Risposte aperte set domande: diritto processuale civile servizi giuridici in vigore dalla VI sessione compresa dell’anno accademico 2017/2018 – diritto processuale civile risposte aperte
Paniere in vigore dalla VI sessione compresa dell'anno accademico 2017/2018.
01. L'azione di condanna
L’azione di mero accertamento è l’azione attraverso la quale si chiede l’accertamento di un proprio diritto, accertamento positivo, o l’accertamento dell’inesistenza di un diritto altrui, accertamento negativo. Ha come finalità quella di rendere certa l'esistenza o il modo di essere di un diritto o rapporto giuridico o anche viceversa l'inesistenza di un diritto vantato da altri che si afferma non essere mai sorto oppure si è estinto. Quando tra le parti sorge un contrasto circa l'esistenza o il contenuto di un diritto o obbligo, si viene a determinare una situazione di incertezza che rende concreto l'interesse ad agire in via di accertamento.
02. L'azione di condanna
L’azione di condanna è l’azione di cognizione, il cui effetto principale è quello di consentire alla parte a cui favore è stata pronunciata la sentenza di condanna di azionare il processo esecutivo, a fronte del mancato adempimento spontaneo o dell’inottemperanza della controparte soccombente di tale provvedimento del giudice. La sentenza di condanna tradizionale, quindi, è un c.d. titolo esecutivo, cioè un titolo che consente di attivare il procedimento di esecuzione forzata. Scopo è quello di sanzionare la parte che non adempia spontaneamente al proprio obbligo, deve intervenire in questo caso obbligatoriamente l'ordinamento giuridico, attraverso l'attività del giudice. Nel momento in cui si viene a verificare la violazione di un diritto sul piano sostanziale, il soggetto il cui diritto è stato violato può anche chiedere al giudice di verificare l'intervenuta lesione del proprio diritto a seguito dell'inadempimento del titolare della corrispondente situazione giuridica passiva. La richiesta da parte dell'attore al giudice di condannare l'inadempiente alla prestazione necessaria al fine di realizzare il proprio diritto. Costituisce l'azione di condanna il presupposto necessario per la successiva attuazione del diritto in via coattiva, attraverso l'esecuzione. Possono essere tutelati solo diritti soggettivi, diritti assoluti o credito. Ha contenuto di accertamento ed è idonea al giudicato sostanziale; non si limita a dichiarare l'esistenza del diritto dedotto in giudizio, impone un obbligo al soggetto autore della violazione. Richiede una situazione di lesione del diritto, verificata durante il processo.
03. Le azioni costitutive
L’azione costitutiva viene disciplinata dall’art. 2908 c.c., il quale dispone che nei casi previsti dalla legge l’autorità giudiziaria può modificare, estinguere o costituire rapporti giuridici. Costituisce un’azione tipica.
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Risposte aperte set domande: diritto processuale civile servizi giuridici in vigore dalla VI sessione compresa dell’anno accademico 2017/2018.
Vale a dire un’azione che può essere esercitata solo quando vi sia una disposizione di legge sostanziale che la preveda. Attraverso quest’ultima, si fa valere un potere o un diritto potestativo in virtù del quale un soggetto è in grado di provocare effetti sulla sfera giuridica di un altro soggetto a prescindere dalla collaborazione di quest’ultimo a realizzarli. Alla base di un’azione costitutiva vi è, da un lato, una situazione giuridica attiva che s’inquadra nella categoria di un potere e, dall’altro, una situazione giuridica passiva che s’inquadra nella categoria della soggezione. Il legislatore non ha voluto lasciare ad una valutazione discrezionale del giudice l’ammissibilità dell’azione, ed ha, quindi, indicato i casi in cui essa può essere esercitata:
- 1) Casi in cui i soggetti possono conseguire la costituzione, modificazione, estinzione del rapporto o della situazione giuridica solo attraverso il processo;
- 2) Casi in cui la costituzione, estinzione, o modificazione del rapporto o della situazione giuridica possono essere realizzate anche fuori del processo tramite la collaborazione degli interessati e, solo quando ciò non avvenga, si possono ottenere tramite il provvedimento giudiziale.
