Estratto del documento

Paper di diritto commerciale

Prof.ssa Laura Marchegiani

A.A. 2020/21

Alessia De Luca

N. matricola: 76114

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Commento a Cass. 4 febbraio 2009, n. 2717

(Applicazione analogica del divieto di concorrenza ex art. 2557)

Premessa

La sentenza della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2009, n.2717 riveste particolare importanza nel Diritto Commerciale per aver costituito la base di applicabilità analogica, del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 in caso di trasferimento di azienda alla cessione di quota di società.

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Tuttavia, affinché sia ravvisabile quella sostituzione di un soggetto ad un altro che giustifica l’estensione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2557, comma 1, c.c. all’ipotesi della cessione di quote sociali, è necessario che il socio alienante sia titolare dell’intero capitale sociale, ovvero di una quota di controllo, della società, o, in alternativa, che gestisca quest’ultima uti dominus, cioè esercitando quegli stessi poteri che un imprenditore individuale esercita nella sua impresa. Possesso esercitato come (si fosse) proprietario

Sintesi della vicenda

Primo grado

I ricorrenti R.V. ed M.A., con atto notificato in data 2.3.1998, hanno adito il Tribunale di Lucca per sentir ordinare l’illegittimità dell’apertura dell’esercizio commerciale intrapreso dai convenuti D.S.F. e T.P per violazione dell’art. 2557 c.c..

Testo

A sostegno di tale domanda R.V ed M.A. hanno dedotto:

1 L’art. 2557 c.c., disciplina il “Divieto di concorrenza” e al comma 1 statuisce: “Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.”

2 L’”azienda” è definita dal codice, nell’art. 2555, come il “complesso dei beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio dell’impresa”.

L’azienda, di conseguenza, non è un’attività svolta dall’imprenditore, ma è l’insieme dei beni materiali e immateriali, utilizzati dall’imprenditore. Giuridicamente, ciascun bene conserva la propria autonomia e rimane oggetto di una posizione giuridica indipendente da quella degli altri beni.

Un’azienda, (o ramo d’azienda se si tratta di una parte della medesima, solitamente preposta ad attività specifiche), è un’organizzazione di beni e capitale umano finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici e servizi verso clienti, strutturata secondo una certa organizzazione aziendale e amministrata secondo una certa amministrazione aziendale da parte del management aziendale.

Testo

Il “trasferimento dell’azienda” si verifica quando cambia il titolare dell'attività, a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.

Il trasferimento, che può riguardare l'intera azienda o parte di essa (c.d. “trasferimento di ramo d'azienda”), non costituisce un tipo negoziale autonomo, ma un sottotipo contrattuale (della vendita, donazione ecc.) finalizzato alla cessione di uno o più beni e all’introduzione dell’acquirente nel contesto relazionale e di mercato dell’attività dell’azienda. Si tratta quindi una fattispecie trasversale ai diversi tipi contrattuali consueti, caratterizzata per il suo particolare oggetto.

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R.V—> Ricorrente

D.S.—> Convenuto

  • Di aver acquistato in data 20.1.1988 la quota con cui ciascuno dei due convenuti aveva partecipato fino ad allora, nella misura del 25%, nella “Società Orificeria Reggiani di Reggiani e Del Sarto &; C. s.n.c. ” con esercizio commerciale in (OMISSIS) di oreficeria ed orologeria che aveva contemporaneamente modificato la ragione sociale in “Oreficeria Reggiani di Reggiani Vincenzo &; C. s.n.c.”
  • Che alcune settimane dopo detta cessione i sigg.ri D.S. e T.P. avevano intrapreso, nelle immediate vicinanze del negozio ora gestito dalla R. e dalla M., un’attività commerciale avente identico contenuto, in violazione dell’art. 2557 c.c..

I convenuti si costituivano deducendo che il divieto previsto dalla suddetta norma riguardasse l’ipotesi di alienazione di azienda e non si applicasse nella fattispecie in esame di cessione di quote.

Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda con sentenza del 13.8.1990.

Corte d’Appello

La sentenza del Tribunale di Lucca del 13.8.1990 veniva confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, che con decisione del 21.10.1993 riaffermava il principio dell’inapplicabilità del divieto di cui all’art. 2557 c.c., alla cessione di quote.

Ricorso in Cassazione

R.V ed M.A. proponevano ricorso per Cassazione, e la Suprema Corte con sentenza n. 549/97 lo accoglieva.

