Estratto del documento

 Filosofia del Diritto

 Prof.ssa FERRO (ex Bonavoglia)

 Servizi Giuridici per l’Impresa

 Università e-CAMPUS

 COMPLETO: risposte aperte + risposte chiuse

 Ultimo aggiornamento 2-Maggio-2022

• A proposito della ricoluzione bolscevika scrive nel 1921 lo STUlka ci si trova in un periodo di transizione

nel quale: ci si deve servire del diritto

• A tale proposito, ALEXY afferma che i principi: sono contraddistinti dalla dimensione del <<peso>>, piuttosto

che da quella della validità

• ADOLFO MERKEL proclama: la fine della filosofia del diritto e la sostituzione di essa con la teoria generale

• ALESSANDRO LEVI per primo concepì la teoria del rapporto giuridico: che contro la dominante

concezione statualistica del diritto, affermava la giuridicità di ogni gruppo sociale, compresi quelli illeciti

secondo il diritto dello stato

• ALEXY definisce i principi: come specie di norme che presentano caratteri e comportamenti differenti rispetto

alle regole

• Alla vecchia concezione della filosofia come metafisica: si è venuta contrapponendo, da alcune scuole del

XX secolo, la nuova concezione della filosofia come metodologia

• BENEDETTO CROCE definisce la filosofia: come momento metodologico della storiografia sostenendo

e difendendo la riduzione della filosofia a metodologia contro la tradizionale concezione della filosofia

come metafisica

• CALOGERO si fa innanzitutto portavoce della necessità: di addivenire ad un superamento della classica dicotomia

<<razionale>> ed <<irrazionale>>

• CARLO COSTAMAGNA contrappone: la dottrina del fascismo allo stato moderno ma non ne fa nascere

proprio dalla opposizione ad esso i valori fondanti

• Cattaneo paragona <<il fato artificiale del diritto>>, che si stabilisce <<sul fatto naturale della convivenza>> al

<<fatto artificiale>>- cioè appunto alla: norma tecnica, creazione umana

• Che filosofia e scienza siano distinte non vuol dire che debbano essere: in conflitto

• Ciò che si osserva è un divieto: ciò che si esegue è un comando, onde due modi diversi di

violazione, l’inosservanza rispetto ad un imperativo negativo, l’inesecuzione rispetto ad un

imperativo positivo

• Dallo studio dell’IDEALISMo tedesco classico GIOELE SOLARI: trasse il principio per la fondazione di un

idealismo giuridico sociale

• Dire che la LOGICa è una scienza formale: significa che essa studia le proposizioni in quanto tali, prescindendo

dal loro contenuto specifico, cioè studia le operazioni di formazione e di trasformazione delle proposizioni

indipendentemente da quel che le parole (o simboli) signifciano

• DITLHEY: cerca di dimostrare l’esistenza e di giustificare la validità delle scienze spirituali come complesso

di scienze per se stante e distinto dalle scienze naturali

• DWORKIN perviene a una teoria del diritto come interpretazione e come integrità, nel senso che: il diritto

viene concepito come una complessa attività d’interpretazione non lasciata, tuttavia, alla discrezionalità dei

giudici, ma fermamente ancorata ai principi, frutto di un preciso svolgimento storico

• FICHTE ha posto: la dfferenza tra diritto e morale in questi termini: la legge morale comanda

categoricamente quello che si deve fare, la legge giuridica permette quello he si può fare

• FILOMUSI critticando il positivismo giuridico: pone l’idea del diritto, in sé universale ed assoluta, nella

fonte stessa di ogni assolutezza, nel pensiero assoluto, in DIO

• GENTILE costruisce la propria filosofia, costituita da un soggettivismo assoluto, o <<attualismo>>: fondato

sul principio che non puo esservi realtà se non dal pensante, cioè dal soggetto attuale del pensiero. Il

pensato, l’oggetto del pensiero, fuori dell’atto del pensiero non ha realtà

• GIERKE si oppone al positivismo giuridico che riduceva il diritto al comando formale dello Stato: il diritto

invece oltre che in forma e contenuto (inhalt) , e anche per ciò che concerne la legge dello stato non si deve

separare il comando dal contenuto

• Helmut COING attribuisce: all’idea del diritto un contenuto etiico

• I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte nel 1924-1925 e poi promulgate nel 1930

• I fratelli ROCCO lavorarono alle leggi: fasciste scritte tra il 1924 e 1925 e promulgate nel 1930

• Il pensiero di ALFREDO ROCCO: polemizza con la concezione <<atomistica e meccanica>> della società

dello STATO risalente alla riforma protestante e al giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII

• Il diritto è per GIERKE: <<una manifestazione della vita comune degli uomini>>

• Il fine della SANZIONE è: l’efficacia della norma, o, in altre parole la sanzione è un espediente per ottenere che

le norme siano meno violate o le conseguenze della violazione siano meno gravi

• Il GIERKE non esita a chiamare <<diritto naturale>> il diritto che: espressione della coscienza sociale, precede

il diritto positivo come forza vivente immanente alla società

• Il giurispa BINDER concepisce l’idealismo oggittivo con cui: svolgendo fino all’estremo il tema hegeliano,

trapassa un <<idealismo assoluto>>, che si conclude in una esaltazione dello stato nazionale fondata sulla

concezione della nazione come unica forma di comunità in cui la libertà dell’individuo si realizza e alla

conseguente giustificazione dello stato totalitario

• Il giurista DEL VECCHIO volle nel dopoguerra: il ritorno all’idea eterna del diritto naturale

• Il giurista MANCINI asseriva il diritto naturale: di ogni nazione a costituirsi in Stato

• Il giurista tende: col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla costruzione di

concetti scientifici, vale a dire di termini esattamente definiti

• Il GORLA ammette una scienza naturale del diritto: l’ammette perché esiste e perché chiunque si occupa

di problemi giuridici si imbatte in certi concetti giuridici generali che sono stati ottenuti attraverso il

metodo dell’astrazione, proprio delle scienze naturali

• Il movimento del DIRITTO LIBERO: a cui appartiene EHRLICH ritiene che in qualsiasi ordinamento legislativo,

per quanto questo si dichiari completo, permane uno spazio vuoto che spetta all’interprete colmare

• Il movimento del DIRITTO LIBERO: considera sempre il diritto giurisprudenziale oltre a quello legislativo

• Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un attivismo irrazionalistico

che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma piu o meno diretta ed autentica delle

filosofie antipositivistiche dell’inizio secolo

• Il movimento fascista ebbe prevalentemente alla base a suo fondamento: un attivismo irrazionalistico

che utilizzava motivi di varia origine filosofica, derivati in forma più o meno diretta ed autentica delle

filosofie antipositivistiche dell’inizio secolo

• Il PERCASSI: nella critica antimperativistica parla della norma giuridica come di canoni che valutano un

contegno dell’individuo nlla vita di società

• Il positivismo giuridico di tipo formalistico: vede la configurazione del diritto entro la schematizzazione

della logica formale

• Il realismo giuridico critica: il giusnaturalismo che avrebbe una concezione ideale del diritto e il positivismo

in senso stretto che ha una concezione formale del diritto

• Il rexismo di leon degrelle: e stata una delle sintesi più importanti del cattolicesimo contro-rivoluzionario,

nonché una delle espressioni più intransigenti della rivolta contro il mondo moderno

• Il ROMANO si pone dal punto di vista esattamente opposto a quello di KELSEN: questi muoveva dalla norma, e

giungeva infatti soltanto in un secondo tempo nell’ordinamento; il Romano nuove dall’ordinamento, e

nell’ambito di questo spiega il diritto anche come norma

• Il THON con l’imperatività del diritto: sostiene che per mezzo del dirito l’ordinamento giuridico, tende a dare

a coloro che sono soggetti alle sue statuizioni un impulso verso un determinato contegno, tale impulso

viene esercitato per mezzo di precetti di contenuto ora positivo ora negativo

• In Fichte da un lato: la legge morale non si limita a permettere che si compia ciò che essa vuole, ma lo

impone, dall’altro la legge giuridica non ordina mai che si eserciti un diritto

• In GENTILE la molteplicità dei soggetti non è reale: perché i soggetti empirici, i vari io, sono soggetti

dell’IO trascendente, che li pine, ossia li crea, nell’atto in ci li pensa e pensandoli ne consuma l individualità

facendoli universali nella sua universalità stessa

• In KELSEN le norme giuridiche: sono eteronome, hanno bisogno di una garanzia che la volontà dei sudditi si

adegui a quella dello stato, garanzia che il comando in quanto tale non può dare, e può essere raggiunta

soltanto attraverso la sanzione

• In SANTI ROMANO: la presa di posizione antinormativistica è precisa; ma non nega la realtà della norma,

bensi inserisce questa in una realtà più ampia e complessa, che è la società

• In un articolo del 1874 intitolato SUL RAPPORTO TRA FILOSOGIA E DIRITTO e scienza positiva del diritto:

Adolfo MERKEL scrive quello che può considerarsi il manifesto del positivismo giuridico