Le azioni costitutive si distinguono, a loro volta, in necessarie e non necessarie: sono necessarie quelle che attengono ai diritti indisponibili e sono volte a produrre una modificazione giuridica, la quale non è conseguibile in via di autonomia privata, bensì esclusivamente per mezzo del provvedimento giudiziale e solo a seguito dell’accertamento dei presupposti di legge cui è subordinata la produzione dell’effetto giuridico voluto; sono, invece, non necessarie quelle che concernono i diritti disponibili e sono quelle azioni volte al conseguimento di un effetto giuridico che le parti del rapporto avrebbero potuto realizzare in via di autonomia privata.
04. L'azione di accertamento
L'azione di accertamento ha quale scopo principale quello di rendere certa l'esistenza o il modo di essere di un diritto o di un rapporto giuridico oppure, al contrario, l’inesistenza di un diritto vantato da altri che si afferma non essere mai sorto oppure essersi estinto. Quando sorge un contrasto tra le parti in merito all'esistenza o al contenuto di un diritto o di un obbligo, si viene a creare una situazione di incertezza che comporta l'interesse di quella parte ad agire in via di accertamento. L’interesse ad agire nel caso delle azioni di mero accertamento è elemento essenziale: la sua assenza comporta l’inammissibilità della domanda. Oggetto di tutela nel caso dell'azione di mero accertamento sono i rapporti giuridici i quali possono essere pregiudicati dall’incertezza relativa alla loro sussistenza o al loro modo di essere. Con riferimento all'azione di accertamento, è possibile distinguerne due tipi:
- 1) Di accertamento positivo: mediante questa azione la parte chiede che venga fatta certezza in merito all'esistenza di un diritto o di un rapporto giuridico oppure circa il modo di essere di un determinato diritto;
- 2) Di accertamento negativo: attraverso questa azione la parte che vi abbia interesse agisce per vedere dichiarato che non esiste il diritto vantato da altri.
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05. Le differenze tra petitum immediato e petitum mediato
Il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla combinazione di due elementi diversi tra di loro strettamente correlati: il petitum immediato, ossia il provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice, e il petitum mediato, ossia il bene della vita concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda giudiziale.
06. Gli elementi identificativi della domanda giudiziale
L'identificazione della domanda giudiziale consiste in una corretta individuazione degli elementi necessari a contrassegnare in modo inequivoco una determinata domanda giudiziale mediante alcuni elementi univoci e prestabiliti. Gli elementi identificativi, soggettivo e oggettivo, della domanda giudiziale sono tre:
- 1) Le personae;
- 2) Il petitum;
- 3) La causa petendi.
Per quanto riguarda il primo elemento, occorre stabilire quali siano i soggetti del processo. A tal fine è necessario che venga identificata la parte che propone la domanda giudiziale e, al contempo, la parte nei cui confronti la domanda viene proposta. Per quanto concerne il secondo elemento, bisogna dire che il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla combinazione di due diversi elementi strettamente connessi tra di loro: il petitum immediato, ossia il provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice, e il petitum mediato, ossia il bene della vita concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda giudiziale. Con riguardo al terzo elemento, la causa petendi rappresenta il titolo della domanda giudiziale, vale a dire le ragioni poste alla base della domanda stessa e che la giustificano. La causa petendi altro non è che il diritto o lo stato in base al quale un soggetto rivendica il bene giuridico di cui al petitum. Essa rappresenta il titolo sul quale l'azione giudiziale si fonda ovvero quali sono i fatti costitutivi del diritto sostanziale vantato in giudizio dall'attore. La causa petendi, dunque, consiste nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda ossia tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio necessari ad individuarlo in modo univoco.
07. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale
Dalla domanda giudiziale scaturiscono effetti giuridici che possono essere ricondotti a tre diverse categorie:
- 1) Effetti procedimentali;
- 2) Effetti processuali;
- 3) Effetti sostanziali.