Al riguardo, dopo aver osservato che l’art. 2557 c.c., comma 1, non costituisce una norma eccezionale e che quindi è consentita la sua applicazione in via analogica, rilevava in linea di principio che - essendosi con essa inteso evitare che l’alienante si riappropri dell’avviamento che con la vendita dell’azienda ha ceduto iniziando la medesima attività, facilitato dalla sua specifica capacità concorrenziale - doveva trovare applicazione in tutti quei casi in cui fosse ravvisabile la necessità di tutela che la norma aveva inteso ribadire e che comunque già trovavano garanzia nell’ordinamento (buona fede, obbligo del venditore di garantire il pacifico godimento della cosa acquistata, garanzia per evizione ecc.). Garanzia per evizione, obbligo di chi trasferisce un diritto di garantire il ricevente dall'eventuale rivendica di terzi.

Quanto all’ipotesi di cessione delle quote, riteneva necessario un accertamento in concreto volto a verificare se la cessione avesse nella fattispecie

All’iscrizione nel Registro delle Imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere - e quindi di poter fare affidamento - gli elementi essenziali del contratto sociale e, in seguito, le modifiche e gli eventi più rilevanti della vita della società.

3 La società in nome collettivo (s.n.c.) è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale, il cui atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

L’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, pur non essendo condizione di esistenza della società, è condizione di regolarità.

L’elemento caratterizzante delle s.n.c. è che “[…] tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” come statuito dall’art.2291 c.c. Si tratta di una responsabilità ineliminabile, pertanto l’eventuale patto limitativo della responsabilità di uno o più soci avrà rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra soci e non sarà in alcun caso opponibile ai creditori della società.

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R.V—> Ricorrente

D.S.—> Convenuto

sostanzialmente integrato un’alienazione di azienda con la sostituzione di un soggetto con un altro, configurabile anche in presenza di una cessione di tutte o di parte delle quote qualora, sulla base di tutte le circostanze del caso ed a seguito di una verifica rigorosa, possa desumersi che tale cessione abbia concretato in effetti una sostituzione.

Riassunzione del giudizio di appello

Il giudizio veniva riassunto avanti ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, la quale con sentenza del 14.1 - 19.6.2003 dichiarava che l’apertura del nuovo esercizio commerciale da parte dei coniugi D.S. e T.P costituisce violazione del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c., compensando integralmente le spese dell’intero giudizio e della fase cautelare.

Nell’uniformarsi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, la Corte d’Appello:

  • Rilevava che l’acquisto delle quote da parte dei coniugi R.V ed M.A e l’acquisizione della completa disponibilità dell’azienda avesse determinato la loro sostanziale sostituzione agli altri soci nella titolarità dell’azienda, con la conseguente assimilabilità ai fini in esame della cessione delle quote alla cessione d’azienda;
  • Ravvisava in concreto l’esercizio di un’attività concorrenziale idonea a sviare la clientela a seguito dell’apertura da parte dei coniugi D.S. e T.P di un negozio di oreficeria relativo sostanzialmente ai medesimi articoli, in un piccolo centro come (OMISSIS) e nelle immediate vicinanze del precedente esercizio;
  • Riteneva irrilevante la circostanza che nell’atto di cessione non si fosse fatto alcun cenno al patto di non concorrenza, vigendo, in mancanza di un patto contrario, il divieto di concorrenza ed essendo comunque risultato dalle prove raccolte che il D.S. aveva dichiarato che avrebbe ripreso il vecchio lavoro di rappresentante e di essere contrario a stipulare un patto di non concorrenza proprio in considerazione dell’attività che aveva in animo di intraprendere.

Ricorso in Cassazione

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 14.1 - 19.6.2003 D.S.F. e T.P. propongono ricorso per Cassazione deducendo due motivi di censura.

Resistono con controricorso, R.V. e M.A. che propongono anche ricorso incidentale.

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l’incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Ricorso principale

a) Con il primo motivo del ricorso principale D.S.F. e T.P. denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. , e dell’art. 2557 c.c.,

4 L’art.384 c.p.c. al comma 1 e 2 sancisce: “La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del

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R.V—> Ricorrente

D.S.—> Convenuto

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comma 1, artt. 2322 , 2285 e 2289 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.

Lamentano che la Corte d’Appello, nell’

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiadeluca270 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Marchegiani Laura.
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