• JHERING è giurista: antiformalista e al metodo della logica sistematica contrappone il metodo

realistico e teologico

• KANT chiamò: il diritto naturale “provvisorio” per distinguerlo dal diritto positivo che chiamò “perentorio”, e

fece cos’ intendere che solo il diritto positivo era diritto nel senso pregnante della parola

• KELSEN nella critica antimperativistica osserva che: è nella natura dei comandi di non contenere

nessuna garanzia che il comportamento altrui fosse effettivamente modificato

• L’opera di RAWLS, incentrata sul tema della giustizia: ha messo in crisi uno degli assunti fondamentali

del positivismo, ovvero la convinzione dell’impossibilità di un discorso razionale sui, o una teoria

scientifica dei, contenuti deontologici

• La concezione concreta dell’ordinamento di SCHMITT: non si adatta al positivismo giuridico, unione

di normativismo e di decisionismo, espressioni entrambe, egli sostiene, dell’individualismo

• La filosofia accademica, soprattutto dopo la decadenza del positivismo, è generalmente una filosofia di tipo:

umanistico

• La giursiprudenza degli interessi: è una scuola che si contrappone a quella dei concetti o dogmatica

• La LOGICA nel senso tadizionale della parola: è complesso di regole che guidano il cosiddetto

ragionamento deduttivo

• La politica è per SCHMITT: indipendente dalla razionalità, da valori di bene o di giustizia, o da esigenze di ordine,

è espressione di pura volontà, riconnessa alla categoria fondamentale <<amico-nemico>>, cioè al fatto che un

gruppo d’uomini che combatte per la propria esistenza si contrappone sempre un gruppo che fa altrettanto

• La prima più accurata ed acuta discussione sui procedimenti intellettuali del giurista, su quella che si chiamò

in seguito la tecnica giurdica: si fa risalire a Rodolfo von JHERING e si trova nella sua opera “lo spirito del

diritto romano”

• La proprietà delle proposizioni nomrative: non è già quella di esprimere un giudizio sulla realtà, bensì

di formulare un enunciato su ciò che deve essere

• LA ri cerca del giursita: è insieme ricerca storica per il modo di accedere all’oggetto( che è

l’interpretazioen) e ricerca di tipo naturalistico per il fine che si propone(la genralizzazione e il sistema)

• La riflessione sulla scienza, sulla validità sui limiti e delle sue ricerche, è, in senso ampio: la metodologia

• La scienza giuridica ha a che fare: non già con dei comportamenti reali e neppure con dei comportamenti

previsti, ma con comportamenti presunti

• La scuola pandesticca: muove dal neokantianismo al formalismo giuridico

• La teoria opposta a quella giusnaturalista: è la dottrina che riduce la giustizia a validità

• La teoria secondo cui il giurista: ha il compito di cercare per proprio conto e coi propri mezzi il diritto al di

fuori delle proposizioni normative si può chiamare, per quanto abbia avuti dversi nomi, teoria sociologica

• LASON vede nel diritto: un divenire incessante che muta con il mutare delle comunità in una

concezione neohegeliana

• Lo JHERING sostenne che: i destinatari della norma giuridica non sono i cittadini ma gli organi giudiziari

incaricati di esercitare il potere coattivo

• Lo JHERING: partiva da una rigida dottrina statualistica e coazionistica del diritto

• MAMIANI della ROVERE professava un ontologismo platonizzante, negando risolutamente: che il diritto

possa essere separato dalla morale

• Mentre per un giusnaturalista classico: ha valore di comando solo ciò che è giusto, per la dottrina opposta è

giusto solo ciò che è comandato e per il fatto di essere comandato. Per un giusnaturalista, una norma non è

valida se non è giusta, per la teoria opposta una norma è giusta solo in quanto valida

• Nel giustificare il diritto coattivo esercitato dal potere statuale VYSINSKIJJ: corregge la sua

definizione sostituendo a << volontà della classe dominante>> <<volontà del popolo sovietico>>

• Nel medioevo l’ideale del RIGORE era dato: dal sistema della logica formale aristotelica ed una disciplina era

considerata più o meno rigorosa, più o meno scienza, a seconda che si adeguasse o no ai canoni logici

tradizionali

• Nel MEDIOEVO: la giurisprudenza è un’attività logico-formale applicata alle norme giuridiche, e la logica formale

è il modello ideale di ogni scienza

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 17
Filosofia del diritto Pag. 1 Filosofia del diritto Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del diritto Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del diritto Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Filosofia del diritto Pag. 16
1 su 17
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Ferro Valeria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community