Gli effetti processuali sono quegli effetti ricollegati alla litispendenza intesa in senso ampio, vale a dire alla pendenza del giudizio, e vengono definiti processuali in quanto producono effetti nel processo ossia sulle situazioni giuridiche processuali ma non sul diritto sostanziale che costituisce oggetto del processo. Gli effetti sostanziali prodotti dalla domanda azionata sono quegli effetti che incidono sul diritto sostanziale oggetto del processo. Con riguardo a questa tipologia.
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Risposte aperte set domande: diritto processuale civile servizi giuridici in vigore dalla VI sessione compresa dell’anno accademico 2017/2018.
Di effetti, alcuni sono ricollegati alla proposizione della domanda in quanto tale, altri invece sono collegati al suo accoglimento.
01. La competenza per valore
Il criterio della competenza per valore opera in relazione al valore economico della controversia. Rappresenta un criterio di carattere generale, operante in assenza di regole che stabiliscono diversamente avendo riguardo alla materia. Tale criterio ha come scopo quello di attribuire controversie di maggiore valore economico ad un ufficio giudiziario la cui struttura, nonostante sia più complessa e il procedimento meno agile, è ugualmente in grado di offrire maggiori garanzie di ponderatezza rispetto ad un ufficio giudiziario dinanzi al quale il procedimento è più agile. Il principio fondamentale necessario per la determinazione del valore in relazione alla competenza giudiziale è quello secondo il quale debba aversi riguardo alla domanda giudiziale come proposta dall’attore, cioè a dire indipendentemente dall’esito cui essa condurrà.
La competenza per materia
Il criterio della competenza per materia opera in relazione al tipo di rapporto controverso ossia la competenza viene individuata in base alla natura e al tipo di diritto che costituisce oggetto della controversia. Tale criterio ha come scopo quello di attribuire controversie il cui oggetto ha particolari esigenze di celerità ad un ufficio giudiziario dotato di una struttura in grado di assolvere tale esigenza e di attribuire cause che presentano un oggetto più complesso o più delicato ad un ufficio giudiziario la cui struttura più complessa è capace di far fronte a tale esigenza. In alcuni casi, il criterio della materia e quello del valore sono combinati tra loro al fine di individuare la competenza di un determinato ufficio giudiziario. Quando si verifica ciò, è possibile parlare di criteri misti, poiché il legislatore individua la competenza in base alla natura della controversia, ma innalza rispetto ad essa il criterio generale di competenza per valore. All’interno del c.p.c. bisogna considerare due disposizioni: l’art. 7 e l’art. 9 che disciplinano rispettivamente la competenza per materia e per valore del giudice di pace e la competenza per materia e per valore del tribunale. Dalla combinazione di queste due disposizioni emerge sia che il legislatore ha affidato la competenza in via generale al tribunale, mentre quella del giudice di pace è residuale, dal momento che trova applicazione quando non opera la competenza del tribunale, sia che la competenza del tribunale viene individuata in via negativa, ossia avendo riguardo a tutte le cause per le quali non è prevista la competenza di un altro giudice.
01. La competenza per territorio
Il criterio della competenza per territorio opera in relazione all'individuazione del giudice competente a livello territoriale tra i giudici dello stesso tipo. Occorre stabilire preliminarmente se una determinata controversia rientri nelle ipotesi di competenza per materia e, solo dopo aver determinato quale sia il giudice.
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Risposte aperte set domande: diritto processuale civile servizi giuridici in vigore dalla VI sessione compresa dell’anno accademico 2017/2018.
