizzato a detto
esercizio
• Dal 1966 al 1971: era stato stabilito un blocco delle autorizzazioni alla costituzione di nuove banche
• Dal punto di vista della natura giuridica, lo sconto è: un contratto autonomo
• Dal punto di vista giuridico, per gli importi ricevuti in deposito la banca, nei confronti dei clienti, è: debitrice
• Dal punto di vista qualificatorio, il contratto autonomo è ritenuto prevalentemente: un contratto con
obbligazioni a carico del solo proponente
• Dopo il recepimento della direttiva 77/780/CEE: l'autorità creditizia non può esaminare le domande in funzione
delle “esigenze di mercato”, come avveniva in passato
• Dopo il regolamento 575/2013, il Code monétaire et financier: prevede che sono enti creditizi le persone
giuridiche, che esercitano attività di ricezione, per proprio conto, a titolo professionale, di fondi
rimborsabili dal pubblico
• Dopo la chiusura del conto, se il saldo è a credito del cliente: la somma risulta immediatamente esigibile
• Dopo la crisi del 1929, la gestione delle Banche di risparmio: venne avocata dal governo nazionale
• Durante gli anni Trenta: la maggior parte del sistema bancario era in manopubblica
• È competente per ricorrere avverso un atto della Banca d'Italia: il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
• È responsabile del funzionamento efficace e coerente del Mvu: la Bce
• È succursale: una sede che costituisce parte sprovvista di personalità giuridica di un ente creditizio e che
effettua direttamente l'attività dell'ente creditizio
• Ex art. 1845 c.c. la banca può recedere dal contratto di apertura di credito a termine: se c'è giusta causa
• Ex art. 1851, in caso di superamento dello scarto per diminuzione di valore dei beni e inadempimento del
cliente alla richiesta di integrazione della garanzia: non è possibile la vendita coattiva dei beni
• Fino al 2008: è rimasta ferma la separatezza proprietaria tra banca e industria
• Fonte del segreto bancario è: la buona fede oggettiva
• Fra i Paesi dell’UE: si è posto un problema di coordinamento in merito alla nozione di “ente
creditizio”
• Generalmente il rapporto che sorgedall'anticipazione bancaria è: a tempo determinato
• Gli accordi tra ABI e consumatori hanno prodotto: alcuni importanti risultati, in un crescente clima
di negoziazione tra le parti in causa
• Gli annunci pubblicitari: sono diversi dagli strumenti informativi
• Gli artt. 27 e 28 l. 287/90: introducono controlli preventivi sull'acquisizione di quote di proprietà delle banche
• Gli atti della banca d'Italia: hanno forma scritta e sono motivati
• Gli atti della Banca d'Italia: sono censurabili da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa per violazione di
legge ed eccesso di potere
• Gli Hedge Funde (Fondi Comuni Specializzati in investimenti finanziari con elevato leverage):
possono ricorrere all'indebitamento perfinanziarsi
• Gli Imel (Istituti di Moneta Elettronica): non possono ricevere fondi dal pubblico
• Gli Imel: raccolgono risorse presso il pubblico
• Gli indici di liquidità bancaria sono indici statistici normalmente idonei a fronteggiare: le richieste di
rimborso ordinarie
• Gli interessi devono essere annotati sul libretto di risparmio: dopo la loro maturazione
• Gli intermediari finanziari non bancari: hanno un rilievo fondamentale nel sistema anche per i
prodotti finanziari innovativi che immettonosul mercato
• Gli intermediari finanziari: potranno essere chiamati a rispondere in caso di violazione dei doveri derivanti
dagli obblighi contrattuali
• Gli interpreti, al fine di superare gli ostacoli posti dall'originario impianto del TUB, avevano ipotizzato
il ricorso: alla teoria dell'abuso del diritto
• Gli interventi che pongono limiti ai tipi di attività che possono essere svolte: sono misure strutturali
• Gli interventi che pongono limiti all'entrata e all'uscita dal mercato: sono misure strutturali
• Gli investitori “retail”: non possono mai essere professionali
• Gli istituti bancari che pongono in essere attività anche nel settore degli investimenti: sono le cd. banche universali
• Gli istituti bancari che pongono in essere prevalentemente un'attività tradizionale di intermediazione: sono
dette banche specializzate
• Gli Istituti bancari: non possono esercitare direttamente attività industriali ma, in concreto,
esercitavano tali attività per mezzo di Società controllate
• Gli istituti bancari: possono assolvere anche funzioni diverse rispetto all'intermediazione, come la
funzione monetaria
• Gli istituti bancari: possono calcolare una quota di denaro che non sarà in ogni caso utilizzata dagli stessi mediante
gli strumenti di pagamento
• Gli istituti bancari: possono sia concedere prestiti che ricevere depositi
• Gli Istituti di credito fondiario: erano istituti specializzati nell'erogazione di particolari tipologie di
credito
• Gli istituti di credito: hanno assunto un rilievo decrescente nel sistema politico, economico, giudiziario
dei diversi ordinamenti
• Gli istituti di emissione si diffusero nel XVII secolo: soprattutto in Inghilterra
• Gli istituti di pagamento: sono intermediari specializzati nell'erogazione di servizi di pagamento
• Gli ordini conferiti dal cliente alla banca mediante la traenza di assegni bancari hanno fonte: nella
convenzione di assegno
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