Filosofia del Diritto
Prof.ssa FERRO (ex Bonavoglia)
Servizi Giuridici per l’Impresa
Università e-CAMPUS
COMPLETO: risposte aperte + risposte chiuse
Ultimo aggiornamento 2-Maggio-2022
• A proposito della ricoluzione bolscevika scrive nel 1921 lo STUlka ci si trova in un periodo di transizione
nel quale: ci si deve servire del diritto
• A tale proposito, ALEXY afferma che i principi: sono contraddistinti dalla dimensione del <<peso>>, piuttosto
che da quella della validità
• ADOLFO MERKEL proclama: la fine della filosofia del diritto e la sostituzione di essa con la teoria generale
• ALESSANDRO LEVI per primo concepì la teoria del rapporto giuridico: che contro la dominante
concezione statualistica del diritto, affermava la giuridicità di ogni gruppo sociale, compresi quelli illeciti
secondo il diritto dello stato
• ALEXY definisce i principi: come specie di norme che presentano caratteri e comportamenti differenti rispetto
alle regole
• Alla vecchia concezione della filosofia come metafisica: si è venuta contrapponendo, da alcune scuole del
XX secolo, la nuova concezione della filosofia come metodologia
• BENEDETTO CROCE definisce la filosofia: come momento metodologico della storiografia sostenendo
e difendendo la riduzione della filosofia a metodologia contro la tradizionale concezione della filosofia
come metafisica
• CALOGERO si fa innanzitutto portavoce della necessità: di addivenire ad un superamento della classica dicotomia
<<razionale>> ed <<irrazionale>>
• CARLO COSTAMAGNA contrappone: la dottrina del fascismo allo stato moderno ma non ne fa nascere
proprio dalla opposizione ad esso i valori fondanti
• Cattaneo paragona <<il fato artificiale del diritto>>, che si stabilisce <<sul fatto naturale della convivenza>> al
<<fatto artificiale>>- cioè appunto alla: norma tecnica, creazione umana
• Che filosofia e scienza siano distinte non vuol dire che debbano essere: in conflitto
• Ciò che si osserva è un divieto: ciò che si esegue è un comando, onde due modi diversi di
violazione, l’inosservanza rispetto ad un imperativo negativo, l’inesecuzione rispetto ad un
imperativo positivo
• Dallo studio dell’IDEALISMo tedesco classico GIOELE SOLARI: trasse il principio per la fondazione di un
idealismo giuridico sociale
• Dire che la LOGICa è una scienza formale: significa che essa studia le proposizioni in quanto tali, prescindendo
dal loro contenuto specifico, cioè studia le operazioni di formazione e di trasformazione delle proposizioni
indipendentemente da quel che le parole (o simboli) signifciano
• DITLHEY: cerca di dimostrare l’esistenza e di giustificare la validità delle scienze spirituali come complesso
di scienze per se stante e distinto dalle scienze naturali
• DWORKIN perviene a una teoria del diritto come interpretazione e come integrità, nel senso che: il diritto
viene concepito come una complessa attività d’interpretazione non lasciata, tuttavia, alla discrezionalità dei
giudici, ma fermamente ancorata ai principi, frutto di un preciso svolgimento storico
• FICHTE ha posto: la dfferenza tra diritto e morale in questi termini: la legge morale comanda
categoricamente quello che si deve fare, la legge giuridica permette quello he si può fare
• FILOMUSI critticando il positivismo giuridico: pone l’idea del diritto, in sé universale ed assoluta, nella
fonte stessa di ogni assolutezza, nel pensiero assoluto, in DIO
• GENTILE costruisce la propria filosofia, costituita da un soggettivismo assoluto, o <<attualismo>>: fondato
sul principio che non puo esservi realtà se non dal pensante, cioè dal soggetto attuale del pensiero. Il
pensato, l’oggetto del pensiero, fuori dell’atto del pensiero non ha realtà
• GIERKE si oppone al positivismo giuridico che riduceva il diritto al comando formale dello Stato: il diritto
invece oltre che in forma e contenuto (inhalt) , e anche per ciò che concerne la legge dello stato non si deve
separare il comando dal contenuto
• Helmut COING attribuisce: all’idea del diritto un contenuto etiico
• I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte nel 1924-1925 e poi promulgate nel 1930
• I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte tra il 1924 e 1925 e promulgate nel 1930
• Il pensiero di ALFREDO ROCCO: polemizza con la concezione <<atomistica e meccanica>> della società
dello STATO risalente alla riforma protestante e al giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII
• Il diritto è per GIERKE: <<una manifestazione della vita comune degli uomini>>
• Il fine della SANZIONE è: l’efficacia della norma, o, in altre parole la sanzione è un espediente per ottenere che
le norme siano meno violate o le conseguenze della violazione siano meno gravi
• Il GIERKE non esita a chiamare <<diritto naturale>> il diritto che: espressione della coscienza sociale, precede
il diritto positivo come forza vivente immanente alla società
• Il giurispa BINDER concepisce l’idealismo oggittivo con cui: svolgendo fino all’estremo il tema hegeliano,
trapassa un <<idealismo assoluto>>, che si conclude in una esaltazione dello stato nazionale fondata sulla
concezione della nazione come unica forma di comunità in cui la libertà dell’individuo si realizza e alla
conseguente giustificazione dello stato totalitario
• Il giurista DEL VECCHIO volle nel dopoguerra: il ritorno all’idea eterna del diritto naturale
• Il giurista MANCINI asseriva il diritto naturale: di ogni nazione a costituirsi in Stato
• Il giurista tende: col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla costruzione di
concetti scientifici, vale a dire di termini esattamente definiti
• Il GORLA ammette una scienza naturale del diritto: l’ammette perché esiste e perché chiunque si occupa
di problemi giuridici si imbatte in certi concetti giuridici generali che sono stati ottenuti attraverso il
metodo dell’astrazione, proprio delle scienze naturali
• Il movimento del DIRITTO LIBERO: a cui appartiene EHRLICH ritiene che in qualsiasi ordinamento legislativo,
per quanto questo si dichiari completo, permane uno spazio vuoto che spetta all’interprete colmare
• Il movimento del DIRITTO LIBERO: considera sempre il diritto giurisprudenziale oltre a quello legislativo
• Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un attivismo irrazionalistico
che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma piu o meno diretta ed autentica delle
filosofie antipositivistiche dell’inizio secolo
• Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un attivismo irrazionalistico
che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma più o meno diretta ed autentica delle
filosofie antipositivistiche dell’inizio secolo
• Il PERCASSI: nella critica antimperativistica parla della norma giuridica come di canoni che valutano un
contegno dell’individuo nlla vita di società
• Il positivismo giuridico di tipo formalistico: vede la configurazione del diritto entro la schematizzazione
della logica formale
• Il realismo giuridico critica: il giusnaturalismo che avrebbe una concezione ideale del diritto e il positivismo
in senso stretto che ha una concezione formale del diritto
• Il rexismo di leon degrelle: e stata una delle sintesi più importanti del cattolicesimo contro-rivoluzionario,
nonché una delle espressioni più intransigenti della rivolta contro il mondo moderno
• Il ROMANO si pone dal punto di vista esattamente opposto a quello di KELSEN: questi muoveva dalla norma, e
giungeva infatti soltanto in un secondo tempo nell’ordinamento; il Romano nuove dall’ordinamento, e
nell’ambito di questo spiega il diritto anche come norma
• Il THON con l’imperatività del diritto: sostiene che per mezzo del dirito l’ordinamento giuridico, tende a dare
a coloro che sono soggetti alle sue statuizioni un impulso verso un determinato contegno, tale impulso
viene esercitato per mezzo di precetti di contenuto ora positivo ora negativo
• In Fichte da un lato: la legge morale non si limita a permettere che si compia ciò che essa vuole, ma lo
impone, dall’altro la legge giuridica non ordina mai che si eserciti un diritto
• In GENTILE la molteplicità dei soggetti non è reale: perché i soggetti empirici, i vari io, sono soggetti
dell’IO trascendente, che li pine, ossia li crea, nell’atto in ci li pensa e pensandoli ne consuma l individualità
facendoli universali nella sua universalità stessa
• In KELSEN le norme giuridiche: sono eteronome, hanno bisogno di una garanzia che la volontà dei sudditi si
adegui a quella dello stato, garanzia che il comando in quanto tale non può dare, e può essere raggiunta
soltanto attraverso la sanzione
• In SANTI ROMANO: la presa di posizione antinormativistica è precisa; ma non nega la realtà della norma,
bensi inserisce questa in una realtà più ampia e complessa, che è la società
• In un articolo del 1874 intitolato SUL RAPPORTO TRA FILOSOGIA E DIRITTO e scienza positiva del diritto:
Adolfo MERKEL scrive quello che può considerarsi il manifesto del positivismo giuridico
• JHERING è giurista: antiformalista e al metodo della logica sistematica contrappone il metodo
realistico e teologico
• KANT chiamò: il diritto naturale “provvisorio” per distinguerlo dal diritto positivo che chiamò “perentorio”, e
fece cos’ intendere che solo il diritto positivo era diritto nel senso pregnante della parola
• KELSEN nella critica antimperativistica osserva che: è nella natura dei comandi di non contenere
nessuna garanzia che il comportamento altrui fosse effettivamente modificato
• L’opera di RAWLS, incentrata sul tema della giustizia: ha messo in crisi uno degli assunti fondamentali
del positivismo, ovvero la convinzione dell’impossibilità di un discorso razionale sui, o una teoria
scientifica dei, contenuti deontologici
• La concezione concreta dell’ordinamento di SCHMITT: non si adatta al positivismo giuridico, unione
di normativismo e di decisionismo, espressioni entrambe, egli sostiene, dell’individualismo
• La filosofia accademica, soprattutto dopo la decadenza del positivismo, è generalmente una filosofia di tipo:
umanistico
• La giursiprudenza degli interessi: è una scuola che si contrappone a quella dei concetti o dogmatica
• La LOGICA nel senso tadizionale della parola: è complesso di regole che guidano il cosiddetto
ragionamento deduttivo
• La politica è per SCHMITT: indipendente dalla razionalità, da valori di bene o di giustizia, o da esigenze di ordine,
è espressione di pura volontà, riconnessa alla categoria fondamentale <<amico-nemico>>, cioè al fatto che un
gruppo d’uomini che combatte per la propria esistenza si contrappone sempre un gruppo che fa altrettanto
• La prima più accurata ed acuta discussione sui procedimenti intellettuali del giurista, su quella che si chiamò
in seguito la tecnica giurdica: si fa risalire a Rodolfo von JHERING e si trova nella sua opera “lo spirito del
diritto romano”
• La proprietà delle proposizioni nomrative: non è già quella di esprimere un giudizio sulla realtà, bensì
di formulare un enunciato su ciò che deve essere
• LA ri cerca del giursita: è insieme ricerca storica per il modo di accedere all’oggetto( che è
l’interpretazioen) e ricerca di tipo naturalistico per il fine che si propone(la genralizzazione e il sistema)
• La riflessione sulla scienza, sulla validità sui limiti e delle sue ricerche, è, in senso ampio: la metodologia
• La scienza giuridica ha a che fare: non già con dei comportamenti reali e neppure con dei comportamenti
previsti, ma con comportamenti presunti
• La scuola pandesticca: muove dal neokantianismo al formalismo giuridico
• La teoria opposta a quella giusnaturalista: è la dottrina che riduce la giustizia a validità
• La teoria secondo cui il giurista: ha il compito di cercare per proprio conto e coi propri mezzi il diritto al di
fuori delle proposizioni normative si può chiamare, per quanto abbia avuti dversi nomi, teoria sociologica
• LASON vede nel diritto: un divenire incessante che muta con il mutare delle comunità in una
concezione neohegeliana
• Lo JHERING sostenne che: i destinatari della norma giuridica non sono i cittadini ma gli organi giudiziari
incaricati di esercitare il potere coattivo
• Lo JHERING: partiva da una rigida dottrina statualistica e coazionistica del diritto
• MAMIANI della ROVERE professava un ontologismo platonizzante, negando risolutamente: che il diritto
possa essere separato dalla morale
• Mentre per un giusnaturalista classico: ha valore di comando solo ciò che è giusto, per la dottrina opposta è
giusto solo ciò che è comandato e per il fatto di essere comandato. Per un giusnaturalista, una norma non è
valida se non è giusta, per la teoria opposta una norma è giusta solo in quanto valida
• Nel giustificare il diritto coattivo esercitato dal potere statuale VYSINSKIJJ: corregge la sua
definizione sostituendo a << volontà della classe dominante>> <<volontà del popolo sovietico>>
• Nel medioevo l’ideale del RIGORE era dato: dal sistema della logica formale aristotelica ed una disciplina era
considerata più o meno rigorosa, più o meno scienza, a seconda che si adeguasse o no ai canoni logici
tradizionali
• Nel MEDIOEVO: la giurisprudenza è un’attività logico-formale applicata alle norme giuridiche, e la logica formale
è il modello ideale di ogni scienza