Competente, verranno applicate le regole sulla competenza per territorio. Attraverso tale criterio, il legislatore prende in considerazione determinati elementi di collegamento tra la controversia o parte di essa e un certo luogo e, attribuendo rilevanza a tali elementi, prevede che il giudice di quel luogo sia quello competente a conoscere la causa. A livello operativo, il giudice individuato rappresenta il giudice naturale precostituito per legge, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 Cost. Tra i criteri di competenza territoriale possiamo ricordare:
- 1) Criteri generali e residuali, contemplati dagli artt. 18 e 19 c.p.c., prevedono rispettivamente il foro delle persone fisiche e il foro delle persone giuridiche;
- 2) Criteri facoltativi e concorrenti, contemplati dall'articolo 20 c.p.c., il quale prevede il foro per le cause relative a diritti di obbligazione;
- 3) Criteri esclusivi, contemplati dagli artt. 21-27 e 30-bis c.p.c., prevedono per determinate controversie, o per controversie nelle quali siano parti determinati soggetti, un foro esclusivo.
Con riferimento ai rapporti intercorrenti tra questi criteri di competenza per territorio: se la legge contempla un foro esclusivo, l’operatività appartiene a questo foro poiché non operano i criteri generali e il criterio facoltativo; i criteri generali e il criterio facoltativo possono essere applicati contemporaneamente con la conseguenza che può essere territorialmente competente per la medesima controversia più di un giudice; l'attore può liberamente scegliere a quale giudice proporre la domanda giudiziale. Va, poi, presa in considerazione la distinzione tra i criteri di competenza territoriale derogabile e i criteri di competenza territoriale inderogabile, contemplati dall’art. 28 c.p.c. Innanzitutto bisogna affermare che i criteri di ripartizione della competenza sono inderogabili, in base all’art. 6 c.p.c. L’unica eccezione al principio dell’inderogabilità convenzionale della competenza è rappresentata dalla disciplina relativa alla competenza per territorio di cui all’art. 28 c.p.c. Solo in relazione ai criteri di competenza territoriale derogabile, le parti possono concludere un accordo di deroga alla competenza territoriale; secondo l'articolo 29 c.p.c. tale accordo deve risultare da un atto scritto, con cui individuano il giudice competente e possono prevedere che il criterio convenzionale sia esclusivo.
01. Il regime dell'incompetenza
Nel caso in cui il processo venga instaurato dinanzi ad un giudice incompetente, il giudice o la parte possono rispettivamente rilevare o eccepire tale incompetenza. Il convenuto deve eccepire l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; di conseguenza è priva di effetto l’eccezione di incompetenza sollevata in caso di costituzione tardiva in giudizio. Se il convenuto eccepisce l’incompetenza per territorio, deve indicare il giudice che ritiene competente, altrimenti l’eccezione si considera non proposta. Il convenuto che eccepisce un’incompetenza per territorio derogabile deve indicare tutti i fori concorrenti, pena l’inammissibilità dell’eccezione. Il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio inderogabile non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. Il giudice decide con.
Paniere diritto processuale civile 112 /108.
Risposte aperte set domande: diritto processuale civile servizi giuridici in vigore dalla VI sessione compresa dell’anno accademico 2017/2018.
Ordinanza le questioni di competenza eccepite dalle parti o rilevate d’ufficio, ai soli fini della competenza. Se l’eccezione di incompetenza non è proposta dalle parti né rilevata dal giudice nei termini rispettivamente assegnati, essa diventa improponibile per tutto il corso del giudizio. Non può neppure costituire motivo di impugnazione, non essendo proponibili in appello le eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio. L’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere presentata davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo stesso.
01. La continenza
La continenza è una situazione processuale che si verifica quando due cause sono pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ma sono in qualche misura diverse tra loro; è disciplinata dall'articolo 39 comma 2 c.p.c. Ciò si verifica quando le due cause hanno:
- 1) Oggetto parzialmente differente, ciò si verifica quando una causa ha un oggetto più ampio dell'altra la quale, a sua volta, può considerarsi astrattamente contenuta nell'altra. Le due cause, dunque, differiscono soltanto in termini quantitativi rispetto al petitum;
- 2) L'oggetto è diverso ma possiede un titolo nello stesso rapporto giuridico fondamentale, ciò si verifica quando nei due giudizi vengono dedotti due diritti distinti ma che possiedono la rispettiva causa petend.
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